S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW
MODELLO O QUADRO RW
E VOLUNTARY DISCLOSURE:
PUNTI SALIENTI E SANZIONI
GIANCARLO MODOLO
Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano
Milano, Corso Europa, 11 – 10 febbraio 2015
RW e voluntary disclosure
MODELLO O QUADRO RW?
1 di 2
L’orientamento degli Uffici pare essere quello di considerare il termine ordinario
di decadenza della contestazione della violazione dell'obbligo di compilare il
modulo il quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere
presentato (art. 20, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 472/1997).
Ne deriva, quindi, che nel 2015 sarebbero ancora contestabili le sanzioni:
 per Unico 2010 (relativo ai 2009);
e, nei casi di attività detenute in Paesi black list:
 per Unico 2005 (relativo al 2004).
Si verifica, pertanto, uno sfasamento temporale, dato che, per l'Iva e i redditi, il termine di
decadenza ordinario è fissato al quarto anno successivo alla presentazione della
dichiarazione (quinto anno solo in caso di omessa presentazione).
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
MODELLO O QUADRO RW?
2 di 2
Per la Corte di Cassazione
(sentenza n. 24009/2013 e sentenza 26848/2014)
invece, vale l'eccezione contenuta nel comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997, che
fa riferimento al
«diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi»
perché il modulo RW, per effetto dell'art. 6 del D.L. 167/1990, serve anche per
l'accertamento dei redditi.
Pertanto, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione:
 i modelli Unico 2010 o Unico 2005 sarebbero ancora contestabili, per le violazioni
del quadro RW, solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 altrimenti sarebbero contestabili i modelli Unico 2011 e Unico 2007.
GIANCARLO MODOLO
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TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW
L’Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che
le violazioni riguardanti il quadro RW
hanno natura tributaria e per le stesse è, quindi, possibile provvedere alla
regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.
Conseguentemente:
 in caso di presentazione del quadro RW, entro 90 giorni dal termine di presentazione
della dichiarazione (29.12.2014), è dovuta la sanzione ridotta a € 25 (1/10 di € 258);
 in caso di regolarizzazione effettuata con un mod. Unico integrativo, oltre 90
giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione ed entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa
la violazione, la sanzione ridotta è dovuta nella misura dello 0,375% (1/8 del 3%)
ovvero dello 0,75% (1/8 del 6%) a seconda che quanto non dichiarato sia detenuto
rispettivamente in uno Stato “non black list” ovvero “black list”.
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
L’OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW COME PUÒ ESSERE SANATA?
L’omessa presentazione del quadro RW nei casi in cui la presentazione dello stesso è
richiesta
ai fini del monitoraggio
costituisce
una violazione formale.
A tale omissione si ritiene applicabile lo specifico regime sanzionatorio previsto dall’art. 5,
DL 167/90, modificato dalla L. 97/2013 (c.d. “Legge Europea 2013”) che, oltre ad attenuare
le sanzioni originariamente previste, ha differenziato le stesse a seconda che lo Stato nel
quale sono detenute le attività/investimenti sia o meno “black list”, come di seguito
evidenziato:
 dal 3% al 15% di quanto non dichiarato e detenuto in Stati non black list;
 dal 6% al 30% di quanto non dichiarato e detenuto in Stati black list;
 € 258, in caso di presentazione del quadro RW tardivo, ossia entro 90 giorni dal termine
ordinario.
GIANCARLO MODOLO
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OMESSA PRESENTAZIONE QUADRO RW E RESPONSABILITÀ DEGLI EREDI
Come regola generale, gli eredi devono rispondere delle obbligazioni tributarie del de
cuius, ma non delle sanzioni.
Infatti, i reati si devono ritenere estinti alla morte di chi li commette.
Gli eredi non possono essere sanzionati (principio di intrasmissibilità delle sanzioni
agli eredi), ma possono essere chiamati a pagare l'imposta sul reddito (Irpef e addizionali)
sul rendimento presunto (art. 6, D.L. n. 167/90) dei risparmi all’estero, anche se già tassati
nello Stato estero
per gli anni ancora accertabili (massimo 5).
GIANCARLO MODOLO
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MONITORAGGIO FISCALE E VOLUNTARY DISCLOSURE
Con decorrenza dal 2015, è stata introdotta una procedura di “collaborazione
volontaria”:
 per le violazioni al monitoraggio dei capitali;
 per le violazioni “interne” (cd. “voluntary domestica” o “interna”).
La collaborazione volontaria (voluntary disclosure) “estera” consente di regolarizzare
le violazioni relative agli obblighi dichiarativi e in materia di monitoraggio fiscale
commessi fino al 30 settembre 2014.
Il contribuente che si attiva, ha l’obiettivo di regolarizzare le violazioni riferite:
 al quadro RW -> omessa/parziale indicazione di investimenti (attività finanziarie e
patrimoniali) costituiti/detenuti all’estero;
 alle imposte collegate -> omessa indicazione sia dei redditi (nazionali) che sono
serviti a costituire la provvista per l’investimento estero, sia dei redditi (esteri) che
hanno generato gli investimenti esteri (dismissioni e/o frutti civili).
GIANCARLO MODOLO
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PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI
termini ordinari pendenti:
 dal 2010 al 2013, in caso di infedele dichiarazione;
 dal 2009 al 2013, in caso di omessa dichiarazione.
IMPOSTE SUI
REDDITI
termini raddoppiati (ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973, 57 D.P.R.
633/1972 o 12, comma 2-bis , D.L. 78/2009):
 dal 2006 al 2013, in caso di infedele dichiarazione;
 dal 2004 al 2013, in caso di omessa dichiarazione.
termini ordinari pendenti:
 dal 2009 al 2013.
QUADRO
RW
termini raddoppiati (ai sensi dell’art.12, comma 2-bis , D.L. 78/2009):
 dal 2004 al 2013.
GIANCARLO MODOLO
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PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI
In relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013 si dovrebbe
tenere conto anche di:

