LO SCUDO FISCALE TER ED IL FUTURO DEI PARADISI FISCALI
Giancarlo CERVINO
Centre for International Fiscal Studies
Lugano
Latina
5 novembre 2009
CINFIS
Centre for International Fiscal Studies
1
CINFIS
PREMESSA
„L‘IPOCRISIA É UN OMAGGIO CHE IL VIZIO RENDE ALLA VIRTÙ“
François de la Rochefocauld
2
CINFIS
PARADISI FISCALI
DEFINIZIONE
… dicesi paradiso fiscale un territorio nel quale le persone fisiche o le persone
giuridiche hanno l’impressione di essere meno tassate che altrove …
(R. Brunet)
3
CINFIS
PARADISI FISCALI
CLASSIFICAZIONE
PARADISI FISCALI
SPECIALIZZATI
ASSOLUTI
PER
PERSONE
FISICHE
MISTI
4
PER PERSONE
GIURIDICHE
CINFIS
PARADISI FISCALI
REQUISITI
•
esistenza
•
facilmente raggiungibile tramite una rete di trasporti efficiente
•
struttura politica, economica e sociale consolidata e stabile
•
moneta stabile e con un regime di controllo dei cambi favorevole garantiti
per legge o regolamento di autodisciplina interno
•
esistenza ed efficienza del sistema bancario e finanziario
•
offrire dei vantaggi fiscali ben precisi
•
costo della vita, dell’alloggio e anche le eventuali barriere linguistiche e
religiose
•
esistenza di una rete di convenzioni tendenti ad evitare la doppia
imposizione sui redditi
5
ELUSIONE FISCALE – TAX AVOIDANCE
CINFIS
PROBLEMATICHE
Il problema dell’elusione e dell’evasione fiscale, contrapposte al legittimo
risparmio d’imposta rappresenta uno dei dibattiti più delicati all’interno del
dialogo fra Amministrazioni fiscali e contribuenti, vista l’estrema incertezza della
materia dovuta ad un continuo spostamento dei confini concettuali dovuto ad
esigenze interne di bilancio come di lotta all’abuso di alcune agevolazioni concesse.
L‘ELUSIONE FISCALE viene definita come l'utilizzo lecito di strumenti normativi
previsti dalla normativa tributaria per la realizzazione di atti, comportamenti ed
operazioni che abbiano come scopo, esclusivo o preponderante, quello di una
riduzione notevole o di un azzeramento dell'onere tributario relativo a determinati
redditi o patrimoni.
6
ELUSIONE FISCALE – TAX AVOIDANCE
CINFIS
PROBLEMATICHE
L’EVASIONE FISCALE ha il medesimo scopo ma i mezzi utilizzati dal
contribuente sono normalmente non consentiti dalla legge.
Sempre a parità di scopo, la FRODE FISCALE, è caratterizzata da mezzi e
comportamenti, fraudolenti e criminosi (art. 4 lett. f) del D.L. 10.7.1982, n. 429
convertito dalla L. 7.8.1982, n. 516 e modificato dalla L. 15.5.1991, n. 154) con
l’elemento tipico del dolo specifico, cioè la volontà precisa di commettere la frode
in conseguenza della falsa o omessa dichiarazione.
7
ELUSIONE FISCALE – TAX AVOIDANCE
CINFIS
PROBLEMATICHE
L’elusione e l’evasione fiscale internazionale hanno le stesse finalità, con la
differenza che vengono sfruttate delle possibilità offerte dai principali
strumenti di diritto internazionale tributario e diritto tributario internazionale
e dalle loro lacune ed incongruenze, oltre ad alcune possibilità offerte da
alcuni Stati cosiddetti “paradisi fiscali e bancari”, che permettono di
tesaurizzare i risultati godendo del beneficio dell’anonimato.
8
CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE
SCOPI
EVITARE la DOPPIA IMPOSIZIONE
metodo dell’ESENZIONE
metodo del CREDITO d’IMPOSTA
CONTRASTARE L’EVASIONE FISCALE
9
CINFIS
CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE
CINFIS
CONTRASTO EVASIONE
Art. 28 Scambio di Informazioni – Convenzione USA-Lussemburgo
Le autorità competenti degli Stati Contraenti sono tenute a scambiare le
informazioni verosimilmente pertinenti per l’applicazione delle
disposizioni della presente Convenzione o delle leggi interne degli Stati
contraenti relative ad imposte di qualsiasi natura prelevate da uno Stato
contraente nella misura in cui tale imposizione non sia contraria a questa
Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’Art. 1
(Campo di Applicazione Generale) o dall’Art. 2 (Imposte Coperte).
