Anno accademico
(2007-2008)
Gli APPALTI E IL
TRASFERIMENTO
D’AZIENDA
L’APPALTO DI SERVIZI
OPERAZIONE DI
ESTERNALIZZAZIONE
L’utilizzazione indiretta di lavoratori al di là della
somministrazione
Art. 1655 c.c.
L’appalto è il contratto
con il quale una parte
assume, con
organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a
proprio rischio, il
compimento di un’opera o
di un servizio”
L’esternalizzazione non si
traduce in una mera
fornitura di manodopera
quando l’appaltatore
 è un vero imprenditore
 che si obbliga a realizzare un
servizio
Il problema principale, oggi
Gli appalti di servizi
continuativi
a bassa intensità
organizzativa
(o servizi
“personali”)
Attività il cui
svolgimento non
presuppone alcun
sostrato materiale e
che possono dunque
svolgersi anche senza
un’azienda
intesa come insieme
di beni idonei
all’esercizio di
un’impresa (art. 2555)
 Quando può dirsi che
Nel caso dei servizi a
bassa intensità
organizzativa,
l’attività si identifica
essenzialmente con la
manodopera utilizzata
per svolgerla
ricorrano i presupposti
dell’IMPRESA in questi
casi?
 Come si fa a
distinguere la fornitura
del SERVIZIO dalla mera
fornitura di personale?
Un possibile criterio indicato in giurisprudenza
“Gli appalti leciti di servizi sono quelli
che pur espletabili con mere
prestazioni di mano d’opera,
costituiscano un servizio in sé, svolto con
gestione autonoma dell’appaltatore e
purché l’intervento di controllo
dell’appaltante si esplichi
sull’attività dell’appaltatore e non sulle
persone da questo dipendenti”
L’elemento
distintivo tra
appalto di
servizi e
fornitura di
manodopera è
l’esercizio del
potere direttivo
L’elemento distintivo
è l’esercizio del
potere direttivo
La riforma
(art. 29)
Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione
di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell'appaltatore
che può anche risultare - in relazione alle
esigenze dell'opera o del servizio dedotti
in contratto - dall'esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori
IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
E DI RAMO D’AZIENDA
Dal codice civile
art. 2112
In caso di
trasferimento
d’azienda, il
contratto prosegue
con l’acquirente, e il
prestatore di lavoro
conserva i diritti
derivanti
dall’anzianità.
L'acquirente è
obbligato in solido
con l'alienante per
tutti i crediti che il
prestatore di lavoro
aveva al tempo del
trasferimento,
sempreché ne abbia
avuto conoscenza
Tipica norma di garanzia
Ad una intensa
stagione di
modifiche
Direttiva
Direttiva
Direttiva
1977/187
1998/50
2001/23
art. 47 l.
428/1990
art. 2 d.lgs. 18/2001
art. 32 d.lgs. 276/2003
La disciplina sul trasferimento d’azienda
Nell’Europa comunitaria
degli anni ‘70
L’epoca delle crisi e
ristrutturazioni di impresa
Una impresa in crisi
 Licenzia
 Fallisce
 Vende



Dir. 1975
Dir. 1980
Dir. 1977
Nel contesto attuale
L’epoca della “disintegrazione
verticale” dell’impresa
Una impresa si concentra sul
suo core business e può
dismettere, dismettendo il
resto
La disciplina non distingue tra le due funzioni
(
m
Fattispecie
Effetti
 Quando si applica?
 Cosa si applica?
La nozione di
trasferimento
d’azienda
Il contenuto
delle
garanzie individuali
e delle
procedure collettive
La direttiva comunitaria (nel
suo testo originario)
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si
intende:
a ) per «cedente», ogni persona fisica
In caso di trasferimento
o giuridica che, in conseguenza di un
d’azienda, il contratto prosegue
trasferimento a norma dell’art. 1,
con l’acquirente, e il prestatore
perde la veste di imprenditore
di lavoro conserva i diritti
b ) per «cessionario», ogni persona
derivanti dall’anzianità.
fisica o giuridica che, in conseguenza
L'acquirente è obbligato in
di un trasferimento a norma dell’art.
solido con l'alienante per tutti i
1, acquisisce la veste di imprenditore
crediti che il prestatore di lavoro
aveva al tempo del
Articolo 1
trasferimento, sempreché ne
La presente direttiva si applica ai
abbia avuto conoscenza
trasferimenti di imprese, di
L’art. 2112 cod. civ. (nel suo
testo originario)
stabilimenti o di parti di stabilimenti
ad un nuovo imprenditore in seguito
a cessione contrattuale o a fusione
Il
trasferimento
come
“cessione
contrattuale”
L’interpretazione della
Corte di giustizia
La “riassunzione” da parte di un proprietario di una
attività di impresa temporaneamente ceduta
costituisce “trasferimento di impresa”?
