Coordinamento ITP Milano
O.d.g. 27/02/2003
Docenti Tecnico pratici e riforma
Quale futuro?
La situazione in prospettiva?
……in GENERALE
• Percorso liceale o professionale
• Aumento numero alunni per classe
• Riduzione monte ore (30 ore?)
• Saturazione cattedre 18 ore
• Tagli organici docenti e ATA
• Ritorno maestro prevalente
• Abolizione o forte riduzione compresenze
• Obbligo riconversione (e per noi?)
• Mobilità
….. Ciò che ci riguarda in PARTICOLARE
• Carteggio Ministri Tremonti-Moratti
• Legge 22/11/’02 n. 268
– Conversione D.L. 25/11/’02 n.212
Quanti siamo e chi siamo?
40.000
così suddivisi:
–
–
–
–
Tecnici Industriali e Commerciali
Professionali
Madrelingua
Licei scientifici (ass.ti cattedra)
–
ITP ex EE-LL
Carteggio Tremonti-Moratti
Primo: ridefinizione dei criteri di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche….
Secondo: mobilità professionale e tra i diversi
compartimenti scolastici del personale in esubero
(insegnanti tecnicopratici, educazione tecnica e
educazione fisica) in totale circa ottomila.
…….
Sesto: ridefinizione del profilo professionale
dell'assistente tecnico e della funzione docente
dell'insegnante tecnico pratico, per eliminare o
ridurre i tempi della presenza doppia.
Legge 22/11/’02 n. 268
I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di
concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali,
sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui
all'articolo 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le
organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in
situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di
soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di
riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi
ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata
la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale
interessato, l’articolo 33 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165
Art. 33 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva
……legge 23 luglio 1991 n. 223
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia
possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre
amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai
sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte
le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto ad un'indennità pari all' 80 per cento dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la
durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione ………..
O.d.g. 22 legge 268
On. Santulli accolto dal Governo
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame rende obbligatoria
la partecipazione ai corsi di riconversione professionale, previsti
dall'articolo 473 del testo unico delle disposizioni in materia di
istruzione, per i docenti in situazione di soprannumerarietà
appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale
rispetto ai ruoli provinciali;
la perdurante soprannumerarietà comporterebbe l'applicazione
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
la norma in esame tende a realizzare un risparmio di spesa perché
consente di coprire le mancanze di organico con personale in servizio;
gli insegnanti tecnico-pratici in possesso del solo diploma di scuola
media superiore non hanno la possibilità di partecipare ai corsi di
riconversione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consentire agli insegnanti tecnico-pratici di
transitare, a domanda, previ appositi corsi di formazione, nei ruoli del
personale amministrativo tecnico ausiliario, nel limite massimo del 25
per cento dei soprannumerari e con il limite massimo di copertura del
25 per cento dei posti A.T.A. disponibili.
Per questo sono nati i
coordinamenti
ITP FVG ITP VENETO
ITP Milano
ITP Oristano ITP Bari
ITP Napoli ITP Catania ITP Bergamo
ITP Pescara ITP Como ITP Palermo
ITP Padova ITP Caserta ITP Salerno
ITP Taranto ITP Catania ITP Torino ITP Roma
AID associazione insegnanti diplomati
www.aid-online.org
Indirizzi utili:
• http://www.coordinamentoitp.it
[email protected]
• http://web.falco.mi.it/cim (Milano)
[email protected]
Cosa è stato fatto finora:
• Diffusione notizie, coordinamenti,
siti, newsgroup
• Sensibilizzazione forze politiche,
sindacali
• O.d.g. 44 proposto da AID e
appoggiato dal coordinamento
E’ bene ricordare che….
Circolare Ministeriale 3 febbraio 2000, n. 28
Oggetto: Legge 3 maggio 1999, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia
di personale scolastico. Insegnanti tecnico-pratici
Com'è noto, l'art.5 della legge indicata in oggetto, nel modificare
l'art.5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, approvato con D.Lvo. 16.4.1994, n.297, ha previsto una
nuova disciplina per gli insegnanti tecnico-pratici, relativamente ai
seguenti profili:
- gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si
svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di
voto deliberativo, del consiglio di classe;
- le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative
alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono
autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza
didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto
unico, poi, viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle
proposte formulate nonché‚ degli elementi di giudizio forniti dai
due docenti interessati.
Alla luce delle osservazioni sopra espresse, appare evidente
che un'applicazione della nuova normativa coerente con
l'attuale organizzazione didattica (che prevede nelle
valutazioni intermedie l'assegnazione di voti separati nelle
materie con diversità di prove scritte, orali, pratiche e di un
voto unico nella valutazione di fine anno) richiede che le
relative proposte di voto - basate sulle risultanze del
registro personale proprio di ciascun docente - siano
adeguate ai seguenti criteri:
- nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è
prevista anche l'attribuzione del voto pratico, quando si
tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono
distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria
proposta di voto. sentito l'altro insegnante;
- quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie
insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto
pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto -di
entrambi i docenti, il Consiglio di classe assegna il voto unico
… è stato proposto Ordine del giorno n.5 (trasformato in 44)
La Camera, premesso che:
l’articolo 5, comma 1 lettera a), del DDL in esame prevede che “la
formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti”;
sia l’attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo grado
che quella futura all’interno del ciclo scolastico secondario, configurano una
condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano, sotto il profilo
culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti;
in particolare, la legge 124/99, all’art.5,comma 1, ha reso totalmente paritaria la
condizione giuridica e la funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a
tutti gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto legislativo citato, del tutto
paritariamente contitolari delle unitarie materie scolastiche cui sono preposti
congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un docente tecnico-teorico, come
hanno peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n.28/2000 che i
decreti ministeriali sugli esami di stato emanati a far data data dalla entrata in
vigore della legge predetta;
la citata legge 124/99, all’articolo 8, comma 3, ha inoltre disposto che
“ Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnicopratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli
enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è … trasferito alle
dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici”, e
tali docenti sono oggi totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici;
i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e
dattilografia, a loro volta, hanno ed hanno sempre avuto totale parità di funzione
con tutti gli altri docenti degli istituti di istruzione secondaria nei quali insegnano;
impegna il Governo….
parte dispositiva proposta…...
a statuire, in sede di provvedimenti attuativi della legge discendente
dal DDL in esame, “ l’inquadramento, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel sistema educativo di istruzione e
formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento
testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data
con incarico a tempo indeterminato, compresi gli ex “assistenti di
cattedra” e gli ex “insegnanti tecnico-pratici” già dipendenti degli
EE.LL., a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di
studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del
rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i
canali del ciclo secondario, e nella classe di concorso nella quale
viene inserita la materia precedentemente da essi insegnata, o, in
mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in
una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna
o può insegnare attualmente, in autonomia o in contitolarità, con
l’integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo;
riconoscendo altresì pari diritto di inquadramento, all’atto
dell’incarico, ai docenti inseriti alla data predetta nelle graduatorie
permanenti per i corrispondenti insegnamenti. ”
parte dispositiva approvata….
Camera 18 febbraio 2003
DL AC 3387
Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e la formazione
La Camera,
premesso che….
impegna il Governo
a statuire, con successivi provvedimenti
legislativi, l'inquadramento nel sistema
educativo di istruzione e formazione di tutti
i docenti di stenodattilografia e trattamento
testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in
servizio alla stessa data con incarico a tempo
indeterminato 9/3387/44. (Testo modificato nel corso
della seduta).Ascierto, Castellani, Gamba, Angela Napoli.
Cosa facciamo adesso?
-Proposte
-Coordinamento regionale
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presentazione - Coordinamento Docenti di Laboratorio