Le informazioni ricevute ai sensi di questo Articolo da uno Stato
Contraente sono tenute segrete nello stesso modo che le informazioni
ottenute applicandola legislazione interna di questo Stato e non sono
comunicate che alle persone o autorità (inclusi i tribunali e gli organi
amministrativi) coinvolti nel computo, recupero o amministrazione delle
imposte indicate sopra, nel quadro di procedimenti o azioni giudiziarie
concernenti queste imposte, o nel quadro di decisioni sui ricorsi relativi
a queste imposte, o nel quadro di attività di controllo di queste funzioni.
Queste persone o autorità potranno utilizzare le informazioni solo per
tali scopi. Esse potranno rivelare queste informazioni in occasione di
udienze pubbliche dei tribunali o nelle
decisioni giudiziali.
10
CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE
CINFIS
CONTRASTO EVASIONE
Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere
interpretate come obbligo per uno Stato contraente di:
a)
b)
c)
prendere delle misure amministrative che deroghino alla
legislazione ed alla procedura amministrativa di questo Stato o
dell’altro Stato Contraente;
fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base
alla legislazione vigente o nel quadro della procedura
amministrativa di questo Stato on di quelle dell’altro Stato
Contraente;
fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale,
industriale, professionale o una procedura commerciale o delle
informazioni la cui rivelazione sarebbe contraria all’ordine
pubblico.
Se delle informazioni sono richieste da uno Stato Contraente ai sensi di
questo Articolo, l’altro Stato Contraente utilizza i poteri di cui dispone
per ottenere le informazioni richieste, anche se non ne ha bisogno per i
propri fini fiscali interni.
11
CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE
CINFIS
CONTRASTO EVASIONE
L’obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni del
paragrafo 3 salvo se queste limitazioni sono suscettibili di impedire ad
uno Stato Contraente di comunicare le informazioni unicamente perché
queste ultime non presentano alcun interesse per lui nel quadro
nazionale.
In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere
interpretate come permettenti allo Stato Contraente richiesto di rifiutare
di fornire delle informazioni unicamente perché queste ultime sono
detenute da una banca, un’altra istituzione finanziaria, un mandatario o
una persona che agisce in qualità di agente o fiduciario, o perché queste
informazioni sono legate ai diritti di proprietà di una persona.
12
CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE
CINFIS
CONTRASTO EVASIONE
Se l’autorità competente di uno Stato Contraente ne fa specifica richiesta,
l’autorità competente dell’altro Stato Contraente comunica le
informazioni previste dal presente questo Articolo, sotto forma di
deposizioni di testimoni o di copie autentiche di documenti originali
inediti (inclusi libri o registri, carte, dichiarazioni, registrazioni, conti e
scritti), nella stessa maniera che se ottenuti in applicazione della propria
legislazione interna.
Gli Stati Contraenti sono d’accordo a fornirsi reciprocamente supporto
ed assistenza per il prelievo delle imposte nella misura necessaria ad
assicurare che le riduzioni nell’imposta prelevata da uno Stato
Contraente non siano ottenute da persone che non ne hanno il diritto.
Le disposizioni previste da questo paragrafo non impongono ad alcun
Stato Contraente l’obbligo di prendere delle misure amministrative che
potrebbero essere contrarie alla propria sovranità, sicurezza, ordine
pubblico o ai propri interessi vitali.
13
CINFIS
PARADISI FISCALI – IL FUTURO
DA OFF-SHORE A ON-SHORE
CONCORRENZA FISCALE SUL TOTAL TAX RETURN
14
L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)
DEFINIZIONE
L’indicatore Total Tax Rate (TTR) o Pressione Fiscale Globale (PFG)
misura il carico tributario derivante dalla somma di tutte le imposte e
contributi obbligatori che un’impresa deve sostenere nel suo secondo
anno di operatività. Tale misura viene espressa in una percentuale
indicante i profitti commerciali.
È
una
metodologia
di
indagine
che
tiene
maggiormente
in
considerazione il costo totale dei contributi in capo all’impresa piuttosto
che l’imposta sulle società o sull’utile.
15
L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)
STUDI SUL TTR
La sezione “Pagamento delle Imposte” del Doing Business 2009 ha ripreso
tale indicatore per tutti i Paesi del mondo suddivisi per macro aree
geografiche per l’anno fiscale 2007.