 Nel 1980 la Sig.ra Hannibalsen aveva locato l’albergo Ny
Moelle Kro alla Sig.ra Larsen la quale, il 1 ottobre 1980,
concludeva un accordo di adesione con il sindacato del
personale alberghiero, in forza del quale doveva attenersi ai
livelli salariali fissati dai contratti collettivi nazionali
 Nel 1981 la Hannibalsen otteneva la risoluzione del contratto
di locazione e riassumeva la gestione dell' albergo.
 La lite verte sulla pretesa di una dipendente dell’albergo la
quale sostiene che la retribuzione versatagli era inferiore a
quella spettantele in forza del contratto collettivo nazionale
che valeva, a causa del trasferimento dell’impresa, per la
Hannibalsen in quanto cessionaria surrogata nelle
obbligazioni della cedente
Le risposte della Corte
Redmond Stichting, 19.5.1992, in causa C-29/91, [Racc] 1992, I, 3189
Daddy's Dance Hall, 10.2.1988, in causa 324/86, [Racc], 1988, 739
Bork, 15.2.1988, in causa 101/87, [Racc] 1988, 3057
Abels, 7.2.1985, in causa 135/83, [Racc], 1985, 469
“Il raffronto delle varie versioni
linguistiche mette in luce divergenze
terminologiche,per quel che riguarda il
trasferimento da cessione contrattuale
Date queste divergenze, non si può valutare
la portata della disposizione litigiosa in
base alla sola interpretazione letterale.
E’ quindi opportuno chiarire il suo
significato alla luce dello
spirito della direttiva”
L’interpretazione teleologica della
Direttiva
CONCEZIONE
SOSTANZIALISTICA DI
TRASFERIMENTO:
 occorre guardare alla connessione
materiale
tra
una
entità
economica
che
conserva
la
propria identità e i lavoratori che
vi operano
 Affinchè
si
abbia
un
trasferimento, ciò che conta è che
il soggetto titolare dei rapporti di
lavoro
nell’ambito
di
quella
determinata attività economica
cambi, non importa attraverso
quale percorso giuridico.
“La
direttiva si
applica in tutti i
casi di cambiamento
della persona fisica
o giuridica che
assume le
obbligazioni del
datore di lavoro nei
confronti dei
dipendenti
dell'impresa stessa”
…segue: L’irrilevanza del percorso
giuridico seguito per giungere ad un
cambiamento del soggetto titolare
dell’attività trasferita
“Ai fini dell'applicazione della
direttiva non è necessaria
l'esistenza di rapporti
contrattuali diretti tra il
cedente e il cessionario,
atteso che la cessione può
essere effettuata anche in
due fasi per effetto
dell'intermediazione di un
terzo”
“I dipendenti dell'impresa
che cambia imprenditore,
senza che vi sia
trasferimento di
proprietà, si trovano
infatti in situazione
analoga a quella dei
dipendenti dell'impresa
venduta ed hanno quindi
bisogno di una tutela
equivalente.”
Perché?
La soluzione italiana del 2001
Da “alienante” e “acquirente” a “cedente” e “cessionario”
Ogni operazione che comporti il mutamento nella
titolarità dell’azienda a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il
trasferimento è attuato (art. 2112 c. 5, nuovo testo)
 si applica tutte le volte in cui, ferma restando
l’organizzazione del complesso dei beni e delle
strutture, vi sia un mutamento nel soggetto che
gestisce quella organizzazione, e ciò, si aggiunge,
indipendentemente dal mezzo tecnico-giuridico
concretamente utilizzato per tale mutamento.
L’affidamento
in appalto di
un servizio
mensa prima
gestito in
proprio
Watson Rask e Kirsten
Christensen c. Iss
Kantineservice As 1992
con nota P. Davies,
Transfers Again:
Contracting Out and
the Employee’s Option,
in Industrial Law
Journal, 1993, 2, 151.
