Avv. Carlo Di Brino
La SOCIETA’ SEMPLICE:
caratteri generali (1/3)





È la forma più elementare di società
Può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio
di attività economiche lucrative non
commerciali
Il contratto costitutivo non richiede forme
particolari, salve quelle richieste dalla natura di
beni conferiti
Non è prescritta l’iscrizione nella sezione
speciale del Registro delle imprese
(L.580/1993)
Non è dotata di personalità giuridica, ma di
autonomia patrimoniale
Avv. Carlo Di Brino
La SOCIETA’ SEMPLICE:
caratteri generali (2/3)




Non deve obbligatoriamente essere dotata di un
capitale sociale iniziale e quindi si possono
conferire anche solo servizi
I soci che hanno agito rispondono solidalmente
e illimitatamente per le obbligazioni sociali,
senza possibilità di patto contrario nei confronti dei
terzi
A ragione della illimitata responsabilità
patrimoniale la scelta dei soci è fondata
sull’intuitus personae, cioè avviene in base ai loro
requisiti personali
La qualità di socio cessa per trasferimento della
quota, morte, recesso, esclusione
Avv. Carlo Di Brino
La SOCIETA’ SEMPLICE:
caratteri generali (3/3)





L’amministrazione spetta ad ogni socio, salvo
diversa disposizione del contratto sociale
Sono esclusi amministratori estranei
Se vi sono più amministratori, l’amministrazione
è esercitata in forma disgiuntiva salvo diversa
disposizione del contratto sociale
Non richiede alcun obbligo pubblicitario, salvo
l’iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese
È esentata dall’obbligo delle scritture contabili e
dalla redazione annuale del bilancio, essendo
destinata all’esercizio di attività non commerciale
Avv. Carlo Di Brino
Lo status di socio
Si acquista per il solo fatto di aver
concorso, con la propria volontà,
alla costituzione della società
 La società semplice deve essere
composta da almeno 2 soci
 Con l’acquisto di tale status il socio
diventa titolare di diritti e doveri

Avv. Carlo Di Brino
Diritti dei soci verso la società









Diritti amministrativi
Diritto di amministrare
Diritto di rappresentanza
Diritto di controllo
Diritto di deliberare
Diritto di adire l’autorità giudiziaria
Diritti economici
Diritto agli utili
Diritto al rimborso della quota del socio
uscente
Avv. Carlo Di Brino
Diritto di partecipare alla
gestione sociale (1/2)
Il socio non amministratore:

Partecipa alla nomina e alla revoca degli
amministratori

Controlla l’operato degli amministratori
1. Ha diritto ad avere notizia dello
svolgimento degli affari sociali
2. Può consultare i documenti relativi
all’amministrazione
3. Deve ottenere il rendiconto degli affari
compiuti
Avv. Carlo Di Brino
Diritto di partecipare alla
gestione sociale (2/2)
Il socio amministratore:

Compie ogni attività diretta a realizzare
l’interesse per il quale il contratto
sociale è stato concluso
1. Delibera su tutti gli argomenti attinenti
alla gestione della società non riservati
all’assemblea
2. Esegue le delibere assembleari
3. Presenta il rendiconto
Avv. Carlo Di Brino
Obblighi




Oltre ai diritti la partecipazione comporta
anche obblighi la cui inosservanza può
comportare esclusione:
Obblighi dei conferimenti
Partecipazione alle perdite
Obbligo di rispettare la destinazione
dei beni sociali (è vietato servirsi dei
beni per fini estranei a quelli della società,
salvo il consenso di tutti i soci: art.2256
c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Conferimenti (1/3)

Eseguire i conferimenti previsti nel
contratto sociale (se non sono stati
determinati, si presume che i soci
siano obbligati a conferire, in parti
uguali, quanto è necessario per il
conseguimento dell’oggetto sociale)
(art.2253 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Conferimenti (2/3)