L’ammontare totale delle imposte corrisponde alla somma di tutte le
imposte e contributi da pagare dalle imprese al netto di deduzioni ed
esenzioni.
Le ritenute (come l’imposta sui redditi delle persone fisiche) o le tasse
prelevate dall’azienda e successivamente versate alle autorità fiscali (come
l’imposta sul valore aggiunto), ma non a carico dell’impresa, sono escluse
dal calcolo del TTR.
16
L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)
CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE
Le imposte e i contributi inclusi nel calcolo del TTR possono essere
suddivisi in 5 categorie:
1.
Imposta sugli utili o sui redditi delle società;
2.
Contributi sociali e altri oneri contributivi in capo al datore di lavoro;
3.
Imposta fondiaria;
4.
Imposte sul fatturato ivi compresa l’IVA non recuperabile;
5.
Altre imposte (ad esempio le tasse professionali, le imposte sui
carburanti e sui veicoli).
17
L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)
CALCOLO DELL’UTILE
L’UTILE utilizzato nel calcolo del TTR non corrisponde esattamente alla
cifra che viene riportata tradizionalmente nel bilancio di un’impresa, ovvero
l’utile ante imposte.
UTILE COMMERCIALE =
+
VENDITE
-
COSTO MERCI VENDUTE
-
SALARI LORDI
-
SPESE AMMINISTRATIVE
-
ALTRE SPESE
-
ACCANTONAMENTI
+
PLUSVALORE (sulla cessione di proprietà)
-
COSTI SUGLI INTERESSI
+
INTERESSI ATTIVI SUL REDDITO
-
AMMORTAMENTI
18
L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)
CLASSIFICA PAESI
CAMPIONE DI PAESI
CORPORA
TE TAX
RATE
(2007)
INDIRECT
TAX
RATE
VAT
(2007)
TOTAL
TAX
RATE
(TTR)
CORPOR
ATE
INCOME
TAX TTR
LABOUR
TAX TTR
OTHER
TAXES TTR
TTR RANK
IRLANDA
12,50%
21%
28,80%
14,20%
12,10%
2,50%
28
SVIZZERA
21,30%
7,60%
28,90%
8,90%
16,70%
3,30%
30
DANIMARCA
28%
25%
29,90%
23,50%
0,70%
5,70%
31
LETTONIA
15%
18%
33%
2,20%
27,20%
3,70%
42
36,90%
14%
34,20%
24,50%
2,30%
7,40%
51
BULGARIA
10%
20%
34,90%
4,20%
26,80%
3,90%
55
REGNO UNITO
30%
17,50%
35,30%
21%
11,20%
3,10%
59
AFGHANISTAN
n/a
n/a
36,40%
0%
0%
36,40%
66
SLOVENIA
23%
20%
36,70%
13%
21,10%
2,60%
70
OLANDA
25,50%
19%
39,10%
21,80%
15,90%
1,40%
77
POLONIA
19%
22%
40,20%
13%
23,50%
3,70%
83
STATI UNITI
40%
n/a
42,30%
23,50%
9,60%
9,20%
92
PORTOGALLO
25%
21%
43,60%
14,10%
26,80%
2,70%
96
LITUANIA
15%
18%
46,40%
8,30%
35,20%
2,90%
110
SLOVACCHIA
19%
19%
47,40%
6,80%
39,50%
1%
115
PAESE
SUD AFRICA
19
L’INDICATORE TOTAL TAX RATE (TTR)
CLASSIFICA PAESI
CAMPIONE DI PAESI
CORPORA
TE TAX
RATE
(2007)
INDIRECT
TAX
RATE
VAT
(2007)
TOTAL
TAX
RATE
(TTR)
CORPOR
ATE
INCOME
TAX TTR
LABOUR
TAX TTR
OTHER
TAXES TTR
TTR RANK
GRECIA
25%
19%
47,40%
13,90%
31,70%
1,90%
116
FINLANDIA
26%
22%
47,80%
17%
29,70%
1%
117
ROMANIA
16%
19%
48%
10,40%
35,50%
2,10%
119
REPUBBLICA
CECA
24%
19%
48,60%
6%
39,50%
3,10%
121
ESTONIA
22%
18%
48,60%
8,80%
38,30%
1,50%
122
38,36%
19%
50,50%
22,70%
22,10%
5,70%
128
AUSTRIA
25%
20%
54,50%
15,10%
34,50%
4,90%
141
UNGHERIA
16%
20%
57,50%
9,10%
39,40%
8,90%
145
33,99%
21%
58,10%
5,90%
50,40%
1,80%
146
UCRAINA
25%
20%
58,40%
11,50%
43,30%
3,70%
147
TUNISIA
30%
18%
59,10%
11,90%
24,60%
22,50%
150
SPAGNA
32,50%
16%
60,20%
22,20%
37,20%
0,80%
152
FRANCIA
33,33%
19,60%
65,40%
8,30%
51,30%
5,80%
160
ITALIA
37,25%
20%
73,30%
28%
43,20%
2,10%
166
PAESE
GERMANIA
BELGIO
FONTI:
KPMG’s Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2007
Étude Landwell & Associés, Paying Taxes 2008
20
CINFIS
PARADISI FISCALI – IL FUTURO
DA OFF-SHORE A ON-SHORE
CONCLUSIONE:
FORTI INCENTIVI ALLA DELOCALIZZAZIONE
PERSONALE ED IMPRENDITORIALE
21
CINFIS
SCUDO FISCALE - PREMESSE
 FINALITÀ:
- Ampliare il Gettito Erariale.
