LA RESISTENZA AL FUOCO DEI MATERIALI.
L’APPLICAZIONE DELL’APPROCCIO
INGEGNERISTICO NELLE ATTIVITA’ A RISCHIO DI
INCENDIO
Ordine Ingegneri Provincia di Latina
17.12.2007
I DUE DECRETI DI RESISTENZA AL FUOCO: IL D.M. 9
marzo 2007 e il DM 16 febbraio 2007
Lamberto Mazziotti- Dirigente Area Protezione Passiva DCPST
IL DECRETO 9 MARZO 2007
(G.U. n. 74 del 29.03.2007 – Suppl. Ordinario n. 87)
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si tratta di una conferma e rielaborazione della parte dedicata alle
protezione al fuoco delle costruzioni, contenuta nel
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14
settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla
G.U. della Rep. Italiana n. 222 del 23 settembre 2005,
recante norme tecniche per le costruzioni
LA NECESSITA’ E’ QUELLA DI AGGIORNARE I CRITERI PER DETERMINARE LE PRESTAZIONI DI
RESISTENZA AL FUOCO CHE DEVONO POSSEDERE LE COSTRUZIONI NELLE ATTIVITA’ SOGGETTE
AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO.
GLI ATTI NORMATIVI DA CUI SI PARTE:
• decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative
alle funzioni e ai compiti del CNVVF, a norma dell’art 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229;
• direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988;
• decreto n. 246 del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, recante l'approvazione
del regolamento concernente l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti
da costruzione;
• decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante l'approvazione
del regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
• decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998 recante disposizioni relative alle
modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di
prevenzione incendi, nonché all' uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco;
• decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, recante l'approvazione
del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di antincendi; Prevenzione e di
vigilanza;
• decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005,
pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. della Rep. Italiana n. 222 del
23 settembre 2005, recante norme tecniche per le costruzioni;
• decreto del Ministero dell’Interno 16 febbraio 2007, recante classificazione di resistenza
al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
Oggetto e campo di applicazione
Il decreto stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di
resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle
attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, ad esclusione delle attività per le quali le prestazioni di
resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi
Le disposizioni si applicano alle attività i cui progetti sono
presentati ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti
per territorio, per l’acquisizione del parere di conformità, in data
successiva all’entrata in vigore del presente decreto.
Obiettivi, strategie, responsabilità (Art. 2)
Obiettivi per la progettazione, realizzazione e gestione delle costruzioni rispetto al
rischio di incendio:
- LA STABILITÀ DEGLI ELEMENTI PORTANTI PER UN TEMPO UTILE AD ASSICURARE IL SOCCORSO
AGLI OCCUPANTI;
- LA LIMITATA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E DEI FUMI, ANCHE RIGUARDO ALLE OPERE VICINE;
- LA POSSIBILITÀ CHE GLI OCCUPANTI LASCINO L’OPERA INDENNI O CHE GLI STESSI SIANO
SOCCORSI IN ALTRO MODO;
- LA POSSIBILITÀ PER LE SQUADRE DI SOCCORSO DI OPERARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.
Strategie:
I requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi, finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi suddetti, sono garantiti attraverso l’adozione di misure e sistemi di
protezione attiva e passiva. Tutte le misure e i sistemi di protezione, adottati nel
progetto ed inseriti nella costruzione, devono essere adeguatamente progettati,
realizzati e mantenuti secondo quanto prescritto dalle specifiche normative tecniche o
dalle indicazioni fornite dal produttore al fine di garantirne le prestazioni nel tempo
Responsabilità:
L’individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione
delle azioni di progetto è a carico dei soggetti responsabili della progettazione.
Il mantenimento delle condizioni che determinano l’individuazione dei suddetti valori è
a carico dei titolari delle attività
Disposizioni tecniche (Art. 3)
CONTENUTE NELL’APPOSITO ALLEGATO AL
DECRETO, NEL QUALE VENGONO RECEPITE
LE NUOVE DEFINIZIONI E METODOLOGIE
EUROPEE IN MATERIA (CPD 89/106/CEE +
ID 2 + EUCODICE 1 PARTE 2)
Abrogazioni e disposizioni finali (dalla data di entrata in vigore, art. 4)
E’ ABROGATA la Circolare del Ministero dell’interno 14 settembre 1961,
n. 91, recante norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei
fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile
E’ abrogato il Decreto del Ministero dell’interno 6 marzo 1986,
pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1986,
recate “calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti
in legno”
E’ superato anche il riferimento al Bollettino Ufficiale CNR n. 192 del 28
dicembre 1999, relativo alla progettazione di costruzioni resistenti al fuoco,
contenuto nella lettera circolare prot. P130/4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001
Sono modificate le definizioni di “carico d’incendio”, “compartimento
antincendio” e “resistenza al fuoco”, indicate rispettivamente nei punti
1.3, 1.5 e 1.11 dell’allegato A al decreto del Ministro dell’interno 30
novembre 1983, recante “Termini, definizioni generali e simboli grafici
di prevenzione incendi”, secondo quanto riportato nell’apposito
allegato tecnico
ALLEGATO (vedi ID 2 + eurocodice 1 parte 2)
INTRODUZIONE DEFINIZIONI E TERMINOLOGIE EUROPEE
CAPACITÀ DI COMPARTIMENTAZIONE IN CASO DI INCENDIO: attitudine di un
elemento costruttivo a conservare, sotto l’azione del fuoco, oltre alla propria stabilità,
un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della
combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
CAPACITÀ PORTANTE IN CASO DI INCENDIO: attitudine della struttura, di una parte
della struttura o di un elemento strutturale a conservare una sufficiente resistenza
meccanica sotto l’azione del fuoco con riferimento alle altre azioni agenti.
CARICO D’INCENDIO (fire load): potenziale termico netto della totalità dei materiali
combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della
partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso
in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna
equivalente.
