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Conoscere
Capire
Condividere
Progetto “3C”
Conoscere, Capire,
Condividere
L’educazione è l’arma più potente
che possiamo usare per cambiare il mondo
Nelson Mandela
Opuscoli informativi rivolti a
genitori, ragazzi e operatori
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Centro Specialistico Multiprofessionale Provinciale “Il Faro”
Poliambulatorio Saragozza, Via S. Isaia n. 94/A, Bologna
Tel e Fax 051 6597351
[email protected]
www.ausl.bologna.it (Sezioni Tematiche, Il Faro)
Associazione L’Isola che c’è - Onlus
via Marsala 31 – 40126 Bologna
cell. 3475388748
[email protected]
www.lisolache.it
Rendere testimonianza
in Tribunale
Raccomandazioni per operatori1
Assistenti sociali, psicologi, medici, educatori
professionali e, più in generale, gli operatori dei
servizi pubblici possono essere chiamati a rendere
testimonianza in alcune fasi dei procedimenti
giudiziari che coinvolgono bambini2 vittime di
maltrattamento/abuso.
Questo opuscolo si pone l’obiettivo di fornire
informazioni, raccomandazioni e sostegno agli
operatori che sono chiamati a svolgere tale compito
che ha carattere di obbligatorietà.
Esso va considerato il completamento del
precedente “E dopo cosa succede: consigli per i
ragazzi, per i genitori, per gli operatori”3 sul tema
della testimonianza e del percorso giudiziario nei
casi di abuso e maltrattamento.
1 Liberamente tratto da Tip Sheet for Clinicians 2 Testifying
in Court about Trauma: How to Prepare. The National Child
Traumatic Stress Network - www.NCTSN.org. Traduzione di
Mariagnese Cheli
2 Per bambino/ragazzo/genitore/operatore ecc. intendiamo sia il
maschile che il femminile
3 Reperibili in www.lisolache.it e in www.ausl.bologna.it (sezioni
tematiche, Il Faro)
Quali conseguenze avrà
la mia testimonianza sulla
relazione d’aiuto?
Come conciliare
l’o
rendere testim bbligo a
onia
segreto profes nza e il
sionale?
Come prepararmi
al meglio?
Laura è una bambina di dieci anni vittima di abuso sessuale da parte dello zio. Si è confidata con la
mamma che le ha creduto e ha denunciato il fatto al
più vicino posto di polizia. In un primo tempo sono
state condotte le indagini necessarie da parte della
procura ordinaria che ha provveduto a segnalare il
caso alla procura presso il tribunale per i minorenni
che dovrà verificare se il suo ambiente famigliare è
protettivo. Quest’ultima incarica il servizio sociale
territorialmente competente di avviare un’indagine
psicosociale dalla quale risulta che Laura ha bisogno di un sostegno psicologico. La bambina è stata
pertanto inviata al servizio di psicologia presente sul
territorio.
Durante il trattamento la terapeuta della bambina,
la dott.ssa Bianchi, ha ricevuto un mandato di comparizione dal tribunale penale per rendere testimonianza. La professionista è preoccupata: si chiede se
questa convocazione è compatibile con il suo ruolo
terapeutico, se il dover rivelare in un’aula di tribunale i dettagli dell’abuso che la sua piccola paziente
le ha confidato possa influenzare negativamente la
relazione terapeutica con Laura e la sua famiglia.
Si chiede, inoltre, se è tenuta a rispettare l’obbligo di
comparire davanti al giudice, come deve comportarsi rispetto al segreto professionale e più in generale
che atteggiamento adottare in questa specifica circostanza. Infine, la prospettiva di dover testimoniare
davanti all’indagato e senza un ausilio legale sollecita preoccupazioni circa la propria sicurezza.
Il ruolo di testimone
Puoi essere chiamato a testimoniare negli uffici
giudiziari, nei tribunali per i minorenni o in quelli
ordinari sia nel caso di processi penali che civili.
Il tuo compito è di riferire i fatti di cui sei venuto
a conoscenza nell’esercizio delle tue funzioni e/o
fornire il tuo parere professionale.
