ANACAM VENETO
La EN 81-80:2003
Paolo Tattoli
Uso della norma



Nell’esecuzione di una verifica di un ascensore esistente
si può usare l’appendice B (l’appendice può non essere
esaustiva), per identificare i pericoli e le azioni correttive
espressi nella norma al punto 4
Tuttavia, quando si identifica una situazione pericolosa
che non è coperta dalla norma è necessario fare una
valutazione del rischio separata
Questa valutazione del rischio si dovrebbe basare
sull’ISO/TS 14798
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
METODO PREVISTO DALLA EN 81-80
1 Identificazione delle situazioni pericolose
2 Valutazione delle situazioni pericolose
3 Classificazione dei livelli di priorità
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Pericoli significativi
Materiale
pericoloso
Accessibilità
disabili
Atti
Vandalici
UNI EN 81-80:2004
Comportamento
in caso di
incendio
Vano di
corsa
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Pericoli significativi
Vano di
corsa
UNI EN 81-80:2004
Locale del
macchinario
Anacam Veneto
Porte di
piano e
di cabina
28 gennaio 2006
Pericoli significativi
UNI EN 81-80:2004
Porte di
piano e
di cabina
Cabina
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Cabina
Sospensione,
compensazione
e protezione
contro l’eccesso
di velocità
Guide,
ammortizzatori
e interruttori di
extra corsa
Distanza tra la
porta di cabina e
la porta di piano
Anacam Veneto
UNI EN 81-80:2004
Pericoli significativi
Manovra di
emergenza
28 gennaio 2006
UNI EN 81-80:2004
Pericoli significativi
Macchinario
Installazioni
e
apparecch.
elettriche
Protezione
contro guasti
elettrici,
comandi e
precedenze
Dispositivo
di comando
di ispezione
e dispositivo
di arresto
Dispositivo di
allarme
Comunicaz.
tra il locale
del
macchinario e
la cabina
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
PROFILO DEL RISCHI E LIVELLI DI PRIORITA’
Gravità
Frequenza
I
II
III
IV
Livello di priorità
A
ESTREMA
ESTREMA
ALTA
BASSA
B
ESTREMA
ALTA
ALTA
BASSA
C
ESTREMA
ALTA
MEDIA
C-D
ALTA
ALTA
MEDIA
D
ALTA
MEDIA
BASSA
D-E
MEDIA
BASSA
E
BASSA
BASSA
F
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Campi nel profilo di rischio
G
F
I
II
A, B, C
A
I
II
III
C-D,D
B, C, C-D
A, B
I
II
III
D-E
D
C, C-D
Priorità
Programma
interventi
Estremo
Immediato, l’ascensore
deve essere fermato
Alto
Medio
A breve termine
A medio termine, o al
momento di una
modernizzazione
importante
EN 81-80
1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 22, 23, 25,
26, 27, 30, 31, 32, 33, 34,
39, 40, 43, 50, 53, 54, 56,
58, 59, 60, 62, 66, 70, 71
UNI EN 81-80
Filtro nazionale
3, 4, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 22,
25, 26, 27, 30a, 30b, 31, 34,
38, 39, 40, 43, 53b, 54b, 56,
58, 59, 60a, 60b, 62, 63, 66,
70a, 70b, 71, 73
Totale 37
Totale 34
18, 21, 24, 29, 35, 36, 37,
41, 44, 45, 46, 47, 48, 51,
52, 57, 63, 65 68, 72, 74
2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 17, 18,
19, 21, 23, 24, 25, 27, 30a, 31,
32, 35, 37, 41, 44, 46, 47, 48,
50a, 50b, 51, 52, 53a, 57, 60b,
65a, 65b, 66, 68, 69, 70b, 72
Totale 21
Totale 39
I
II
III
IV
E
D-E, E
D
A, B
10, 11, 20, 24, 28, 38, 42,
49, 55, 61, 64 67, 69, 73
Basso
A lungo termine o
insieme ad una
modernizzazione dei
componenti interessati
Totale 14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 27,
28, 29, 30a, 31, 33, 36, 42, 45,
46, 49, 50a, 52, 53a, 53b, 54a,
55, 56, 58, 59, 60a, 61, 64, 67,
70a, 71, 73, 74
Totale 46
I
II
III
IV
F
F
D-E, E, F
C, C-D, D, D-E, E, F
-
Frequenza (livello della causa di pericolo):
A Frequente, B Probabile, C Occasionale, D Remoto, E Improbabile, F Impossibile
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Gravità (categoria dell’effetto del pericolo):
I Catastrofica, II Critica, III Marginale, IV Trascurabile
La UNI EN 81-80:2004
Il filtro nazionale
METODO PREVISTO DALLA EN 81-80
1 Identificazione delle situazioni pericolose
2 Valutazione delle situazioni pericolose
3 Classificazione dei livelli di priorità
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Evoluzione della normativa tecnica
ante direttiva e norme armonizzate