CARICO DI INCENDIO SPECIFICO (Fire load density): carico di incendio riferito
all’unità di superficie lorda. E’ espresso in MJ/mq.
CARICO D’INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO: carico d’incendio specifico corretto in
base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori
relativi alle misure di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento
per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni.
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: intervallo di tempo espresso in minuti,
definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il
compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione.
COMPARTIMENTO ANTINCENDIO: parte della costruzione organizzata per
rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da
elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato
intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione.
INCENDIO CONVENZIONALE DI PROGETTO: incendio definito attraverso una
curva di incendio che rappresenta l’andamento, in funzione del tempo, della
temperatura media dei gas di combustione nell’intorno della superficie degli
elementi costruttivi. La curva di incendio di progetto può essere:
- nominale: curva adottata per la classificazione delle costruzioni e per le
verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale;
- naturale: curva determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici
che definiscono le variabili di stato all’interno del compartimento.
INCENDIO LOCALIZZATO: focolaio d’incendio che interessa una zona limitata
del compartimento antincendio, con sviluppo di calore concentrato in
prossimità degli elementi costruttivi posti superiormente al focolaio o
immediatamente adiacenti.
- RESISTENZA AL FUOCO (Fire Resistance): una delle
fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire
un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di
incendio. Essa riguarda la CAPACITÀ PORTANTE in caso di
incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per
un
elemento
costruttivo
nonché
la
CAPACITÀ
DI
COMPARTIMENTAZIONE rispetto all’incendio per gli elementi di
separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali,
come porte e tramezzi
- SUPERFICIE IN PIANTA LORDA DI UN COMPARTIMENTO:
superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti
delimitanti il compartimento
Carico di incendio specifico di progetto
Il valore del carico d’incendio specifico di progetto (q ) è determinato secondo la
f,d
seguente relazione:
qf,d = δq1 · δq2 · δn · qf
2
[MJ/m ]
dove:
δq1
è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione
alla dimensione del compartimento e i cui valori sono definiti in
tabella 1
Superficie netta in pianta del
2
compartimento (m )
δq1
Superficie netta in pianta del
2
compartimento (m )
δq1
A < 500
1,00
1,20
1,40
2.500 ≤ A < 5.000
1,60
5.000 ≤ A < 10.000
1,80
A ≥ 10.000
2,00
500 ≤ A < 1.000
1.000 ≤ A < 2.500
Tabella 1
δq2
è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in
relazione al tipo di attività svolta nel compartimento e i
cui valori sono definiti in tabella
Classi di
rischio
Descrizione
δq2
I
Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità
di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 0,80
dell’incendio da parte delle squadre di emergenza
II
Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di
probabilità d’innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità 1,00
di controllo dell’incendio stesso da parte delle squadre di emergenza
III
Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità
d’innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 1,20
dell’incendio da parte delle squadre di emergenza
δn =∏ δni
i è il fattore che tiene conto delle differenti misure di
protezione e i cui valori sono definiti in tabella
δni, Funzione delle misure di protezione
Sistemi
automatici
di
estinzione
ad
acqua
Sistemi di
evacuazione
automatica
di fumo e
calore
Sistemi
automatici di
rivelazione,
segnalazione
e allarme di
incendio
Squadra
aziendale
dedicata alla
lotta
antincendio1
altro
δn1
δn2
0,60
0,80
δn3
0,90
δn4
δn5
0,85
0,90
Rete idrica
antincendio
δn6
interna
interna
ed
esterna
δn6
δn7
0,90
0,80
Percorsi
protetti
di
accesso
Accessibilità
ai mezzi di
soccorso VF
δn8
δn9
0,90
0,90
qf è il valore nominale della carico d’incendio specifico da determinarsi
secondo la formula:
qf = Σ (gi . Hi . mi . ψi) / A
2
[MJ/m ]
dove:
gi massa dell’i-esimo materiale combustibile [kg]
Hi potere calorifico netto (PCI) dell’i-esimo materiale combustibile
[MJ/kg]
I valori di Hi dei materiali combustibili possono essere determinati
per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716:2002 ovvero
essere mutuati dalla letteratura tecnica
mi → fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo
materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di
natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili
ψi → fattore di limitazione della partecipazione alla combustione
dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0 per i materiali contenuti
in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85
POSSIBILITA’ (GRANDE NOVITA’ INTRODOTTA!)
Qualora, in alternativa alla formula suddetta, si
pervenga alla determinazione di qf attraverso una
valutazione statistica del carico di incendio, si deve far
riferimento a valori con probabilità di superamento
inferiore al 20% .
Lo spazio di riferimento generalmente coincide con il
compartimento antincendio considerato e il carico di
incendio specifico è quindi riferito alla superficie in
pianta lorda del compartimento stesso, nell’ipotesi di
una distribuzione sufficientemente uniforme del carico
di incendio. In caso contrario il valore nominale qf del
carico d’incendio specifico è calcolato anche con
riferimento all’effettiva distribuzione dello stesso.
Richieste di prestazione (Vedi D.M.14.09.2005)
Le prestazioni da richiedere ad una costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza,
sono individuate nei seguenti livelli:
Livello I.
Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze
della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di
incendio sia trascurabile
Livello II.
Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo
sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno
della costruzione
Livello III.
Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un
periodo congruo con la gestione dell’emergenza
Livello IV.
Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine
dell’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione
Livello V.
Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine
dell’incendio, il mantenimento della totale funzionalità della
costruzione stessa
C) Livello III di prestazione
l livello III di prestazione può ritenersi adeguato per tutte le
costruzioni rientranti nel campo di applicazione della regola tecnica
fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V.