Tempo dell’adempimento: subito all’atto della
costituzione o anche successivamente
Conferimento di denaro: debito di valuta; deve
essere fatto immediatamente, il ritardo comporta
l’obbligo del pagamento degli interessi, salvo
l’ulteriore risarcimento del danno se esiste colpa
Conferimento di beni in natura: a titolo di
proprietà o a titolo di godimento
Conferimento di crediti: possono essere conferiti
anche crediti di cui il socio conferente sia creditore
(ha effetto con l’accettazione)
Avv. Carlo Di Brino
Conferimenti (3/3)



Conferimento d’opera: il socio può anche conferire in
società la propria opera (prestazione di fare), cioè
mettere a disposizione la propria attività lavorativa in
cambio della partecipazione agli utili. Le prestazioni del
socio d’opera possono essere manuali o intellettuali
Conferimento della responsabilità personale: in
genere, si tende ad ammettere anche il conferimento
della responsabilità illimitata e personale (parte della
dottrina è contraria). In pratica, tale conferimento serve
a provare l’esistenza di un rapporto societario che
formalmente non risulta (c.d. socio occulto)
Conferimento di specifiche garanzie personali o
reali: fideiussioni, avalli, ipoteche verso determinati
soggetti (in genere le banche) che consentono alla
società di ottenere credito sul mercato
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità dei soci
(1/2)
Nei confronti dei creditori sociali:
 I soci rispondono solidamente e
illimitatamente delle obbligazioni sociali
 È una responsabilità sussidiaria, che può
pattiziamente essere esclusa, ma solo per
i soci non amministratori, e a condizione
che sia portata a conoscenza dei terzi con
mezzi idonei
 Il socio può richiedere la preventiva
escussione del patrimonio sociale
(beneficium excussionis)
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità dei soci
(2/2)



Nei confronti dei creditori particolari
del socio
Il creditore particolare del socio (il cui
patrimonio sia insufficiente a garantire il
debito) può:
Rivalersi sugli utili spettanti al suo
debitore
Compiere atti conservativi sulla quota
spettante al socio in fase di liquidazione
Chiedere la liquidazione della quota,
purché provi che il debitore non possiede
altri beni sui quali possa soddisfarsi
Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione della
società: modalità



Amministrazione disgiuntiva (art.2257
c.c.) (Principio generale)
Amministrazione congiuntiva (art. 2258
c.c.) (può essere prevista nel contratto
sociale o nell’atto costitutivo)
Amministrazione affidata ad uno o più
soci (può essere disposta nel contratto
sociale o con atto separato)
Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione disgiuntiva
(art.2257 c.c.)


Il potere di amministrare la società spetta
a ciascun socio illimitatamente
responsabile, disgiuntamente dagli altri
soci; tale potere è limitato dal diritto di
veto
Ogni socio amministratore può opporsi
all’operazione che un altro voglia
compiere, prima che sia compiuta. La
maggioranza dei soci, determina secondo
la parte attribuita a ciascun socio negli
utili, decide sull’opposizione
Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione
congiuntiva (art. 2258 c.c.)
Per il compimento delle operazioni
sociali è necessario il consenso di
tutti i soci amministratori
 I singoli amministratori possono
compiere solo quegli atti urgenti
finalizzati ad evitare un danno alla
società

Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione affidata a
uno o più soci
Può essere disposta nel contratto
sociale o con atto separato
 Disgiuntamente
 Congiuntamente
 Alla maggioranza dei soci
 A più soci secondo il principio della
maggioranza
 Ad un unico socio
Avv. Carlo Di Brino
Diritti ed obblighi degli
amministratori


Sono regolati dalle norme sul mandato
Gli amministratori sono solidalmente
responsabili verso la società per
l’adempimento degli obblighi ad essi
imposti dalla legge e dal contratto sociale,
tuttavia la responsabilità non si estende a
quelli che dimostrino di essere esenti da
colpa
Avv. Carlo Di Brino
Potere di gestione



Il potere di gestione, rivolto alla c.d.
amministrazione interna, è molto ampio ed è
collegato al principio della capacità generale della
società
Consiste nel potere di compiere scelte e quindi
prendere le decisioni necessarie per l’esercizio
dell’attività sociale, di opporsi a operazioni di
gestione che altri amministratori intendano
intraprendere e di compiere atti urgenti per evitare
un danno alla società
I limiti al potere di gestione sono fissati dalla legge,
dall’oggetto sociale e dal contratto sociale (sono
opponibili ai terzi in quanto siano attuate le
prescritte forme pubblicitarie)
Avv. Carlo Di Brino
Potere di rappresentanza



Il potere di rappresentanza riguarda
l’amministrazione esterna, cioè il potere
di agire verso i terzi in nome della società
e quindi di vincolarla acquistando diritti e
assumendo obbligazioni
Rappresentante della società è colui che
ha il potere di esprimere all’esterno la
volontà sociale, di agire quindi in nome
della società
La rappresentanza spetta a ciascun
amministratore, salvo che sia
diversamente previsto
Avv. Carlo Di Brino
Doveri degli amministratori






Doveri generali:
Dovere di diligenza:
Dovere di vigilanza e di intervento
Doveri specifici
Legali
Obblighi riguardanti l’informazione ai
soci non amministratori
Avv. Carlo Di Brino
Dovere di diligenza


(artt.2260 c.1, e 1710 c.1, c.c.) il potere
di amministrare impone innanzitutto un
ampio e un generico dovere di diligenza
La diligenza richiesta è quella del
mandatario e cioè quella del regolato e
coscienzioso amministratore che il codice
definisce come la diligenza dell’uomo
medio
Avv. Carlo Di Brino
Dovere di vigilanza e di
intervento


(artt.2257 c.2, e 2258 c.c.) consentono di
vigilare sull’andamento della gestione sociale e
intervenire per evitare conseguenze dannose alla
società
Il dovere di vigilanza e di intervento comporta
nell’amministrazione disgiuntiva che ciascun
amministratore possa opporsi all’operazione che
altri vogliono compiere (c.d. diritto di veto;
nell’amministrazione congiuntiva comporta invece
che ciascun socio amministratore debba
partecipare alle operazioni di gestione della
società e possa rifiutarsi di prestare il proprio
consenso
Avv. Carlo Di Brino
Doveri specifici


Legali: sono fissati dalla legge con espresso
riferimento a fatti concreti e ai conseguenti doveri
di agire imposti agli amministratori
Obblighi riguardanti l’informazione ai soci
non amministratori: questi obblighi esistono
esclusivamente se il potere di amministrazione
è affidato solo a uno o più soci. Infatti, in tal caso
i soci amministratori hanno l’obbligo di fornire il
massimo delle informazioni possibili sulla gestione
della società ai soci che non partecipano allo
svolgimento degli affari sociali con i limiti
dell’abuso
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità degli
amministratori
Gli amministratori sono
responsabili in solido verso la
società (art.2260 c.2, c.c.)
 È discusso se siano responsabili
anche nei confronti dei creditori
sociali e verso i singoli soci o i terzi

Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità verso la
società



Causa della responsabilità è il danno
conseguente a un loro inadempimento
L’amministratore è escluso da
responsabilità se il danno non è a lui
imputabile, cioè se prova che il suo
comportamento è esente da colpe
La responsabilità civile degli
amministratori verso la società è
inderogabile ed è solidale anche nel
caso di amministrazione disgiuntiva
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità verso i
creditori sociali


Tutti gli amministratori, titolari del potere
di direzione e del correlativo rischio
d’impresa, sono illimitatamente
responsabili anche per le obbligazioni
extra-contrattuali (da fatto illecito)
Per alcuni si tratta di responsabilità
diretta e non sussidiaria. Il creditore può
agire direttamente verso l’amministratore
senza dover prima agire verso la società
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità verso il
singolo socio o il terzo

In assenza di espressa previsione
normativa e in aggiunta alla
responsabilità verso la società, deve
essere ammessa una responsabilità
degli amministratori nei confronti dei
singoli soci e dei terzi danneggiati
direttamente dai loro atti colposi o dolosi,
secondo la corrispondente responsabilità
prevista dall’art.2395 c.c. per le S.p.A.
Avv. Carlo Di Brino
Formazione delle
deliberazioni



A differenza delle società di capitali, nella
società semplice (e nelle società di
persone in genere) manca l’assemblea
Le deliberazioni dei soci sono la
somma delle loro volontà
individualmente considerate e
manifestate liberamente, per esempio
verbalmente
Le decisioni devono essere adottate
all’unanimità, salvo che la legge o il
contratto sociale preveda la maggioranza
Avv. Carlo Di Brino
Oggetto delle deliberazioni







Modificazione del contratto sociale (art.2252
c.c.)
Scioglimento della società (art.2772 n.3 c.c.)
Decisione sull’opposizione di un amministratore
in regime di amministrazione disgiuntiva
(art.2257 c.2, c.c.)
Nomina e revoca dell’amministratore nominato
con atto separato (art.2259 c.2, c.c.)
Approvazione del rendiconto (art.2262 c.c.)
Autorizzazione a un socio di usare i beni per fini
extrasociali
Fatti riservati dal contratto sociale
Avv. Carlo Di Brino
Quote sociali




Esprime la misura della partecipazione
nella società, vale a dire che rappresenta
il diritto di proprietà del socio su una
frazione del complessivo patrimonio
sociale e presenta le seguenti
caratteristiche:
Contitolarità su tutti i beni e i diritti
facenti parte del patrimonio
Misura della partecipazione agli utili e
alle perdite
Bene mobile trasferibile solo se vi è il
consenso di tutti i soci
Avv. Carlo Di Brino
Scioglimento del rapporto sociale
limitatamente ad un socio
Morte
 Recesso
 Esclusione

Avv. Carlo Di Brino
Morte (art.2284 c.c.)

Il rapporto non si trasmette agli
eredi, pertanto la società dovrà
provvedere alla liquidazione della
quota del socio defunto, salvo che la
società non deliberi il suo
scioglimento o la sua continuazione
con gli eredi del socio defunto
Avv. Carlo Di Brino
Recesso (art.2285 c.c.)
Quando sussiste una giusta causa,
se la società è a tempo determinato
 Ad arbitrio del socio, se la società è
a tempo indeterminato, o ha durata
pari alla vita del socio
 Quando ricorrono altre cause di
recesso, eventualmente previste dal
contratto

Avv. Carlo Di Brino
Esclusione

1.
2.
3.
4.

1.
2.
Per volontà degli altri soci (art.2286 c.c.)
Inadempienza agli obblighi di legge
Inadempienza agli obblighi contrattuali
Interdizione, inabilitazione, o condanna ad
una pena che comporti l’interdizione dai
pubblici uffici
Impossibilità sopravvenuta di esecuzione del
conferimento
Di diritto (art.2288 c.c.)
Liquidazione della quota del socio, ad istanza
di un suo creditore particolare
Dichiarazione di fallimento del socio
Avv. Carlo Di Brino
Scioglimento della società





Cause di scioglimento (operano di diritto)
Decorso del termine (se a tempo
determinato)
Conseguimento dell’oggetto sociale o
impossibilità sopravvenuta a conseguirlo
Volontà unanime dei soci
Mancanza di pluralità dei soci (per più di
6 mesi)
Altre cause previste dal contratto sociale
Avv. Carlo Di Brino
Liquidazione della società
Verificatasi una causa di
scioglimento, la società non cessa
subito di esistere, ma si apre la fase
di liquidazione

la società continua ad esistere al
solo fine di convertire il patrimonio
in denaro, per estinguere i debiti
sociali e ripartire fra i soci
l’eventuale residuo attivo

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