Le società di capitali
Avv. Carlo Di Brino
La società per azioni

NOZIONE:
La S.p.A. è una persona giuridica
che esercita attività economica con
il patrimonio conferito dai soci con
gli utili eventualmente accumulati
e nella quale le quote di
partecipazione sono rappresentate
da azioni
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri della S.p.A.
(artt. 2325 e 2327 c.c)



La limitazione della
responsabilità dei soci alla
somma o al bene conferito
Le quote di partecipazione dei soci
sono rappresentate da azioni
Il capitale sociale non può essere
inferiore a £.200.000.000 (art.11
L.904/1977) o non inferiore a
100.000 Euro (art.4 D.Lgs.
213/1998
Avv. Carlo Di Brino
Limitazione della responsabilità dei soci



Comporta che il socio è obbligato
patrimonialmente solo ad eseguire il
conferimento determinato nel contratto
sociale
I creditori sociali dovranno rivolgersi alla
società senza poter esperire azioni
individuali nei confronti dei singoli soci
Il socio potrà solo perdere la somma o il
bene conferito in società
Avv. Carlo Di Brino
Le quote di partecipazione: azioni



Il capitale è diviso in frazioni, ossia porzioni
di uguale ammontare, ognuna delle quali si
chiama azione ed indica la misura di
partecipazione di ciascun socio alla società
L’azione è un titolo di credito, causale, di
partecipazione del socio
La sua funzione economica consiste nella
mobilitazione del capitale
Avv. Carlo Di Brino
Costituzione

1.
2.
3.
2 fasi, ognuna produttiva di effetti
giuridici preliminari:
Stipulazione dell’atto costitutivo
Iscrizione della società nel Registro
delle Imprese
Non è più necessaria la fase
dell’omologa in Tribunale stante la
materiale soppressione di tale
procedimento ad opera della
L.340/2000
Avv. Carlo Di Brino
Condizioni per la costituzione
(art.2329 c.c.)



Intera sottoscrizione del capitale
sociale
Versamento di almeno 3/10 dei
conferimenti in denaro dei soci: tale
condizione rappresenta il presupposto
per l’iscrizione nel Registro delle
imprese
Esistenza delle autorizzazioni
governative e delle altre condizioni
richieste dalle leggi speciali per la
costituzione della società
Avv. Carlo Di Brino
Stipulazione: effetti


1.
2.
La stipulazione dell’atto costitutivo deve avvenire
per atto pubblico, sotto pena di nullità (art.2328
c.c.)
La stipulazione produce effetti immediati e
preliminari:
L’obbligo di versare, presso un istituto di
credito, almeno i 3/10 dei conferimenti in
denaro (per i soci che vi sono obbligati)
L’obbligo penalmente sanzionato, a carico degli
amministratori e del notaio ricevente, di
depositare entro 30 giorni, presso L’Ufficio del
Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è la
sede sociale, l’atto costitutivo con i documenti
necessari (art.2330 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Iscrizione nel registro delle
imprese


Ha carattere costitutivo in quanto
con essa la società acquista la
personalità giuridica (art.2331 c.c.)
È la fase conclusiva del
procedimento costitutivo ed è
l’unico onere formale rimasto, in
considerazione dell’avvenuta
soppressione del Busarl per opera
della L.266/1997 e della
L.340/2000
Avv. Carlo Di Brino
Società a responsabilità
limitata

La società a responsabilità limitata è
una società di capitali preordinata al
fine di fornire, alle imprese sociali di
ridotte dimensioni, uno schema
societario che permetta di fruire del
beneficio della responsabilità limitata
Avv. Carlo Di Brino
Funzioni

1.
2.
3.
La s.r.l. risponde in grandi linee alle stesse
funzioni economiche soddisfatte dalla S.p.A. e,
più precisamente, realizza:
La limitazione del rischio in quanto il socio
restringe il proprio rischio all’ammontare del
conferimento
La mobilizzazione del capitale in quanto le quote
di partecipazione dei soci, pur non essendo
rappresentate da titoli di credito, sono, tuttavia,
normalmente trasferibili e divisibili
Una maggiore scioltezza di forme e una più attiva
presenza dei soci nell’amministrazione sociale
Avv. Carlo Di Brino
Nozione giuridica

S.r.l. è la persona giuridica che
esercita un’attività col patrimonio
conferito dai soci e con gli utili
eventualmente accumulati ed in cui
le quote di partecipazione dei soci
non possono essere rappresentate
da azioni
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina giuridica (1/3)
Norme proprie dello specifico tipo di
società
 Norme dettate per la S.p.A. e
riprodotte esternamente per la s.r.l.
 Richiami a singole norme dettate
per la S.p.A.