Le classi di resistenza al fuoco, necessarie per garantire il livello III, sono
indicate in apposita tabella, in funzione del carico d’incendio specifico di
progetto (qf,d)
Carichi d’incendio specifici di progetto (qf,d)
Non superiore a 100 MJ/m
Non superiore a 200 MJ/m
Non superiore a 300 MJ/m
Non superiore a 450 MJ/m
Non superiore a 600 MJ/m
Non superiore a 900 MJ/m
2
0
2
15
2
20
2
30
2
45
2
60
Non superiore a 1200 MJ/m
Non superiore a 1800 MJ/m
Non superiore a 2400 MJ/m
Superiore a 2400 MJ/m
2
Classe
2
90
2
120
2
180
240
IL DATO DI PARTENZA PER LA VERIFICA DELLA
RESISTENZA AL FUOCO: L’ANDAMENTO DELLE
TEMPERATURE DELL’INCENDIO NEL TEMPO
L’andamento delle temperature nel tempo ha una forma dipendente da
numerosi fattori fisico chimici riconducibili però ad alcuni parametri
fondamentali quali:





il carico di incendio;
la distribuzione del materiale combustibile;
il fattore di ventilazione;
la geometria del compartimento;
l’inerzia termica delle pareti
MA VEDIAMO COSA HA INTRODOTTO A TALE PROPOSITO
IL NUOVO DECRETO
Scenari e incendi convenzionali di progetto
Per definire le azioni del fuoco, devono essere determinati i principali scenari d’incendio
e i relativi incendi convenzionali di progetto, sulla base di una valutazione del rischio
d’incendio.
A seconda dell’incendio di progetto adottato, l’andamento delle temperature negli
elementi sarà valutato in riferimento:
- a una curva nominale d’incendio di quelle indicate successivamente, per
l’intervallo di tempo di esposizione pari alla classe di resistenza al fuoco
prevista, senza alcuna fase di raffreddamento;
- a una curva naturale d’incendio, tenendo conto dell’intera durata dello
stesso, compresa la fase di raffreddamento fino al ritorno alla temperatura
ambiente.
Gli incendi convenzionali di progetto devono essere applicati ad un compartimento
dell’edificio alla volta, salvo che non sia diversamente previsto nello scenario d’incendio.
In particolare in un edificio multipiano è possibile considerare separatamente
il carico d’incendio dei singoli piani qualora gli elementi orizzontali di
separazione posseggano una capacità di compartimentazione adeguata nei
confronti della propagazione verticale degli incendi.
INCENDI O CURVE NOMINALI DI PROGETTO POSSIBILI
Devono essere applicate per l’intervallo di esposizione specificato in funzione
della resistenza al fuoco richiesta, senza alcuna fase di raffreddamento, al
contrario delle curve naturali che devono essere considerate tenendo conto
dell’intera durata dell’incendio, compresa la fase di raffreddamento fino al
ritorno alla temperatura ambiente
La prima curva proposta è la curva standard (ISO 834
temperature-time curve) la quale ha la seguente espressione:
Tg = 20 + 345 log10 (8t + 1)
-
Standard
(°C)
dove t è il tempo espresso in minuti. Tale curva, come riporta l’EU 1991-1-2, é
rapportabile principalmente a carichi di fuoco a base di cellulosa.
La seconda curva convenzionale proposta è la cosiddetta curva degli idrocarburi
(HYDROCARBON CURVE).
Tg = 1080 [1 - 0.325 exp (- 0.167 t) - 0.675 exp(-2.5 t)] + 20
La terza ed ultima curva proposta è quella relativa agli incendi esterni (EXTERNAL
FIRE EXPOSURE CURVE)
Tg = 660 [ 1 - 0,687 exp(- 0,32 t) - 0,313 exp(-3,8 t) ] + 20
CURVE NOMINALI
La curva nominale è una curva convenzionale generalmente monotòna
crescente e pertanto ben riproducibile in laboratorio. Trascura la fase di
innesco e di prima propagazione avendo inizio in corrispondenza del flash
over. Nella letteratura tecnica esistono molte curve nominali
La curva di incendio
nominale termina in
corrispondenza
della
classe
del
compartimento,
senza alcuna fase di
raffreddamento.
INCENDI O CURVE NATURALI DI INCENDIO
Nel caso in cui il progetto sia condotto con un approccio prestazionale,
secondo le indicazioni contenute in specifici provvedimenti emanati dal
Ministero dell’interno, la capacità portante e/o la capacità di
compartimentazione, in alternativa al metodo che fa riferimento alle
classi, può essere verificata rispetto all’azione termica della curva
naturale di incendio, applicata per l’intervallo di tempo necessario al
ritorno alla temperatura ordinaria, da determinarsi attraverso:
- modelli di incendio sperimentali;
- modelli di incendio numerici semplificati (incendio
parametrico, incendio localizzato etc...);
- modelli di incendio numerici avanzati (modelli a
zone, modelli di campo).
Le curve di incendio naturale dovranno essere determinate per
lo specifico compartimento, con riferimento a metodi di
riconosciuta affidabilità e facendo riferimento al carico di
incendio specifico di progetto ponendo pari ad 1 i coefficienti δni
relativi alle misure di protezione che si intendono modellare
Qualora si adotti uno di questi metodi, deve essere eseguita
anche la verifica della capacità portante e/o della capacità di
compartimentazione degli elementi costruttivi rispetto
all’azione termica della curva di incendio nominale standard
con riferimento ai valori indicati nella seguente tabella in
funzione del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d)
Carichi d’incendio specifici di progetto (qf,d)
2
0
2
15
2
20
2
30
Non superiore a 300 MJ/m
Non superiore a 450 MJ/m
Non superiore a 600 MJ/m
Non superiore a 900 MJ/m
2
45
2
60
2
90
Non superiore a 1200 MJ/m
Non superiore a 1800 MJ/m
Non superiore a 2400 MJ/m
2
Superiore a 2400 MJ/m
Classe
120
ANALISI TERMICA ELEMENTO
Le azioni termiche sulla superficie dell’elemento sono date dal flusso netto di calore Q
(W/m2) incidente sulla superficie dell’elemento. Tale flusso deve essere determinato
considerando sia l’effetto di irraggiamento che quello convettivo
Q irr =  *  ris * 5,67 * 10-8 * [(Tr + 273)4 - (Tm + 273)4]
(W/m2)
Q conv =  c (Tg - Tm)
(W/m2)

 ris
Tr
Tm
5,67*10-8
c
Tg
Tm
rappresenta il fattore di configurazione
è l’emissività risultante
è la temperatura dello spazio irradiante (“Radiation Temperature”) in
cui è collocato l’elemento
è la temperatura sulla superficie dell’elemento
è la costante di Stefan-Boltzmann (W/m2*K4),
è il coefficiente convettivo (in W/m2 K)
è la temperatura dei gas caldi che investono l’elemento;
è la temperatura sulla superficie dell’elemento.
