Contratti di distribuzione
Disciplina sui ritardi di pagamento
Corso di Diritto civile, A.A. 2014-2015
Prof. Giuseppe Vettori
7 ottobre 2014
Mario Mauro
I contratti di distribuzione
Strutturale diversità di
potere tra le parti
I contratti di
distribuzione
Atto unilaterale di concessione
del privilegio o di una facoltà
(know-how)
Interessi antagonisti
nel rapporto
Ingerenza dell’affiliante
MA divieto di applicare le tutele
previste per il consumatore
Predisporre comunque rimedi per evitare la soggiogazione dell’affiliato
(es. modifica unilaterale o cessazione del rapporto)
L. 6 maggio 2004, n. 129
Legge sull’affiliazione
commerciale
Affiliazione commerciale. Ratio.
Riequilibrare la disparità di
potere nella fase di conclusione
ed esecuzione del contratto.
COME?
Trasparenza del contenuto
contrattuale
Correttezza dei contegni delle parti
(evitare truffe o comportamenti elusivi)
Assicurare efficienza alla
catena di distribuzione
Contratto di affiliazione commerciale
Nozione
Formalità
•  contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità
all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o
intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di
utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una
pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare
determinati beni o servizi (art. 1).
•  Forma scritta a pena di nullità
•  Obbligo di consegnare una copia completa del contratto trenta giorni
prima la conclusione, oltre ad una serie di allegati
•  Contenuti minimi del contratto predeterminati dal legislatore:
•  Investimenti e spese di ingresso
•  Royalties e know how
Giurisprudenza
Consiglio Stato sez. VI 09 febbraio 2006 n. 518
Il contratto di franchising, secondo la l. 6 maggio 2004 n. 129, realizza una forma di
collaborazione tra imprese, in cui taluni soggetti, i franchisees, commerciano prodotti del
franchisor, utilizzandone marchio e know-how, ma mediante una distinta organizzazione,
rimanendo soggetti economicamente e giuridicamente distinti del franchisor. Ne consegue
che se in una gara di appalto il concorrente-franchisor dichiara che talune prestazioni
saranno eseguite dai franchisees, non fa riferimento alla propria organizzazione, ma a
soggetti terzi, giuridicamente ed economicamente distinti. Pertanto il franchising rientra
nella nozione di sub-appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 l. n. 55 del 1990, e dei divieti
di subappalto ove previsti dall'ordinamento.
Gli aspetti problematici.
Obblighi posti a carico dell’affiliante e le
conseguenze della violazione
Durata del contratto
Fase pre-contrattuale
e regime sanzionatorio
Le prestazioni. Tratti essenziali.
Franchisor
•  Sperimentare sul mercato la formula
commerciale
•  Fornire un effettivo ed efficace know-how
Franchisee
•  Sostenere investimenti necessari e le
spese di ingresso
•  Garantire royalties
•  Obbligo di riservatezza
Rimedi
Violazione da parte
dell’affiliante dell’obbligo di
sperimentare la formula
commerciale
Nullità ex art. 1418, I co.
Congruenza fra invalidità dell’atto
ed interessi tutelati dalla legge
Presenza di solo quelle catene che abbiano
dimostrato di essere efficienti sul mercato
La durata
Garantire un tempo minimo
per consentire all’affiliante di
ammortare gli investimenti
Contratti a tempo DETERMINATO
DURATA MINIMA:
3 anni
Salvo inadempimento
di una delle parti
Contratti a tempo INDETERMINATO
Silenzio della norma
Diritto di recesso
Preavviso che tenga conto:
-  Durata minima sufficiente
all’ammortamento
-  Comunque non inferiore a tre
anni
Fase pre-contrattuale
Mancata consegna di copia
del contratto 30 gg prima
della conclusione
Recesso
Risarcimento del danno
Tutelare la piena consapevolezza
e l’eventuale ripensamento
False informazioni
Annullamento del contratto
e risarcimento del danno,
se dovuto (art. 8)
Reticenza ?