E, al contrario,
la reinternalizzazione di un
servizio di
pulizia prima
affidato in
appalto
all’esterno
Hernández Vidal SA c.
Gómez Pérez e
Contratas y Limpiezas
SL, Santner c. Hoechst
AG, 1998
Un “accordo
tacito” tra due
società di lavoro
interinale
“risultante da
elementi di
cooperazione
pratica”, anche
se “le imprese
coinvolte non
hanno concluso
alcun accordo
scritto o
verbale”
Mohamed Jouini c.
Princess Personal
Service GmbH 2007
Un ulteriore (e
discusso)
sviluppo della
giurisprudenza
comunitaria
I trasferimenti
“triangolari”
Si può dire che vi sia stata una “cessione contrattuale”
tra le due società IRMA e Daddy’ Dance Hall?
 La società Teatret ha
affittato un ristorante di sua
proprietà alla società Irma
che ha tra i suoi dipendenti il
Sig. Tellerup
 Risolto il contratto, la Teatret
affitta lo stesso ristorante alla
società Daddy’s Dance Hall
 Il Signor Tellerup, pur
riassunto dalla nuova
gestione, richiede
l’applicazione del contratto
collettivo applicato in
precedenza dalla IRMA
Teatret
affitto
Irma
affitto
?
Daddy’s
dance
hall
Si può dire che vi sia stata una “cessione contrattuale”
tra le due società Bork e JI?
 La società OTF ha ceduto
in affitto alla società Bork
un azienda che produce
pannelli di legno.
 Alla scadenza del contratto
di affitto, la OTF rientra in
possesso dell’azienda per
venderla immediatamente
alla società JI.
 I lavoratori della Bork
pretendono di essere
assunti dalla JI
OTF
affitto
Bork
vendita
?
JI
Il trasferimento senza “contatti”
La sussistenza di una «cessione
contrattuale» non viene
esclusa dalla Corte pur in
mancanza di qualsivoglia
rapporto diretto tra cedente
e cessionario
…
Committente
.…
Uno sviluppo
logicamente
successivo per
arrivare alla
situazione
attuale (e ai
maggiori profili
di contrasto con
la
giurisprudenza
italiana)
appalto
Fornitore
di servizio
appalto
?
Fornitore
di servizio
Dove cedente e cessionario sono legati
solo indirettamente ad un soggetto terzo
in comune da due contratti di appalto di
servizio, con una impresa che subentra
ad un’altra nella prestazione del
medesimo servizio a favore di uno stesso
committente
La dottrina
Non si può dire che i giudici comunitari si siano lasciati condizionare
dalla rigidità della dogmatica civilistica: «cessione contrattuale» è,
per la Corte, qualsiasi vicenda possa ricordare, anche alla lontana, un
qualche tipo di connessione negoziale tra cedente o cessionario;
potendosi anzi parlare di cessione contrattuale anche quando tra
cedente e cessionario non vi sia rapporto alcuno, negoziale o meno,
risultando i due soggetti legati solo dall’intervento di un terzo avente
rapporti separati con ognuno di essi.
Di più, l’approccio «funzionalistico e non formalistico» della Corte ha
sfidato il significato proprio delle parole, giungendo a riscontrare
«cessione contrattuale» dove contratto proprio non c’è, ovvero nei
cosiddetti trasferimenti coattivi
- II –
sentenza
HidalgoLa direttiva 77/187/ si applica ad
una situazione nella quale un ente
pubblico, che aveva dato in
concessione il servizio di assistenza
a domicilio dei disabili o
Il caso
aggiudicato l'appalto per la
Hidalgo sorveglianza di alcuni locali ad una
prima impresa, decide, alla
scadenza o in seguito a recesso dal
contratto, di dare in concessione
tale servizio o assegnare tale
appalto a una seconda impresa,
La Corte ha ritenuto la direttiva
applicabile al caso in cui un
committente, che aveva affidato la
gestione della ristorazione
collettiva in un ospedale ad un
primo imprenditore, pone fine a
tale contratto e conclude, per
l’esecuzione della stessa
prestazione, un nuovo contratto
con un secondo imprenditore
Caso Abler 2003, con nota di M. BORZAGA,
Trasferimento di azienda e successione di
contratti d'appalto, prima e dopo il d. lgs. n.