 ris, essa e’ ricavabile mediante la:
= f*m
Per quanto riguarda l’emissività risultante

f
ris
è l’emissività del fuoco, usualmente assunta pari a 0,8 mentre m rappresenta
l’emissività della superficie del materiale, per la quale EN 1991-1-2 (Azioni sulle
strutture) raccomanda il valore pari a 1,0, salvo che le altre parti di eurocodici non
prevedano diversamente (EN da 1992 a 1999 parti fuoco)
Per quanto riguarda il coefficiente c, esso può essere assunto pari a 25
W/m2K (relativamente a superfici non esposte al fuoco si prevede un
valore di 9 W/m2K).
In definitiva il flusso totale dovuto alla convezione ed all’irraggiamento è
rappresentato dalla seguente espressione:
Q tot = Q conv. + Q irr. = h net,d
Una volta note le azioni termiche (variabili), le caratteristiche geometriche
dell’elemento costruttivo e le grandezze termofisiche caratteristiche dei problemi di
conduzione in regime variabile, viene risolta, facendo riferimenti a volumi elementari
(elementi finiti), l’equazione di Fourier della conduzione:
div (λ grad T) =  cp θ / t
con la condizione al contorno (superficie dell’elemento):
div (λ grad T) = h net,d
e con
(t = 0,x,y,z) = 0= 20°C
IN DEFINITIVA, IL D.M. 9 MARZO 2007:

Ha avvicinato le regole tecniche vigenti per le attività
soggette al controllo del CNVVF ai principi contenuti
nel Testo unitario delle norme tecniche per le
costruzioni, superando la vecchia circolare MI.SA. 14
settembre 1961 n. 91, con particolare riferimento alla
vecchia classificazione riferita alle sole costruzioni in
acciaio ad uso civile;


ha riassunto in un unico provvedimento l’insieme delle
disposizioni emanate nel corso degli anni per la
resistenza al fuoco, aggiornandole ed armonizzandole
con la disciplina comunitaria;


ha introdotto per la verifica delle strutture sotto
l’azione dell’incendio, i principi propri dell’approccio
ingegneristico
Le sollecitazioni indirette, dovute agli elementi strutturali adiacenti a
quello preso in esame, possono essere trascurate quando i requisiti di
sicurezza all’incendio sono valutati in riferimento alla curva nominale
d’incendio e alle classi di resistenza al fuoco.
Nel progetto e nelle verifiche di sicurezza all’incendio si dovrà tener conto anche della
presenza delle azioni a temperatura ordinaria permanenti e di quelle azioni variabili che sia
verosimile agiscano contemporaneamente all’incendio. Esse dovranno essere prese in conto
con i propri coefficienti parziali relativi allo stato limite in esame che di norma è lo stato
limite di esercizio con combinazione quasi-permanente (v. DM 14.09.2005)
Non si prende in considerazione la possibilità di concomitanza dell’incendio con altre azioni accidentali.
Per i soli elementi strutturali secondari contenuti in costruzioni che devono
garantire il livello III è consentito limitare la richiesta di prestazione al livello II,
purché siano verificate tutte le seguenti condizioni:
a) L’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non
compromette la capacità portante di altre parti della struttura;
b) L’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non
compromette
l’efficacia
di
elementi
costruttivi
di
compartimentazione e di impianti di protezione attiva;
c) L’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non deve
costituire un significativo rischio per gli occupanti e per i
soccorritori.
DM 16.2.07: Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione
(G.U. n. 74 del 29.03.2007 – Suppl. Ordinario n. 87)
BASI REGOLAMENTARI DA CUI SI PARTE PER
L’ELABORAZIONE DELLA REGOLA TECNICA
 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, recante
l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di
antincendi; Prevenzione e di vigilanza;
 decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante
l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla
prevenzione incendi;
 decreto n. 246 del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, recante
l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
 decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero
dell'interno;
 decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998 recante disposizioni relative alle
modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonché all' uniformità dei connessi servizi
resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
 direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988;
 decreto n. 246 del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti
da costruzione;
 decisione della Commissione dell' Unione europea 2000/367/CE
del 3 maggio 2000, attuativa della direttiva 89/106/CEE del 21
dicembre 1988, per quanto riguarda la classificazione di resistenza
all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di
costruzione e dei loro elementi;
 decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/629/CE
del 27 agosto 2003, attuativa della direttiva 89/106/CEE del 21
dicembre 1988, che modifica la decisione 2000/367/CE per
quanto riguarda l'inclusione dei prodotti di controllo del fumo e
del calore;
 raccomandazione della Commissione dell'Unione europea
2003/887/CE dell'11 dicembre 2003, relativa all'applicazione e
all'uso degli eurocodici per lavori di costruzione e prodotti
strutturali da costruzione;
 norme EN 13501-2, EN 13501-3, EN 1363-1, EN 1363-2, ENV 1363-3, EN
1364-1, EN 1364-2, EN 1365-1, EN 1365-2, EN 1365-3, EN 1365-4, EN
1365-5, EN 1365-6, EN 1366-1, EN 1366-2, EN 1366-3, EN 1366-4, EN
1366-5, EN 1366-6, EN 1366-7, EN 1366-8, EN 1634-1, EN 1634-3, EN
14135 recanti i metodi di prova e le procedure di classificazione per la
determinazione della classe di resistenza al fuoco dei prodotti da
costruzione;
 norme ENV 13381-2, ENV 13381-3, ENV 13381-4, ENV 133815, ENV 133816, ENV 13381-7 recanti metodi di prova per la determinazione del contributo alla
resistenza al fuoco di elementi strutturali;
 eurocodici en 1991-1-2, EN1992-1-2, EN1993-1-2, EN1994-1-2, EN19951-2,
EN1996-1-2, en 1999-1-2 recanti metodi comuni per calcolare la resistenza al
fuoco dei prodotti strutturali da costruzione;
 norme UNI 9502, UNI 9503, UNI 9504 recanti i procedimenti analitici per
valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementi zio
armato normale e precompresso, di acciaio e di legno.