costo relativo ad IVIE ed IVAFE;

sanzioni relative a queste imposte che sono determinare in
IVIE
e
IVAFE
misura pari a quelle previste per l’infedele dichiarazione ai fini
delle imposte sui redditi e possono essere dunque ridotte ad un
quarto con la definizione possibile ad un sesto nell’ambito della
disclosure;

imposte dovute anche in caso di ravvedimento operoso con
conseguente calcolo delle relative sanzioni.
GIANCARLO MODOLO
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SANZIONI QUADRO RW – RIFERIMENTI GENERALI
Rimpatrio [50%]
No rimpatrio
[25%]
3%
1,50%
2,25%
No white list
entro 60 gg.
6%
3%
4,50%
white list entro
60 gg.
3%
1,50%
2,25
Paese
NON BLACK LIST
BLACK LIST
Disclosure
Sanzione
prevista
Determinate le sanzioni dovute, si beneficia dell’ulteriore abbattimento se definizione con:
 adesione all’invito al contraddittorio (recependo i conteggi dell’Ufficio) -> a 1/6;
 accertamento con adesione (per ridurre l’imponibile in contraddittorio) -> a 1/3.
GIANCARLO MODOLO
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ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW
INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST
SENZA accordo - SENZA rimpatrio delle attività
Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2-bis, D.L. 78/2009)
Sì
Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)
Sì
Sanzione da RW fissa al 3%
No
Riduzione del 50% delle sanzioni da RW
No
SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW
Determinazione dei periodi di imposta -> art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio
dei termini per attività in Paesi black list -> art. 12, comma 2-ter, D.L. 78/2009.
Periodo
Sanzione
Riduzione del 25% delle
sanzioni
Riduzione a 1/3 per
acquiescenza
Dal 2004 al 2007
5%
3,75% (75% del 5%)
1,25%
Dal 2008 al 2013
6%
4,50% (75% del 6%)
1,50%
GIANCARLO MODOLO
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ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW
INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST
SENZA accordo - CON rimpatrio delle attività
Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2-bis, D.L. 78/2009)
Sì
Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)
Sì
Sanzione da RW fissa al 3%
No
Riduzione del 50% delle sanzioni da RW
Sì
SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW
Periodo
Sanzione
Riduzione del 50% delle
sanzioni
Riduzione a 1/3 per
acquiescenza
Dal 2004 al 2007
5%
2,50% (50% del 5%)
0,833%
Dal 2008 al 2013
6%
3,00% (50% del 6%)
1,00%
GIANCARLO MODOLO
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ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW
INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST
CON accordo - SENZA rimpatrio delle attività
Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2-bis, D.L. 78/2009)
No
Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)
No
Sanzione da RW fissa al 3%
Sì
Riduzione del 50% delle sanzioni da RW
No
SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW
Periodo
Sanzione
Riduzione del 25% delle
sanzioni
Riduzione a 1/3 per
acquiescenza
Dal 2004 al 2013
3%
2,25% (75% del 5%)
0,75%
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW
INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST
CON accordo - CON rimpatrio delle attività
Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2-bis, D.L. 78/2009)
No
Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)
No
Sanzione da RW fissa al 3%
Sì
Riduzione del 50% delle sanzioni da RW
Si
SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW
Periodo
Sanzione
Riduzione del 50% delle
sanzioni
Riduzione a 1/3 per
acquiescenza
Dal 2004 al 2013
3%
1,50% (50% del 5%)
0,50%
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW
INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE WHITE LIST
CON e SENZA rimpatrio delle attività
Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2-bis, D.L. 78/2009)
No
Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)
No
Sanzione da RW fissa al 3%
Sì
Riduzione del 50% delle sanzioni da RW
Si
SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW
Periodo
Sanzione
Riduzione del 50% delle
sanzioni
Riduzione a 1/3 per
acquiescenza
Dal 2004 al 2013
3%
1,50% (50% del 5%)
0,50%
la Svizzera ed il Liechtenstein hanno sottoscritto un protocollo di intesa che dovrebbe essere
ratificato entro il 2/3/2015. Il Lussemburgo è uscito da black list (DM 16/12/2014 in GU 297/2014.
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI - OPZIONE PER IL FORFAIT DEL 5%
Coloro che aderiscono alla procedura devono:
 in generale -> individuare analiticamente gli investimenti esteri, i redditi non
dichiarati e le imposte dovute;
 per i redditi esteri, se la media della consistenza delle attività finanziarie
detenute all’estero al termine di ciascun anno è minore o uguale a €
2.000.000 -> istanza di determinazione forfettaria:
 del reddito -> coefficiente di redditività del 5% applicato al valore
complessivo della consistenza al 31/12 di ciascun anno;
 dell’Irpef -> applicando aliquota del 27%.
(?) forfait non applicabile agli investimenti patrimoniali (immobili, ecc.).
Tassazione pari all’1,35% (cioè 5% x 27%) sul valore dell’attivo finanziario che avrebbe
dovuto essere indicato nel quadro RW.
Conveniente nel caso siano stati ottenuti redditi superiori nei periodi oggetto di disclosure o
anche in assenza di documentazione sufficiente per vincere la presunzione secondo cui:
Entità investimenti in Paesi black list = redditi evasi in Italia.
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
SOGGETTI INTERESSATI
La procedura per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti
all’estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW:
 le persone fisiche
 le società semplici e i soggetti ad esse equiparati
 gli enti non commerciali (compresi i trust residenti).
CONTI CORRENTI COINTESTATI E DELEGHE AL PRELIEVO
Le disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali si presumono (salva la prova
contraria) ripartite, per ciascun periodo d’imposta, in quote uguali tra tutti coloro
che ne avevano la disponibilità. Quindi, coloro che:
 risultavano cointestatari di c/c esteri;
 oppure possedevano solo una delega al prelievo.
GIANCARLO MODOLO