- Contribuire allo sviluppo economico del Paese.
 STRUMENTO:
Scudo fiscale concesso, ad un costo accettabile, alla emersione di capitali
precedentemente “emigrati” in violazione di norme valutarie e tributarie.
 RISCHIO:
Rimpatrio di capitali illeciti o comunque non coperti dal provvedimento.
22
CINFIS
SCUDO FISCALE - SOGGETTI
 INTERESSATI:
- Persone fisiche residenti e residenti fittizzi all’estero (art. 2-bis DPR 917/1986).
- Persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
- Enti non commerciali.
- Società semplici e associazioni equiparate.
- Imprese estere collegate ovvero controllate di cui agli articoli 167 e 168 del DPR
917/1986) . I CAPO AI PARTECIPANTI.
 ESCLUSI:
- Società di capitali.
- Società di persone commerciali.
- Soggetti non residenti.
23
CINFIS
SCUDO FISCALE - SOGGETTI
DETENZIONE DIRETTA O PER INTERPOSTA PERSONA:
- Società fiduciarie estere
- Persone fisiche prestanome (nominees)
- Società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata non soggetta ad alcun obbligo di
tenuta delle scritture contabili
- Trust (dichiarazione riservata presentata dal disponente)
- Revocabili
- Irrevocabili
- Ove le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del
disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari (Tipologie??)
24
CINFIS
SCUDO FISCALE - SOGGETTI
ATTENZIONE:
E’ preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative all’emersione delle
attività detenute all’estero per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul
monitoraggio fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione
annuale dei redditi di fonte estera.
25
CINFIS
SCUDO FISCALE - SOGGETTI
EREDI, COEREDI, CURATORE EREDITÀ GIACENTE
Possono presentare la dichiarazione riservata se il de cuius era residente in Italia al
31.12.2008.
ATTENZIONE:
IN
CASO
DI
RIMPATRIO
RISERVATEZZA.
26
NON
GODONO
DELLA
CINFIS
SCUDO FISCALE – DATE RILEVANTI
PER LA DETENZIONE DELLE ATTIVITÀ
31 DICEMBRE 2008
PER EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI RIEMERSIONE
DAL 15 SETTEMBRE 2009 AL 15 DICEMBRE 2009
PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE
RISERVATA,
CONFERIMENTO
INCARICO, PAGAMENTO IMPOSTA.
PER OPERAZIONI COMPLESSE PERFEZIONAMENTO ENTRO DATA
RAGIONEVOLMENTE RAVVICINATA (45gg??)
27
SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ
CINFIS
RIMPATRIO = MATERIALE RIENTRO IN ITALIA DELLE ATTIVITÀ
Possibile da qualsiasi Paese UE o Extra UE per:
- SOMME DI DENARO CONTANTE
- ATTIVITÀ FINANZIARIE
- ATTIVITÀ PATRIMONIALI : ORO, PIETRE PREZIOSE DA INVESTIMENTO,
AUTO, AEREI, BARCHE, OPERE D’ARTE, GIOELLI,, CAVALLI, ETC.
28
CINFIS
SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ
RIMPATRIO AL SEGUITO:
Tramite trasporto fisico attraverso dogana o per plico postale del denaro o delle
attività patrimoniali e finanziarie.
Obbligo di dichiarazione in dogana all’Agenzia delle Dogane per valori superiori a
Euro 10.000.
Dichiarazione telematica preventiva oppure al momento del passaggio in dogana.