GLI ATTI NORMATIVI EUROPEI CONSIDERATI DAL
DECRETO SONO NUMEROSI!
MA PERCHE’?
UNA PRIMA RISPOSTA:
L’OBIETTIVO GENERALE EUROPEO E’ QUELLO DI CONSENTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE ALL’INTERNO DELLA UE.
PER RAGGIUNGERE TALE OBIETTIVO VI E’ LA NECESSITA’ DI IMPLEMENTARE LA DIRETTIVA
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPD 89/106/CEE) IN TUTTI GLI STATI MEMBRI.
NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SI TRATTA DI DARE APPLICAZIONE,
ATTRAVERSO L’ORAMAI FAMOSO DOCUMENTO INTERPRETATIVO “SICUREZZA IN CASO DI
INCENDIO” RIFERITO ALLE OPERE, A NORME DI PRODOTTO, NORME DI PROGETTAZIONE
DELLE OPERE (EUROCODICI) E NORME DI PROVA SUI PRODOTTI CHE PARLINO LA STESSA
LINGUA IN EUROPA!!!
IL DECRETO 16.2.2007 COMPIE UN PRIMO IMPORTANTE PASSO IN TALE DIREZIONE,
CERCANDO, NEL MEDESIMO CONTESTO, DI:
CONCILIARE LE ESIGENZE DEI COMANDI VF, IN RELAZIONE ALLA LORO ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE INCENDI, CON LA NECESSITA’, NON PIÙ PROCRASTINABILE, DI RECEPIRE IL
SISTEMA EUROPEO DI CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DEI PRODOTTI E DELLE
OPERE DA COSTRUZIONE (per i casi in cui è prescritta tale classificazione).
NELL’AMBITO DELLA RESISTENZA AL FUOCO LA DIRETTIVA COMINCIA A DETTARE LE SUE
REGOLE ANCHE IN ITALIA!
IL DECRETO INTRODUCE NUOVE REGOLE NON
SOLO IN MERITO ALLE NUOVE TIPOLOGIE DI
CLASSIFICAZIONI INTRODOTTE PER QUANTO
ATTIENE LA RESISTENZA AL FUOCO, MA ANCHE
IN RELAZIONE AI METODI ATTRAVERSO CUI
PERVENIRE A TALI PRESTAZIONI
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
(Già nelle definizioni si comincia a parlare un linguaggio europeo)
si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali e' prescritto il
requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio
delle opere in cui risultano inseriti.
Il decreto introduce poi alcune definizioni facendo riferimento alla direttiva
prodotto da costruzione o prodotto
qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente
incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione
opere da costruzione o opere
comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile
Elementi costruttivi
le parti e gli elementi di opere da costruzione, composte da uno o più
prodotti anche non aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco
specificazioni tecniche
le norme armonizzate gli atti di «benestare tecnico», le norme
nazionali che recepiscono norme armonizzate, le norme nazionali
riconosciute dalla Commissione beneficiare della presunzione di
conformità, di cui al decreto del Presidente Repubblica 21 aprile
1993, n. 246
campo di applicazione diretta del risultato di prova
è l’ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel
rapporto di classificazione, delle limitazioni d'uso e delle possibili
modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali
da non richiedere ulteriori valutazioni,calcoli o approvazioni per
l'attribuzione del risultato conseguito.
campo di applicazione estesa del risultato di prova
ambito, non compreso tra quelli previsti al precedente comma, definito da
specifiche norme di estensione.
laboratorio di prova
il laboratorio, notificato alla Commissione UE,
a)
che
effettua prove su prodotti aventi specifici requisiti di resistenza al
fuoco, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, in riferimento alla
direttiva 89/106/CEE (implementazione delle procedure di attestazione
della conformità previste dalla direttiva);
b)
il laboratorio di resistenza al fuoco dell'Area
Protezione passiva della DCPST e i laboratori italiani
autorizzati ai sensi del Decreto del Ministero
dell'interno 26 marzo 1985 ovvero i laboratori di uno degli altri
Stati della Unione europea o di uno degli Stati contraenti l'accordo SEE
e la Turchia, cui viene riconosciuta l'indipendenza e la competenza dei
laboratori di prova prevista dalla norma EN ISO/CEI 17025 o di
equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.
L’articolo 2 introduce le nuove classificazioni di
resistenza al fuoco facendo riferimento ad apposito
allegato:
“I prodotti e gli elementi costruttivi vengono
classificati in base alle loro caratteristiche di
resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi
indicate nelle tabelle al presente decreto, in
conformità alle decisioni della Commissione
dell’Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio
2000 e 2003/629/CE 7 agosto 2003”
LE NOVITA’ Allegato A – Simboli e classi
R
Capacità portante
P o PH
Continuità di corrente o
capacità di segnalazione
E
Tenuta
G
Resistenza all’incendio
della fuliggine
I
Isolamento
K
Capacità di protezione al
fuoco
W
Irraggiamento
D
Durata della stabilità a
temperatura costante
(barriere al fumo)
M
Azione meccanica
DH
C
Dispositivo
automatico di
chiusura
F
Funzionalità degli
evacuatori motorizzati di
fumo e calore
S
Tenuta al fumo
B
Funzionalità degli
evacuatori naturali di fumo
e calore
Durata della stabilità lungo
la curva standard tempotemperatura
Ma quali le metodologie previste per la
determinazione delle prestazioni di resistenza al
fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi?