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
RW e voluntary disclosure
TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI - 1 di 2
quadro RW -> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non
possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4
DL 167/90).
TELEFISCO 2015 -> I soggetti collegati si possono identificare in tutti quei soggetti che:
 hanno una “posizione rilevante” ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle
attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione;
ovvero:
 coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione
evidenziato.
Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di collaborazione volontaria,
ciascun richiedente può presentare l’istanza di adesione alla procedura, per la propria
posizione.
Il richiedente, quindi, agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell’avvio
della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione.
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI - 2 di 2
quadro RW -> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non
possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4
DL 167/90).
I soggetti collegati da indicare nel modello, pertanto, sono necessariamente “soggetti terzi”
rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente.
Assunta l’autonomia delle singole procedure:
nell’istanza presentata da un certo richiedente
devono essere indicati:
 i collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione;
o:
 i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano
collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione.
Esempio -> caso dei soci o associati se il richiedente è una società di persone o altro
soggetto trasparente, per natura o per opzione, che aderisce alla procedura nazionale.
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
COLLABORAZIONE VOLONTARIA ESTERA
(persone fisiche e soggetti assimilati)
VIOLAZIONI
QUADRO RW
REDDITI EVASI PRODOTTI
ALL’ESTERO
REDDITI EVASI IN ITALIA
PER REALIZZARE
INVESTIMENTI ESTERI
tassazione FORFETARIA
se non superiore a €
2.000.000
tassazione ORDINARIA
obbligo documentazione analitica [no anonimato]
+ IMPOSTE e INTERESSI (misura intera)
+ SANZIONI RIDOTTE
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Gli investimenti sono beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre
reddito imponibile in Italia, i quali devono sempre risultare indicate nel quadro RW
indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
A titolo esemplificativo, devono essere indicati:
 gli immobili situati all’estero o i diritti reali (usufrutto o nuda proprietà);
 le quote di immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari
(comproprietà o multiproprietà);
 gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello
Stato;
 le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o
iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti
nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
N.B.: le attività patrimoniali detenute all’estero devono essere indicate nel quadro RW
anche se immesse in cassette di sicurezza.
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Devono costituire oggetto di monitoraggio fiscale anche le attività patrimoniali detenute per
il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità
giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, se il contribuente risulta essere “titolare
effettivo”.
Attenzione -> si devono considerare, ai fini del monitoraggio, come
“detenuti all’estero”
anche i beni immobili che sono ubicati in Italia, ma che sono posseduti per il tramite:
 fiduciarie estere;
o:
 di un soggetto interposto residente all’estero.
N.B.: poiché il quadro RW riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti
all’estero detenuti nel periodo d’imposta, è necessario compilarlo anche se
l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad es.: una
unità immobiliare che è stata venduta nel corso del periodo d’imposta).
GIANCARLO MODOLO
22
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RW e voluntary disclosure
OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Regole operative fino alla presentazione del modello Unico 2009
tenuto a
disposizione
Immobile
ubicato
all’estero
non tassato
all’estero
NO
Quadro RW
tassato
all’estero
Sì
Quadro RW
locato
Sì
Quadro RW
Suscettibile
di
plusvalenza
imponibile
Sì
Quadro RW
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Regole operative a partire dal modello Unico 2010
tenuto a
disposizione
Immobile
ubicato
all’estero
non tassato
all’estero
Sì
Quadro RW
tassato
all’estero
Sì
Quadro RW
locato
Sì
Quadro RW
Suscettibile
di
plusvalenza
imponibile
Sì
Quadro RW
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
TITOLARE EFFETTIVO NEL MONITORAGGIO FISCALE
SOGGETTI TITOLARI EFFETTIVI – 1 di 2
La procedura per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti
all’estero riguarda, come si è precedentemente accennato, i soggetti residenti tenuti
alla compilazione del modulo RW sono le persone fisiche e i soggetti assimilati,
nonché i titolari effettivi.
Per “titolare effettivo” si intende, in caso di società, la persona fisica o le persone
fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso
il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle
partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,
anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione
conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.
Tale criterio si doveva ritenere soddisfatto se la percentuale corrisponda al 25% più uno di
partecipazione al capitale sociale (in concreto almeno il 26%).
GIANCARLO MODOLO
25
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RW e voluntary disclosure
TITOLARE EFFETTIVO NEL MONITORAGGIO FISCALE
SOGGETTI TITOLARI EFFETTIVI – 2 di 2
Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato
“titolare effettivo” di società e di altre entità giuridiche, si devono
necessariamente computare anche le partecipazioni intestate ai familiari di cui
all’art. 5, comma 5, del Tuir e, quindi, quelle del coniuge e dei parenti entro il
terzo grado e degli affini entro il secondo grado.
grado
primo
secondo
terzo
parenti in linea retta
parenti in linea collaterale


