Nota SIMLII sulla verifica straordinaria dei giudizi di inidoneità inserita nella
Legge di Stabilità per l'anno 2016
Nei giorni scorsi è stato anticipato sulla stampa quotidiana e on-line il testo del maxi-emendamento
presentato del Governo alla Legge di Stabilità relativa al 2016, attualmente in discussione presso la
Commissione Bilancio della Camera. Nel testo sono contenute parecchie disposizioni riguardanti la
Sanità, concordate – sempre come riferito dalle notizie di stampa – da parte dei ministeri
competenti, cioè Ministero della Salute e Ministero di Economia e Finanze.
Il maxi-emendamento presenta interessanti novità per l'anno 2016, dalla cosiddetta gestione del
rischio clinico alla definizione dell'appropriatezza delle cure, alle previste nuove assunzioni di
medici e personale para-sanitario, agli elenchi dei medici consulenti quali CTU etc., molte delle
quali positive per quanto riguarda la semplificazione, l'efficienza del SSN e il progressivo
abbandono dei diffusi comportamenti di medicina difensiva.
Tuttavia, con una certa sorpresa, il maxi-emendamento ripropone un “vecchio” articolo, già inserito
nella Finanziaria dello scorso anno, relativo a una verifica straordinaria nei confronti del personale
sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica.
Si riporta di seguito, per completezza di esposizione, l'articolo in questione:
332-septiesvicies Ai fini di concorrere ad efficientare l’utilizzo del personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale e procedere tempestivamente alla corretta ricollocazione del predetto personale
allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, anche in considerazione delle
disposizioni dell’Unione Europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro, l’articolo 1,
comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: “88. A decorrere dal 1°
gennaio 2016, è stabilita una verifica straordinaria, con lo scopo di accertare la permanenza delle
condizioni psico-fisiche del personale sanitario dipendente degli enti di cui all'articolo 19, comma
2, lettere c) e d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dichiarato inidoneo alla mansione
specifica, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale
riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale, ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del
comparto sanità del 20 settembre 2001. La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai
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provvedimenti di inidoneità di cui al precedente periodo viene accertata a cura delle Unità
Operative Medico-legali dell'INPS competenti per domicilio dell'Azienda o dell’Istituto con
eventuale sussidiarietà in ambito regionale. Resta salva la facoltà del dipendente, previa richiesta,
di essere sottoposto a verifica presso l'Unità Operativa Medico-legale INPS competente per la sua
residenza. Le Unità Operative Medico-legali dell’INPS per l’attività di verifica straordinaria di cui
al presente decreto possono avvalersi, sulla base di specifiche convenzioni tra Regioni e INPS, di
risorse umane e strumentali degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Entro il 31 gennaio 2016 ciascuno degli enti di cui al comma 1
trasmette all’Unità Operativa Medico-legale dell’INPS competente per domicilio dell’Azienda o
dell’Istituto, l’elenco dei dipendenti per i quali sono stati adottati i provvedimenti di inidoneità di
cui al primo periodo, corredato dalla relativa documentazione sanitaria, riferita a ciascun
lavoratore. Le modalità di comunicazione ai dipendenti delle date previste per gli accertamenti,
nonché i criteri di programmazione delle relative attività, sono stabiliti dall’INPS. In caso di
mancata presentazione a visita del dipendente, senza giustificare la ragione dell'assenza, si procede
ai sensi dei CCNL vigenti. L’INPS comunica al datore di lavoro gli esiti degli accertamenti svolti,
trasmettendo, per ciascun dipendente interessato, una relazione medico-legale in busta chiusa al
datore di lavoro, il quale procede alla notifica della relazione medico legale al dipendente. Avverso
il giudizio medico-legale è ammesso ricorso giudiziario nei termini previsti dall'art. 42, 3° comma,
della legge n. 326 del 2003. Il personale che dovesse risultare, sulla base della predetta relazione
medico-legale, idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, è
ricollocato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, allo svolgimento delle predette
mansioni, nell'ambito della medesima ASL di appartenenza, dando priorità alla riassegnazione
sul territorio. Qualora, per motivi organizzativi, non fosse possibile ricollocare il personale nelle
mansioni del proprio profilo professionale nell'ambito della medesima ASL di appartenenza o del
medesimo Istituto di appartenenza, si procede seguendo le vigenti disposizioni contrattuali in
materia di mobilità. La verifica straordinaria di cui al presente comma, da completarsi entro il 31
dicembre 2016, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è svolta
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Tale disposizione, lo scorso anno, per le critiche e le perplessità manifestate dalle società
scientifiche e dalle associazioni sindacali, dai tecnici del settore e da molti esponenti di forze
politiche della maggioranza e dell'opposizione, venne stralciata dal testo della manovra 2015 e
convertita in disegno di legge, assegnandolo alla Commissione Lavoro della Camera in sede
referente (dove, peraltro, non è stato successivamente preso in esame).