Ascensori e montacarichi installati prima del 1963
 Decreto 31/08/45 n. 600
Ascensori e montacarichi installati prima del 1987
 D.P.R. 29/05/63 n. 1497
Ascensori idraulici installati dopo il 1979
 D.M. 28/05/79 n. 1635
Ascensori e montacarichi elettrici installati dopo il 09/04/88
(attuazione delle direttive CEE)
 D.M. 09/12/87 n. 587
Ascensori idraulici installati dopo il 1994 (attuazione delle
direttive CEE)
 D.P.R. 26/03/94 n. 268
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME, REGOLE TECNICHE
PER ASCENSORI E MONTACARICHI DEL TIPO IDRAULICO
Data entrata in
vigore norme e
regole tecniche
Fino al
24/09/1979
Norma da
seguire
D.L. 600
DPR 1497 / 63
(Con Pareri
CNR dal 1966)
Norma da
seguire
Dal
25/09/1979
al
29/10/1994
Dal
01/07/1999
a
tutt’oggi
DPR 1497 / 63
DM 1635 / 79
(Con Pareri CNR)
Norma da
seguire
DPR 268 / 94
UNI EN 81-2:89
Requisiti essenziali
e regole di
sicurezza da
seguire
Anacam Veneto
Dal
30/10/1994
al
24/06/1999
Periodo di
Transizione
dal
25/06/1999
al
30/06/1999
DPR 162/ 99
Attuazione Direttiva
95/16/CE
(Norme Armonizzate)
28 gennaio 2006
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME, REGOLE TECNICHE
PER ASCENSORI E MONTACARICHI DEL TIPO ELETTRICO
Data entrata in
vigore norme e
regole tecniche\
Dal 1945
al
15/11/1964
Norma da
seguire
D.L. 600
Norma da
seguire
Dal 16/11/1964
al
08/04/1988
Periodo di
transizione
dal
25/06/1999
al
30/06/1999
Dal
01/07/1999
a
tutt’oggi
DPR 1497 / 63
(Con Pareri CNR dal 1966)
DM 587 / 87
Allegato I
UNI EN 81-1:87
Norma da
seguire
Requisiti
essenziali e
regole di
sicurezza da
seguire
Anacam Veneto
Dal
09/04/1991
al
24/06/1999
DPR 162 / 99
Attuazione Direttiva
95/16/CE
(Norme Armonizzate)
28 gennaio 2006
Esempio di lista di riscontro di sicurezza
per gli ascensori esistenti in Italia
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Esempio di lista di riscontro di sicurezza per
gli ascensori esistenti in Italia
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Esempio di lista di riscontro di sicurezza per
gli ascensori esistenti in Italia
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Esempio di lista di riscontro di sicurezza per
gli ascensori esistenti in Italia
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Campi nel profilo di rischio
G
F
I
II
A, B, C
A
I
II
III
C-D,D
B, C, C-D
A, B
I
II
III
D-E
D
C, C-D
Priorità
Programma
interventi
Estremo
Immediato, l’ascensore
deve essere fermato
Alto
Medio
A breve termine
A medio termine, o al
momento di una
modernizzazione
importante
EN 81-80
1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 22, 23, 25,
26, 27, 30, 31, 32, 33, 34,
39, 40, 43, 50, 53, 54, 56,
58, 59, 60, 62, 66, 70, 71
UNI EN 81-80
Filtro nazionale
3, 4, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 22,
25, 26, 27, 30a, 30b, 31, 34,
38, 39, 40, 43, 53b, 54b, 56,
58, 59, 60a, 60b, 62, 63, 66,
70a, 70b, 71, 73
Totale 37
Totale 34
18, 21, 24, 29, 35, 36, 37,
41, 44, 45, 46, 47, 48, 51,
52, 57, 63, 65 68, 72, 74
2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 17, 18,
19, 21, 23, 24, 25, 27, 30a, 31,
32, 35, 37, 41, 44, 46, 47, 48,
50a, 50b, 51, 52, 53a, 57, 60b,
65a, 65b, 66, 68, 69, 70b, 72
Totale 21
Totale 39
I
II
III
IV
E
D-E, E
D
A, B
10, 11, 20, 24, 28, 38, 42,
49, 55, 61, 64 67, 69, 73
Basso
A lungo termine o
insieme ad una
modernizzazione dei
componenti interessati
Totale 14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 27,
28, 29, 30a, 31, 33, 36, 42, 45,
46, 49, 50a, 52, 53a, 53b, 54a,
55, 56, 58, 59, 60a, 61, 64, 67,
70a, 71, 73, 74
Totale 46
I
II
III
IV
F
F
D-E, E, F
C, C-D, D, D-E, E, F
-
Frequenza (livello della causa di pericolo):
A Frequente, B Probabile, C Occasionale, D Remoto, E Improbabile, F Impossibile
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Gravità (categoria dell’effetto del pericolo):
I Catastrofica, II Critica, III Marginale, IV Trascurabile
I rischi a priorità ALTA
3 – Precisione di fermata e livellamento

La priorità è alta nel caso di ascensore con una sola
velocità, sia esso elettrico che idraulico. In quel caso
infatti è praticamente impossibile che la precisione di
fermata sia attualmente entro +/- 10 mm e quella di
livellazione +/- 20 mm, come richiesto da EN 81-70
L’azione correttiva, nel caso degli ascensori elettrici, è quella di
installare un sistema di regolazione di velocità tipo VVVF che
garantisca tale prestazione in ogni condizione
Per gli ascensori idraulici senza seconda velocità di livellazione,
o che comunque non ottemperano a quanto richiesto, occorre
ricondurre le precisioni ai valori indicati in ogni condizione di
funzionamento
Anacam Veneto
28 gennaio 2006

Molti ascensori idraulici esistenti tra l’altro
rilivellano la cabina una volta che è scesa oltre
un certo livello, ma non quando è salita
eccessivamente dopo essere stata scaricata,
anche perché le norme in essere prima della
EN 81-70 (ivi compresa EN 81-2:1998) non lo
hanno mai chiesto, però ora questa seconda
prestazione va introdotta
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
4 – Misure contro gli atti vandalici

E’ alta nel caso di “ascensori ad alto rischio di
vandalismo”. In teoria dovrebbe essere responsabilità
dell’organismo identificare le situazioni in cui, date le
caratteristiche dello stabile (nel senso inteso dalla EN
81-71), l’ascensore ha alto questo rischio
L’azione correttiva appare di particolare complessità e costo, in
quanto occorrerebbe adeguare l’impianto (ove possibile? e fino a
che punto? C’è il rischio di dover rifarlo quasi del tutto) alle
varie prescrizioni di EN 81-71, sulle quali al momento non
abbiamo esperienza pratica
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
7 – Chiusura parziale del vano di corsa


E’ alta nel solo caso di ascensori idraulici preesistenti il
DPR 1497/1963, peraltro piuttosto rari, in cui non ci fosse
nessuna difesa ove gli organi mobili distassero più di 70 cm,
altrimenti con altezza minima di soli 1.7 (con però il lato
d’accesso generalmente già con difesa continua)
Gli ascensori elettrici dovrebbero essere stati adeguati a suo
tempo al punto 1 dell’allegato II al 587/87 (nel qual caso la
priorità di eventuale adeguamento ulteriore diventa bassa)
Adeguamento delle difese al prospetto 2 del punto 5 di EN
81-2, cioè portare l’altezza minima della difesa (cieca) ad un
valore che dipende dalla distanza della difesa dagli organi
mobili, da 1,1 m fino a 2,5 m
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
8 - Dispositivi di blocco per le porte di
accesso o ispezione al vano di corsa e fossa


