FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI
Prof.ssa Enrica Morena
LE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
CONCORDATO PREVENTIVO
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA
ASPETTI COMUNI ALLE
PROCEDURE
Al verificarsi di determinati presupposti si hanno
determinate conseguenze.
1.
Dall’autorità
giudiziaria
viene
sottratta
all’imprenditore la disponibilità dell’impresa e dei
suoi beni
2. Dall’autorità giudiziaria viene nominato un
soggetto che controlla l’esercizio dell’attività
3.La procedura si svolge nell’interesse di tutti i
creditori esistenti al momento della instaurazione
della procedura
4.Coinvolge tutti i beni del debitore/imprenditore
FALLIMENTO
Definizione:
E’ quella procedura rivolta alla realizzazione
coattiva dei diritti dei creditori quando il
titolare di una impresa commerciale (debitore
comune) non è più in grado di far fronte alle
proprie obbligazioni.
FONTI
Legge fallimentare che è un R.d. 16 marzo
1942, n.267;
Modificata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5;
Modificata dal D.Lgs. 12 settembre 2007,
n.169
CARATTERISTICHE
Universalità: cioè colpiscono non singoli beni ma
l’intero patrimonio del debitore/imprenditore;
Concorsualità: cioè la procedura si svolge
nell’interesse di tutti i creditori del fallito, che devono
essere soddisfatti in egual misura, salvo la presenza di
cause legittime di prelazione
Istanza di fallimento: creditore – debitore – pubblico ministero
Il tribunale compie le indagini
e sulla base dei presupposti
oggettivo
Accoglie il ricorso
Sentenza dichiarativa di fallimento
Contenuto:
- nomina Giudice delegato
- nomina curatore fallimentare
- ordina al fallito di depositare i
bilanci
- assegna ai creditori un termine
per presentare le domande di
insinuazione al passivo
Effetti:
-Il
fallito
viene
spossessato dei beni che
vengono amministrati dal
curatore
-par condicio creditorum
-azioni revocatorie
soggettivo
oppure
Rigetta il ricorso
Procedura :
-Apposizione dei sigilli e
inventario
-Accertamento
dello
stato
passivo
-Liquidazione dell’attivo
-Ripartizione dell’attivo
Chiusura del fallimento
CHI PUO’ FALLIRE?
PRESUPPOSTI
FALLIMENTO
SOGGETTIVI
Il debitore deve essere: imprenditore
commerciale, con determinati requisiti
dimensionali e di indebitamento individuati.
sono esclusi gli enti pubblici
OGGETTIVI
Stato di insolvenza
FALLIMENTO
Presupposto soggettivo
Imprenditore commerciale art.1 LF
esclusi gli enti pubblici.
FALLIMENTO
Presupposto oggettivo
La manifestazione dello stato di
insolvenza art. 5 L.F.
“L’imprenditore
che si trova in stato di
insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di
insolvenza
si
manifesta
con
inadempimenti o altri fatti esteriori , i
quali dimostrano che il debitore non è più
in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni”
FALLIMENTO
Organi della procedura fallimentare
Tribunale
Giudice delegato
Curatore
Comitato dei creditori
Tribunale
Nomina ed eventualmente sostituisce il giudice
delegato ed il curatore
Risolve le disparità di vedute tra gli organi
anzidetti
Decide sui reclami contro i decreti del giudice
delegato
chiede chiarimenti, informazioni ed indicazioni al
curatore, al fallito ed al comitato dei creditori
FALLIMENTO
Giudice delegato:
è l’organo a cui è affidata la
direzione concreta della
procedura fallimentare” egli è
infatti “lato sensu” l’organo che
dirige le operazioni fallimentari
e vigila sull’attività del
curatore.
FALLIMENTO
Giudice delegato
Funzioni:
Riferisce al tribunale su ogni questione su cui deve pronunciarsi il
tribunale stesso;
Emette i provvedimenti necessari ed urgenti per la conservazione
del patrimonio del fallito;
Nomina il comitato dei creditori e lo convoca, ogni qual volta lo
ritiene opportuno, per sentirne il parere;
Autorizza il curatore a nominare tutti gli ausiliari (periti,
stimatori, etc) che siano necessari nel corso della procedura,
nonché a nominarsi un coadiutore, che agisca per lui fuori sede o
lo sostituisca in caso di impedimento;
Giudice delegato
Funzioni:
Decide sui reclami presentati contro gli atti di amministrazione
compiuti dal curatore;
Autorizza il curatore a stare in giudizio (come attore o
convenuto) nelle cause riguardanti il fallimento e nomina i
relativi avvocati;
Autorizza il curatore (salvo quanto disposto dall’art. 35, 2°
comma, L.F.) a compiere gli atti di straordinaria
amministrazione necessari per lo svolgimento della procedura;
Sorveglia l’opera prestata nell’interesse del fallimento dagli
“ausiliari” e ne liquida le competenze;
FALLIMENTO
Giudice delegato
Funzioni:
Provvede, con la cooperazione del
curatore, all’esame preliminare dei
crediti, dei diritti reali vantati da terzi, e
della relativa documentazione;
Appone i sigilli;
Dispone le vendite dei mobili e
provvede alla vendita degli immobili.
Giudice delegato
Impugnabilità degli atti
Tutti gli atti sono dati con decreto.
Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale, da
parte del fallito, del curatore, del comitato dei creditori
e di chiunque vi abbia interesse.
Il curatore:
è l’organo a cui spetta, come
compito principale,
l’amministrazione dei beni del
fallito sotto la direzione del
giudice delegato.
Ha competenze esecutive e di
natura ausiliare.
Il comitato dei creditori:
è un organo collegiale,
composto da tre o cinque
creditori e nominato dal giudice
delegato, al quale spetta anche
la scelta del presidente.
FALLIMENTO
Il comitato dei creditori:
Funzione consultiva
obbligatoria
eventuale
Funzione di controllo
FASE PREFALLIMENTARE INIZIATIVA
Istanza di fallimento presentata presso il
tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la
sede principale dal:
Debitore
Creditore
Su richiesta del Pubblico ministero
FASE PREFALLIMENTARE
Il Trib. verifica che ci siano i presupposti per
la dichiarazione di fallimento convocando il
debitore e i creditori che hanno fatto istanza
Il fallimento non può essere dichiarato se dalla
istruttoria risulta che l’ammontare complessivo
dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad
euro 30.000
SENTENZA DICHIARATIVA DI
FALLIMENTO
Il Trib. se sussistono i presupposti (soggettivo
e oggettivo) accoglie il ricorso e dichiara con
sentenza il fallimento dell’imprenditore
Oppure
Rigetta il ricorso motivandolo
SENTENZA DICHIARATIVA DI
FALLIMENTO
Contenuto
della sentenza
Nomina
del giudice
delegato
Nomina il
curatore
Ordina al fallito
il deposito
dei bilanci
e scritture
contabili
Stabilisce il
giorno, il luogo e
l’ora per l’esame
dello
stato passivo
Assegna a
creditori e terzi
che hanno diritti sulle
cose del fallito un
termine per presentare
domande di
insinuazione
EFFETTI DELLA SENTENZA
Viene formato il fascicolo della procedura fallimentare, che
contiene tutti gli atti e i documenti, la relazione del curatore,
provvedimenti del Tribunale
Nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di
iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese
Il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa,
anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla
interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi
pregiudizio ai creditori.
Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato,
previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza,
con decreto motivato, la continuazione temporanea
dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell'azienda, fissandone la durata.
EFFETTI SENTENZA DI
FALLIMENTO
Produce molti effetti:
A) Per il fallito
Personali: obbligo di residenza, di consegnare al
curatore la corrispondenza
Patrimoniali: - viene spossessato dei suoi beni, cioè
privato del potere di amministrazione e di disposizione
EFFETTI SENTENZA DI
FALLIMENTO
B) Per i creditori
Hanno diritto di partecipare alla distribuzione del
ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito
Per la tutela della par condicio creditorum, sono loro
precluse azioni esecutive individuali sui beni del fallito
Partecipano in condizione di eguaglianza salvo cause
legittime di prelazione, quali pegno, ipoteca o privilegi
EFFETTI SENTENZA DI
FALLIMENTO
C) Per i terzi
Sono coloro che non hanno avuto rapporti con il fallito
Costoro
possono vedersi intentata una azione
revocatoria fallimentare dal curatore al fine di
ricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallito
PERCHE’?
Un imprenditore sapendo di essere in crisi e che probabilmente
fallirà, può decidere di intestare a persone di fiducia il suo
patrimonio (terzi) per sottrarlo alla futura esecuzione oppure
decida di venderlo a terzi per ricavare del denaro
Questa operazione viene contrastata dal curatore perché si
sottraggono beni dalla massa attiva del fallimento a danno dei
creditori
Il curatore con la revocatoria fallimentare ricostituisce l’attivo
fallimentare
La finalità della revocatoria fallimentare è ricostituire il
patrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti
dallo stesso a danno dei creditori
PROCEDURA FALLIMENTARE
Definizione: è l’insieme delle fasi successive
tra di loro coordinate per raggiungere un
medesimo fine
Sono:
A.
B.
C.
D.
E.
conservazione e amministrazione del patrimonio del
fallito
accertamento del passivo
accertamento dell’attivo
liquidazione dell’attivo
riparto dell’attivo
A) CONSERVAZIONE E AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO DEL FALLITO
Dopo la dichiarazione di fallimento:
1)Atto iniziale è l’apposizione dei sigilli da parte del
curatore che è temporaneo.
2) Rimozione sigilli e redazione dell’inventario da parte
del curatore
3) Il curatore prende in consegna i beni del fallito e
subentra a lui nell’amministrazione dei beni
B) ACCERTAMENTO DEL
PASSIVO
Serve ad individuare i creditori ammessi al concorso
Inizia con la domanda di ammissione al passivo che i
creditori devono presentare nei termini stabiliti dalla sentenza
che dichiara il fall.
Sulla base delle domande il giudice delegato dispone lo stato
passivo, ammettendo singoli crediti
Se esclude dei crediti lo motiva; altri li può ammettere con
riserva
Il passivo così disposto è verificato nell’adunanza di verifica
dei crediti e viene reso esecutivo dal giudice con devreto
I creditori non hanno presentato domanda nei termini possono
presentare domanda tardiva
C) ACCERTAMENTO
DELL’ATTIVO
Costituito da tutto l’attivo del fallimento, cioè
dai beni del fallito e anche da quei beni che per
effetto della revocatoria fallimentare sono
rientrati nel patrimonio del fallito
Redatto un inventario e i beni vengono presi in
consegna dal curatore
D) LIQUIDAZIONE
DELL’ATTIVO
I beni del fallito sono tramutati in denaro, per
soddisfare i creditori
Ha inizio dopo il decreto che rende esecutivo
lo stato passivo e che indica l’ammontare dei
crediti da soddifare
Avviene attraverso la vendita all’asta
E) RIPARTO DELL’ATTIVO
Si attribuisce il ricavato della vendita ai singoli
creditori
Le somme sono ripartite secondo un ordine
preferenziale ex art. 111 LF
Approvato il conto e liquidato il compenso del
curatore, il giudice delegato, sentite le proposte
del curatore, ordina il riparto finale secondo le
norme precedenti.
CESSAZIONE PROCEDURA
FALLIMENTARE
A) Chiusura fallimento
B) Concordato fallimentare
A) CHIUSURA FALLIMENTO
Con il decreto di chiusura cessa la procedura
fallimentare e decadono i relativi organi
Si ha anche quando:
I creditori non propongono domande di ammissione
al passivo
Quando tutto il passivo è saldato
Quando tutto il patrimonio del fallito è stato
ripartito
Quando non esiste massa attiva
B) CONCORDATO
FALLIMENTARE
INIZIATIVA
UNO O PIU’
CREDITORI
UN TERZO
FALLITO,ma solo dopo
un anno dalla dichiarazione
di fallimento e purche‘
non siano decorsi due anni
dal decreto che rende
esecutivo lo stato passivo
CONTENUTO DELLA
PROPOSTA
Suddivisione dei creditori
in classi, secondo
posizione giuridica
e interessi economici
omogenei
Trattamenti differenziati
a seconda la classe
di appartenenza
Ristrutturazione dei
debiti e soddisfazione
dei crediti attraverso
qualsiasi forma
Può essere previsto che
i creditori privilegiati
non vengano soddisfatti
integralmente, ma
sempre in una misura
non inferiore a quella
ricavabile per la
liquidazione considerata
la prelazione
Esame della proposta
La proposta di
concordato
E’ presentata al
Giudice Delegato
Il quale chiede il parere del
comitato dei creditori
e del curatore
Dopo il parere il GD
ordina che la proposta
sia comunicata ai creditori
Il concordato è approvato con il voto favorevole
della maggioranza dei creditori ammessi al voto
CONCORDATO PREVENTIVO
Condizioni soggettive
Imprenditore commerciale
Stato di insolvenza
Iscritto nel Registro delle imprese da due anni
Tenuta regolare della contabilità
CONCORDATO PREVENTIVO
Condizioni oggettive
Offrire serie garanzie reali e personali
Pagamento integrale dei creditori privilegiati
Pagamento di almeno il 40% dei creditori
chirografari
CONCORDATO PREVENTIVO
Oppure
Offrire la cessione dei beni pignorabili ai
creditori, sempre che la valutazione di tali
beni faccia ritenere il pagamento dei
debiti
CONCORDATO PREVENTIVO
Vantaggi
Il debitore conserva l’amministrazione dei
suoi beni e continua l’esercizio della
impresa
Mantiene la capacità
rimanere in giudizio
processuale
di
FALLIMENTO
La revocatoria fallimentare
ATTIVO FALLIMENTARE =
BENI DEL DEBITORE AL MOMENTO DEL
FALLIMENTO
+
BENI REINTEGRATI NEL PATRIMONIO
ATTRAVERSO L’AZIONE REVOCATORIA
FALLIMENTO
La revocatoria fallimentare
RISTABILISCE LA “PAR CONDICIO CREDITORUM”E PU0’
ESSERE PROMOSSA SOLO DAL CURATORE
FALLIMENTARE NELL’INTERESSE DELLA MASSA
AZIONE REVOCATORIA
ORDINARIA
INDIVIDUALE
- PER REINTEGRARE UNA
LESIONE DEL DIRITTO DEL
CREDITORE ATTORE
-
FALLIMENTARE
-
COLLETTIVA
PER LA SODDISFAZIONE
DELLA GENERALITA’ DEI
CREDITORI
FALLIMENTO
La revocatoria fallimentare
Atti sottoposti a revocatoria fallimentare:
Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti e
garanzie che presentino anormalità tali da far
sospettare l’intenzione fraudolenta
(presunzione iuris tantum di consilium fraudis nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento)
Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non
presentino irregolarità
(onere della prova a carico del curatore per atti compiuti
entro un anno dalla dichiarazione di fallimento)
FALLIMENTO
La revocatoria fallimentare
Atti privi di efficacia per presunzione assoluta di frode:
1. Atti a titolo gratuito
2. Pagamenti di crediti non scaduti
(se compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla
dichiarazione di fallimento)
FALLIMENTO
La revocatoria fallimentare
Ha l’effetto di ricostruire il patrimonio
dell’imprenditore fallito
L’atto revocato non ha effetto per i creditori del
fallito ma rimane valido tra le parti
Si prescrive in cinque anni dalla data di sentenza
dichiarativa di fallimento
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA DELLE
GRANDI IMPRESE IN CRISI
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE
GRANDI IMPRESE IN CRISI
d.l. 30 gennaio 1979 n.26
Garanzia dello stato per i debiti contratti per
l’esercizio della impresa nel corso della
procedura;
applicazione di una imposta ridotta per le
cessioni azienda ;
esenzione dell’obbligo al pagamento di sanzioni
pecuniarie;
rinuncia totale o parziale dei crediti pubblici;
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE
GRANDI IMPRESE IN CRISI
L. 95 3 aprile 1979
l’impresa deve avere almeno 200 dipendenti
devono esistere “concrete prospettive di recupero
dell’equilibrio
imprenditoriali”
economico
delle
attività
La esposizione debitoria non deve superare sia i
due terzi del totale dell’ attivo che dei ricavi della
gestione caratteristica
Il commissario giudiziale nominato dal Tribunale
deve stabilire le reali condizioni del risanamento
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE
GRANDI IMPRESE IN CRISI
La procedura di risanamento
Tramite la ristrutturazione economico finanziaria,
sulla base di un programma di risanamento di
durata non superiore a due anni (programma di
ristrutturazione)
Tramite la cessione dei complessi aziendali sulla
base
di
un
programma
di
prosecuzione
dell’esercizio dell’impresa non superiore ad un
anno (programma di cessione dei complessi
aziendali)
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE
GRANDI IMPRESE IN CRISI
I creditori non possono esercitare azioni esecutive
sul patrimonio dell’imprenditore
Il commissario straordinario può esercitare le
azioni revocatorie soltanto se viene autorizzato un
programma di cessione dei beni
I contratti in corso continuano ad avere
esecuzione, il commissario ha la facoltà di
scioglimento esclusi i contratti di lavoro e di
locazione di immobili
Il commissario può compiere tutti gli atti di valore
non superiore a 400 milioni
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE
GRANDI IMPRESE IN CRISI
Il controllo sulla procedura
Il Tribunale nel corso della procedura di
risanamento ove non la ritenga più perseguibile
può disporre il fallimento della società
All’autorità giudiziaria spetta il compito di
risolvere tutti gli aspetti relativi a diritti soggettivi
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE
GRANDI IMPRESE IN CRISI
GRUPPI DI IMPRESE
L’appartenenza di
gruppo di aziende
ricorra lo stato
collegate anche se
fallimento
una impresa in A.S. ad un un
estende questa procedura, ove
di crisi, anche alle aziende
assoggettabili alla procedura di
In seguito alla direzione unitaria dei gruppi di
impresa gli Amministratori delle società collegate
rispondono dei danni causati alla Società in A.S.
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