Avv. Carlo Di Brino
Caratteri generali




Piena autonomia patrimoniale (solo la società
risponde delle obbligazioni sociali)
Oltre che per contratto e con pluralità di soci, a
differenza di tutte le altre società, può essere
costituita anche per atto unilaterale da un socio
fondatore, ferma restando la piena responsabilità
limitata dell’unico socio
Partecipazione: La partecipazione non è quindi
predeterminata secondo un certo valore come per
le azioni.
Il capitale non può essere rappresentato da azioni
(o comunque da titoli trasferibili secondo le
modalità dei titoli di credito) a rappresentazione
della quota
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri generali (2/3)



Divieto di emettere obbligazioni: è vietato
emettere obbligazioni. Ciò costituisce un
impedimento alla collocazione delle quote sui
mercati finanziari, al ricorso al pubblico
risparmio e al rastrellamento di risorse
attraverso la borsa
Gestione: partecipazione attiva dei soci alla
gestione sociale in sede sia deliberativa sia di
controllo (se manca il collegio sindacale).
L’amministrazione è attribuita per legge ai
soci, salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri generali (3/3)
Il funzionamento dell’assemblea è
semplificato, ma sono richieste
maggioranze più elevate per
l’approvazione delle delibere
 Il collegio sindacale è obbligatorio
per legge solo se il capitale è uguale
o supera £.200.000.000

Avv. Carlo Di Brino
Differenze con la S.p.A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Entità di gran lunga inferiore del capitale minimo (20
milioni o 10.000 euro)
Capitale rappresentato da quote invece che da azioni,
con possibilità di vietare la circolazione delle quote (e
conseguente tendenziale maggior rilievo delle persone
dei soci)
Impossibilità dell’emissione di obbligazioni
Formalità semplificate di convocazione dell’assemblea
Amministratori da scegliersi fra i soci e con incarico a
tempo indeterminato (qualora l’atto costitutivo non
disponga diversamente)
Collegio sindacale obbligatorio solo nei casi previsti
dall’art. 2488 c.c. (modificato dal D.Lgs. N.127/1991) e
controllo diretto dei soci sull’amministratori in mancanza
del collegio sindacale
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina legale comune alla S.p.A.






Si applicano le stesse regole della S.p.A.per
quanto riguarda
La sottoscrizione integrale del capitale sociale
I conferimenti dei soci in natura e in danaro
Il versamento di almeno 3/10 dei conferimenti
in danaro
La stima dei conferimenti in natura
La necessità di eventuali autorizzazioni
governative
Il deposito dell’atto costitutivo presso l’Ufficio
del registro delle imprese
Avv. Carlo Di Brino
Costituzione della società




Può essere costituita esclusivamente in forma c.d.
istantanea o simultanea
È esclusa quindi la costituzione per pubblica
sottoscrizione (c.d. a forma successiva)
La costituzione è il risultato di un procedimento
complesso composto:
 Stipula dell’atto costitutivo e altre condizioni per
la costituzione
 Controllo dell’autorità giudiziaria
 Iscrizione nel registro delle imprese
Il procedimento deve concludersi entro 1 anno dal
deposito dell’iscrizione, diversamente si ha
caducazione del contratto costitutivo
Avv. Carlo Di Brino
Forma dell’atto costitutivo della
s.r.l.: atto pubblico (1/2)
Deve indicare:
1.
Le generalità complete ed il domicilio di
ciascun socio
2.
La “denominazione sociale”, in cui possono
anche non comparire i nomi dei soci, ma che
deve sempre contenere – a tutela dei terzi –
l’indicazione di “s.r.l.”
3.
La sede della società e le eventuali sedi
secondarie
4.
L’oggetto sociale (attività commerciale o
anche non)
5.
L’ammontare del capitale sottoscritto e
versato
Avv. Carlo Di Brino
Forma dell’atto costitutivo della
s.r.l.: atto pubblico (2/2)
Deve indicare:
6. La quota di conferimento di ciascun socio e il
valore dei beni e dei crediti conferiti
7. Le norme secondo le quali si ripartiranno gli
utili
8. Il numero degli amministratori e loro poteri
9. Il numero dei componenti il collegio
sindacale (se c’è)
10. La durata della società
11. L’importo globale, almeno approssimativo,
delle spese per la costituzione poste a carico
della società
Avv. Carlo Di Brino
Lo statuto