Caso, peraltro non comune, in quanto queste porte o sportelli
sono (quasi) assenti dai nostri impianti
E’ alta nel caso i dispositivi di blocco non siano conformi
almeno alle EN 81-1/2:87/89 (cioè con caratteristiche specificate
al punto 5.2.2 della norma, tra l’altro devono essere dispositivi
elettrici di sicurezza conformi a 14.1.2)
Adeguare i dispositivi di blocco alle EN 81-1/2:1998, e cioè
eventualmente nel sostituire le vecchie serrature di tali porte
o sportelli con altre conformi al punto 5.2.2.2.1
Anacam Veneto
28 gennaio 2006


La norma armonizzata richiede che vi sia un dispositivo
di blocco a chiave che permetta la richiusura ed il
ribloccaggio senza chiave. Inoltre le porte di ispezione
o soccorso devono potersi aprire senza chiave
dall’interno del vano anche quando bloccate
Potrebbero esserci situazioni in cui, pur essendo la
distanza tra due porte normali successive superiore agli
11 m, non c’è una porta di questo tipo (intermedia di
soccorso), in quanto non prevista al tempo
dell’installazione: però EN 81-80 non chiede di
realizzarla ove assente, ma solo di adeguarla ove già
presente. Per quanto riguarda eventualmente la porta di
accesso alla fossa, si rimanda al punto 15 (accesso
sicuro alla fossa)
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
13 – Difesa di separazione tra parti in movimento di
più ascensori situati nello stesso vano

E’ alta nel caso di impianti non conformi
nemmeno alle EN 81-1/2 non armonizzate, in cui,
ove le distanze tra organi mobili dell’uno ed il bordo
del tetto dell’altro fossero minori di 0.3 m, non c’è
una difesa continua a tutt’altezza del vano e manca o
è inadeguata la difesa tra gli impianti in fossa
Installare difesa conforme alle EN 81-1/2 attuali (continua, e
della larghezza data in 5.6.2.2). Inoltre, se già non c’è, bisogna
installare comunque una difesa tra i due impianti per un’altezza
di 2.5 m a partire dal livello del piano più basso
Anacam Veneto
28 gennaio 2006


Se la distanza tra gli organi mobili è compresa tra 0.3 e
0.5 m la priorità di adeguamento diventa bassa, e, come
in altri punti, secondo il testo attuale del decreto ciò
significa che il lavoro è comunque da fare, ma con
scadenze più lunghe; sembra intendersi lo stesso anche
nel caso in cui la difesa in fossa già vi sia, ma non sia
adeguata a quanto previsto dalla norma armonizzata
La difesa può anche non essere cieca, ma in quel caso
deve rispettare le caratteristiche descritte dalla norma EN
294, in particolare la tabella V, che dà le dimensioni delle
possibili maglie della rete, in funzione della loro forma, e
della distanza dagli organi mobili
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
15 – Accesso sicuro alla fossa

E’ alta nel caso in cui la profondità della fossa sia
maggiore di 1 m, non ci sia una porta di accesso specifica, e
non ci sia alcun mezzo per facilitare la discesa (almeno
nicchie incavate nella parete della fossa, completate ove il
caso da un appiglio per le mani – nel caso di profondità
superiore ai 2 m occorreva già una porta del tipo visto al
punto 8 – si veda parere 661004/79 del CNR)
Conformare l’accesso alla fossa alle attuali EN 81-1/2, e cioè o
realizzare una porta di accesso adeguata (se la profondità è
superiore a 2.5 m e se è materialmente possibile) oppure
installare una scala o simile che però non deve interessare lo
spazio impegnato dal parti dell’ascensore in movimento
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
16 – Dispositivo di arresto nella fossa
e/o nel locale pulegge


Si tratta dell’altrimenti detto “pulsante di stop”.
E’ alta in quegli impianti idraulici che non fossero
mai stati adeguati al DM 587/87, punto 7 allegato
II, che non hanno alcun dispositivo di arresto in fossa
Installare un dispositivo d’arresto conforme alla EN 81-2:1998,
che andrà installato in posizione tale che sia accessibile sia
prima di entrare, una volta aperta la porta del piano estremo
inferiore, sia dal pavimento della fossa (nel caso tale posizione
non esista, bisogna installarne due)
Anacam Veneto
28 gennaio 2006


Non è considerato di priorità alta (ma bassa)
spostare l’eventuale pulsante installato in
posizione inadeguata o installarne un secondo,
quindi questo lavoro sarà eventualmente da
fare, ma con scadenze più lunghe
L’installazione in fossa di una presa di corrente
e di un comando per l’illuminazione di cui in
EN 81-1, 5.7.3.4 o –2, 5.7.2.5 non sono presi
in considerazione da questo punto
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
17 – Adeguata illuminazione del vano di corsa


E’ alta per quegli ascensori idraulici neppure conformi al
parere CNR 670206/134, che successivamente non sono mai stati
adeguati al DM 587/87, punto 6 allegato II
Questi impianti potrebbero non avere nemmeno una lampada in
testata, una in fossa ed una almeno ogni due piani, ciascuna di
potenza di almeno 25 W; se l’avessero, la priorità di intervento
diventerebbe media, mentre se fossero già conformi al DM 587/87
(testo quasi identico a quello della legislazione precedente, però
vi si specifica che vi deve essere una lampada almeno ogni 7 m di
corsa) la priorità diventerebbe bassa
Adeguare la illuminazione al punto 5.9 delle EN 81-1/2:98,
(impianto tale da assicurare una intensità luminosa di almeno 50
lux ad 1 m sopra il tetto di cabina e pavimento della fossa, incluse
comunque lampade a 0,5 m dai punti più alti e più bassi del vano)
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
22 – Dislivelli e recessi nel locale macchinario

E’ alta in quegli ascensori preesistenti le EN 81-1/2:87/89
che non siano conformi a queste, nei punti 6.3.2.4/5, cioè
abbiano nel locale macchine dislivelli maggiori di 0,5 m senza
adeguati gradini, scale e parapetti, e/o abbiano incavi nel
pavimento di profondità superiore e larghezza minore a 0,5 m
Coprire, ove possibile, questi incavi, mentre i dislivelli
andrebbero dotati di gradini, scale e parapetti adeguati
Anacam Veneto
28 gennaio 2006


Precedentemente alle EN 81-1/2:87/89 valevano
comunque alcuni pareri CNR riguardo questi
aspetti: il 670206/130, il 701216/301 ed in
particolare il 660415/73 che stabilivano alcuni
spazi minimi (superfici piane) intorno alle
apparecchiature da manutenere, e le dimensioni
massime delle eventuali travi da scavalcare;
L’appendice nazionale a EN 81-80 non ha
ritenuto che almeno il rispetto di quelle
specifiche riducesse la priorità di intervento
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
25 – Porte di cabina e di piano (non) cieche



E’ alta nel caso di ascensori con porte scorrevoli
motorizzate non cieche conformi al DL 600/45, art 9
Per quanto in quegli anni raramente le porte fossero scorrevoli
motorizzate, qui si specificava che le porte di cabina potevano
essere in griglie o traforati con maglia anche quadrata di
ampiezza non superiore ad 10 mm, mentre con l’art. 24.8 del
successivo DPR 1497/63 la maglia non doveva consentire il
passaggio di una sfera con diametro 12 mm, e si specificava in
più la sezione della rete (in questo caso la priorità di intervento
diventa media)
Le porte di piano generalmente potevano avere maglie con
apertura non superire ai 30 mm (art. 4 DL 600/45)
Sostituire le ante non cieche con altre cieche
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
26 – Resistenza del fissaggio porta di piano

La priorità è alta in tutti gli ascensori dotati di
porte di piano scorrevoli orizzontalmente
(motorizzate o no) i cui organi di scorrimento
inferiori o superiori possano avere subito danni o
usura
L’azione correttiva consiste nel sostituire gli organi
interessati con altri integri e conformi alla norma
armonizzata (o anche sostituire tutto l’apparato, se
interventi parziali non fossero efficaci)
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
27 – Porte di piano e di cabina che
contengono vetro


La priorità è alta per gli impianti neppure conformi al DL 600
Questo prescriveva già che i vetri utilizzati nelle porte di piano o
cabina fossero di sicurezza, cioè temperati, retinati o stratificati, o
assimilabili a queste tipologie, che avevano subito anche prove di
tipo e avevano caratteristiche stabilite dagli art. 85/86/87/88/89 del
DL 600/45, per cui si suppone che dovesse esserci una marcatura del
vetro ad attestarle; quando quindi manca una qualunque marcatura è
dubbio che tali caratteristiche siano rispettate (tra l’altro è possibile
che la non conformità dei vetri sia subentrata nel corso di una
successiva sostituzione effettuata non a regola d’arte
Varie soluzioni suggerite (sostituzione del vetro con uno
conforme, eliminazione della spia in vetro e installazione di
luminosa verde di presenza della cabina al piano, riduzione della
superficie vetrata,…)
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
30 – Dispositivi di protezione della porta (motorizzata)
di piano e di cabina (contro l’urto di persone)


La priorità è alta in tutti i casi in cui i requisiti di EN 81-70,
5.2.3/4, non siano ottemperati, nel caso l’ascensore sia destinato
(anche) all’uso di disabili, mentre, se così non fosse, è alta solo
per gli ascensori non conformi neppure al DPR 1497/63, art.
25.1 e 25.3 (sempre inteso che abbiano porte automatiche)
Questi impianti infatti potrebbero avere porte che chiudendosi
trasmettano ad un ostacolo una spinta superiore ai 12 kg, e/o en.
cinetica, alla v. media di chiusura, superiore ai 0,6 kgm. Inoltre, i
bordi di battuta delle porte e degli stipiti potrebbero non essere
arrotondati o smussati, con raggio o smusso non minore di 5mm
Installare sensore (p.es. rete di fotocellule) che prevenga il
contatto tra utente e bordo della porta in chiusura, per un’altezza
compresa tra i 25 ed i 1800 mm. Inoltre, deve essere possibile
regolare il sistema di comando in modo che il tempo di
permanenza aperte delle porte possa essere tra i 2 ed i 20 sec
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28 gennaio 2006
31 – Dispositivi di blocco delle porte di piano
(serrature)




La priorità è alta quando i dispositivi esistenti non rispondono
neppure ai requisiti del DPR 1497/63, art 26.2 e 26.7
In essi, il catenaccio della serratura non è mantenuto chiuso per
azione della gravità, o di molla di compressione, o di entrambe
Inoltre, i contatti di sicurezza con distacco obbligato non
permanente, che fossero accessibili a porte aperte, possono essere
chiusi con “oggetti comuni”
Si dà per assodato però che questi dispositivi almeno rispondano
al resto dell’art 26 del DPR 1497/63 (e al precedente art. 28 del
DL 600/45) in quanto appunto entro il 1966 tutti gli impianti
dovevano essere stati adeguati all’art. 26 del DPR 1497/63, esclusi
soli i comma 2 e 7. Se così non fosse, la priorità dell’intervento
diventerebbe estrema
Sostituire i dispositivi di blocco con altri conformi al punto
7.7 delle EN 81-1/2:1998
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28 gennaio 2006
34 – Chiusura automatica delle porte
scorrevoli orizzontalmente

La priorità è alta per quegli ascensori, non conformi
alle EN 81-1/2 non armonizzate, che non dispongono
di un dispositivo (molla o peso) che assicuri la chiusura
automatica della porta di piano quando essa si trovasse
aperta con la cabina fuori dalla zona di sbloccaggio
L’azione correttiva consiste nell’installare un dispositivo di
chiusura automatica (molla o peso) sulla porta esistente, ove
possibile, oppure sostituire l’intero apparato con uno
conforme a EN 81-1/2:1998, 7.7.3.2
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28 gennaio 2006
38 – Rapporto sicuro tra la superficie utile
della cabina e la portata

