ANACAM
La norma tecnica
UNI EN 81-80
Giuseppe Iotti
Commissione Ascensori UNI
Cos’è l’UNI?



UNI, Organismo nazionale di normazione, è
un’associazione privata senza fini di lucro con oltre
7.500 soci, costituita nel 1921, che svolge attività
normativa in tutti i settori, escluso quello elettrico ove
opera il CEI.
Il ruolo dell’UNI è riconosciuto dallo Stato (legge
317/1986) e dalla UE; UNI partecipa in rappresentanza
dell’Italia alle attività di normazione di ISO e CEN
UNI, oltre ad elaborare norme nazionali e partecipare
all’elaborazione di quelle internazionali, ha il compito di
pubblicarle e diffonderle in Italia
25 febbraio 2006
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UNI e legislazione ascensoristica



La normazione tecnica non coincide con la
legislazione, casomai ne costituisce un utile
supporto
UNI di per sé non è favorevole all’obbligo
dell’applicazione delle norme per legge, perché
ciò rischia di rallentare l’evoluzione tecnologica
Comunque, quando una norma va applicata
obbligatoriamente, viene pubblicata sulla G.U.,
come è stata la EN 81-80 il 16 gennaio scorso,
per cui ne diventa agevole la consultazione
25 febbraio 2006
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UNI EN 81-80


Tuttavia, EN 81-80 non è una norma
direttamente rivolta al consumatore, bensì ai
professionisti ed aziende del settore
Rilevato che nei vari Stati europei, e all’interno
degli stessi Stati, esistono ascensori installati in
periodi diversi con diversi livelli di sicurezza, la
norma è una guida per tutti i soggetti interessati
su come analizzare i rischi di questi impianti, e
quali misure proporre ed implementare per
ridurre questi rischi, migliorando la sicurezza per
gli utenti e per gli operatori
25 febbraio 2006
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L’allegato nazionale NA


Il DM 261005 prescrive agli organismi competenti di
effettuare un’analisi dei rischi di ogni ascensore installato
prima del 25/6/1999, basata su 74 possibili situazioni
pericolose da controllare
Per ogni situazione pericolosa che si dovesse riscontrare,
con la priorità di intervento indicata dall’allegato stesso
in funzione del tipo di impianto, nell’allegato NA a UNI
EN 81-80 si indicano le possibili misure da adottare per
la riduzione/eliminazione del rischio
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Per esemplificare la spiegazione del
concreto da farsi
con alta priorità…proviamo a rovesciare
il discorso, partendo dai lavori


Attenzione: questa è una descrizione
esemplificativa, e non esaustiva!
La risposta al quesito: “che c’è da fare? “ la
daranno solo l’organismo competente ed il
manutentore caso per caso a seguito di specifica
analisi dei rischi di quell’impianto!
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L’inverter VVVF per la
regolazione continua della
velocità e la fermata precisa al
piano



Va installato negli ascensori elettrici che oggi
non presentano sufficiente precisione di fermata
e di livellazione (+/- 10 mm, +/- 20 mm)
Con priorità alta negli ascensori tuttora ad una
sola velocità
Con priorità media negli ascensori con due
velocità
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Le misure contro gli atti vandalici




In alcuni casi si dovranno intraprendere con priorità alta
misure per rendere l’ascensore conforme alla nuova norma
EN 81-71 (ascensori antivandalo)
In linea di principio, è l’organismo competente incaricato dal
proprietario ad individuare se l’edificio l’ascensore in esame è
a alto, medio o basso rischio di vandalismo
In pratica, l’organismo potrà consultarsi col proprietario ed
eventualmente passare a lui la responsabilità di definire la
situazione dell’edificio e quindi dell’impianto dal punto di
vista del possibile vandalismo
Il CEN/TC10/WG10 sta lavorando per redigere una guida
sull’applicazione della EN 81-71 sugli ascensori esistenti, i cui
contenuti verranno resi noti da UNI non appena disponibili
25 febbraio 2006
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Adeguamento delle difese del
vano ascensore


Quando le attuali difese del vano fossero
parziali, negli ascensori idraulici che non sono
stati a suo tempo adeguati in base all’allegato II
del DM 587/87, esse vanno adeguate con
priorità alta, in conformità con EN 81-2:99,
5.2.1.2
Cioè occorre rifarsi al prospetto 2 del punto 5
della norma, portando la difesa ad un’altezza
minima dipendente dalla distanza dalle parti in
movimento, da un minimo di 1.1 m, fino a 2.5 m
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Dispositivi di blocco dei portelli
di ispezione al vano


Vanno adeguati con priorità alta negli ascensori
che non sono conformi neppure a EN 811/2:87/89 (il caso non è troppo comune)
C’è qualche incertezza applicativa: forse UNI
proporrà che, in assenza totale di dispositivi di
blocco, essi debbano essere resi del tutto
conformi alle EN 81-1/2:1999, altrimenti, se essi
presentano già caratteristiche di contatti di
sicurezza, possono essere mantenuti così come
sono
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La difesa di separazione tra parti
in movimento di più ascensori
situati in vano comune

Questa difesa (anche non cieca, ma conforme a
EN 294, 4.5.1), alta come il vano, e larga come le
parti interessate + 0.1 m da entrambi i lati, deve
essere installata con priorità alta negli ascensori
non conformi neppure alle EN 81-1/2:87/89,
quando un bordo di un tetto cabina di un
ascensore dista dalle parti mobili dell’altro meno
di 0.5 m.
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Il mezzo sicuro di accesso alla
fossa (scaletta)
- Qualora ancora assente, la scaletta o mezzo
equivalente (eventualmente anche porta) va
installata con priorità alta negli ascensori
precedenti il parere CNR 661004/79 (del 1966)
in cui la fossa sia profonda più di 1 m
- Va installata con priorità media, negli impianti
come sopra, in cui la fossa sia profonda meno di
1m
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Il dispositivo di arresto nella
fossa
Va installato con priorità alta negli ascensori
idraulici che ne fossero ancora privi, non
essendo stati adeguati all’allegato II del DM
587/1987. In alcuni casi potrebbe essere
necessario installarne due in diverse posizioni.
(fonte ANIE-Assoascensori)
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Illuminazione del vano di corsa


Va adeguata a quanto richiesto da EN 81-1/2, 5.9 (50
lux ad 1 m sopra il tetto cabina e sul pavimento fossa,
etc.) con priorità alta negli ascensori idraulici non
conformi neppure al parere CNR 610206/134 (1961),
cioè che non hanno nemmeno una lampada ogni due
piani, una in testata ed una in fossa.
Stesso adeguamento, ma con priorità media, sugli
ascensori idraulici conformi a quel parere CNR, ma
non alle EN 81-1/2:87/89
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Sostituzione porte non cieche di
piano o cabina con altre cieche


E’ una priorità alta nel caso di ascensori con
porte scorrevoli motorizzate non cieche
neppure conformi al DPR 1497/1963, art. 24
(non comuni)
Diventa una priorità media per gli ascensori con
porte scorrevoli motorizzate non cieche
conformi al DPR 1497/1963, art. 24 ma non a
EN 81-1/2:87/89
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Sostituzione dei fissaggi delle
porte di piano


Anzitutto ci si sta riferendo ad ascensori con
porte scorrevoli, ai loro pattini inferiori di guida
o organi superiori di scorrimento, cioè
generalmente non ad ascensori con porte a
battente.
Nel caso questi pattini o organi risultino usurati,
essi vanno sostituiti con priorità alta
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Sostituzione vetri porte di piano e
di cabina


E’ di priorità alta sugli ascensori che
contengono vetri nelle porte di piano e/o cabina
neppure conformi al DL 600/1945
E’ di priorità media sugli ascensori con porte di
piano e/o di cabina che contengono vetri nelle
porte di piano e/o cabina non conformi a EN
81-1/2:1999
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Barriere luminose (o equivalenti
dispositivi di protezione delle porte)



Vanno installate con priorità alta sugli ascensori con
porte di piano o di cabina automatiche non
conformi neppure a DPR 1497/63, art. 25.1/3
Vanno installate con priorità media sugli ascensori
con porte di piano o di cabina automatiche
conformi al DPR 1497/63 ma non alle EN 811/2:87/89
Se l’ascensore è accessibile ai disabili, allora vanno
installate con priorità alta in tutti gli impianti in cui il
contatto fisico con le porte in chiusura sia possibile
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Dispositivi di blocco delle porte
di piano (serrature)



Vanno sostituite con altre conformi ad EN 81-1/2:1999
con priorità alta negli ascensori ancora non conformi al
DPR 1497/63, art 26.2/7
Vanno sostituite con priorità media negli ascensori
conformi al DPR 1497/63, ma non alle EN 811/2:87/89
Le serrature conformi alle EN 81-1/2:87/89, ma non
marcate CE in conformità alle attuali norme
armonizzate, possono restare in opera, purché
impegnino almeno 5 mm.
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Richiusura automatica delle porte
scorrevoli

L’installazione di un dispositivo di richiusura
automatica delle porte di piano scorrevoli
orizzontalmente è di priorità alta per gli
ascensori che non ne dispongano ancora, o non
siano almeno conformi in ciò a EN 811/2:87/89
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Riduzione della superficie
disponibile della cabina



L’operazione è necessaria quando il rapporto superficie
utile/portata della cabina fosse ritenuto non sicuro, cioè
non risponde al prospetto 1.1 del cap. 8 delle EN 811/2:1999.
E’ da realizzarsi con priorità alta in quegli ascensori
(montalettighe, o di cat. B), conformi alle norme
precedenti le EN 81-1/2:87/89, che avevano un
rapporto non conforme secondo i suddetti parametri.
Possibile operazione alternativa in alcuni casi è quella di
riservare l’uso dell’impianto ai soli utenti istruiti (ad es.
dotando i comandi di chiavi in possesso di questi soli
utenti) [si faccia attenzione alla 626 del cliente!].
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Grembiule della cabina



Va installato con priorità alta sugli impianti idraulici che
ne fossero ancora privi, in quanto non adeguati
all’allegato II del DM 587/1987
Se non fosse possibile installare (causa altezza fossa
insufficiente) un grembiule di altezza standard, si
possono usare quelli proposti in prEN 81-21
Probabilmente UNI proporrà che anche su quegli
impianti elettrici già dotati di grembiule, ma di altezza
insufficiente per la stessa ragione, essi vengano sostituiti
con altri speciali secondo la proposta di EN 81-21
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Porta di cabina




Va installata con priorità alta su tutti gli
ascensori che attualmente ne fossero privi
Anche sugli impianti a suo tempo definiti di
categoria B (“montacarichi”)
Ogni tipologia di porta manuale o motorizzata
può essere adatta allo scopo
Non sono accettabili soluzioni alternative, quali
barriere luminose
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Protezione contro la caduta dal
tetto della cabina



Occorre provvedere con priorità alta su tutti gli
impianti non conformi a EN 81-1/2.1999, in cui sia
presente un rischio di caduta dal tetto, data una distanza
tra il bordo esterno del tetto e la parete adiacente
maggiore di 0.3 m
Qualora non sia possibile o conveniente ridurre la
distanza (allargando il tetto oppure restringendo il
vano), occorre installare un parapetto sul tetto
Se non è possibile installare il parapetto sul tetto, perché
l’altezza della testata è insufficiente, occorre
obbligatoriamente ridurre la distanza tra tetto e parete
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Sostituzione del freno
elettromeccanico


E’ necessario con priorità alta negli ascensori
elettrici, quando il freno in essere non è
neppure conforme a EN 81-1:1987
Ciò significa che il freno deve essere in grado di
arrestare da solo il macchinario alla velocità
nominale e con la portata aumentata del 25%,
senza eccesso di decelerazione e che gli elementi
meccanici devono essere installati in due
esemplari, e tali che se ne agisce uno solo, esso
deve essere ugualmente efficace
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Ritorno automatico al piano più
basso della cabina


Va installato con priorità alta negli ascensori
idraulici in cui si usa un sistema elettrico contro
la deriva, non ancora conformi a EN 81-2:1989,
che siano privi di questa manovra.
Va installato in conformità a EN 81-2: 1999,
14.2.1.5
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Ammortizzatori sotto la cabina e
il contrappeso


Vanno installati con priorità alta negli ascensori
elettrici non ancora conformi a EN 81-1:1987,
che ne siano ancora privi, in quanto la loro
velocità è non maggiore di 0.85 m/s (e quindi
non sono stati adeguati all’allegato II del DM
587/87)
Vanno installati conformemente a EN 811:1999, 10.3.
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Riduzione delle distanze
orizzontali



Tra la parete del vano di corsa e la soglia cabina,
o il telaio di accesso, o il bordo di chiusura delle
porte scorrevoli di cabina
La distanza va ridotta con priorità alta in
conformità a EN 81-1/2:99, 8.9.3, negli
ascensori nemmeno conformi al DPR 1497/63,
21.2, cioè dove essa è superiore a 0.15 m
L’azione correttiva può anche consistere nella
installazione di un blocco porte fuori piano
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Riduzione della distanza
orizzontale


Tra la porta di cabina chiusa e la porta di piano
La distanza va ridotta con priorità alta negli
ascensori nemmeno conformi al DPR 1497/63,
art. 24.10, e cioè ove essa fosse maggiore di 0.12
m (il DL 600/45 imponeva in precedenza una
distanza ancora minore, 0.1 m, per cui il caso
potrebbe essere assai raro).
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Manovra d’emergenza


Se non già presente, deve essere installato con
priorità alta sugli ascensori elettrici nemmeno
conformi al DL 600/45, art. 29, un sistema di
manovra di emergenza conforme ad EN 811:1999, 12.9 e in quel caso fornire le relative
istruzioni come da 16.3.1
Ricordarsi che, in quel caso, se lo sforzo per
spostare la cabina in salita con carico pari alla
portata supera i 400 N, deve essere prevista una
manovra di emergenza elettrica
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Manovra d’emergenza



Se non già presente, deve essere installato con priorità
alta sugli ascensori idraulici nemmeno conformi al DL
600/45, art. 29, un sistema di manovra di emergenza
conforme ad EN 81-2:1999, 12.9 e in quel caso fornire
le relative istruzioni come da 16.3.1
In quel caso, la velocità della cabina durante la manovra
non deve superare i 0.3 m/s e, negli impianti indiretti,
deve esserci un sistema per impedire l’allentamento delle
funi con l’abbassamento del pistone
Deve anche essere possibile spostare la cabina verso
l’alto con l’uso di una pompa a mano connessa tra
saracinesca e valvola di non ritorno o di discesa, qualora
ci sia un paracadute
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Contattori indipendenti


Occorre installare due contattori indipendenti
per l’arresto e controllo di arresto del
macchinario con priorità alta in quegli impianti
che non fossero ancora stati resi conformi a EN
81-1:99, 12.7 oppure EN 81-2:99, 12.4
Negli ascensori elettrici ciò dovrebbe essere già
realizzato in forza dell’allegato II del DM
587/87, mentre negli ascensori idraulici ciò
potrebbe ancora essere da realizzare.
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Dispositivo contro l’allentamento
delle funi

Va installato con priorità alta negli ascensori
idraulici che non siano nemmeno conformi al
DM 1635/1979, art. 87, per cui non ne
dispongano
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Per finire, misure di accessibilità
a tutti, inclusi i disabili

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
Non è mai una misura di priorità alta
E’ di priorità media negli impianti neppure
conformi alla legge 13 del 9 gennaio 1989
CEN/TC10/WG10 sta preparando una guida
all’adeguamento degli ascensori esistenti alle
misure di accessibilità previste dalla EN 81-70
(per gli ascensori nuovi), detta TR EN 81-82,
che UNI diffonderà appena disponibile
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Relazione Giuseppe Iotti