Obbligo di consegnare all’intermediario abilitato italiano la dichiarazione
riservata e la dichiarazione di trasporto.
SVANTAGGI:
NESSUN
ANONIMATO
E
RISCHIO
SEGNALAZIONE
ANTIRICICLAGGIO. PER ALCUNI TIPI DI BENI È L’UNICA MODALITÀ.
VANNO ASSOLTI TUTTI GLI OBBLIGHI DOGANALI ED IVA PER LE ATTIVITÀ
PATRIMONIALI.
29
CINFIS
SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ
RIMPATRIO TRAMITE INTERMEDIARIO:
Presentazione dichiarazione riservata e conferimento incarico all’intermediario di
ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero.
Il rimpatrio si considera eseguito quando l’intermediario abilitato assume
formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro o le
attività finanziarie.
Le attività detenute al 31.12.2008 possono differire qualitativamente da quelle
rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata.
VANTAGGIO: ANONIMATO
SVANTAGGIO:
NON
CONCRETAMENTE
ATTIVITÀ PATRIMONIALI.
30
REALIZZABILE
PER
LE
CINFIS
SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ
RIMPATRIO “GIURIDICO” TRAMITE INTERMEDIARIO:
Presentazione dichiarazione riservata e conferimento incarico all’intermediario di
ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero ANCHE SE NON
MATERIALMENTE TRASFERITE IN ITALIA.
VANTAGGIO:
POSSIBILITÀ
DI
NON
DOVERE
DISINVESTIRE
O
INCORRERE IN COSTI DI TRASFERIMENTO SE L’INTERMEDIARIO È LO
STESSO.
31
CINFIS
SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ
REGOLARIZZAZIONE=MANTENIMENTO ALL’ESTERO DELLE ATTIVITÀ
Possibile da qualsiasi Paese UE.
Possibile da Paese SEE (Spazio Economico Europeo) che garantisca un “effettivo”
scambio di informazioni. Ad oggi solo Norvegia ed Islanda.
Possibile da altri Paesi Extra UE e SEE se garantito scambio “effettivo di
informazioni (White List).
ATTENZIONE:
NON
POSSIBILE
DA
SVIZZERA,
LIECHTENSTEIN,
PRINCIPATO DI MONACO, SAN MARINO, ANDORRA, VATICANO.
32
SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ
CINFIS
REGOLARIZZAZIONE=MANTENIMENTO ALL’ESTERO DELLE ATTIVITÀ
Può avere ad oggetto:
- SOMME DI DENARO CONTANTE.
- ATTIVITÀ FINANZIARIE.
- ATTIVITÀ PATRIMONIALI : AUTO, AEREI, BARCHE, OPERE D’ARTE,
GIOELLI, ORO, PIETRE PREZIONE DA INVESTIMENTO, CAVALLI, ETC.
PURCHÉ PASSIBILI DI PRODURRE REDDITO E PER LE QUALI SONO
STATE VIOLATE LE NORME DEL MONITORAGGIO FISCALE. ANCHE SE
INTESTATE A FIDUCIARIE O POSSEDUTE PER INTERPOSTA PERSONA.
NECESSARIA PERIZIA DA CONSERVARE MA NON NECESSARIAMENTE
DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE RISERVATA.
33
CINFIS
SCUDO FISCALE – WHITE LIST
AUSTRALIA
ISLANDA
COREA DEL SUD NORVEGIA
AUSTRIA
LETTONIA
DANIMARCA
NUOVA ZELANDA
BELGIO
LITUANIA
ESTONIA
PAESI BASSI
BULGARIA
POLONIA
FINLANDIA
SLOVENIA
CANADA
PORTOGALLO
FRANCIA
SPAGNA
CIPRO
REGNO UNITO
GERMANIA
STATI UNITI
GIAPPONE
REPUBBLICA CECA
LUSSEMBURGO
SVEZIA
GRECIA
ROMANIA
MALTA
TURCHIA
IRLANDA
SLOVACCHIA
MESSICO
UNGHERIA
34
CINFIS
SCUDO FISCALE - SOGGETTI
ATTENZIONE:
Dal periodo d’imposta 2009 (UNICO 2010), si dovranno indicare nel modulo RW
tutte le attività finanziarie e patrimoniali indipendentemente dalla effettiva
produzione di redditi imponibili in Italia.