La priorità è alta in tutti quegli ascensori, precedenti
le EN 81-1/2 non armonizzate, che, di categoria A o B,
hanno un rapporto tra superficie utile della cabina e
portata non conforme a quello previsto da queste
norme e a maggior ragione a quelle seguenti
1. Ridurre l’area disponibile del pavimento della cabina
2. Limitare l’uso di quel tipo di ascensore solo a utenti istruiti
3. Ridurre l’area disponibile del pavimento della cabina,
eventualmente in modo selettivo, tramite una parete di
separazione apribile o asportabile a chiave in cabina (solo
cat.B in edifici residenziali)
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
39 - Presenza del grembiule della cabina

La priorità è alta in quegli ascensori idraulici
che siano ancora privi di grembiule, in quanto
installati precedentemente la EN 81-2:1987, e
non adeguati al DM 587/87, punto 5 allegato II,
come li sono stati a suo tempo gli elettrici
Consiste nell’installazione di un grembiule di cabina,conforme
alle norme armonizzate, oppure, ove non fosse possibile, ad es.
causa scarsa profondità della fossa, di un grembiule speciale del
tipo proposto in prEN 81-21
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28 gennaio 2006
40 – Presenza della porta di cabina


La priorità è alta in sostanza per tutti gli ascensori a suo
tempo installati per il trasporto di persone che siano
privi di porte di cabina
In pratica si tratta quasi sempre di ascensori per persone e
cose, definiti di categoria B prima dell’adozione in Italia
delle EN 81-1/2 non armonizzate, oppure di qualche caso di
ascensore di cat. A che, installato in alberghi, ad uso
riservato per il personale, poteva secondo le normative
precedenti le EN 81-1/2 essere privo di porta di cabina
Installare le porte di cabina mancanti,
motorizzate o manuali
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28 gennaio 2006
43 – Protezione contro la caduta dal
tetto di cabina

La priorità è alta in tutti gli ascensori che, ove
esista il pericolo di caduta in una distanza libera
perpendicolarmente e oltre al bordo esterno del tetto
di cabina supera gli 0.3 m, non dispongono di un
parapetto conforme alle norme EN 81-1/2:1998
Installazione di parapetto/i sul tetto di cabina, cui
però possono ostare due aspetti
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
1.
2.
le misure preesistenti della testata, che potrebbero fare sì che un
normale parapetto sia di altezza eccessiva per avere sopra lo stesso
un adeguato spazio di sicurezza (da EN 81-1/2, 5.7.1.1 c) 1),
questo spazio deve essere non minore di 0.3+0,035 m, salvo negli
idraulici diretti, dove non si tiene conto del secondo fattore,
peraltro poco influente per velocità normali);
la conformazione preesistente della superficie del tetto della
cabina, che potrebbe essere di dimensioni molto limitate, e vedere
la presenza delle travature dell’arcata, dell’operatore, per cui un
parapetto ne diminuirebbe ulteriormente la superficie realmente
calpestabile, con diminuzione della sicurezza per il personale
Per questi casi, sono suggerite azioni alternative, e cioè di
eliminare la distanza stessa che determina il pericolo di
caduta o allargando il tetto esistente (ma in modo tale che
tutta la sua superficie sia in grado di supportare il carico
del personale), o installando difese per tutta l’altezza
necessaria, che in sostanza spostino più vicino alla cabina
le pareti del vano
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28 gennaio 2006
53b –Freno elettromeccanico negli
ascensori elettrici

La priorità è alta negli ascensori che non dispongono di
un freno almeno conforme a EN 81-1:1987, 12.4.2

Questo freno deve essere capace di arrestare da solo il macchinario alla
velocità nominale e con portata aumentata del 25%, determinando una
decelerazione non maggiore a quella per intervento del paracadute o di
urto sugli ammortizzatori. Gli elementi meccanici devono essere
installati in almeno due esemplari, e devono essere tali che, se ne agisce
uno solo, la corsa della cabina ne deve essere ugualmente rallentata. E’
ammesso però che gli elementi elettrici (nucleo del solenoide) si
riducano ad uno, mentre la norma armonizzata ammette solo che possa
essere unica la bobina, ma i nuclei devono essere almeno due
Installare un freno elettromagnetico, o adeguare l’esistente,
in modo che sia conforme ad EN 81-1:1998, punto 12.4.2
Anacam Veneto
28 gennaio 2006

Qualora il nucleo fosse uno solo, in accordo
con EN 81-1:1987 e non con la norma
armonizzata,la priorità di intervento diventa
bassa
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28 gennaio 2006
54b – Ritorno automatico della cabina al piano
estremo inferiore degli ascensori idraulici con
sistema di antideriva elettrico



La priorità è alta negli ascensori precedenti alla EN 81-2:1989, che
non dispongano di questo sistema di ritorno automatico, o in cui non sia
conforme alla stessa norma
La cabina secondo questa deve portarsi al piano estremo inferiore non
oltre 15 minuti dopo l’ultima corsa normale, in modo da ridurre l’effetto
delle eventuali perdite idrauliche del sistema, in termini di rischio che
dopo un certo tempo la cabina sia più in basso di una porta di piano
eventualmente rimasta aperta (rischio connesso alla presenza o meno di
un sistema di richiusura automatica delle porte di piano quando la cabina
si trovi fuori dalla zona di sbloccaggio porte)
Si tenga conto che nel mercato italiano quasi tutti gli ascensori idraulici
dispongono di un sistema di antideriva elettrico, e non di altri sistemi
contro l’abbassamento elettrico della cabina, tra quelli previsti dalla
tabella 9.5 di EN 81-2 (intervento addizionale del paracadute, dispositivo
a morsa, a tacchetti)
Installazione di un sistema di ritorno automatico della cabina al
piano estremo inferiore conforme alla norma armonizzata
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28 gennaio 2006
56 – Ammortizzatori



La priorità è alta su quegli ascensori elettrici conformi a norme
precedenti la EN 81-1:1987, che avendo velocità non maggiore di
0.85 m/s non sono stati adeguati al DM 587/87, punto 4 allegato II,
e perciò non dispongono di ammortizzatori sotto la cabina e sotto il
contrappeso.
Per la precisione, vi era un’altra classe di ascensori elettrici che è
stata adeguata a suo tempo quanto ad ammortizzatori dal punto 4
del DM 587/87, e sono quelli il cui vano di corsa stava sopra locali
accessibili, qualunque fosse la velocità della cabina
Se vi fossero ammortizzatori installati, ma non conformi alle
norme armonizzate, la priorità di intervento sarebbe bassa
Installare gli ammortizzatori mancanti,conformi a EN 811/2:1998
Anacam Veneto
28 gennaio 2006




Gli ammortizzatori a dissipazione di energia possono essere utilizzati in ogni
caso, quelli ad accumulo di energia con movimento di ritorno ammortizzato
fino a velocità di 1.6 m/s, quelli ad accumulo di energia senza movimento
ammortizzato, con caratteristica lineare o no, fino a velocità di 1 m/s
Gli ammortizzatori diversi da quelli con caratteristica lineare sono
considerati componenti di sicurezza e devono essere verificati in conformità
ai requisiti in allegato F.5, perciò devono presentare marcatura CE
I punti di battuta degli ammortizzatori sotto la cabina devono essere resi
evidenti da ostacoli (c.d. pilastrini) di altezza tale da soddisfare quanto in
EN 81-1, 5.7.3.3. E cioè con gli ammortizzatori totalmente compressi
devono essere soddisfatte date condizioni sullo spazio in fossa a
disposizione del c.d. “cubo”, sulla distanza verticale tra fondo fossa e parti
più basse della cabina (0.5 m in generale), e quella tra queste ultime e le
parti più alte installate in fossa (0.3 m)
Negli ascensori preesistenti, nello scegliere tipologia e posizionamento degli
ammortizzatori, queste condizioni vanno verificate, ad es. tenendo conto che
per gli ascensori installati secondo il DPR 1497/63 con velocità inferiore a
0.85 m/s erano sufficienti sotto la cabina e sotto il contrappeso arresti fissi
(c.d. pilastrini) tali da garantire 0.5 m tra fondo fossa e parti più basse della
cabina, 0.8 m tra tetto cabina e parte più bassa del soffitto del vano, e 0.3 m
tra questa e parte più alta del tetto cabina. Ciò fa si che in pratica i pilastrini,
specie scegliendo ammortizzatori “tradizionali”, vadano accorciati e rifatti
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
58 – Distanza orizzontale tra la superficie interna del
vano e la soglia, il telaio dell’accesso della cabina, o
bordo di chiusura delle porte scorrevoli della cabina

La priorità è alta per quegli ascensori non conformi
neppure al DPR 1497/63, punto 21.2, che avessero la
distanza tra la parete frontale e il bordo anteriore della porta
di cabina superiore ai 0,15 m
Ridurre questa distanza, avvicinando la superficie interna del
vano di corsa, al bordo di chiusura delle porte scorrevoli della
cabina o la soglia, oppure installando un blocco porte di cabina
fuori piano conforme a EN 81-1/2, 8.9.3
Anacam Veneto
28 gennaio 2006


La norma armonizzata ammette che queste distanze
possano aumentare fino a 0,2 m, per l’altezza
massima di 0,5 m, oppure quando l’ascensore sia per
il trasporto anche di merci, con porte scorrevoli
verticali.
Qualora l’ascensore sia conforme al DPR 1497/63,
punto 21.2 quanto a distanza tra parete e bordo
anteriore della porta, ma non conforme in una o tutte
le altre distanze considerate in EN 81-1/2, 11.2.1, la
priorità di adeguare queste distanze diventa bassa
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
59 – Distanza orizzontale tra la porta di
cabina chiusa e la porta di piano


La priorità è alta per gli ascensori neppure
conformi al DL 600/45, art. 4, o al DPR 1497/63,
art. 24.10, che avessero questa distanza maggiore di
0,12 m (oppure, nel caso di porte di piano a battente e
di cabina a soffietto, tra esse potesse passare una sfera
con diametro maggiore di 0,15 m).
Il DL 600/45 limitava questa distanza a 0,1 m, mentre
il DPR 1497/63 passava già a 0.12 m
Ridurre questa distanza ai valori prescritti in EN
81-1/2
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28 gennaio 2006
60 – Sistemi per la manovra di emergenza
La priorità è alta per gli ascensori nemmeno conformi al
DL 600/45, art .29, che prescriveva che ogni ascensore fosse
provvisto di un organo indipendente dall’apparecchio motore
per il disincaglio della cabina in caso di suo arresto in
posizione intermedia tra i piani. Una delle porte di accesso al
vano doveva anche poter essere aperta mediante una chiave
speciale in consegna ad apposito incaricato. Anche la porta
della cabina doveva poter essere aperta, una volta portata la
cabina al piano
Dotare l’impianto di un sistema per le operazioni di emergenza
in conformità con EN 81-1, 12.5 (volantino liscio non a razze) o
EN 81-2, 12.9 (valvola manuale, pompa a mano), permettere dal
locale macchinario l’individuazione della presenza della cabina
al piano e fornire istruzioni come da EN 81-1/2, 16.3.1

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28 gennaio 2006
62 – Arresto e controllo di arresto del
macchinario

La priorità è alta nel caso di ascensori
ancora non conformi a EN (armonizzate)
81-1, 12.7 o EN 81-2, 12.4
L’azione correttiva consiste nel far sì che l’arresto
del macchinario avvenga per l’intervento di un
dispositivo elettrico di sicurezza, nel modo
indicato in EN 81-1, 12.7 o EN 81-2, 12.4
Anacam Veneto
28 gennaio 2006

Per gli ascensori elettrici l’alimentazione del
motore deve essere interrotta da due contattori
indipendenti, i cui contatti sono in serie nel
circuito di alimentazione. Se ad ascensore
fermo i contatti principali di uno dei contattori
non si fossero aperti, ogni successivo
movimento della cabina deve essere impedito
al più tardi al successivo cambiamento del
senso di marcia
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
63 – Dispositivo contro l’allentamento delle funi o
delle catene

