Ottobre 2014
PAC 2014-2020
Il quadro generale
Il plafond si riduce …
Anno
Massimali pagamenti
diretti (000 eur)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3.953,4
3.902,0
3.850,8
3.799,5
3.751,9
3.704,3
3.704,3
Meno 6,3%
Il regolamento sui pagamenti diretti
Il regolamento sui pagamenti diretti
Essere AGRICOLTORI ATTIVI
Rispettare INVERDIMENTO
GREENING
La produzione l’allevamento o la coltivazione di prodotti
agricoli
Lo svolgimento di un’attività minima, che gli Stati membri
definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente
in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
I pagamenti diretti: Gli Agricoltori Attivi (art. 9 reg. UE n. 1307/2013)
Non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole
sono tenute in uno stato utile per l’allevamento o la coltivazione e che non svolgono le attività
agricole minime fissate dallo Stato membro.
Inoltre uno Stato membro può decidere che nessun pagamento diretto sia concesso a persone
fisiche o giuridiche la cui attività agricola rappresenta una parte insignificante delle attività
economiche complessive e/o la cui attività principale o l’oggetto della sua attività non consista
nell’esercizio dell’attività agricola
Non sono concessi pagamenti diretti a:
persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e finanziarie);
• persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale;
•società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
•Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione o sperimentazione in campo
agricolo.
I pagamenti diretti: Gli Agricoltori Attivi (art. 9 reg. UE n. 1307/2013)
Vengono considerati agricoltori in attività, i soggetti che dimostrano il possesso di uno dei seguenti
requisiti:
 Iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 Partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA.
 Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in zone montane e/o svantaggiate è
sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
Sono considerate automaticamente agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che
percepiscono aiuti diretti per un ammontare massimo di:
 5.000 Euro per le aziende le cui superfici sono prevalentemente ubicate nelle zone svantaggiate e/o
di montagna;
 1.250 Euro nelle altre zone.
Non sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che possiedano superfici agricole che
sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione se tali superfici rappresentano più del 50 % dell’intera superficie agricola dichiarata nel
2015
I pagamenti diretti La componente base
COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI
ANNO 2015
Agricoltore attivo
NUOVI
TITOLI
TITOLI STORICI
L’accesso sarà consentito agli agricoltori che presenteranno domanda nel 2015 e che avessero avuto diritto a percepire
pagamenti diretti in relazione alla domanda 2013.
Gli SM possono assegnare i diritti agli agricoltori che:
 non hanno ricevuto pagamenti nel 2013 e che producevano ortofrutticoli o coltivavano vigneti;
 nel 2014 hanno avuto accesso alla RN;
 non hanno mai avuto diritti (proprietà o affitto) e hanno avuto attività di produzione, allevamento o coltivazione nel
2013.
In caso di vendita o affitto dell’azienda, il cedente può trasferire il diritto a ricevere titoli
ad uno o più agricoltori.
I pagamenti diretti La componente base
GLI ASPETTI FONDAMENTALI NELL’ASSEGNAZIONE DEI NUOVI TITOLI
REGIONALIZZAZIONE
CONVERGENZA
I pagamenti diretti La componente base
COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI – LA REGIONALIZZAZIONE
Art. 23 REG (UE) 1307/2013
100 eur/ha
300 eur/ha
200 eur/ha
400 eur/ha
350 eur/ha
I pagamenti diretti La componente base
COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI – LA CONVERGENZA
CONVERGENZA
La regionalizzazione applicata immediatamente provoca un effetto troppo
penalizzante per gli agricoltori che hanno titoli di valore elevato.