35
SCUDO FISCALE – OGGETTO E MODALITÀ
CINFIS
INTERMEDIARI AUTORIZZATI:
• BANCHE ITALIANE
• SIM
• SGR
• SOCIETA FIDUCIARIE
• AGENTI DI CAMBIO
• POSTE ITALIANE SPA
• STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI BANCHE E DI IMPRESE DI
INVESTIMENTO NON RESIDENTI
36
CINFIS
SCUDO FISCALE – POSSIBILITÀ PREVISTE
SCUDO FISCALE: POSSIBILITÀ PREVISTE
RIMPATRIO MEDIANTE INTERMEDIARI
RIMPATRIO CON TRASFERIMENTO AL SEGUITO
REGOLARIZZARIONE SENZA RIMPATRIO
ESONERO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2008
QUADRO RW
ESONERO IN QUANTO LE ATTIVITA' FINANZIARIE SONO DEPOSITATE PRESSO
UN INTERMEDIARIO
MONITORAGGIO
OBBLIGO DI TENUTA DELLE EVIDENZE SENZA OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
OBBLIGO DI TENUTA DELLE EVIDENZE
INTERMEDIARI
ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
E DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
NORMATIVA
NESSUN OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEI CASI SOSPETTI LIMITATAMENTE AI REATI PROTETTI DALLO SCUDO
ANTIRICICLAGGIO
DENUNCIA IN DOGANA
BANCA, POSTA O
GUARDIA DI FINANZA
NESSUN OBBLIGO
OBBLIGO
I DATI SARANNO TRASMESSI ALL'UIF E
ALL'AMMINISTRAZIONE FISCALE
37
NESSUN OBBLIGO
CINFIS
SCUDO FISCALE - COSTO
PAGAMENTO DI UN’IMPOSTA STRAORDINARIA CHE TIENE CONTO
DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI PARI AL 50% DEL RENDIMENTO
PRESUNTO DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE O REGOLARIZZATE. IL
RENDIMENTO SI PRESUME MATURATO NELLA MISURA DEL 2% ANNUO
PER I 5 ANNI PRECEDENTI L’EMERSIONE.
IL RIMPATRIO E LA REGOLARIZZAZIONE SI PERFEZIONANO CON IL
PAGAMENTO DELL‘IMPOSTA.
NON SI APPLICA AI RENDIMENTI REALIZZATI DAL 1.1.2009 FINO ALLA DATA
DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA.
SVANTAGGIO: PRESUNZIONE ASSOLUTA CHE NON TIENE CONTO DEL
PERIODO DI EFFETTIVA DETENZIONE E DEL RENDIMENTO (O
PERDITA) REALE.
38
SCUDO FISCALE – VALORI DICHIARATI
ATTIVITÀ FINANZIARIE:
COSTO D’ACQUISTO
VALORE CORRENTE
VALORE INTERMEDIO
ATTIVITÀ PATRIMONIALI:
COSTO D’ACQUISTO DOCUMENTATO
VALORE PERITALE
VALORE INTERMEDIO
39
CINFIS
CINFIS
SCUDO FISCALE - RISERVATEZZA
ASSICURATA SOLO SE ATTIVITÀ RIMPATRIATE TRAMITE CANALE
ISTITUZIONALE.
ANONIMATO GARANTITO TRANNE IN CASO DI ACCERTAMENTO
POICHÈ PREVISTA DEROGA AD OBBLIGO DI DICHIARAZIONE NEL
QUADRO RW DELLE SOMME RIMPATRIATE.
PER LE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E
DI DICHIARAZIONE.
40
CINFIS
SCUDO FISCALE - EFFETTI
PRECLUSIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I
PERIODI D’IMPOSTA NON PRESCRITTI FINO A CONCORRENZA DELLE
ATTIVITÀ DICHIARATE.
ESTINZIONE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE,
PREVIDENZIALI SULLE ATTIVITÀ DICHIARATE.
41
TRIBUTARIE
E
CINFIS
SCUDO FISCALE - EFFETTI
TIPO DI VIOLAZIONE PENALE
SANZIONE
Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o IVA) Reclusione da 1 anno e 6
mediante utilizzo di fatture false per qualunque mesi a 6 anni. Quando
l’ammontare complessivo
importo (articolo 2, Dlgs 74/2000)
degli elementi passivi fittizi
è inferiore a 154.937,07
Euro si applica la reclusione
da 6 mesi a 2 anni.
Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o IVA) Reclusione da 1 anno e 6
mediante utilizzo di fatture indicanti un importo mesi a 6 anni. Quando
superiore a quello reale (articolo 2, Dlgs 74/2000) l’ammontare complessivo
degli elementi passivi fittizi
è inferiore a 154.937,07
Euro,
si
applica
la
reclusione da 6 mesi a 2
anni.