La priorità è alta nel caso di ascensori idraulici
preesistenti e non adeguati al DM 1635/79, art. 87,
che non disponessero dell’apparecchiatura
Installare un dispositivo contro l’allentamento delle funi o
catene conforme a EN 81-2, 12.13
Anacam Veneto
28 gennaio 2006


Negli ascensori elettrici il dispositivo è richiesto dalla norma
armonizzata solo nel caso ci siano due funi di trazione, o negli
impianti ad argano agganciato, che sono situazioni particolari
non trattate di fatto da EN 81-80
Nei casi normali di ascensori elettrici con almeno tre funi di
trazione, il sistema paracadute conforme alla norma
armonizzata non agisce in caso di allentamento funi, anzi,
mentre la norma tecnica nazionale precedente (DPR 1497/63)
prescriveva la presenza di un contatto elettrico che agisse
anche nel caso di allentamento di una sola fune, e nel caso
fermasse l’impianto, ciò non è previsto da EN 81-1, e quindi
non viene richiesto da EN 81-80 (UNI 10411-1, punto 22, ne
prescrive il mantenimento nel caso di sostituzione della cabina
e non dell’arcata)
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
66 – Protezione contro l’elettrocuzione
(protezione e contrassegno delle apparecchiature elettriche)


La priorità è alta per quegli impianti nemmeno conformi
alle EN 81-1/2 non armonizzate, che presentino anche
distanze di sicurezza e dislivelli non conformi nel locale
macchine
Per quegli stessi impianti, se non ci fossero distanze e dislivelli
non conformi, la priorità diventa media
L’azione correttiva consiste nel proteggere mediante adeguate
custodie le apparecchiature elettriche con grado di protezione
minimo IP2X, nonché contrassegnare quei terminali in cui la
tensione supera i 50 V
Negli ascensori in batteria in cui vi sono più quadri di manovra
nello stesso locale, occorre segnalare chiaramente al personale se e
dove, ad interruttore principale del singolo impianto staccato, su
può permanere ugualmente tensione su un quadro di manovra
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
70 a – Dispositivo del comando di
ispezione

La priorità è alta in quegli impianti idraulici, che
nemmeno adeguati al DM 587/87, punto 9.2 allegato II,
non dispongono di un comando di ispezione accettabile
sul tetto di cabina
Installarne uno, conforme alle norme armonizzate
Anacam Veneto
28 gennaio 2006


Il punto 14.2.1.3 di EN 81-1/2:1998 richiede che
l’inserzione di questo dispositivo avvenga mediante un
commutatore che soddisfi i requisiti dei dispositivi elettrici
di sicurezza. Deve essere bistabile e protetto contro gli
azionamenti accidentali. Il punto succitato della norma
descrive anche accuratamente le esclusioni di manovre che
deve produrre l’inserzione del comando di ispezione, e
come la manovra di ispezione debba avvenire.
Il comando di ispezione conforme a norme precedenti, ed in
particolare quello installato o adeguato sugli ascensori
elettrici a seguito del DM 587/87, non risponde
necessariamente a tutti questi requisiti (per es. la velocità di
ispezione potrebbe eccedere 0.63 m/s anche se non 0.85
m/s), per cui, in caso di non conformità, occorre adeguare
anche questo comando e/o manovra, con priorità bassa
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
70 b – Dispositivo di arresto sul tetto della cabina

La priorità è alta per quegli ascensori idraulici,
nemmeno conformi al DPR 1497/63, che non siano stati
adeguati secondo il DM 587/87, punto 9.1 allegato II, e
che perciò non avessero ancora alcun dispositivo di
arresto sul tetto di cabina
Installarne uno, conforme alle norme armonizzate
Anacam Veneto
28 gennaio 2006


Il punto 14.2.2 di EN 81-1/2:1998 richiede che sul
tetto della cabina vi sia questo dispositivo, in
posizione facilmente accessibile, e a non più di 1 m
dal punto di accesso per il personale: Se il dispositivo
di comando per la manovra di ispezione è in queste
condizioni, può coincidere col dispositivo di arresto.
Esso deve essere un dispositivo elettrico di sicurezza
conforme a 14.1.2, bistabile, e tale che la rimessa in
servizio non possa derivare da un’azione accidentale.
Nulla dice EN 81-80 dei dispositivi di arresto sulla
cabina negli ascensori con manovra ausiliaria sopra il
livello del piano, che di fatto non vengono considerati
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
71 – Dispositivo di allarme

La priorità alta è per quegli ascensori che non ne
dispongano, in quanto non conformi a EN 811/2:1998, cioè potenzialmente tutti quelli precedenti,
dato che il dispositivo è stato introdotto ex-novo da
questa norma
Installare un dispositivo di allarme conforme alle norme
armonizzate applicabili, cioè non solo a EN 81-1/2, 14.2.3, ma
anche alla norma EN 81-28 (che peraltro non si occupa tanto del
dispositivo in quanto tale, ma del sistema completo di gestione
dell’allarme, che ne coinvolge le funzioni)
Anacam Veneto
28 gennaio 2006

Nel caso sia stato installato già un sistema di
allarme, ma non conforme del tutto alla EN
81-28, sarà pure esso da adeguare, ma con
priorità bassa
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
73 – Presenza del controllo del carico


Si tratta di quello che è comunemente noto come sistema di
controllo del sovraccarico
La priorità è alta per quegli ascensori che non ne
dispongano, in quanto non conformi a EN 81-1/2:1998, e
che nel contempo presentino la situazione n. 38, cioè
rapporto superficie utile/portata pure non conforme alla
norma armonizzata
L’azione correttiva è di installare un sistema di
controllo del carico, conforme alla norma armonizzata
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
UNI 10411-1:2003

Problema dell’allineamento alla
UNI EN 81-80:2004

Documentazione
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
La UNI 10411-1
e l’allineamento alla
UNI EN 81-80:2004
La UNI 10411-1:2003

La norma contiene i criteri di buona tecnica per la
modifica o la sostituzione di parti di ascensori
elettrici a frizione rispondenti a norme
preesistenti alla UNI EN 81-1:1999, in
conformità alla legislazione vigente
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
La UNI 10411-1:2003


Alcuni interventi sono trattati nella norma in
modo diverso e in alcuni casi in contrasto con
quanto indicato nella UNI EN 81-80
Occorre operare un allineamento tra le due
norme
Vediamo alcuni esempi
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
UNI EN 81-80:2004
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
UNI 10411:2003
22 SOSTITUZIONE DELLA CABINA NELLA
STESSA INTELAIATURA
 Quando le modifiche apportate all'impianto si riducono
alla sola sostituzione della cabina nella intelaiatura
preesistente, le caratteristiche della nuova cabina, …
devono essere conformi alla UNI EN 81-1:1999, in
particolare la nuova cabina deve essere provvista di
illuminazione di emergenza, con le eccezioni ed
integrazioni seguenti:
i) qualora i dispositivi di comando per la manovra di
ispezione non vengano sostituiti, essi possono rimanere
conformi a quanto indicato in 9 dell'appendice A

Anacam Veneto
28 gennaio 2006
UNI EN 81-80:2004
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
UNI 10411:2003

22 SOSTITUZIONE DELLA CABINA
NELLA STESSA INTELAIATURA
Richiede stessi adeguamenti
della UNI EN 81-80:2004
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
UNI EN 81-80:2004
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
UNI 10411:2003
2 APPROCCI
I
10 SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA O
DEI SUOI COMPONENTI CON O SENZA
VARIAZIONE DELLO SCHEMA
 10.1.1.3 Pur raccomandando la conformità degli impianti ai
punti relativi della UNI EN 81-1:1999, ammesse le seguenti
deroghe
 Qualora non esistano, è consentito non installare:
a) i contatti sul limitatore di velocità e sul
tenditore della fune quando non previsti dalla
normativa vigente al momento
dell'installazione dell'ascensore;
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
UNI 10411:2003
II
21 MODIFICA COMPLETA DELL'IMPIANTO NEL
VANO DI CORSA PREESISTENTE
Richiede stesso adeguamento della
UNI EN 81-80:2004
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
UNI EN 81-80:2004
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
UNI 10411:2003
2 APPROCCI
I
10 SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA O DEI
SUOI COMPONENTI CON O SENZA VARIAZIONE
DELLO SCHEMA
 10.1.1.3 Pur raccomandando la conformità degli impianti ai
punti relativi della UNI EN 81-1:1999, qualora non esistano, è
consentito non installare:
h) i dispositivi di segnalazione, allarme e
illuminazione siano conformi alle norme
preesistenti
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
UNI 10411:2003
II
21 MODIFICA COMPLETA DELL'IMPIANTO NEL
VANO DI CORSA PREESISTENTE
22 SOSTITUZIONE DELLA CABINA NELLA STESSA
INTELAIATURA
Richiede stesso adeguamento
della UNI EN 81-80:2004
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Il Decreto
Ministero Attività
Produttive
26 ottobre 2005
(Decreto Scajola)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE





Vista la direttiva 95/16/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1999;
Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80;
Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli utenti
degli apparecchi di sollevamento installati in edifici civili
precedentemente alla data di entrata in vigore della
direttiva 95/16/CE;
Decreta:
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione



1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti
dall'art.1 e dall'art. 2, lettera a), del regolamento di cui al
DPR 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato
«regolamento»
2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25
giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla
norma tecnica europea UNI EN 081-80 e dalla sua
appendice nazionale, secondo le modalità
disciplinate dal presente decreto
3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia Edilizia
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Art. 2.
Adeguamento tecnico degli ascensori

1. In occasione della prima verifica periodica
prevista dal regolamento, effettuata dopo l'entrata in
vigore del presente decreto, l'autorità competente,
o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13
del regolamento, effettua l'analisi dei rischi
presenti nell'impianto esaminato, secondo la
norma europea UNI EN 081-80, e prescrive gli
interventi necessari per il suo adeguamento,
indicando i termini per gli adempimenti, di cui al
seguente comma 2
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Art. 2.
Adeguamento tecnico degli ascensori

2. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento,
sono prescritti i seguenti termini:
a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione
della verifica periodica di cui al comma 1 se i
rischi accertati hanno priorità alta
b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati
hanno priorità media;
c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati
hanno priorità bassa
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Art. 2.
Adeguamento tecnico degli ascensori

3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per
l'incolumità delle persone l'impianto è
sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al
comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti
indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio
dell'impianto in condizioni di sicurezza
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Art. 2.
Adeguamento tecnico degli ascensori

4. L'autorità competente dispone il fermo
dell'impianto
 fino all'accertamento della corretta esecuzione
degli interventi di cui al comma 3,
 nonché nel caso di accertata inottemperanza
alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero
riguardanti i componenti essenziali di
sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato
IV del regolamento
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28 gennaio 2006
Art. 2.
Adeguamento tecnico degli ascensori


5. Con successivo decreto del Direttore generale
dello sviluppo produttivo e competitività, adottato
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono definite, in conformità alla
disciplina prevista dal regolamento previo parere della
Conferenza unificata, le modalità di svolgimento
delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni
di adeguamento
In ogni caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti
dell'impianto costituenti la struttura architettonica della
cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione
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28 gennaio 2006
Art. 2.
Adeguamento tecnico degli ascensori

6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia
di prevenzione incendi
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28 gennaio 2006
Art. 3.
Requisiti professionali del personale
degli organismi notificati
1. L'analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni
di cui all'art. 2 sono effettuate da personale in possesso
dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al
relativo Albo professionale
b) esperienza professionale specifica, acquisita nel
settore degli ascensori, per un periodo di almeno
due anni
c) copertura assicurativa della responsabilità civile
derivante dall'attività professionale, con massimale
non inferiore a due milioni e cinquecentomila €

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28 gennaio 2006
Art. 4.
Libretto dell'impianto



1. Il proprietario dell'immobile e' tenuto alla corretta
custodia del libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del
regolamento
2. I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni
impartite ai sensi dell'art. 2 devono essere allegati al
libretto di impianto
3. I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul
libretto l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni
richieste; il manutentore annota le operazioni di
manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del
regolamento
Anacam Veneto
28 gennaio 2006
Fine della presentazione
Grazie per l’attenzione
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Paolo Tattoli