Genitori
Figli


Nonni
Nipoti (figli dei figli)


Bisnonni
Bisnipoti (figli dei nipoti da

parte dei figli)
--


Fratelli
Sorelle
Zii (fratelli e sorelle dei
genitori)
Nipoti (figli di fratelli e
sorelle)
GIANCARLO MODOLO
26



affini
Suoceri
Generi
Nuore

Cognati
---
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RW e voluntary disclosure
OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una
società estera localizzata in un Paese White list che possedeva immobili all’estero, delle
obbligazioni estere e conti correnti bancari.
Paolo Rossi
(persona fisica italiana)
Sì, quadro RW per la partecipazione
+ 26%
Immobili all’estero
Società White list
Obbligazioni estere
No quadro RW
Conti correnti esteri
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una
società estera localizzata in un Paese non White list che possedeva sia un conto corrente
all’estero, sia delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero.
Paolo Rossi
(persona fisica italiana)
+ 26%
Immobili all’estero
Società non White list
Obbligazioni estere
Conti correnti esteri
GIANCARLO MODOLO
28
Sì quadro RW
per tutti gli
investimenti
sottostanti
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RW e voluntary disclosure
OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Paolo Rossi deteneva partecipazione del 20% in una società non White list e del 50% in
una srl italiana che, a sua volta, deteneva il 50% della medesima società non White list
titolare di immobili all’estero, un conto corrente all’estero e di obbligazioni estere.
Paolo Rossi
(persona fisica italiana)
Partecipazione
al 50%
Srl italiana
50%
20%
Immobili all’estero
Società
non white list
Obbligazioni estere
Partecipazione effettiva
estera [20+(50% di 50)]=45
Conti correnti esteri
GIANCARLO MODOLO
29
Sì quadro RW
per tutti gli
investimenti
sottostanti
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RW e voluntary disclosure
PERCORSI DIFFERENZIATI: PENALITÀ SULLE IMPOSTE E SUL QUADRO RW
Violazioni del quadro RW -> misura di base delle sanzioni (art. 5, c. 2 ,Dl 167/90):
 dal 3 al 15%, nel caso normale;
 dal 6 al 30%, per gli investimenti detenuti in Paesi black list.
Il raddoppio per i Paesi black list non si applica in caso di disclosure (art. 5quinquies, c. 7, Dl 167/90), ma solo nel caso in cui il Paese estero risulta
“collaborativo” -> condizione non facile da realizzare (bimestre di incertezza), in
quanto occorre che entro sessanta giorni venga stipulato con l’Italia un accordo per
lo scambio di informazioni.
Valutazione delle riduzioni applicabili (comportamento del contribuente).
La riduzione è massima (pari al 50%) se:
 le attività estere vengono trasferite in Italia o in paesi Ue;
 le attività erano o sono detenute in tali stati;
 il contribuente rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere dati alle
autorità finanziarie italiane.
GIANCARLO MODOLO
30
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
RW e voluntary disclosure