In ogni caso è raccomandabile considerare la
testimonianza come un’occasione per aiutare il
magistrato a sviluppare una maggiore conoscenza
del bambino/ragazzo, delle sue condizioni di
vita, dei fattori di rischio e di protezione presenti
nel suo ambiente, delle conseguenze dell’abuso/
maltrattamento sulla sua salute e sulla vita dei
suoi famigliari. Tali informazioni lo aiuteranno
ad assumere i provvedimenti più appropriati alla
situazione specifica e a ponderare le conseguenze
delle decisioni assunte.
Devi sapere che…
La citazione a comparire in qualità di testimone
Ti sarà notificata da parte di un ufficiale giudiziario
o anche per mezzo di lettera raccomandata (di colore
verde) la citazione a comparire in un giorno e in un
orario precisati davanti al tribunale e al giudice indicato.
Ricevere una citazione come teste è, in molti
casi, un’esperienza che suscita preoccupazione. La
prospettiva di doversi recare in tribunale e dover
parlare dei problemi raccolti in via riservata dal
paziente/utente è sgradevole alla maggior parte
degli operatori che si occupano di educazione, di
cura e di assistenza, in quanto:
• Può sollevare timori sul rischio di problematizzare la relazione di per sé fondata sulla
fiducia
• Può provocare ulteriori traumi al bambino e
ai suoi familiari
• Può essere considerata una prestazione che
esula dalla propria specifica competenza anche se ogni cittadino in qualsiasi funzione e/o
circostanza si trovi è tenuto a rendere testimonianza. Le funzioni di servizio non sono
rilevanti a tal fine, ad esclusione dei casi in
cui siano coinvolti nel procedimento penale
dei prossimi congiunti (art. 199 codice di procedura civile)
Cosa fare prima
della convocazione
Prima di recarti in tribunale per rendere la tua
testimonianza è opportuno rileggere le dichiarazioni
scritte che eventualmente hai già reso alla polizia
giudiziaria, al pubblico ministero o al difensore
degli indagati per evitare di cadere in contraddizioni
non ricordando bene cosa hai già riferito.
Se in quell’occasione avevi dimenticato particolari
che poi ti sei ricordato, sei ancora in tempo a
precisarli nel momento della deposizione davanti al
giudice.
In ogni caso è opportuno rileggere la documentazione clinica o sociale, appunti o note riferite
dal paziente/utente.
La testimonianza
La testimonianza sia nei giudizi civili che penali
è prevista dagli articoli 194 e 195 del codice di
procedura penale e dall’articolo 244 del codice di
procedura civile. Deve essere richiesta dal pubblico
ministero o dai legali delle parti e ammessa dal
giudice.
• La testimonianza consiste nel rispondere alle
domande che ti saranno poste e di cui non
conosci anticipatamente l’esatto contenuto
• Verrai introdotto nell’aula dove verrai sentito
singolarmente e non potrai assistere alla deposizione di eventuali altri testimoni
• Il giudice ti inviterà preliminarmente a dichiarare un impegno a dire la verità e a non
nascondere nulla di quanto a tua conoscenza.
È necessario portare con sé un documento di
identità valido
• Tutto quello che dirai verrà verbalizzato per
cui è opportuno parlare con chiarezza senza
divagazioni
• Bisogna osservare una serie di norme: innanzitutto dire ovviamente la verità, poi riferire
i fatti dei quali si è venuti a conoscenza direttamente senza esprimere valutazioni, limitandosi a rispondere alle specifiche domande che
vengono poste. Nel caso in cui si tratti di fatti
riferiti occorre citare la fonte
•
•
Durante la deposizione è possibile consultare
documentazione clinica, appunti ecc. da te
redatti, ma solo dopo che il giudice ti avrà
autorizzato a farlo (ad es. per verificare nomi
o date). Durante la testimonianza fai presente
al giudice che hai la necessità di consultare
detta documentazione per sostenere la tua
memoria
Ricorda che per proteggere la riservatezza
delle persone minorenni offese il processo si
celebra sempre a porte chiuse. Ciò significa
che durante la tua deposizione saranno presenti solamente coloro che hanno diritto ad
assistere al processo (ovviamente i giudici, il
pubblico ministero, gli avvocati, l’imputato,
la persona offesa)
Il testimone che decide di non parlare di cose
che sa e che dovrebbe dire o dichiari il falso o le
ometta anche solo parzialmente commette un reato
punibile con la reclusione (art. 372 codice penale).
Se non si presenta all’udienza dopo aver ricevuto la
citazione a testimoniare può essere condannato al
pagamento di una somma fino a 516 euro. Il giudice
potrebbe disporre anche l’accompagnamento
coatto del testimone che non si sia presentato
all’udienza da parte della polizia giudiziaria. Nel
caso sia impossibile presentarsi per motivi di salute
o altro impegno improcrastinabile bisognerà far
pervenire al tribunale una certificazione medica
o la documentazione attestante l’impedimento,
altrimenti si incorrerà nelle sanzioni prima descritte.
È sempre opportuno chiedere al cancelliere
presso l’ufficio giudiziario di rilasciare un apposito
certificato per giustificare l’assenza dal lavoro.
La testimonianza indiretta: devi sapere che se
nella tua testimonianza fai riferimento a fatti di cui
sei venuto indirettamente a conoscenza:
Nel processo penale
il giudice può convocare su istanza di parte o
d’ufficio il testimone diretto (art. 195 del codice
di procedura penale) ad eccezione del caso di
infermità, irreperibilità o se le parti rinunciano a
sentire il teste di riferimento. A queste situazioni
è stato ritenuto equiparabile il caso del minore
che abbia rimosso dalla memoria il fatto, per cui è
sufficiente la testimonianza indiretta.
Nel processo civile
la tua testimonianza, integrando una semplice
dichiarazione che richiama altre persone coinvolte,
può acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro
di altre circostanze oggettive e concordanti che ne
suffraghino l’attendibilità.
In ogni caso il giudice può convocare (ex art. 257,
comma 1, codice di procedura civile) la persona
citata nella tua testimonianza quale teste di
riferimento.
In caso di dubbio
il giudice può ammettere la tua testimonianza
nei procedimenti penali riguardanti reati contro la
persona minore d’età, o procedimenti civili per la
custodia dei figli o quando la condizione emotiva
del paziente è una questione importante e rilevante
per il caso in esame in merito a un paziente/utente
in carico o in trattamento. Per questo motivo è
importante che tu abbia chiarezza sul ruolo di colui
che ha richiesto la tua comparizione (pubblico
ministero o avvocato di una delle parti). Queste
informazioni sono rilevabili dalla citazione a teste
che ti è stata notificata.
È possibile contattare chi ti ha comunicato la
citazione in giudizio solo al fine di spiegargli le
ragioni che a tuo parere rendono inopportuna la
testimonianza o per chiedergli chiarimenti. Non
stupirti se il legale della parte o il pubblico ministero
non t’informeranno esattamente sul contenuto delle
domande che intendono sottoporti o sulle risposte
che si aspettano da te, poiché il testimone deve
essere genuino e non precedentemente preparato da
una delle parti processuali.
Obbligo a testimoniare e segreto
professionale/d’ufficio
Uno dei dubbi che può mettere in crisi l’operatore4
chiamato come teste è: devo testimoniare se sono
contemporaneamente tenuto al segreto professionale?
La legge riconosce all’operatore che viene chiamato
a testimoniare in merito a fatti o altro che riguardano
un proprio assistito la facoltà di decidere se astenersi
dal testimoniare.
Tale diritto si esplica nel privilegio di decidere se
rivelare o no il segreto. La volontà del professionista
deve esternarsi per iscritto.
La decisione dell’operatore è libera e viene assunta
in forza di una valutazione operata secondo coscienza
e nel rispetto delle regole di etica professionale.
In detti casi occorre comunque presentarsi in
tribunale nel giorno della convocazione e riferire al
giudice le proprie motivazioni. Infatti, possibilità di
astenersi dal testimoniare non vuol dire possibilità
di non presentarsi in tribunale. Sarà il giudice a
valutare se sussistono in concreto le ragioni per
l’astensione.
4 Si veda l’appendice giuridica per la definizione di operatore
tenuto al segreto professionale
In pratica il giudice verifica se effettivamente vi è
un rapporto di cura tra il professionista e il paziente
e se l’oggetto della deposizione sia tale da richiamare
la tutela del segreto professionale.
Se il giudice decide che l’eccezione è infondata
ordina che il professionista deponga o esibisca la
documentazione richiesta.
Cause penali
Argomenti della tua testimonianza
Ti potrebbe essere richiesto di testimoniare sugli
effetti dell’esperienza traumatica cui il bambino è
stato esposto e quali fattori protettivi sono necessari
per promuovere la resilienza e il suo recupero.
Parlane con il tuo supervisore, con il tuo
responsabile o un consulente legale per approfondire
i motivi del mandato, le caratteristiche del caso,
le aspettative verso la convocazione e valutare la
presenza di eventuali motivi per richiedere che la
citazione possa essere rinviata.
Esamina attentamente la citazione a teste e chiedi
una consulenza giuridica esterna o presso il tuo
ente. Confrontati con un esperto sui materiali
contenuti nella cartella del paziente/utente ed
eventuali materiali aggiuntivi che lo riguardano,
come ad esempio precedenti relazioni, referti,
test diagnostici, produzioni grafiche o diagnosi.
Se ritieni che sia controproducente per il paziente
fornire le informazioni o le opinioni richieste,
informa il magistrato dopo esserti consultato con il
tuo responsabile.
Ambito della tua testimonianza
Prima di testimoniare riesamina accuratamente
le informazioni in tuo possesso consultandoti
eventualmente con un consulente giuridico.
Ricorda, in ogni caso, che il tuo ruolo non è
quello del consulente tecnico d’ufficio, che ha un
dovere fiduciario verso il giudice e non verso il
paziente. Il tuo compito non è quello di esprimere
una valutazione sull’attendibilità bensì di
rappresentare le condizioni psicosociali del tuo
paziente/utente e l’eventuale progetto in atto per
la sua protezione e cura in rapporto al percorso
giudiziario di accertamento dei fatti.
Domande riflessive
•
•
•
•
•
•
Ho riesaminato la storia del paziente/utente
anche in relazione agli eventi di vita e alla
loro cronologia?
Ho riletto tutte le relazioni inviate precedentemente ai vari servizi e alle AA.GG.?
Ho rivisto tutto il materiale clinico, sociale,
ecc. prodotto sul caso specifico?
Sono in grado di rispondere a domande relative all’inquadramento diagnostico o alla
diagnosi differenziale?
Sono in grado di rispondere a domande
sull’evidenza degli strumenti diagnostici utilizzati?
Ho esaminato la letteratura sul tema oggetto
della mia testimonianza?
•
•
•
•
•
•
Sono in grado di illustrare in modo sintetico
e chiaro il progetto adottato sul caso?
Ho chiaro quali sono i principali fattori di
rischio e di protezione presenti nell’ambiente
di vita del bambino?
Sono competente sugli effetti traumatici sullo
sviluppo causati da maltrattamento/abuso?
Sono in grado di descrivere sinteticamente e
con chiarezza le mie competenze professionali?
Sono in grado di tradurre in un linguaggio
comprensibile e semplice i termini tecnici
professionali più comunemente utilizzati?
Il linguaggio giuridico è molto differente da
quello clinico/sociale!
Sono in grado di spiegare le connessioni tra
l’esposizione alle esperienze traumatiche del
paziente e i sintomi attuali, i danneggiamenti
ricevuti nei vari ambiti della sua vita, il funzionamento scolastico, in famiglia e sociale?
Il giudice esaminerà la condizione e il
comportamento del tuo paziente/utente nel suo
insieme e nel contesto giudiziario, ma questa è
una preziosa occasione per rappresentare il caso
dal punto di vista dell’esperienza traumatica.
La conoscenza teorica e la ricerca
Conoscere la letteratura recente sulle conseguenze
del maltrattamento e dell’abuso in età evolutiva e
sulla validità degli strumenti di valutazione, sui
principali modelli di trattamento, sulle reazioni
più comuni dei bambini traumatizzati e l’impatto
del trauma sul loro funzionamento dà valore alla
tua professionalità e aumenta la credibilità della tua
testimonianza. Quest’ultima può essere rafforzata
da una chiara e riassuntiva descrizione degli
strumenti di valutazione adottati, della loro validità,
dai risultati ai test.
Qualora ti si richieda di formulare raccomandazioni
nel “migliore interesse” del bambino o di fornire
informazioni sulle caratteristiche più comuni dei
bambini traumatizzati, fai sempre riferimento alla
letteratura corrente.
Richiesta di annullare una citazione di
comparizione quale testimone
Se ritieni di avere un motivo valido per non
testimoniare, ad esempio quando dal punto di
vista clinico la tua testimonianza potrebbe non
costituire il migliore interesse per il paziente o
se la tua testimonianza rischia di sollecitare una
riattivazione traumatica per il paziente, è possibile
chiedere al pubblico ministero di inoltrare una
richiesta al giudice per annullare il mandato di
comparizione. Può essere il tuo paziente, attraverso
il legale, a chiedere l’annullamento del mandato di
comparizione. Qualora la richiesta non sia accolta, è
obbligatorio comparire nella data e nell’ora indicate
nel mandato.
Se al momento di rendere testimonianza valuti
di non doverti conformare a una qualsiasi delle
richieste incluse nella citazione in giudizio, sii
pronto a spiegare con chiarezza le tue ragioni.
Preparare il minore e i suoi famigliari a
rendere testimonianza
È importante che anche il tuo paziente/utente e
le sue figure genitoriali siano preparati a rendere
testimonianza 5.
La testimonianza può avere molti effetti sia
positivi che negativi sul rapporto assistenziale/di
cura e sul processo di guarigione. Sii consapevole
del fatto che l’intervento del giudice e il tuo
coinvolgimento in aula potrebbero costituire una
potenziale riattivazione traumatica, ma potrebbe
anche rivelarsi un’esperienza non del tutto negativa
per il paziente e la sua famiglia.
Ecco alcuni suggerimenti per preparare il paziente/
utente e le sue figure genitoriali:
•
•
Assicurati che attraverso il legale o il servizio
sociale competente possa ricevere informazioni chiare e concrete circa l’udienza
Spiega con parole comprensibili lo scopo
dell’udienza, il motivo della tua presenza, ciò
che hai intenzione di dire e perché
5 Si veda “E dopo cosa succede: consigli per i ragazzi, per i genitori,
per gli operatori”. In www.lisolache.it e in www.ausl.bologna.it
(Sezioni Tematiche, Il Faro)
•
•
•
Esplora con il paziente/utente i diversi scenari
che si possono aprire nel rivelare il trauma e
altre informazioni personali
Informa i genitori che attraverso l’ascolto
della tua testimonianza possono apprendere
dettagli della storia traumatica che potrebbero essere dolorosi per loro
Pianifica un eventuale sostegno psicologico, se
necessario, per gestire le loro reazioni emotive
APPENDICE GIURIDICA
Oggetto e limiti della testimonianza. Art. 194
Codice di Procedura Penale
1. Il testimone è esaminato sui fatti che
costituiscono oggetto di prova (187). Non può
deporre sulla moralità dell’imputato (234-3), salvo
che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne
la personalità (133 c.p.) in relazione al reato e alla
pericolosità sociale (203 c.p.).
2. L’esame può estendersi anche ai rapporti di
parentela e di interesse che intercorrono tra il
testimone e le parti o altri testimoni nonché alle
circostanze il cui accertamento è necessario per
valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti
che servono a definire la personalità della persona
offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto
dell’imputato deve essere valutato in relazione al
comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato su fatti determinati
(499). Non può deporre sulle voci correnti nel
pubblico (2343) né esprimere apprezzamenti
personali salvo che sia impossibile scinderli dalla
deposizione sui fatti.