PROVE, CALCOLI OPPURE CONFRONTI CON TABELLE con 3
ulteriori allegati corrispondenti
Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in
base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo
sono descritte nell'allegato B al decreto
Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in
base ai risultati di calcoli sono descritte nell’allegato C al medesimo
decreto
Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in
base a confronti con tabelle sono descritte nell’allegato D al decreto
L’articolo 3 fissa regole per la commercializzazione dei
prodotti resistenti al fuoco e stabilisce importanti procedure
per la gestione del cosiddetto transitorio ovvero detta regole
su cosa si deve fare per prodotti (e sono ancora tanti) non
ancora provvisti di specificazione tecnica armonizzata ai fini
della marcatura CE (es. porte ed altri elementi di chiusura)
Tale articolo, assieme al successivo art. 4, introduce poi il legame
tra la direttiva prodotti da costruzione e l’attività di prevenzione
incendi svolta in Italia; in altri termini si cerca di conciliare,
soprattutto nella fase transitoria relativa alla assenza di norme
armonizzate per i prodotti da costruzione, MA ANCHE DOPO
(comma 4), la direttiva europea con i regolamenti vigenti di
prevenzione incendi italiani.
Allora:
I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati dell’Unione
europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti l’accorso SEE e
Turchia, possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e
opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo
l'uso conforme all'impiego previsto, se muniti della marcatura CE
prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto
Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di resistenza al
fuoco, ove prevista, è riportata nelle informazioni che
accompagnano la marcatura CE…
E per i prodotti per i quali non è ancora applicata la procedura
ai fini della marcatura CE cosa si deve fare? (assenza delle
specificazioni tecniche armonizzate oppure durante il
cosiddetto periodo di coesistenza)
PRODOTTI O ELEMENTI COSTRUTTIVI NON MARCATI CE (AD
ESCLUSIONE DELLE PORTE) :
a)
gli elementi costruttivi possono essere installati ovvero
costruiti in opere destinate ad attività soggette ai
regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di
certificazione redatta in conformità al decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di
resistenza al fuoco secondo le modalità prima indicate
ovvero facendo riferimento a prove, calcoli oppure a
confronti con tabelle e quindi sulla base degli appositi
corrispondenti allegati
a)
Tale certificazione garantisce anche nei confronti delle
mutue interazioni tra prodotti ed elementi costruttivi che
ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione
ottenuta
c)
Qualora la classificazione di resistenza al fuoco degli elementi
costruttivi sia ottenuta attraverso la sola modalità indicata
all'art. 2 comma 4 (IN BASE AI RISULTATI DI PROVE), la
medesima certificazione garantisce che l'elemento costruttivo
ricada all'interno del campo di diretta applicazione del risultato
di prova. In caso contrario la classificazione dovrà fare
riferimento ad ulteriore documentazione resa disponibile dal
produttore, in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato B
MA NON BASTA!
Qualora l'elemento costruttivo coincida con un prodotto
munito di marcatura CE la stessa certificazione costituisce la
dichiarazione di uso conforme all'impiego previsto dalla
direttiva). Quest’ultima condizione prevede QUINDI il
mantenimento della certificazione DEL PROFESSIONISTA
anche se l’elemento costruttivo possiede la marcatura CE.
In altri termini, in PRESENZA DI MARCATURA CE:
il professionista dovrà accertare, nell’ipotesi di elemento costruttivo marcato CE
(si tratta evidentemente di prodotti il cui requisito della resistenza al fuoco è
implicitamente riconosciuto dalla marcatura CE) che l’uso o l’installazione di tale
prodotto nel contesto dell’opera risulti perfettamente coerente con la
documentazione di accompagnamento alla marcatura CE e quindi ai dettami della
stessa direttiva.
ATTENZIONE!
CERTIFICAZIONE
SEMPRE
SULL’ELEMENTO
COSTRUTTIVO!
Con quanto espresso dal decreto viene anche superata la difficoltà connessa ai
prodotti singoli marcati CE, ma non in possesso del requisito di Resistenza al
fuoco, i quali possono dare luogo, una volta assemblati, ad un elemento costruttivo
non marcato CE ma da verificare ai fini della resistenza al fuoco.
Infatti, sarà sempre la certificazione emessa dal tecnico sull’elemento costruttivo,
in questo caso effettuata sulla base delle metodologie di verifica rese disponibili, a
superare il problema.
DISCORSO A PARTE, COME SI DICEVA, PER LE
PORTE
• Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non e'
ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE in
assenza delle specificazioni tecniche e successivamente
durante il periodo di coesistenza, l'impiego in elementi
costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di
resistenza
al
fuoco,
è
subordinato
al
rilascio
dell'omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del
Ministero dell'interno 21 giugno 2004 e consentito nel
rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Al termine del
periodo di coesistenza definito con comunicazione della
Commissione dell' Unione europea, detta omologazione
rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato
entro tale termine, ai fini dell'impiego entro la data di
scadenza l'omologazione stessa
L’articolo 5 viene dedicato alle norme transitorie ai fini della
risoluzione degli inevitabili problemi legati alla applicazione del
decreto.
COSA FACCIAMO DEI VECCHI RAPPORTI DI PROVA (che possono
costituire certificazione ai sensi del DM 4.5.98)?
ANCHE IN RELAZIONE AL PREDETTO PROBLEMA, COSA SI DEVE
FARE NEL CASO DI ATTIVITÀ ESISTENTI PER LE QUALI SIANO GIA’
STATE ACCERTATE DAL COMANDO VF LE CARATTERISTICHE DI
RESISTENZA AL FUOCO?
SI DEVE PROCEDERE AD UNA NUOVA VERIFICA?