276/2003, tra diritto comunitario scritto e
giurisprudenza della Corte di giustizia, Riv.
it. dir. lav., 2004, II, p. 463
…Purché l'operazione si accompagni al
trasferimento di un'entità economica tra le due
imprese. La nozione di entità economica si
richiama ad un complesso organizzato di persone
e di elementi che consentono l'esercizio di
un'attività economica.
La mera circostanza che i servizi prestati dal
precedente e dal nuovo concessionario siano
analoghi non consente di concludere nel senso che
sussista il trasferimento di un'entità del genere
Cosa si trasferisce per aversi trasferimento?
L’invenzione
della
“entità
economica”
come oggetto
del
trasferimento…
…e la sua
riconducibilità
(o meno) alla
“mera attività”
Gli “indici rivelatori” della entità economica
 Cessione di elementi materiali, ma anche
 Valore degli elementi immateriali, (brevetti,
marchi, know how)
 Trasferimento della clientela
 Riassunzione della maggior parte del
personale

 Un impresa affida in
appalto il servizio interno di
mensa ad una società di
ristorazione
 Dopo qualche tempo,
subentra nell’appalto una
diversa società, che
continua a garantire il
medesimo servizio di mensa
con propri impianti
 E’ una ipotesi di
trasferimento?
 D0v’è la impresa
trasferita?
Altro esempio
 Il gestore dei servizi aeroportuali cede una parte del
pacchetto dei propri assistiti ad una nuova società in
ragione degli obblighi di apertura del mercato
dell’handling
Il trasferimento di elementi patrimoniali (o
immateriali) NON E’ condizione essenziale
affinché possa parlarsi del trasferimento di
“un’entità economica che conservi la propria
identità”
Per accertare il ricorrere di una fattispecie di
trasferimento d’azienda, occorre verificare
SOLO l’identità dell’attività svolta prima e dopo
il trasferimento, senza che il trasferimento di
beni materiali da una impresa all’altra possa
assumere rilievo decisivo.
Nei settori nei quali «l’attività si fonda
essenzialmente sulla mano d’opera, un gruppo
di lavoratori che assolva stabilmente un’attività
comune può corrispondere ad un’entità
economica»
L’enorme scalpore suscitato dalla
sentenza Schmidt...
 Le critiche della dottrina e le reazioni
del mondo imprenditoriale
 Il caso inglese
 I tentativi della Commissione di
modificare il testo della direttiva
(“il semplice trasferimento di un’attività
non costituisce di per se trasferimento
ai sensi della direttiva)
...e il parziale ripensamento della Corte
Süzen, 11.3.1997, in causa C-13/95, [Racc], 1997, I, 1259
Il nuovo principio:
“La mera circostanza che i servizi prestati dal precedente
e dal nuovo appaltatore sono analoghi non consente di
concludere nel senso che sussista il trasferimento di
un'entità economica”.
l’entità economica non può sempre essere «ridotta
all’attività che le era affidata
Affinché si abbia trasferimento d’azienda è
necessario un concreto trasferimento dei beni
utilizzati per svolgere una determinata attività,
da un imprenditore ad un altro
Tuttavia…
In alcuni settori
economici gli
elementi materiali
utilizzati per
svolgere un’attività,
sono spesso ridotti al
minimo e l’attività si
fonda
essenzialmente sulla
manodopera (le c.d.
“imprese-attività”).
In questi casi, non
si può far
dipendere la
esistenza della
fattispecie dal
trasferimento di
elementi materiali,
per il semplice
motivo che
elementi materiali
non ce ne sono
Concludendo
 Se l’attività richiede mezzi produttivi consistenti
(macchine, attrezzature ecc.), il trasferimento
presuppone il passaggio ad un nuovo imprenditore
sia degli apparati, sia del personale addetto
 Per quelle produzioni dove l’elemento del
personale ha rilievo determinante e le strutture
materiali sono inesistenti, il trasferimento di un
gruppo di lavoratori che svolgano stabilmente
un’attività può integrare la fattispecie prevista
dall’art. 2112 c.c.
Secondo parte della dottrina…
La definizione introdotta dal legislatore interno con
il d.lgs. 18/2001 nel riferirsi ad una entità
“organizzata” segna inequivocabilmente il
tramonto della concezione interamente
dematerializzata di azienda che, come visto, si
era da principio imposta nella giurisprudenza
comunitaria durante la vigenza della direttiva 77/
187 CE, talora configurando una vicenda
traslativa anche nel caso di mera successione di
attività (Maresca, Santoro-Passarelli)
GLI EFFETTI DEL
TRASFERIMENTO
D’AZIENDA:
LE TUTELE
INDIVIDUALI
I diritti e gli obblighi che
risultano per il cedente da un
contratto di lavoro esistente
alla data del trasferimento
sono, in conseguenza di tale
trasferimento, trasferiti al
cessionario (art. 3.1 Dir.).
Il trasferimento di
un’impresa, di uno
stabilimento o di una parte di
impresa o di stabilimento non
è di per sé motivo di
licenziamento da parte del
cedente» (art. 4.1 Dir.).
?
Dire che il
trasferimento postula la
prosecuzione del
rapporto (art. 3.1), non
equivale a dire che il
rapporto non può
essere interrotto a
causa del trasferimento
(art. 4.1)?
La conservazione dei trattamenti collettivi
 Secondo l’articolo 3.3 della direttiva
 a) il cessionario è obbligato a mantenere i trattamenti di fonte
collettiva fino alla loro scadenza, a meno che egli non li sostituisca
con altri contratti collettivi
 b) gli Stati membri sono autorizzati a limitare il periodo di
mantenimento del contratto collettivo applicato dal cedente
individuando termini comunque non inferiori a un anno.
I diritti che trovano fonte nel contratto collettivo fanno
certamente parte dei diritti che il lavoratore porta con
sé al momento del trasferimento, ma a differenza dei
diritti che trovano fonte nella legge o nel contratto
individuale, non sono destinati a rimanere
necessariamente e per sempre nel suo bagaglio
(Ballestrero)
Il trasferimento di
ramo d’azienda
NON SOLO UN
“TRASFERIMENTO
DI AZIENDA IN
PICCOLO”
Il “transfer
outsourcing”
Manifestazione
particolare di una
diffusa tendenza allo
«snellimento»
dell’impresa, indica
la strategia di
un’impresa che
trasferisce al
fornitore del servizio
cui è interessata la
proprietà del ramo
di azienda prima
preposto alla
effettuazione di quel
medesimo servizio
 Il transfer outsourcing tradotto
dal linguaggio della
organizzazione aziendale al
linguaggio del diritto del lavoro:
 una espulsione selettiva di
lavoratori dall’impresa senza
necessità di rispettare le relative
procedure?
 Mentre ad una estensione della
Un caso di paradosso
nell’applicazione di
istituti lavoristici.
nozione di trasferimento
d’azienda corrisponde
generalmente un innalzamento di
tutela per i lavoratori coinvolti, ad
una simile estensione della
fattispecie di trasferimento di
ramo d’azienda corrisponde
generalmente il suo esatto
contrario.
Il caso Ansaldo I
(PRETURA DI MILANO, 16 settembre 1998)
È configurabile una cessione di ramo d’azienda, con
conseguente applicazione dell’art. 2112 c.c. ai
rapporti di lavoro coinvolti, nell’ipotesi di
trasferimento all’esterno dell’impresa dei servizi
generali e delle attività di conduzione e
manutenzione dei fabbricati e degli impianti,
attuato mediante un contratto di appalto di servizi,
poiché le attività oggetto della cessione conservano
la loro identità di servizi ausiliari all’attività
principale dell’impresa cedente, idonea ad
attribuire al ramo d’azienda ceduto le
caratteristiche di autonomia produttiva e
funzionale.
Il caso Ansaldo II
(PRETURA DI GENOVA, 22 ottobre 1998)
La distinzione tra la cessione di ramo d’azienda, cui consegue
l’applicazione dell’art. 2112 c.c., e la mera esternalizzazione dei
servizi che può configurare un’ipotesi di interposizione vietata, o
di cessione illegittima di contratto di lavoro deve fondarsi su
elementi obiettivi e non può rimettersi alla mera volontà del
datore di lavoro.