PERCORSI DIFFERENZIATI: PENALITÀ SULLE IMPOSTE E SUL QUADRO RW
Se il “comportamento trasparente” del contribuente non si verifica, la riduzione
applicabile è solo del 25%.
Una volta irrigata la sanzione, questa è definibile per acquiescenza con il
versamento di un terzo.
Panel di aliquote per le sanzioni che vanno dallo 0,5% all’1,5%
SANZIONI PER MONITORAGGIO
FISCALE (QUADRO RW)
Minimo
edittale
raddoppio
Riduzione
disclosure
Sanzione
irrogata
Definizione
a 1/3
Paese White list
3%
No
50%
1,50%
0,50%
Paese BL con accordo e contribuente
trasparente
3%
No
50%
1,50%
0,50%
Paese BL con accordo e contribuente
non trasparente
3%
No
25%
2,25%
0,75%
Paese BL senza accordo e contribuente
trasparente
3%
Sì
50%
3,00%
1,00%
Paese BL con accordo e contribuente
non trasparente
3%
Sì
25%
4,50%
1,50%
GIANCARLO MODOLO
31
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
RW e voluntary disclosure
PERCORSI DIFFERENZIATI: PENALITÀ SULLE IMPOSTE E SUL QUADRO RW
VIOLAZIONI MODULO RW - CASO DI SOMME DETENUTE IN UN PAESE A
FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE HA STIPULATO UN ACCORDO CON L’ITALIA
Situazione
Ravvedimento operoso
Voluntary disclosure
Caratteristiche
è il contribuente a decidere
quando e cosa sanare
Necessario autodenuncia per
tutte le violazioni da RW
Attività del contribuente
presentazione modulo RW e
versamento sanzioni ridotte
presentazione istanza entro il
30.9.2015 e documentazione
Attività dell’Agenzia
eventuale controllo posizione
del contribuente
determinazione sanzione e
notifica atto di contestazione
Sanzioni applicabili
art. 5 DL 167/90 (dal 6% al 30%
importo non indicato)
art. 5 DL 167/90
importo non indicato)
Riduzione sanzioni
1/8 del minimo per RW 2014; 1/7
del minimo RW 2013;
1/6 del minimo RW antecedenti
1/3 per tutte le annualità
(1,5%
segue
GIANCARLO MODOLO
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RW e voluntary disclosure
PERCORSI DIFFERENZIATI: PENALITÀ SULLE IMPOSTE E SUL QUADRO RW
VIOLAZIONI MODULO RW - CASO DI SOMME DETENUTE IN UN PAESE A
FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE HA STIPULATO UN ACCORDO CON L’ITALIA
Situazione
Ravvedimento operoso
Voluntary disclosure
Constatazione con PVC
riduzione a 1/5 del minimo
voluntary disclosure preclusa
Cumulo giuridico
non applicabile
applicabile
Compensazione
Sì
No
Rateazione
No
n. 3 rate mensili
Effetti penali
violazioni prive di rilievo penale
violazioni prive di rilievo penale
Preclusioni
notifica atto di contestazione
della specifica violazione
inizio del controllo fiscale o del
procedimento penale
il cumulo non può essere applicato in modo autonomo dal contribuente in sede di
ravvedimento operoso, in quanto si tratta di un istituto riservato all’Amministrazione
finanziaria, presentando aspetti tecnico-discrezionali.
GIANCARLO MODOLO
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Ringrazio
per la cortese
attenzione
prestata.
GIANCARLO MODOLO
34
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