42
COPER
TURA
SI
SI
CINFIS
SCUDO FISCALE - EFFETTI
TIPO DI VIOLAZIONE PENALE
SANZIONE
Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o IVA) mediante altri artifizi Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo
o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:
a)
l’imposta evasa supera 77.468,53 Euro;
b)
l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all’imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi
fittizi, risulta superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli
elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a
1.549.370,70 euro in importo superiore a quello reale (articolo 3,
Dlgs 74/2000)
Dichiarazione infedele (imposte dirette o IVA) mediante l’indicazione di Reclusione da 1 a 3 anni
elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi,
quando congiuntamente:
a)
l’imposta evasa supera, con riferimento a ogni imposta,
103.291,38 Euro;
b)
l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione,
anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, risulta
superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi
attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a
2.065.827,60 euro (articolo 4, Dlgs 74/2000)
43
COPERTURA
SI
SI
CINFIS
SCUDO FISCALE - EFFETTI
TIPO DI VIOLAZIONE PENALE
SANZIONE
Omessa presentazione dichiarazione (imposte dirette o IVA)
quando l’imposta evasa supera 77.468,53 euro, con
riferimento a ciascuna imposta (articolo 5, Dlgs 74/2000)
Reclusione da 1 a 3 anni
Emissione di fatture false (articolo 8, Dlgs 74/2000)
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6
anni.
Quando
l’ammontare
complessivo degli elementi fittizi è
inferiore a 154.937,07 euro si
applica la reclusione da 6 mesi a 2
anni.
SI
Emissione di fatture con importo superiore al reale (articolo 8, Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6
anni.
Quando
l’am-montare
Dlgs 74/2000)
complessivo degli elementi fittizi è
inferiore a 154.937,07 euro si
applica la reclusione da 6 mesi a 2
anni.
44
COPERTURA
NO
NO
CINFIS
SCUDO FISCALE - EFFETTI
TIPO DI VIOLAZIONE PENALE
SANZIONE
Occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di
evadere le imposte sui redditi o l’IVA, ovvero di consentire
l’evasione a terzi, in modo da non consentire la
ricostruzione dei redditi o del volume d’affari (articolo 10,
Dlgs 74/2000)
Reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Omesso versamento di ritenute di acconto risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare
superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta
(articolo 10bis, Dlgs 74/2000)
Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Omesso versamento dell’IVA per un ammontare superiore
a 50.000 euro (articolo 10ter, Dlgs 74/2000)
Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Indebita compensazione mediante omesso versamento di
somme dovute in violazione dell’articolo 17, Dlgs
241/1997, relative a crediti non spettanti o inesistenti
(articolo 10 quater, Dlgs 74/2000)
Reclusione da 6 mesi a 2 anni.
45
COPERTURA
SI
NO
NO
NO
CINFIS
SCUDO FISCALE - EFFETTI
TIPO DI VIOLAZIONE PENALE
SANZIONE
Sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o IVA,
ovvero di interessi o sanzioni amministrative per un
ammontare superiore a 51.645,69 euro, ponendo in essere
la vendita simulata o altri atti fraudolenti sui beni propri o
altrui al fine di rendere inefficace la procedura di
riscossione (articolo 11, Dlgs 74/2000)
Reclusione da 6 mesi a 4 anni..
Falsità materiale commessa dal privato; falsità ideologica
commessa dal privato in atto pubblico; falsità di registri e
notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso;
soppressione distribuzione e occultamento di atti vari;
falsità di documenti informatici; falsità in copie autentiche
che tengono luogo degli originali mancanti finalizzati alla
realizzazione o all’occultamento di reati tributari (articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis, 492 Codice penale)
Rispettivamente reclusione da 1
anno e 6 mesi a 6 anni, da 6 mesi
a 3 anni, da 1 a 4 anni, ridotta di
un terzo; fino a 2 anni; fino a 6
mesi o multa fino a 309 euro; da
6 mesi a 3 anni; riduzione di 1/3
rispetto ai reati relativi.
46
COPERTURA
NO
SI
CINFIS
SCUDO FISCALE - EFFETTI
TIPO DI VIOLAZIONE PENALE
SANZIONE
False comunicazioni in bilancio, nelle varie forme, quando
siano state commesse per eseguire od occultare reati
tributari “scudati” ovvero per conseguirne il profitto e sia
riferito alla medesima pendenza o situazione tributaria
(articoli 2621 e 2622, Codice civile)
Arresto fino a 2 anni.