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Si tratta, infatti, di una disposizione che abbiamo avuto modo di commentare già in precedenza, che
presenta parecchi dubbi e perplessità e che difficilmente può essere fatta rientrare nel novero delle
disposizioni economiche e finanziarie tipiche della Legge di Stabilità. Quanto prospettato si articola
poco con la normativa esistente (peraltro derivante dal recepimento di Direttive UE) e potrebbe
anche costituire la richiesta per un ennesimo procedimento di infrazione a livello europeo.
Questo ulteriore percorso di “revisione” delle idoneità lavorative si aggiungerebbe a una normativa
che è già farraginosa, complessa e di difficile interpretazione e applicazione. Attualmente, infatti,
oltre al medico competente presente nelle varie aziende pubbliche e private, sono operanti le
Commissioni INPS per l'accertamento dell'invalidità, le C.M.O., i Collegi medico-legali ex art.6 e
altre. Tale guazzabuglio normativo crea talvolta non solo situazioni inestricabili nel ricollocamento
del singolo dipendente, ma anche condizioni di estrema difficoltà nel gestire l’organizzazione
complessiva del personale nel settore pubblico, in particolare nella Sanità.
Sarebbe invece indispensabile, anche se sembra opera quasi impossibile, una armonizzazione
normativa di tutta la materia per competenze, legittimità e percorsi operativi.
Con l'applicazione dell'articolo in questione, lungi dal procedere a una reale “semplificazione” di
quanto accade attualmente, si corre il rischio di appesantire il sistema con una ulteriore procedura
che non ha riscontro nell'attuale legislazione e che presenta seri dubbi di legittimità, realizzando una
sorta di caos normativo con il possibile aumento esponenziale del contenzioso tra le varie parti
interessate.
Il contenuto dell'articolo si presenta in netto contrasto con il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per il quale
l'unico istituto pubblico che può mettere in discussione ed eventualmente rivedere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica, espresso a termini di legge da parte del “medico competente”
regolarmente incaricato dalla struttura sanitaria, è l'Organo di Vigilanza. A tale proposito, non è
chiaro perché si debba letteralmente “scavalcare” quanto chiaramente previsto dall'art. 41 co 9 del
D.Lgs. 81/08 a proposito tali giudizi di idoneità alla mansione, e cioè che "Avverso i giudizi del
medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso".
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Così facendo si mortifica profondamente l'attività professionale del medico competente e degli
stessi sanitari dipendenti dei Organi di vigilanza delle ASL competenti per i relativi ricorsi.
La stessa dizione di “inidoneo” alla mansione introdotta nel testo dell'emendamento, in assenza di
ulteriori specificazioni, riguarderebbe non solo le (poche) unità per le quali è stato espresso un
giudizio di non idoneità permanente ma, bensì, anche tutti i soggetti dichiarati “parzialmente non
idonei”, il cui giudizio è stato cioè espresso con limitazioni e/o prescrizioni, di gran lunga più
numerosi in tutta Italia. Invece di cercare il modo di gestire al meglio le situazioni di difficoltà
organizzativa e di criticità (purtroppo numerose) derivanti da giudizi di non idoneità dovuti alla
condizioni di salute di una popolazione lavorativa sempre più anziana e soggetta a condizioni di
lavoro sempre più faticose, si tenta così di risolvere il problema scaricandolo a livello sanitario e
medico-legale.