Spesso per ragioni pratiche l’atto
costitutivo consta di un allegato,
denominato statuto
Lo statuto contiene le regole per il
funzionamento della società e costituisce
parte integrante dell’atto costitutivo (e va
sottoposto al controllo di legittimità
dell’autorità giudiziaria)
In mancanza dello statuto è la stessa
legge che detta le regole di
funzionamento
Avv. Carlo Di Brino
Capitale sociale





L’atto costitutivo deve indicare l’ammontare del
capitale sottoscritto e versato
La sottoscrizione va fatta interamente prima o,
comunque, deve esistere al momento della
stipula dell’atto costitutivo
Il capitale sociale non può essere inferiore a
£.20.000.000
Dal 1/1/2002 il limite minimo del capitale non
può essere inferiore a 10.000 euro
Le società costituite tra il 1/1/1999 e il
31/12/2001 hanno facoltà di esprimere il
capitale in euro sin dal 1/1/1999
Avv. Carlo Di Brino
Controllo dell’autorità giudiziaria

L’art. 32 della L.24/11/2000, n.340
ha abrogato la fase del controllo
giudiziario (c.d. di omologazione)
sigli atti costitutivi delle società di
capitali
Avv. Carlo Di Brino
Iscrizione nel registro delle imprese
Con la riforma del nuovo registro
delle imprese, l’iscrizione va
eseguita su domanda proposta dalla
società
 Solo con l’iscrizione la società
acquista la personalità giuridica,
c.d. efficacia costitutiva della
pubblicità

Avv. Carlo Di Brino
Quote



È la misura della partecipazione di un soggetto
alla società
Devono essere espresse in cifre (L. 1000 o un
multiplo di L.1000 ovvero 1 Euro o un multiplo
di 1 Euro)
Possono anche essere diseguali fra loro
Caratteri sono la trasferibilità e la divisibilità
Avv. Carlo Di Brino
Trasferibilità
La quota può circolare circolare con le seguenti regole:

sono liberamente trasferibili ma l’atto costitutivo
può anche limitare o escludere del tutto la facoltà
di trasferimento

Il trasferimento di quote connesse a prestazioni
accessorie è subordinato al consenso degli
amministratori

Il trasferimento deve essere effettuato per atto
pubblico o scrittura privata autenticata,
iscritto nel registro delle imprese e annotato nel
libro dei soci

L’alienante è responsabile solidalmente con
l’acquirente per tre anni dal trasferimento, per i
versamenti ancora dovuti
Avv. Carlo Di Brino
Divisibilità


Le quote sono normalmente divisibili nei casi di
successione a causa di morte o di alienazione
(art. 2482 c.c.), ma le quote risultanti dalla
divisione non devono essere, in nessun caso,
inferiori a lire 1.000
L’atto costitutivo può sancire, comunque,
l’indivisibilità delle quote
Avv. Carlo Di Brino
Diritti dei soci (1/2)

1.
2.

1.
2.
3.
4.
Diritti di partecipazione alla amministrazione
della società
Diritto di intervento all’assemblea
Diritto di voto (il socio ha diritto ad un voto per
ogni L. 1000 di partecipazione – art. 2485 c.c.)
Diritti di controllo e iniziativa spettanti a
ciascun socio individualmente
L’ispezione dei libri sociali
Il controllo e la sostituzione di attività omesse
dagli amministratori
L’impugnazione
La denuncia al collegio sindacale
Avv. Carlo Di Brino
Diritti dei soci (2/2)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
Diritti esercitabili in base al quorum qualificato
riguardano:
La convocazione dell’assemblea
Il rinvio dell’assemblea
La denuncia al collegio sindacale
La denuncia al Tribunale
Diritti di partecipazione patrimoniale
Diritto agli utili: gli utili sono ripartiti fra i soci in
proporzione al conferimento, salva diversa disposizione
statutaria (artt. 2492 e 2433 c.c.)
Diritto alla quota di liquidazione: in proporzione al
conferimento, salvo diversa disposizione
Diritto di opzione sulle nuove quote per le ipotesi di
aumento del capitale sociale
Avv. Carlo Di Brino
Obblighi dei soci



-
-
Sono sostanzialmente analoghi a quelli dei soci delle
S.p.A.
Esistono differenze con la S.p.A. solo per quanto
riguarda la “mora” del socio.
Infatti:
gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad
eseguire il pagamento in 30 giorni
se non paga, gli amministratori possono vendere per suo
conto ed a suo rischio, la quota con trattativa privata e
diritto di prelazione dei consoci
Se il tentativo fallisce la quota è venduta all’incanto
Se le vendite sono infruttuose, gli amministratori
possono escludere il socio,trattenere le somme riscosse
e ridurre il capitale sociale
Avv. Carlo Di Brino
Cessazione della qualità di
socio per:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Recesso (stesso regime giuridico della S.p.A.)
Trasferimento della quota
Espropriazione della quota
Fallimento del socio
Vendita coattiva della quota: se ricorre la
morosità del socio
Esclusione del socio
Avv. Carlo Di Brino
L’elemento patrimoniale
della società





La s.r.l è soggetta alla disciplina dettata per la S.p.A.
in materia patrimoniale, capitale sociale e bilancio, con
alcune eccezioni
La s.r.l. non può mai acquistare proprie quote
Non è ammessa delega agli amministratori della
possibilità di aumentare il capitale sociale
Non sussiste per gli amministratori l’obbligo di
depositare, per l’iscrizione nel Registro delle imprese,
l’attestazione dell’eseguito aumento di capitale:infatti,
nelle s.r.l. si aumenta il capitale solo quando si è sicuri
delle sua collocazione
La riduzione del capitale sociale deve sempre rispettare
il minimo legale di 20 milioni di lire 10.000 Euro
La S.r.l. non può emettere obbligazioni (art. 2485
comma 3 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Gli organi sociali
1.
2.
3.
Assemblea
Amministratori
Sindaci
Avv. Carlo Di Brino
Assemblea




La convocazione spetta agli amministratori, che vi
provvedono almeno otto giorni prima, mediante
raccomandata spedita ai soci
Le maggioranze richieste sono:
- l’assemblea ordinaria delibera col voto favorevole dei
soci che rappresentino la maggioranza del capitale
sociale
- l’assemblea straordinaria delibera col voto favorevole
dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale
I “quorum” sono derogabili statutariamente in aumento
e in diminuzione
Non è prevista l’assemblea di seconda convocazione, ma
questa viene spesso introdotta con l’atto costitutivo o
con lo statuto
Avv. Carlo Di Brino
Amministratori



La disciplina prevista per l’organo amministrativo è – a
grandi linee – quella prevista per la S.p.A. con le
seguenti deroghe principali:
L’atto costitutivo può stabilire che l’amministrazione sia
affidata anche a non soci (art. 2487 c.c.)
Gli amministratori possono essere nominati anche a
tempo indeterminato o per un periodo superiore al
triennio
Quando il collegio sindacale manca, non si applicano
ovviamente, norme che ne presuppongano l’esistenza
Avv. Carlo Di Brino
Sindaci

-
Il collegio sindacale deve essere
obbligatoriamente costituito (art. 2488 c.c.):
se il capitale sociale non è inferiore a 200
milioni di lire
Se per due esercizi consecutivi, siano stati
superati due dei tre limiti previsti dall’art. 2435
bis c.c. per la redazione del bilancio abbreviato
Avv. Carlo Di Brino
Collegio sindacale
1.
2.
3.
L’atto costitutivo, comunque, potrà sempre prevedere la
nomina del collegio sindacale anche quando non
ricorrano le condizioni di obbligatorietà
Qualora manchi il collegio sindacale, il controllo delle
gestione sociale si trasforma in “potere del singolo socio”
e questi gode di alcuni diritti garantiti da sanzione
penale (artt. 2589 e 2623 n. 3 c.c.)
Può chiedere notizie agli amministratori circa lo
svolgimento degli affari sociali
Può consultare i libri sociali
I soci che rappresentino 1/3 del capitale sociale hanno il
diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la
revisione della gestione sociale
Avv. Carlo Di Brino
Scioglimento della S.r.l per:
1.
2.
3.
4.
5.
Decorso del termine
Conseguimento dell’oggetto
sociale
Inattività della società
Volontà dei soci
Altre cause previste dalla legge
o dall’atto costitutivo
Avv. Carlo Di Brino
La S.r.l. unipersonale


Con il D.Lgs. N. 88/1993 è stata
introdotta la società a
responsabilità limitata unipersonale
È soggetta alle stesse regole della
società pluripersonale, salvo gli
adattamenti dovuti alla presenza
dell’unico socio
Avv. Carlo Di Brino
Vantaggi delle s.r.l.
unipersonali

1.
2.
3.
L’introduzione di tale tipo di società consente
all’imprenditore individuale, essenzialmente piccole
e medie imprese, di creare una struttura
organizzativa con il vantaggio di:
Limitare a certe condizioni, la responsabilità
dell’unico socio al solo patrimonio sociale
Cessare l’attività limitandosi a cedere la quota a
terzi
Consentire il passaggio a una società a
responsabilità limitata pluripersonale senza
necessità di conferimento ma per mezzo del solo
trasferimento, sia per atto tra vivi sia mortis causa,
di parte o di tutta la quota a una pluralità di soggetti
Avv. Carlo Di Brino
REGIME della S.r.l.
unipersonale (1/3)




Atti e corrispondenza devono menzionare
l’esistenza di un socio unico
Per operazioni e atti compiuti in nome della
società prima della sua iscrizione non sono
responsabili solo coloro che hanno agito, ma in
solido anche il socio fondatore
Ove la società sia detenuta da un unico socio o sia
mutata la persona di questo, gli amministratori
(qualora si tratti di persone diverse dal socio
unico) devono depositare per l’iscrizione nel
Registro delle imprese una dichiarazione
contenente le generalità del socio
Gli amministratori devono dare pubblicità alla
costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci
Avv. Carlo Di Brino
REGIME della S.r.l.
unipersonale (2/3)




All’atto della costituzione della società, ma anche in caso
di aumento del capitale sociale, il conferimento in danaro
deve essere interamente versato e non è ammesso il
richiamo dilazionato dei decimi
Se l’unicità è sopravvenuta, l’unico socio deve completare
in tre mesi il versamento dei decimi (art 2476 c.c.)
I contratti tra la società e l’unico socio, nonché le
operazioni a favore dell’unico socio, devono essere
trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione (anche quando la società
abbia un amministratore unico) oppure risultare da atto
scritto.
I crediti vantati nei confronti della società dall’unico socio
non illimitatamente responsabile non sono assistiti da
cause legittime di prelazione (art. 2490 bis c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
REGIME della S.r.l.
unipersonale (3/3)

-
Delle obbligazioni sociali risponde solo la società
con il suo patrimonio ed i creditori sociali non
possono avanzare pretese sul patrimonio
personale dell’unico socio. Il socio unico risponde
invece illimitatamente:
quando sia una persona giuridica, ovvero socio
unico di altra società di capitali
Se i conferimenti non siano stati integralmente
effettuati a norma dell’art. 2475 bis c.c.
Fino a quando non sia stata effettuata la pubblicità
prescritta dall’art. 2475 bis c.c.
Avv. Carlo Di Brino
Natura dell’atto costitutivo


A differenza delle altre società
pluripersonali, sia di capitale sia di persone,
la costituzione ab origine della società a
responsabilità limitata unipersonale avviene
mediante atto unilaterale, simile al
negozio di fondazione
Per analogia è possibile ammettere la
revoca dell’atto costitutivo, anche se il
termine ultimo è l’iscrizione nel registro
delle imprese o in alternativa le operazioni
compiute in nome della società prima
dell’iscrizione stessa
Avv. Carlo Di Brino
Formazione del capitale




Oltre ala stipula dell’atto costitutivo, per
procedere alla costituzione della società è
necessario che venga formato il capitale sociale
minimo di £. 20 milioni mediante la
sottoscrizione e il conferimento dell’unico
socio
Il capitale va interamente sottoscritto prima o
comunque deve sussistere al momento della
stipula dell’atto costitutivo
I conferimenti in denaro vanno interamente
versati, a differenza delle società pluripersonali
ove è richiesto solo il versamento dei tre decimi
In mancanza si perde la responsabilità limitata
Avv. Carlo Di Brino
Iscrizione

Con l’iscrizione nel registro delle
imprese si ha l’acquisto della
personalità giuridica
Avv. Carlo Di Brino
Costituzione successiva



La costituzione della s.r.l. unipersonale può
anche essere successiva al momento della
sua nascita
Tanto avviene a seguito della
concentrazione nelle mani di un unico
socio di tutte le quote sociali a qualsivoglia
titolo, per esempio a seguito di cessione o di
successione ereditaria
Unico socio può essere persona fisica o
giuridica
Avv. Carlo Di Brino
Impresa artigiana

A seguito della modifica apportata
dalla L.133/1997, le imprese
artigiane possono rivestire anche la
forma di s.r.l. unipersonale
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