SI
Reclusione da 6 mesi a 3 anni (se
commesse in danno della società,
dei soci, dei creditori).
False comunicazioni sociali, nelle varie forme, quando non
Arresto fino a 2 anni.
siano state commesse per eseguire od occultare reati
tributari “scudati” ovvero per conseguirne il profitto (articoli
Reclusione da 6 mesi a 3 anni (se
2621 e 2622, Codice civile)
commesse in danno della società,
dei soci, dei creditori.
47
COPERTURA
NO
CINFIS
SCUDO FISCALE - EFFETTI
TIPO DI VIOLAZIONE PENALE
SANZIONE
Riciclaggio di proventi illeciti ossia, fuori dei casi di
Reclusione da 4 a 12 anni e con
concorso nel reato, la sostituzione o il trasferimento di la multa da 1.032 euro a
denaro, beni o altre utilità provenienti da qualunque dei 15.493 euro.
delitti sopra evidenziati (reati tributari, societari) ovvero
compimento in relazione a essi di operazioni, in modo
da ostacolare l’identificazione della loro provenienza
delittuosa (articolo 648 bis, Codice penale)
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Reclusione da 4 a 12 anni e con
cioè a dire, fuori dei casi di concorso nel reato l’impiego la multa da 1.032 euro a
in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre 15.493 euro.
utilità provenienti da qualunque dei delitti sopra
evidenziati (reati tributari e societari) (articolo 648 ter,
Codice penale)
COPERTURA
NO
(*)
NO
(*)
(*) Il professionista o l’intermediario finanziario che assistono, o hanno notizia, per ragione della propria
attività, del contribuente che fa lo scudo non devono effettuare la segnalazione antiriciclaggio.
48
CINFIS
SCUDO FISCALE - EFFETTI
Società collegate o controllate estere – Artt. 167 e 168
L’accesso allo scudo è permesso al soggetto interposto (CFC) ma i relativi effetti
dello scudo si producono in capo all’interponente che ha il reale dominio delle
attività oggetto di emersione da parte delle CFC.
Estensione della copertura scudo, inoltre nessun procedimento potrà essere aperto
in relazione alla modalità di costituzione dei capitali all’estero.
Lo scudo copre anche i redditi conseguiti nei periodi di imposta chiusi al 31
dicembre 2008.
ATTENZIONE: RISCHIO ESTEROVESTIZIONE
49
CINFIS
SCUDO FISCALE - INEFFICACIA
PER ILLECITI PENALI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È PREVISTA
L’ESCLUSIONE.
SE ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA
ACCERTAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN CORSO. GLI
ATTI DEVONO ESSER NOTIFICATI.
PROCEDIMENTI IN CORSO AL 4 OTTOBRE
ATTENZIONE: I QUESTIONARI DELLA GDF
50
MONITORAGGIO FISCALE: IL FUTURO DELLE SANZIONI
CINFIS
La sanzione per infedele o omessa dichiarazione nel quadro RW dei trasferimenti da o verso
l’estero di denaro, certificati in serie o in massa o titoli attraverso non residenti senza il
tramite di un intermediario italiano è stata elevata ad una sanzione amministrativa
pecuniaria che va dal 10% al 50% degli importi non dichiarati, se questi superano Euro
10.000,00 nel periodo d’imposta. Questa è una sanzione una tantum relativa al passaggio
dell’importo.
Inoltre, ogni anno, per gli importi di attività estere di natura finanziaria, attraverso cui
possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, l’omissione della
dichiarazione di possesso nel quadro RW sarà sanzionata con una sanzione amministrativa
pecuniaria che va dal 10% al 50% degli importi non dichiarati, se questi superano Euro
10.000,00 nel periodo d’imposta.
Nel caso in cui queste attività siano produttive del reddito, anche la mancata dichiarazione ed
imposizione di quest’ultimo sarà ulteriormente sanzionata con una sanzione dal 240% al
480% + 1/3 se prodotti all’estero.
IL PATRIMONIO NON DICHIARATO SI PRESUME (SALVO PROVA
CONTRARIA) COSTITUITO CON REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE IN
ITALIA.
51
ARRIVEDERCI
CINFIS
Grazie!
CINFIS
Centre for International Fiscal Studies
Via Curti 19
CH-6900 Lugano
Switzerland
www.cinfis.com
[email protected]
Tel. +41 79 20 80 329
Fax +41 91 922 24 76
52
Scarica

CINFIS - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili