D.LGS. AMMORTIZZATORI SOCIALI – LA NASPI
(slides aggiornate al 1.3.2015)
avv. Alberto Guariso
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La nuova Naspi: destinatari e decorrenza –
artt. 1 e 2
 La Naspi è la nuova indennità mensile di
disoccupazione.
 Verrà erogata per gli eventi di disoccupazione
involontaria che si verificheranno a decorrere
dal 1.5.2015.
 Sostituisce ASPI e MINIASPI introdotte dalla legge
Fornero.
 Destinatari : tutti i lavoratori subordinati ad
eccezione
dei
dipendenti
a
tempo
indeterminato delle PP.AA. e degli operai
agricoli.
La nuova Naspi: requisiti – art. 3
 Perdita involontaria dell’occupazione e quindi in
caso di :
- Licenziamento
- Dimissioni per giusta causa
- Risoluzione consensuale del rapporto ex art. 7 L.
604 cioè la risoluzione in esito al tentativo
obbligatorio di conciliazione cui sono tenuti i
datori di lavoro soggetti alla stabilità reale che
intendano procedere ad un licenziamento per
giustificato motivo oggettivo. Poiché l’art. 7 cit. è
abrogato per i lavoratori assunti dopo il 1.3.15,
questi lavoratori NON potranno fare risoluzioni
consensuali e godere della NASPI.
Segue:
Devono inoltre sussistere congiuntamente i 2
seguenti requisiti:
 Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni
antecedenti
l’inizio
del
periodo
di
disoccupazione.
 Almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi
antecedenti
l’inizio
del
periodo
di
disoccupazione.
La nuova NASPI: la misura – art.4
 Va fatto il seguente calcolo : retribuzione
imponibile totale degli ultimi 4 anni diviso numero
di settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni
uguale retribuzione media imponibile settimanale x
4,33 = retr.media mensile
 Retr.media mensile inferiore o uguale a 1195,00 € --> NASPI 75% della retr.media mensile.
Es: Retrib.1.100,00 = Naspi 825,00
 Retr.media mensile superiore a 1195,00 € --->
NASPI 75% di 1195,00 € + 25% della differenza tra
retr.media mensile e 1195,00 €.
Es: Retrib. 2.000,00 € = Naspi 896,25 (1.195,00 x 75%) +
201,25 (805,00 x 25%) = 1.097,50 €
Segue: la misura
 In ogni caso la Naspi non può mai superare
l’importo mensile di 1.300,00 €.
 La Naspi diminuisce del 3% al mese a partire
dal quarto di erogazione.
Esempi:
Naspi iniziale di € 825,00, al 24^ mese (termine
ultimo) sarà di € 435,17
Naspi iniziale di € 1,097,50, al 24^ mese sarà di
578,64 €
La nuova NASPI : durata – art.5
 La NASPI è erogata per un numero di settimane pari
alla metà delle settimane di contribuzione nei 4 anni
antecedenti l’evento di disoccupazione (quindi al
massimo 2 anni)
Quindi:
Se ho lavorato più di 4 anni, ho comunque non più di 2
anni di Naspi (104 sett.); se ho lavorato 80 settimane, ho
40 settimane di Naspi.
 Per gli eventi di disoccupazione che cominciano dal
gennaio 2017 la durata massima della NASPI è di 78
settimane (non più 104).
 Ai fini della durata della Naspi, «non sono computati i
periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione delle prestazioni di disoccupazione»
La nuova NASPI: compatibilità con il
rapporto di lavoro subordinato - art. 9
 Un rapporto di lavoro fino a 6 mesi è sempre
consentito: NASPI viene sospesa e riprende a
decorrere dopo la fine del rapporto.
 In caso di rapporto di lavoro di più di 6 mesi : si
mantiene la NASPI se il reddito di lavoro è
inferiore a 8.000 euro/anno, ma l’importo NASPI
è riproporzionato
 Se il lavoratore ha due part-time e ne perde uno
ha diritto alla NASPI riproporzionata se con l’altro
lavoro non supera il limite di reddito di 8.000
euro/anno
La nuova NASPI: compatibilità con il lavoro
autonomo - art. 10
 Se il lavoratore intraprende un’attività di lavoro
autonomo e non supera il reddito di 4.800
euro/anno ha diritto alla NASPI riproporzionata
Sia per l’autonomo che per il subordinato il
riproporzionamento avviene così: la riduzione della
Naspi è pari all’80% del reddito che si prevede per
l’attività intrapresa (autonoma o subordinata),
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la
data di inizio della nuova attività e la data in cui
termina il periodo di godimento della Naspi o, se
antecedente, il 31 dicembre dell’anno in corso.
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