E NEL CASO DI MODIFICHE DI TALI ATTIVITA’?
COSA SI DEVE FARE NEL CASO DI PROGETTI GIÀ APPROVATI DAL
COMANDO VF CON LA PREVIGENTE NORMATIVA?
Viene allora stabilito, per quanto riguarda il primo
problema, che:
I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi
della circolare MI. SA. 14 settembre 1961, n. 91, dal
laboratorio di Scienza delle costruzioni del Centro Studi
ed Esperienze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
ovvero da laboratorio autorizzato ai sensi del Decreto del
Ministero dell' interno 26 marzo 1985, sono da ritenersi
validi ai fini della commercializzazione dei prodotti ed
elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei
seguenti limiti temporali:
• rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino ad 1
anno dall'entrata in vigore del presente decreto;
• rapporti emessi dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre
1995:fino a 3 anni dall'entrata in vigore del presente
decreto”;
Per quanto riguarda la seconda problematica viene stabilito che:
Per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti, le cui
caratteristiche di resistenza al fuoco siano state accertate dagli
organi di controllo alla data di entrata in vigore del decreto, non
è necessario procedere ad una nuova determinazione delle
prestazioni di resistenza al fuoco anche nei casi di modifiche
dell’opera che non riguardino i prodotti e gli elementi costruttivi
stessi.
Per la terza problematica, infine, il decreto stabilisce che:
Nelle costruzioni il cui progetto è stato approvato dal
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’art. 2 del DPR 37/98, in data antecedente alla entrata in
vigore del decreto, è consentito l’impiego di prodotti ed elementi
costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco
determinate sulla base della previgente normativa, ferme
restando le predette limitazioni temporali relativa ai rapporti di
prova.
ENTRATA IN VIGORE
180 GIORNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE
UNO SGUARDO ALL’ALLEGATO C AL DM 16.2.2007
DETERMINAZIONE ATTRAVERSO CALCOLI - Modalità per la
classificazione in base ai risultati di calcoli
L’allegato dà il giusto risalto ai metodi analitici per la determinazione
della resistenza al fuoco, specificando che dovranno essere tenuti in
considerazione anche i collegamenti e le mutue interazioni fra gli
stessi elementi dell’opera, sotto specifiche condizioni di esposizione al
fuoco
Per le condizioni di esposizione (scenari di incendio da adottare), per
le combinazioni di carico da considerare agenti insieme all’azione del
fuoco e per i coefficienti di sicurezza sui materiali il decreto rimanda a
specifici regolamenti
Uno di tali regolamenti (scenari attesi) è già stato emanato:
D.M. 9 maggio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22.05.07 (Fire
Safety Engineering)
Per quanto riguarda le combinazioni di carico e i coefficienti di
sicurezza l’apposito regolamento, che dovrà essere emanato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si trova tuttora in fase di
elaborazione (IN ATTESA DELLE APPENDICI NAZIONALI)
I
RIFERIMENTI
NORMATIVI
DALL’ALLEGATO (EUROCODICI):
INTRODOTTI
1) EN 1991-1-2 «Azioni sulle strutture – Parte 1-2: Azioni generali
– Azioni sulle strutture esposte al fuoco»;
2) EN 1992-1-2 «Progettazione delle strutture di calcestruzzo –
Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro
l’incendio»;
3) EN 1993-1-2 «Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 12: Regole generali- Progettazione strutturale contro l’incendio»;
4) EN 1994-1-2 «Progettazione delle strutture miste acciaio
calcestruzzo – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione
strutturale contro l’incendio»;
5) EN 1995-1-2 «Progettazione delle strutture di legno – Parte 12: Regole generali- Progettazione strutturale contro l’incendio»;
6) EN 1996-1-2 «Progettazione delle strutture di muratura – Parte
1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro
l’incendio»;
7) EN 1999-1-2 «Progettazione delle strutture di alluminio – Parte
1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro
l’incendio».
LIMITI ALL’UTILIZZO DEGLI EUROCODICI PARTI FUOCO
Il loro effettivo utilizzo, o meglio, la loro obbligatoria applicazione, è rimandata
al momento in cui saranno disponibili le cosiddette appendici nazionali (NDPs)
con le quali l’Italia, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
specificherà i propri parametri e/o coefficienti di sicurezza (ogni Stato membro
potrà fissare autonomamente tali coefficienti)
Ma…… in attesa della pubblicazione delle appendici nazionali degli
eurocodici, è possibile limitare l’impiego dei metodi di calcolo alla
sola verifica della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi
portanti con riferimento agli eurocodici sopra indicati in 2), 3), 4) e
5) adottando i valori dei parametri suggeriti in sede europea e già
presenti nelle norme stesse come valori di riferimento
In alternativa e sempre fino all’uscita delle appendici
nazionali, si potrà comunque ancora fare riferimento alle
oramai note norme UNI (9502, 9503, 9504)
QUINDI…NORME UNI A SCADENZA!
LO STESSO ALLEGATO AFFRONTA LA PROBLEMATICA SUI
RIVESTIMENTI
PROTETTIVI
DEGLI
ELEMENTI
STRUTTURALI
E’ un problema attualmente trascurato o sottovalutato dalle
norme UNI, le quali definiscono la variazione delle
qualità
termofisiche dei protettivi con la temperatura senza alcuna
verifica di natura sperimentale
Il decreto, in modo perentorio, affida unicamente alle prove di resistenza al
fuoco la capacità di determinare i valori che assumono al variare della
temperatura i parametri termofisici dei sistemi protettivi presenti sugli
elementi costruttivi portanti
Ma….. viene offerto un certo lasso temporale anche per l’applicazione di tale
ulteriore importante novità, specificando che gli attuali valori proposti dalle
norme UNI potranno essere ancora utilizzati a condizione che il produttore,
sulla base di idonee esperienze sperimentali, dichiari sotto la propria
responsabilità, che il sistema protettivo garantisce le prestazioni
definite in suddette norme, nonché aderenza e coesione per tutto
il tempo necessario e ne fornisca le indicazioni circa i cicli di posa
o di installazione.