Obblighi del testimone. Art. 198 Codice di
Procedura Penale
l. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice
e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo
per le esigenze processuali e di rispondere secondo
verità (497) alle domande che gli sono rivolte.
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre
su fatti dai quali potrebbe emergere una sua
responsabilità penale.
Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Art.
207 Codice di Procedura Penale
Testimoni renitenti
1. Se nel corso dell’esame un testimone rende
dichiarazioni contraddittorie, incomplete o
contrastanti con le prove già acquisite, il presidente
o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del
caso, l’avvertimento previsto dall’art. 497 comma 2.
Allo stesso avvertimento provvede se un testimone
rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel
rifiuto, dispone l’immediata trasmissione degli atti
al pubblico ministero perché proceda a norma di
legge (476).
2. Con la decisione che definisce la fase processuale
in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice,
se ravvisa indizi del reato previsto dall’art. 372 c.p.,
ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i
relativi atti.
“Approvazione delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni”. Art.
9 Decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448
Accertamenti sulla personalità del minorenne
1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono
elementi circa le condizioni e le risorse personali,
familiari, sociali e ambientali del minorenne
al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di
responsabilità, valutare la rilevanza sociale del
fatto nonché disporre le adeguate misure penali e
adottare gli eventuali provvedimenti civili.
2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice
possono sempre assumere informazioni da persone
che abbiano avuto rapporti con il minorenne e
sentire il parere di esperti, anche senza alcuna
formalità.
Segreto professionale ed obbligo di denuncia
In ordine agli obblighi previsti riguardo al segreto
professionale, deve considerarsi preliminarmente
la diversa valutazione che l’ordinamento prevede
relativamente ai pubblici ufficiali e agli incaricati
di pubblico servizio. La materia è disciplinata dagli
artt. 361 e 362 c.p. 6
Segreto professionale o d’ufficio e obbligo di
rendere testimonianza
L’obbligo di rendere testimonianza è disciplinato
dagli artt. 366 c.p. e 198 del c.p.p. che riguardano
rispettivamente il “rifiuto di atti legalmente dovuti”
e gli” obblighi del testimone.” È stabilito che il
testimone; “ha l’obbligo di presentarsi al giudice
e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo
per le esigenze processuali nonché di rispondere
secondo verità alle domande che gli sono rivolte”;
può essere altresì punito per falsa testimonianza ai
sensi dell’art.372 del c.p.
Le norme ora citate confliggono con le disposizioni
che vietano la divulgazione di notizie coperte dal
segreto professionale e da quello d’ufficio. Tale
contrasto è superato nell’art. 200 e 201 c.p.p. con la
conseguenza che le categorie citate nei suindicati
articoli possono astenersi dall’obbligo di deporre su
quanto hanno conosciuto per ragione del proprio
ministero, ufficio o professione.
6 E dagli artt. 357 e 358 del c.p., come modificati dagli artt.17 e
18 della legge 26 aprile 1990 n.86 e successivamente rettificati dalla
legge 7 febbraio 1992, n.181
Art. 200 - Segreto professionale
Non possono essere obbligati a deporre su quanto
hanno conosciuto per ragione del proprio ministero,
ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno
l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.), i cui
statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano
b) gli avvocati, il praticante avvocato, i consulenti
tecnici e i notai
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e
ogni altro esercente una professione sanitaria
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la
legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre
determinata dal segreto professionale.
Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal
deporre sia infondata, provvede agli accertamenti
necessari. Se risulta infondata, ordina che il
testimone deponga.
Prerogative del testimone
Nel processo penale il testimone gode di alcune
prerogative:
- non è obbligato a rispondere (ma se vuole
può farlo) a domande le cui risposte potrebbero
provocare la propria incriminazione per qualche
reato
- non è obbligato a testimoniare (ma se vuole può
farlo) se il processo riguarda i suoi ascendenti, i suoi
discendenti, il coniuge, i fratelli o sorelle, gli affini
nello stesso grado, gli zii e i nipoti
- non è obbligato a deporre anche chi abbia
conosciuto i fatti come ministro di una
confessione religiosa o esercente la professione
di notaio o una professione sanitaria (medico,
chirurgo, farmacista, ostetrica)
Spese sopportate dal testimone
La testimonianza è un dovere sociale e civile. Il
testimone non può pretendere compensi per essersi
presentato a deporre. Il testimone ha però diritto a
essere tenuto sollevato dalle spese o perdite in cui
è incorso. Il diritto ai rimborsi va normalmente
limitato a: spese di viaggio; spese di vitto e di
albergo eventualmente necessitate; eventuali perdite
di stipendio.
La promessa o l’offerta di compensi diversi o
superiori a quelli corrispondenti ai rimborsi
suddetti devono essere rifiutate ed eventualmente
portate a conoscenza del giudice.
Conseguenze della falsa o reticente testimonianza
Il testimone che sia ritenuto falso o reticente può
essere assoggettato a procedimento penale. Il reato
di falsa o reticente testimonianza è punito con una
pena da due a sei anni di reclusione (salvo ricorrano
circostanze atte ad aggravare la pena).
È possibile rivolgersi al Garante per l’Infanzia
e l’Adolescenza della Regione Emilia-Romagna
(LR n. 9, 2005 modificata con LR n.13,2011) le cui
principali funzioni sono di promuovere, tutelare
gli interessi e i diritti dei cittadini in crescita, di
rappresentarli presso tutte le istituzioni.
Tel. 051 5275 713/860
[email protected]
Questa guida è stata realizzata grazie al contributo di:
Cristina Caravita, avvocato, responsabile UOC Servizio Legale e Assicurativo
- Policlinico S. Orsola-Malpighi, consulente giuridico de “Il Faro”
Mariagnese Cheli, psicologa responsabile Centro specialistico “Il Faro”, Dipartimento di Cure Primarie - Azienda USL di Bologna, socia fondatrice L’Isola
che c’è - Onlus
Luca Degiorgis, educatore prof. le Dipartimento Salute Mentale - Azienda
USL di Bologna, consulente de “Il Faro”, presidente L’Isola che c’è - Onlus
Clede Maria Garavini, psicologa, giudice onorario presso il Tribunale per i
Minorenni dell’Emilia-Romagna, socia fondatrice L’Isola che c’è - Onlus
Maria Pia Mancini, psicologa, consulente de “Il Faro”
Francesca Pincanelli, assistente sociale de “Il Faro”
Hanno inoltre contribuito alla revisione del testo:
Luigi Fadiga, Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Assemblea
Legislativa, Regione Emilia-Romagna
Maria Elena Guarini, avvocato Foro di Bologna, consulente scientifico L’Isola
che c’è Onlus
Laura Sola, magistrato, Procura Ordinaria di Bologna
Giuseppe Spadaro, presidente Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna
Pubblicazioni correlate:
• Il comportamento sessuale nel bambino – Informazioni per i genitori
• Che cosa sono i maltrattamenti? Informazioni per i genitori
• Bambini che assistono a violenza domestica – Informazioni per il
genitore
• Conoscere la violenza sessuale – Informazioni per le ragazze
• Genitori con storie traumatiche nei servizi – Raccomandazioni per
famiglie di origine e accoglienti, operatori, giudici, avvocati
• Educazione positiva e non violenta: quello che i genitori dovrebbero
sapere
Altre pubblicazioni:
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E dopo cosa succede? Manuale per ragazzi
E dopo cosa succede? Consigli per i genitori
E dopo cosa succede? Consigli per gli operatori
Se piango … ascoltami (e non scuotermi mai)
reperibili in www.ausl.bologna.it (Sezioni tematiche, Il Faro)
www.lisolache.it
Progetto grafico: RAM design | www.ramdesign.it
Progetto realizzato nell’ambito del programma provinciale a sostegno
delle politiche sociali - Interventi per il contrasto dell’abuso e del
maltrattamento - Fondi anno 2014
Realizzato con il patrocinio di:
Sezione Emilia Romagna
A cura di
In collaborazione con
Associazione L’Isola che c’è - Onlus
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