8 marzo 2013
Le novità introdotte dall’art. 3
della Legge “Balduzzi”
A. Bugli
Le novità introdotte dall’art. 3
della Legge “Balduzzi”
Contenuti:
a) Testo definitivo dell’art. 3 (per estratti, in corsivo),
integrato con
b) Quesiti, spunti e riflessioni (puntualmente enfatizzati)
Le novità introdotte dall’art. 3
della Legge “Balduzzi”
Art. 3, comma 1
L'esercente la professione sanitaria
+
che nello svolgimento della propria attivita'
+
si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica
+
non risponde penalmente per colpa lieve.
+
In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice
civile
+
Il giudice
anche nella determinazione del risarcimento del danno
tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo
Le novità introdotte dall’art. 3
della Legge “Balduzzi”
Art. 3, comma 2
Con decreto del Presidente della Repubblica
+
da emanare entro il 30 giugno 2013
+
anche in attuazione … del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
+
al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie
+
sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneita' dei relativi
contratti, in conformità ai seguenti criteri
(…SEGUE…)
Le novità introdotte dall’art. 3
della Legge “Balduzzi”
QUESITI:
1)
A chi si rivolge l’articolo in commento?
“esercenti la professione sanitaria” (chi sono?)
2) Tutti? Solo i liberi professionisti? Solo i dipendenti?
A. Tesi estensiva: tutti (equiparazione nel trattamento dei diversi esercenti. Tanto più che la disposizione
sembra essere a tutela del cliente/paziente).
B. Tesi restrittiva che vuole che la norma sia riferita ai soli liberi professionisti: si poggia su una lettura
rigorosa del termine “cliente” utilizzato dal d.l. 138/2011. Non convince a pieno. Diversamente perché
questo inciso “Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni
copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il
relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente”?
C. Tesi altrettanto restrittiva per cui la disposizione esclude i liberi professionisti: non si comprenderebbe
altrimenti il riferimento all’art. 2043 (quando vi è un contratto che vincola il medico al paziente). Se
così fosse, che caratteristiche dovrebbe avere l’assicurazione del l.p.?
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QUESITI:
1)
Quale rischio?
Generico riferimento alla “Responsabilita' professionale”. Solo esterna o anche interna
(es. resp. erariale)?
2) Volendo ammettere che sia cambiato il titolo di responsabilità da paracontrattuale (contatto sociale) a extra contrattuale (2043 c.c.), viene a mutare
anche il rischio dedotto in passato – ad esempio – in polizze poliennali? Può
affermarsi una diminuzione del rischio di polizza ex art. 1897 c.c.?
Lo stesso dovrebbe valere anche in ragione delle regole di computo del danno non
patrimoniale secondo le tabelle della RCA di cui si dirà a breve.
“Art. 1897.
Diminuzione del rischio.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se
fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione
di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio
successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di
recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione”.
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I RIFERIMENTI NORMATIVI:
1) d.l. 138/2011, art. 3, c.5, lett. e: “a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita'
professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione
dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e
il relativo massimale...
2) dpr. 137/2012, art. 5: “Il professionista e' tenuto a stipulare… idonea assicurazione
per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le
attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve
rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare”.
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SPUNTI:
a)
Cosa si intende realmente per “agevolare l’accesso alle coperture”?
La norma non prevede, infatti, un meccanismo simile a quello dell’obbligo a contrarre
nella RCA
b) In attesa del decreto attuativo, quando può dirsi che una copertura è idonea a
soddisfare le esigenze di garanzia dell’art. 3 del e del d.l 138/2011?
-
Tema della claims made “pura” che potrebbe non essere utile a garantire il
cliente/paziente
Possibile responsabilità dell’intermediario per collocamento di prodotto inadeguato
Rapporto tra più coperture. Relazione tra polizza contratta dalla struttura per colpa
lieve del medico e polizza del singolo professionista
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UN ESEMPIO:
La polizza degli intermediari di assicurazione (art. 11 del Reg. 5 ISVAP):
“2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio
dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali
dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi
dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di
legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono
consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento
dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla
cessazione dell’efficacia della copertura;
c) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi
danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro
del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
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Art. 3, comma 2, lett. c
prevedere che
+
i contratti di assicurazione
+
debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la
variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di
sinistri e
+
subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa
da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva
(…SEGUE…)
SPUNTI:
-Quale applicazione del bonus malus? Riduzione in termini assoluti del premio?
- Durata poliennale o comunque necessità di tacito rinnovo?
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Art. 3, comma 3
Il danno biologico conseguente all'attivita' dell'esercente della professione sanitaria
+
e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209,
+
eventualmente integrate
+
con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui
ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attivita'
di cui al presente articolo
(…SEGUE…)
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SPUNTI:
a)
Pretesa onnicomprensività della definizione di danno biologico
b)
Possibile estensione dei criteri di personalizzazione del danno
c)
Rapporto tra polizze first party (es. infortuni) e third party liability (es.
responsabilità del medico)
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Art. 3, commi 4 e 6
Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni
copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella
prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
+
Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica
RIFLESSIONI FINALI:
-Il decreto rappresenta certamente un primo importante segno di volontà
di integrazione tra settore sanitario e assicurazione
- attenzione: il rischio è quello di ribaltare sulle imprese di assicurazione e
sui compensi dei singoli professionisti i costi delle inefficienze di sistema.
Tanto più alla luce dell’asserita necessità di provvedere ad una revisione
del SSN “a costo zero”.
Le novità introdotte dall’art. 3
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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