Tuttavia… il lasso temporale entro cui per i rivestimenti protettivi
potranno ancora essere prese a riferimento le norme dell’UNI,
terminerà nel momento in cui vi sarà l’obbligo, per tali prodotti, della
marcatura CE ovvero sarà disponibile e pienamente operativa la
corrispondente specificazione tecnica armonizzata
L’allegato chiarisce altresì che, in ogni caso e quindi
indipendentemente dall’obbligo della marcatura CE, tale
periodo non potrà essere superiore a 3 anni dalla entrata in
vigore del decreto
Anche in tale circostanza il ricorso alle norme UNI viene
quindi inteso a carattere temporaneo
Si segnala infine, per la verifica della resistenza al fuoco
degli elementi costruttivi portanti muniti di rivestimento,
che viene esclusa categoricamente ogni possibilità di
elaborazioni numerica dei valori di detti parametri, al di
fuori dall’ambito delle prove o dalle norme UNI indicate.
In definitiva, IL DECRETO:
HA UNA PORTATA GENERALE POICHE’ SI APPLICA A TUTTI
I
PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI PER I QUALI E’ RICHIESTO IL REQUISITO
DELLA SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO E QUINDI VA OLTRE LE ATTIVITA’
SOGGETTE AI REGOLAMENTI O AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI, nello
spirito del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14
settembre 2005 (TESTO UNICO)
RIORGANIZZA IL QUADRO NORMATIVO SULLA RESISTENZA AL FUOCO,
in relazione alla necessaria attuazione delle DECISIONI DELLA
COMMISSIONE EUROPEA” 2000/367/CEE E 2003/629/CEE per quanto
attiene le nuove classificazioni di resistenza al fuoco ed al recepimento
della Raccomandazione UE 2003/887/CE riguardante il ricorso agli
eurocodici. In relazione a tale fatto esso RECEPISCE O INTRODUCE
- 3 NORME EN per la classificazione di prodotti ed elementi
costruttivi resistenti al fuoco;
- 22 Norme EN di prova;
- 6 Norme EN per la caratterizzazione sperimentale dei sistemi
protettivi;
- 5 Norme EN di calcolo strutturale;
- 3 Norme UNI di calcolo strutturale;
- 15 tabelle per la progettazione / verifica spedita di elementi
costruttivi resistenti al fuoco
DEFINISCE IL DIVERSO SIGNIFICATO CHE HANNO I PRODOTTI, GLI
ELEMENTI COSTRUTTIVI E LE OPERE;
DEFINISCE LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE (PROVE, CALCOLI E
TABELLE) CON I RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI;
NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTO CONNESSI ALLA PREVENZIONE
INCENDI PRECISA, , COMPETENZE, RESPONSABILITÀ NEI DIVERSI
SOGGETTI PER LA PRODUZIONE, LA CERTIFICAZIONE E IL
CONTROLLO DEI PRODOTTI, ELEMENTI ED OPERE;
FISSA UN TERMINE DI VALIDITÀ
APPLICAZIONE DI NORME SUPERATE;
DEI
RAPPORTI
EMESSI
IN
RIFORMULA LE TABELLE PER LA RAPIDA PROGETTAZIONE DEGLI
ELEMENTI RESISTENTI AL FUOCO, PRECISANDO CHE TALE RICORSO
COMPORTA SOLUZIONI PIÙ CONSERVATIVE A FRONTE DI
VALUTAZIONI MENO APPROFONDITE.
Attenzione !!!!!!
IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI,
L’ATTO REGOLAMENTARE ITALIANO MANTIENE LA SUA VALIDITA’
ANCHE DOPO L’ATTUAZIONE DEL REGIME CONNESSO ALLA
MARCATURA CE SUI PRODOTTI, AFFIDANDO AL PROFESSIONISTA
SEMPRE L’ULTIMA PAROLA.
IL PROFESSIONISTA, IN ALTRI TERMINI,
RILASCERA’ IN
COERENZA CON IL D.M. 4.5.98, SEMPRE UNA “CERTIFICAZIONE
DI RESISTENZA AL FUOCO” DELL’ELEMENTO COSTRUTTIVO PER
LA CUI PREDISPOSIZIONE SI POTRA’ AVVALERE DI RISULTATI DI
PROVA, CALCOLI O TABELLE (Art. 4 commi 1 e 4).
PROTEZIONE PASSIVA
(RESISTENZA AL FUOCO)
OPERE DI COSTRUZIONI
ATTIVITA’ SOGGETTE AL
CONTROLLO DEI VIGILI DEL
FUOCO
Direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21
Dicembre 1988
DPR 12 gennaio 1998, n. 37
DM 4 maggio 1998
DPR N. 246 21 aprile 1993 (regolamento
di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione);
DL.vo 8 marzo 2006 n. 139
Decisione C.E. 2000/367/CE del 3maggio
2000 (nuova classificazione)
DPR 29 luglio 1982, n.577
Raccomandazione della C. E. 2003/87/CE
dell'11 dicembre 2003, relativa all'applicazione
e all'uso degli eurocodici per lavori
di costruzione e prodotti strutturali da
costruzione
NORME
ARMONIZZATE
PRODOTTI
COSTRUZIONE (PRODOTTI MARCATI CE)
DA
norme UNI 9502, UNI
9503, UNI 9504
NORME EN DI PROVA DI SUPPORTO ALLE NORME
ARMONIZZATE
EU EN 1991-1-2, EN1992-1-2, EN1993-1-2, EN1994-1-2,
EN1995-1-2, EN1996-1-2, EN 1999-1-2
Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
14 settembre 2005(testo unico
sulle costruzioni)
DECRETO 16 FEBBRAIO 2007
DECRETO 9 MARZO 2007
Grazie per l’attenzione
Scarica

IL DECRETO 9 MARZO 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle