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NULLITÀ DELLA CITAZIONE
Art. 164
NULLITÀ DELLA CITAZIONE (*)
(Art. 164 c.p.c.)
• mancano o assolutamente incerte
le indicazioni dell’ufficio giudiziario,
dell’attore e del convenuto
• manca l’indicazione della data dell’udienza
• è stato assegnato un termine a comparire
inferiore a quello stabilito ex art. 163-bis
• manca l’avvertimento di cui al n. 7 dell’art. 163
Nullità riguardanti l’aeditio actionis
(art. 1664 c.p.c.)
• omessa o assolutamente incerta
la determinazione della cosa oggetto
della domanda
• manca l’esposizione dei fatti costituenti
la ragione della domanda
IL CONVENUTO
NON SI COSTITUISCE
SI COSTITUISCE
IL GIUDICE
RILEVA LA NULLITÀ
DELLA CITAZIONE
DISPONE
LA RINNOVAZIONE
ENTRO UN TERMINE
PERENTORIO
SENZA
NIENTE
DEDURRE
SULLA
L’inosservanza VA LIDITÀ
del termine
a comparire
DEDUCENDO
Gli effetti
sostanziali
e processuali
della domanda
si producono
dal momento
della prima
notificazione
NON SI COSTITUISCE
SI COSTITUISCE
IL GIUDICE
IL GIUDICE
RILEVA LA NULLITÀ DELLA CITAZIONE
FISSA UN TERMINE
PERENTORIO
PER RINNOVARE
LA CITAZIONE
LA RINNOVAZIONE
LA RINNOVAZIONE
VIENE
ESEGUITA
IL CONVENUTO
La mancanza
NON VIENE
ESEGUITA dell’avvertimento
ex art. 163, n. 7
NON VIENE
ESEGUITA
Il giudice
Il giudice
ordina la
fissa una
cancellazione
nuova
udienza
della causa
nel rispetto
dal ruolo
dei termini
Il giudice
ordina la
cancellazione
della causa
dal ruolo
Il processo
si estingue
(art. 3073
c.p.c.)
Restano salvi gli
effetti sostanziali e
processuali della
domanda sin dal
momento della
notificazione
(*) V. anche schemi precedenti .
VIENE
ESEGUITA
FISSA UN TERMINE
PERENTORIO
PER INTEGRARE
LA DOMANDA
FISSA L’UDIENZA
DI CUI
ALL’ART. 1832 C.P.C.
SI VERIFICANO LE
DECADENZE DI CUI
ALL’ART. 167 C.P.C.
Restano ferme le decadenze maturate
anteriormente alla rinnovazione
o all’integrazione
Il processo
si estingue
(art. 3073
c.p.c.)
Restano salvi i diritti quesiti
anteriormente alla rinnovazione
o all’integrazione
SCHEMI E TABELLE
Nullità riguardanti la vocatio in ius
(art. 1641 c.p.c.)
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NULLITÀ DELLA CITAZIONE (*) (Art. 164 c.p.c.)