Mercoledì 04 marzo 2015
INTERNAZIONALE | MONITORAGGIO FISCALE | EMERSIONE DI ATTIVITÀ ILLECITAMENTE DETENUTE
ALL'ESTERO
Voluntary disclosure - Confronto con il ravvedimento operoso
Ipotizzando di aver omesso da più di cinque anni la compilazione del modulo RW in relazione a un immobile
situato in Svizzera, con la voluntary disclosure si applica la sanzione minima del 3% per tutti gli anni
accertabili
(massimo
5
anni).
Beneficiando, poi, delle specifiche riduzioni delle sanzioni previste dalla collaborazione volontaria, detta
sanzione
del
3%
potrà
essere
ridotta
del
50%
se:
- le attività sono trasferite in un Paese Ue, Norvegia o Islanda (anche attraverso il rimpatrio giuridico);
- ovvero se sono detenute in altri Paesi, ma il contribuente autorizza l'intermediario non residente, presso il
quale le attività sono depositate, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi a tali attività,
allegando
copia
dell'autorizzazione
controfirmata
all'istanza
di
collaborazione
volontaria.
Infine, le sanzioni potranno essere ulteriormente ridotte a un terzo definendo l'atto di contestazione ai sensi
dell'art.
16
del
DLgs.
472/97.
Pertanto, in linea generale la voluntary disclosure consente di scontare sanzioni inferiori rispetto al
ravvedimento
nel
caso
di
beni
situati
in
Svizzera.
Allo stato attuale, l'adesione alla voluntary disclosure non consente la disapplicazione del raddoppio dei
termini
in
caso
di
violazioni
penali.
Ad avviso di uno degli Autori, non si può però pretendere che il contribuente, oltre ad autodenunciarsi,
proceda a raddoppiarsi da solo i termini di accertamento. Il contribuente, nello spirito della spontaneità e
completezza che caratterizza la disclosure, dovrebbe accedere alla procedura sugli anni ordinariamente aperti
e, al più, segnalare nella relazione di accompagnamento che, sulle annualità precedenti, potrebbe verificarsi
il
superamento
delle
soglie
di
rilevanza
penale.
Si segnala, infine, che la procedura in esame prevede un ruolo attivo da parte dell'intermediario finanziario
estero, il quale collabora nella procedura di rimpatrio. Tuttavia, manca all'interno della legge una definizione
che consenta di individuare con la chiarezza necessaria l'intermediario estero.
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