Development of Transnational Network
for Supporting Children and Families and
for Deistituzionalization of Child Care
Sofia 26 – 29 maggio 2014
Il processo di deistituzionalizzazione in Italia
Il sistema di protezione e tutela dei minori in Italia
comprende tutti quei servizi il cui intervento discende da
un provvedimento del Tribunale per i Minorenni,
prevalentemente nelle sue competenze civili, nel
momento in cui si presenta una necessità di protezione
nei confronti di minori sottoposti a condotte gravemente
rischiose o pregiudizievoli, messe in atto dai propri
genitori.
La tutela dei minori risponde ad un’esigenza pubblica
della società civile di garantire e difendere i diritti dei
bambini e degli adolescenti nel momento in cui i soggetti
che naturalmente dovrebbero assolvere a questa funzione,
ossia i genitori, non riescono a garantire sufficientemente
tale protezione.
Questa necessità di porre al centro degli interessi della
società il bambino, i suoi bisogni e diritti , ha portato, in
Italia, nel sistema odierno di tutela, a concettualizzare la
possibilità di proteggere il bambino dalla sua famiglia e
contemporaneamente “curare” il sistema famiglia di cui egli
stesso è parte, definendo con forza politiche pubbliche a
favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
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Il cambiamento di cultura nel processo di
deistituzionalizzazione
a partire dagli anni ’80 in Italia, si assiste ad un vero e
proprio mutamento culturale attraverso il quale si è
registrato un passaggio da una
cultura prevalentemente adultocentrica
ad una cultura maggiormente predisposta ad entrare
nel pensiero del bambino, per ascoltarlo,
comprenderlo, riconoscendogli dignità, attendibilità e
diritto al rispetto.
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Provvedimenti legislativi del cambiamento culturale
dalla mera assistenza
al diritto all’erogazione dei benefici sociali
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Nuova concezione dei servizi sociali rivolti ai minori
dall’orientamento verso l’istituzionalizzazione
a compiti educativi e di socializzazione dei servizi sociali,
si rafforza una maggiore attenzione verso i bisogni di sostegno
e aiuto alle famiglie, soprattutto in considerazione del nuovo
ruolo all’interno della società svolto dalla madre lavoratrice.
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Interventi legislativi del Processo di cambiamento
Legge 1044/1971 sull’istituzione degli asili nido
comunali
Legge 151/1975 di riforma del diritto di famiglia
Legge 405/1975 di istituzione dei consultori
familiari
Legge 698/75 sullo scioglimento dell’ONMI Opera Nazionale Maternità Infanzia
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l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia
Ente parastatale specificatamente finalizzato all'assistenza
sociale della maternità e dell‘infanzia, istituito nel 1925.
L’Ente viene sciolto, in quanto, con l’avvento, negli anni
70/80 della nuova concezione sull’assistenza, si sviluppano in
Italia molti consultori pubblici: materni, pediatrici …… istituiti
con la riforma del Servizio Sanitario Nazionale (legge n.
833/78), inoltre in applicazione dell’ordinamento regionale
(1970) la Costituzione italiana stabilisce che tutte le
competenze in precedenza affidate all'ONMI vengano
trasferite alle regioni: dall'assistenza sanitaria di base
all'assistenza sociale.
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Interventi volti alla deistituzionalizzazione dei minori e
di contrasto al disagio minorile e familiare
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prime forme di affido familiare
Educativa domiciliare
Centri di aggregazione sociale
comunità educative (case di accoglienza per gestanti
e ragazze madri, comunità di tipo familiare, comunità
alloggio per minori sottoposti a provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria Minorile …..)
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Affido Familiare
L'affido familiare In Italia disciplinato dalla Legge n. 184/83 che è
stata poi modificata dalla Legge n. 149/01, si basa su un
provvedimento temporaneo emesso dall’Autorità Giudiziaria Minorile,
che si rivolge a bambini e adolescenti fino ai diciotto anni di nazionalità
italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare.
Il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o ove
ciò non sia possibile è consentito l’inserimento del minore in una
comunità di assistenza pubblica o privata.