E' da sottolineare, inoltre, che si continua a fare una certa confusione tra quella che è la incapacità
del dipendente pubblico di svolgere alcun “proficuo lavoro” (comprese, ovviamente, le attività del
proprio profilo professionale) e, dall'altra parte, la sua idoneità a svolgere - totalmente o
parzialmente - la sua reale mansione specifica nell'area e nel proprio reparto di lavoro. Tale idoneità
alla mansione deve essere giudicata dal medico competente dell'azienda, unico soggetto qualificato
a mettere insieme lo stato di salute del lavoratore con i contenuti concreti – e non generici dell'attività lavorativa concretamente svolta. A tale proposito non si comprende a che titolo le unità
operative medico-legali dell'INPS possano esprimere un giudizio su questa idoneità o meno alla
mansione specifica, posto che non conoscono a fondo la mansione ricoperta dal lavoratore,
l'azienda, il settore e il reparto dove essa viene svolta, i fattori di rischio presenti e valutati etc.
Occorrerebbe anche tenere conto, inoltre, che le suddette unità operative sanitarie dell'Ente
previdenziale con le attuali dotazioni di mezzi e di personale riescono a stento a far fronte alle
incombenze istituzionali che competono loro e assai difficilmente potrebbero supportare un
ulteriore carico di lavoro in assenza di risorse aggiuntive.
Ma anche nel caso di risposta positiva all'ipotetico quesito posto in precedenza, non è affatto chiaro
come il personale "dichiarato idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo
professionale" possa essere riammesso a ricoprire la mansione precedentemente svolta in assenza –
al rientro al lavoro - di un ulteriore giudizio del proprio medico competente, che evidentemente,
stante le immutate condizioni di salute del lavoratore, non potrebbe certo modificarsi rispetto a
quello espresso in precedenza.
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In definitiva, così come presentato, tale provvedimento sarà del tutto inefficace e fonte di
contenzioso, avvelenerà ulteriormente un clima lavorativo già pesante nella Sanità per molti altri
motivi, costituirà l'ennesima perdita di tempo e di spreco di risorse economiche in assenza, invece,
di una concreta programmazione di quei necessari interventi di gestione delle criticità a medio e
lungo periodo.
Naturalmente non è possibile misconoscere le criticità esistenti. Spesso i giudizi espressi da medici
competenti non adeguatamente qualificati ed estranei all'azienda sanitaria (come accade, ad
esempio, in seguito agli incarichi ad aziende sanitarie e ospedaliere affidati tramite la CONSIP)
sono caratterizzati da formulazioni generiche e non entrano nel merito della gestione successiva del
lavoratore. Talora anche le revisioni dei giudizi di idoneità da parte degli Organi di vigilanza non
brillano per ragionevolezza, analisi dei contesti e razionalità operativa ed è evidente che giudizi
scarsamente comprensibili o praticamente non applicabili, comunque espressi, rendono sicuramente
più complesso e difficile il lavoro di tutti.
In definitiva, è urgente e indifferibile, più che procedere a interventi estemporanei e privi di reale
efficacia, armonizzare la normativa di tutta la materia per competenze, legittimità e percorsi
operativi.
La SIMLII è pronta a elaborare proposte operative che vadano nella giusta direzione, creando
percorsi mirati alla gestione del giudizio e al successivo proficuo utilizzo lavorativo del soggetto
giudicato inidoneo o idoneo con limitazioni. Occorre, quindi, impostare una profonda riflessione
condivisa sulle definizioni e significati delle idoneità espresse, redigere adeguate linee di indirizzo
e cercare di rendere omogenee le stesse prescrizioni e limitazioni.
Per quanto sinora esposto, la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale
manifesta ancora una volta la sua contrarietà a tale provvedimento (in particolare: emendamento
332-septiesvicies) e chiede che venga eliminato dalla manovra finanziaria per l'anno 2016 o, in
subordine, stralciato dal testo e convertito in disegno di legge, da assegnare alla commissione
parlamentare competente come avvenuto alla fine dello scorso anno. La Società chiede altresì sin
d'ora di essere audita in sede parlamentare presso le competenti commissioni Bilancio e Sanità
della Camera e del Senato per esprimere più compiutamente le proposte relative alla problematica
presa in esame.
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