Non è configurabile un trasferimento di ramo d’azienda nel caso di
mera esternalizzazione di servizi privi di quel carattere di
autonomia organizzativa ed economica preesistente al
trasferimento stesso; nel caso specifico, il trasferimento dei
lavoratori connesso a tale operazione si configura come cessione
del contratto di lavoro, illegittima per difetto del consenso del
lavoratore ceduto, e comporta le conseguenze di un
licenziamento illegittimo.
L’evoluzione della disciplina positiva
L’ordinamento comunitario non dedica
al trasferimento di ramo d’azienda
una disciplina diversa da quella
disegnata per il trasferimento
d’azienda tout court. L’ordinamento
italiano invece si (anche se solo dal
2001)
2001
2003
[…] trasferimento di parte
dell’azienda, intesa come
articolazione
funzionalmente autonoma
di una attività economica
organizzata, preesistente
come tale al trasferimento e
che conserva nel
trasferimento la propria
identità
[…] trasferimento di parte
dell’azienda, intesa come
articolazione
funzionalmente autonoma
di una attività economica
organizzata, identificata
dal cedente e dal
cessionario al momento del
suo trasferimento
 Attraverso l’abrogazione del requisito della
preesistenza, il legislatore sembra oggi consentire
proprio quell’«assemblaggio» di lavoratori che
costituisce l’ipotesi elusiva del transfer outsourcing
 Con la nuova formulazione della norma codicistica,
un accordo tra cedente e cessionario è in grado di
trasformare un gruppo di lavoratori da licenziare
in un ramo d’azienda (dematerializzata) da
trasferire.
Il lavoro nella giurisprudenza, n. 3/2005
La Cassazione legittima il teorema delle
“aziende bara”?
CASSAZIONE SEZIONE LAVORO - Sentenza del 2 maggio 2006, n. 10108
Pres. Mattone - Rel. Picone - P.M. (Diff.) Velardi - Ric. Euridea s.p.a. già Standa
s.p.a. (Avv. Pulsoni) - Res. A. più altri (Avv. Marano, De Felice e Andreoni) e
Fallimento Center Adriano s.r.l. (Avv. Greco)
Trasferimento d’azienda - Causa - Cessione a soggetto che renda probabile la cessazione
dell’attività produttiva e dei rapporti di lavoro - Elusione della normativa in materia di
licenziamenti collettivi - Frode alla legge – Insussistenza Artt. 2112, 1344, 2729 c.c.; L.
23 luglio 1991, n. 223
I. Non è in frode alla legge, né concluso per un motivo illecito, il contratto di
cessione dell’azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche
imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile
la cessazione dell’attività produttiva e dei rapporti di lavoro (Principio di
diritto enunciato dalla Suprema Corte).
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di
Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it (
La Cassazione, con sentenza n. 2874 del 7 febbraio 2008, ha affermato
che l'affitto o la cessione del ramo d'azienda è nulla allorquando l'unico
obiettivo per il quale è stata realizzata è stato quello di aggirare,
attraverso lo spezzettamento dell'impresa, la tutela ex art. 18 della
Legge 300/1970. In altre parole, nel caso di specie, il contratto di
cessione viene considerato come concluso in frode alla legge. "La frode
alla legge funziona come clausola generale di tipizzazione delle
condotte negoziali tenute in violazione di norme imperative in modo
tale che, a seguito del combinato disposto della normativa prevista
dall'art. 1344 del c.c. e della normativa imperativa speciale, vengono
tipizzate non solo le violazioni dirette del precetto imperative, la anche
le elusioni, gli aggiramenti, e le violazioni mediate o
indirette
Un possibile antitodo
Esiste un diritto
individuale di
opposizione al
trasferimento?
In Italia
 Pressoché unanime negazione di un diritto individuale di
opposizione sulla base dell’affermazione secondo la quale
l’effetto traslativo dei contratti di lavoro si produce ope
legis, non richiedendo e non tollerando alcun intervento
ulteriore dell’autonomia privata.
 Nessuno spazio per una ricostruzione del passaggio alle
dipendenze del cessionario nei termini di una cessione
del contratto ex art. 1406 c.c., richiedente, in quanto tale,
il consenso del contraente ceduto
 Una sola isolata pronuncia che riconosce al lavoratore
ceduto il diritto di rinunciare ex art. 2113 c.c. al passaggio
alle dipendenze del cessionario.
Scarica

3. Il lavoro esterno all`impresa appalti e trasferimento