L'affidamento garantisce al minore il diritto a crescere in un
ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in
grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche
personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.
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Educativa domiciliare
L’educativa domiciliare rappresenta una forma di intervento
specifico per la prevenzione di situazioni di crisi e di rischio psicosociale, individuale e familiare, con l’obiettivo di far fronte alle
necessità di quei minori che vivono una situazione di difficoltà
dovuta a fattori familiari, relazionali e sociali, che possono avere
conseguenze temute di disagio quali l'emarginazione sociale o la
messa in atto di comportamenti devianti.
Il minore e la sua famiglia vengono affiancati da figure
professionali (educatori ) che contribuiscono alla costruzione di un
valido percorso di crescita che supporti le dinamiche relazionali
all'interno e all'esterno della famiglia rispetto all'inserimento
sociale.
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Centri di aggregazione sociale
I Centri di Aggregazione Giovanile ( CAG ) si propongono di
promuovere l’ascolto, il confronto, la condivisione,
l’approfondimento su tematiche di interesse dei minori che
favoriscono lo sviluppo sia della dimensione relazionale di
gruppo che quella individuale dal punto di vista pratico ed
emotivo – affettivo - cognitivo, favorendo la costruzione di
una rete sociale a sostegno dei minori, delle famiglie e
dell’intera comunità e lo sviluppo di relazioni
trasgenerazionali.
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Casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri
Strutture a carattere residenziale esclusivamente per gestanti e
ragazze madri in situazione di disagio familiare o sociale, con
esigenze di ritrovare temporaneamente un luogo di accoglienza in
grado di offrire sostegno psicologico, sociale ed economico (quando
necessario ) e nel contempo una condizione di riservatezza.
Dette strutture devono essere opportunamente dimensionate e
tali, comunque, da non prevedere oltre venti ospiti, comprensivo
dei figli.
Devono, inoltre, pur localizzate preferibilmente in modo da
favorire la condizione sopra esplicitata, garantire collegamenti con il
centro urbano e consentire agli ospiti stessi di raggiungere eventuali
luoghi lavorativi o sedi di socializzazione.
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Comunità di tipo familiare
Strutture residenziali finalizzate all’accoglienza temporanea di
minori e nuclei familiari in situazione di disagio di ordine psicologico ,
sociale e morale, che consentono di salvaguardare l’integrità del
nucleo familiare stesso.
Le caratterizzazioni fondamentali delle suddette strutture devono
rispondere ad esigenze d’urgenza e di transitorietà dovendo sempre
perseguire l’obiettivo di un più sollecito e congruo reinserimento dei
soggetti e nuclei familiari nel contesto di provenienza.
Le comunità di tipo familiare non devono di norma accogliere
oltre 20 ospiti
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Comunità alloggio per minori
La comunità alloggio per minori, alternativa al ricovero del
minore in istituto, unitamente a tutti gli interventi che mirano al
sostegno ed alla prevenzione del disagio del minore e del proprio
nucleo familiare, sono strutture rivolte prioritariamente a minori a
carico dei Servizi Sociali o con provvedimento dell’AGM, con
caratteristiche di residenzialità.
Il minore viene inserito in comunità secondo un progetto
educativo individuale, elaborato dai servizi competenti, al fine di
assicurare il mantenimento, l’educazione e l’istruzione come
risposta alle difficoltà affettivo – relazionale ed ambientali che il
minore presenta e per le quali necessita di essere allontanato,
temporaneamente, dalla famiglia.
le comunità alloggio, non devono di norma accogliere
oltre 10 ospiti
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Il DPR 616/1977
In questo processo evolutivo che coinvolge i
servizi sociali rivolti alle famiglie e ai minori,
il DPR 616/1977 dà piena attuazione al
decentramento amministrativo, in particolare
l’art. 23 definisce le funzioni trasferite dal
Ministero di Giustizia all’Ente Locale, tra cui
sono compresi gli interventi per i minori
soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
minorile nell’ambito della competenza civile e
amministrativa.
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Servizi sociali e magistratura
A fronte di queste nuove competenze per l’Ente Locale,
unitamente alla riforma del diritto di famiglia (Legge
151/1975) e ai nuovi modelli d’intervento abbracciati dai
servizi sociali che iniziano ad occuparsi di tutela minori, basati
su un concetto di recuperabilità delle famiglie in crisi, la
magistratura minorile si colloca come un nuovo soggetto con
cui i servizi devono interfacciarsi, in quanto incaricati di dare
attuazione ai provvedimenti emessi dal Tribunale per i
minorenni.
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Convenzione di New York - 1989
In Italia ratificata con la legge n. 135 del 1991, sancisce il diritto del
minore, dotato di capacità di discernimento, di essere informato ed
esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano,
principi successivamente attuati dalla Convenzione di Strasburgo (1996)
sull’esercizio del diritto dei bambini sprovvisti di chi eserciti per loro la
responsabilità genitoriale, ratificata poi con legge nazionale n. 77/2003.
Attraverso queste norme internazionali, tra cui anche il Regolamento CE n.
2201/2003, si è confermata la centralità del minore, rinforzando la
necessità di passare da un concetto di tutela a quello di responsabilità che
si declina nelle forme della responsabilità familiare e della responsabilità
sociale per le professioni che si occupano di minori.
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Legge n. 149 del 2001 di riforma sull’adozione e
l’affidamento dei minori
introduce:
• la figura dell’avvocato per il minore nelle procedure relative
alla limitazione della potestà genitoriale e all’adozione,
affinché si possa tener conto anche della sua opinione
nell’emanazione dei provvedimenti che lo riguardano
• l’obbligo dell’assistenza legale per i genitori nelle procedure di
adozione di minori in stato di abbandono, con la possibilità di
nominare un difensore d’ufficio, anche per i procedimenti di
controllo della potestà.
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Accoglienza per i bambini e adolescenti fuori dalla
famiglia
Attraverso la legge 149/2001 che ha decretato, fra l’altro la
chiusura degli istituti per minori ed il loro trasferimento,
entro il 31 dicembre 2006, presso case famiglia o comunità
alloggio (servizi a dimensione familiare nei quali i minori
stessi sono osservati e seguiti con metodologie aderenti alla
prevenzione primaria) o presso famiglie affidatarie, si è
realizzato, in Italia l’ampliamento dell’offerta in termini di
accoglienza per i bambini e adolescenti fuori dalla famiglia.
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I nuovi processi programmatori interistituzionali e
interventi legislativi
le leggi n. 66/1996 e n.269/1996 dirette a
contrastare da un punto di vista penale e
procedurale il fenomeno della violenza e dello
sfruttamento sessuale dei minori (nel 1987 viene
avviata la prima linea telefonica a livello nazionale di
soccorso per i bambini vittime di violenza
Telefono Azzurro
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La legge 285/97
Legge 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” istituisce presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo Nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza” per favorire la promozione dei
diritti,la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione
individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza,
privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero la
famiglia naturale, affidataria o adottiva
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Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza
Con la legge 451/1997 viene istituito “l’Osservatorio
Nazionale sull’infanzia e l’adolescenza” che si avvale per lo
svolgimento delle proprie funzioni del “Centro Nazionale di
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza”.
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Il Centro Nazionale di documentazioni e analisi per
l’infanzia e l’adolescenza
Il Centro e Nazionale supporta il Ministero delle Politiche
Sociali per l’informazione, la promozione, la consulenza, il
monitoraggio ed il supporto tecnico per la realizzazione delle
finalità della legge, collabora ed intrattiene rapporti di
scambio, di studio e di ricerca anche con organismi europei ed
internazionali, in particolare il Centro di studi e ricerche per
l’assistenza all’infanzia UNICEF Office of delle funzioni del
Centro Nazionale Research
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L’Istituto degli Innocenti di Firenze
La gestione delle attività connesse allo svolgimento delle
funzioni del Centro Nazionale è affidata al Ministero delle
Politiche Sociali e dal Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rapporto
convenzionale con l’Istituto degli Innocenti di Firenze
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GRAZIE
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