Norme che arricchiscono il precetto dell’art. 1337 c.c.
D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192
Attuazione della direttiva 2011/7/UE
Lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali.
La disciplina
Materia precedentemente disciplinata
da D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Rimodulazione dei termini entro
cui effettuare il pagamento
Elevazione del tasso minimo
degli interessi moratori
Aspetti innovativi della novella del 2012
Ulteriori limitazioni di deroga alle
condizioni previste dal decreto
Ratio:
Colpire prassi e accordi che impongono a
imprenditori di ricevere le somme loro dovute con
notevoli ed ingiustificati ritardi rispetto al momento
in cui le prestazioni furono eseguite
Ambito di applicazione
Oggettivo
•  Pagamento effettuato a titolo di corrispettivo
in una transazione commerciale à contratti
comunque denominati , tra imprese o tra
imprese e pubbliche amministrazioni
Soggettivo
•  Contratti stipulati tra imprenditori (rectius:
imprenditori o professionisti)
•  Tra un imprenditore e la PA
Esclusioni
•  Debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico
del debitore
•  Richieste di interessi inferiori a € 5
•  Pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un
assicuratore
Disciplina
Assenza di
accordo sugli
interessi
moratori
Accordo sugli
interessi
moratori
•  Termine unico di trenta
giorni
•  (Nella disciplina
precedente era l’unico
termine previsto)
Decorso il termine:
•  Pattuizione non deve
essere gravemente iniqua
a danno del creditore
•  Comunque non superiore
a sessanta giorni
• 
• 
• 
mora ex re
Interessi moratori
Più onerosi
Accordo gravemente iniquo. NULLITA’:
Testo vigente:
1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al
risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto,
sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con
il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del
contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora,
ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di
recupero.
Testo anteriore
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è
nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei
servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i
medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del
creditore.
(…)
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse
del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1,
applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.
Nullità della pattuizione gravemente iniqua
Testo originario
Applicazione dei termini legali
Riconduzione ad equità
NULLITA’
Riforma 2012
Il giudice poteva prevedere una disciplina
eventualmente differente da quella di legge.
Parametri alla stregua dei
quali accertare l’iniquità
Esclude il potere del giudice di
modificare il contratto secondo
criteri differenti dai legali
Accertamento della nullità
Criteri di accertamento
della grave iniquità
Tutte le circostanze del caso, tra cui:
Grave scostamento della prassi
commerciale in contrasto con il
principio di buona fede e correttezza
Natura della merce o del servizio
Esistenza di motivi oggettivi per derogare
al saggio degli interessi di mora
Termini di pagamento o importo dovuto a
titolo di risarcimento per i costi di recupero
Rispetto al testo precedente: non si richiama l’obiettivo di
procurare al debitore liquidità aggiuntiva a danno del creditore
Rimane comunque la ratio della normativa.
Conseguenze della nullità
•  Si richiamano 1339 e 1419, II co.
•  Non si richiama 1419, I co.
Potere sostitutivo del giudice: elimina la
clausola nulla sostituendola con la disciplina legale
Il divieto di grave iniquità è
norma imperativa
In caso di violazione, nullità
della sola clausola
Non comporta la nullità dell’intero contratto, senza
indagare se le parti avrebbero comunque concluso il
contratto
Meccanismo simile alla
nullità di protezione
Conseguenze della nullità
Scomparsa del potere correttivo
Ratio originaria: accordi gravemente iniqui avrebbero potuto essere
causa di insolvenza per imprese di piccola e media dimensione
Disciplina inattuata
Il potere sostitutivo realizza
comunque la ratio
N.B. Un potere correttivo NON potrebbe essere introdotto per via interpretativa.
Il Giudice entra nel contratto solo ove la legge espressamente gli fornisca il potere
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Franchising e ritardi di pagamento