Per questa ragione è stato previsto un meccanismo di convergenza con il passaggio
graduale dal vecchio al nuovo sistema
I pagamenti diretti La componente base
COME VERRANO ASSEGNATI I NUOVI TITOLI – LA CONVERGENZA
IL MODELLO IRLANDESE – POSSIBILE APPLICAZIONE IN ITALIA
Modello Irlandese
Graduale
avvicinamento a livelli
omogenei senza
uniformità
Nel 2019 nessun titolo deve avere
un valore unitario più basso del
60% della media
Nessun titolo potrà
diminuire di oltre il 30%
rispetto al valore iniziale
Se il raggiungimento del
vincolo del 60% comporta
una perdita superiore al
30% viene abbassato il
60%
I pagamenti diretti La componente base
I possibili effetti delle variabili sul calcolo del valore unitario
B = Numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 al livello
regionale
VITE DA VINO SI
E’ necessario anche decidere se considerare le superfici a
pascoli permanenti per intero (un ha = un titolo) oppure
riparametrandole al ribasso
Potrebbero esserci dei coefficienti di riduzione legati ai pascoli
abbastanza coerenti con l’attuale ammissibilità dei pascoli magri
(pascolo polifita, pascolo tara 20%, pascolo 50%. Potrebbero
esserci anche dei limiti chilometrici all’ammissibilità dei pascoli.
In ogni caso si richiede di fare la massima attenzione all’utilizzo dei
pascoli in attesa di possibili evoluzioni normative.
I pagamenti diretti La componente base
GLI ANNI CRUCIALI 2013-2014-2015
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
E’ l’anno di verifica dello status di agricoltore. I titoli
verranno assegnati agli agricoltori che hanno ricevuto
pagamenti diretti sulla domanda 2013
E’ l’anno di trascinamento dei titoli storici. Il modello di
convergenza tiene conto dei pagamenti ricevuti o del valore
dei titoli detenuti nel 2014. Calcolo del valore iniziale dei
titoli sul “pagato” per il 2014 . Inclusione delle risorse di cui
all’ 68 del Reg. (CE) 73/2009 nel calcolo del valore unitario
iniziale per quei settori che non riceveranno il sostegno
accoppiato facoltativo
E’ l’anno di verifica di assegnazione dei nuovi titoli. I nuovi
titoli saranno assegnati in base al numero di ettari dichiarati
in domanda unica 2015
I pagamenti diretti La componente base
A COSA STARE ATTENTI: ANNO
ANNO 2013
2013
Andrebbe eseguita una completa disamina dei fascicoli aziendali
per estrapolare le aziende che, pur in possesso di un fascicolo
aziendale, non hanno presentato domanda unica nel 2013.
Potremmo trovarci di fronte all’azienda che abbia solo
ortofrutticoli, o solo vigneti, ovvero per una serie di motivi non
ha potuto presentare DPU nel 2013 magari presentando solo
domanda PSR e che, comunque, può dimostrare compiutamente
di avere esercitato attività di produzione.
I pagamenti diretti La componente base
A COSA STARE ATTENTI: ANNO
ANNO 2014
2014
La scelta sul livello nazionale ci riporta all’importanza di ricevere un
pagamento completo per l’anno 2014: non è, pertanto, importante
che i titoli siano detenuto in proprietà o in affitto ma che il pagamento
avvenga totalmente e per tutte le tipologie (titoli, art. 68 ed altro).
Si ritiene importante porre attenzione anche alla possibilità di riferirsi
ad anni precedenti qualora il 2014 fosse un anno ”particolare” per
effetto di eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.
L’Italia ha scelto di poter includere nel calcolo del plafond 2014 anche i
premi dell’art. 68 del reg. CE 73/2009. Questa condizione non può
essere applicata sicuramente per l’olivicoltura e va valutata
attentamente anche per il grano duro in funzione di
un’interpretazione di coerenza fra la misura dell’accoppiato prevista
fino al 2014 e quella attualmente concepita.
I pagamenti diretti La componente base
A COSA STARE ATTENTI: ANNO
ANNO 2015
2015
Il valore unitario iniziale sarà suddiviso per gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015
La questione è molto importante e delicata .
Si pensi a tutte quelle aziende che fino al 2014 detengono diritti storici insieme ad ettari,
presenti nel fascicolo aziendale, ma che non hanno generato diritti storici (vigneti,
ortofrutticoli ecc.). In questi casi il valore complessivo dei diritti potrebbe essere spalmato
sugli ettari ammissibili nel 2015 con conseguentemente abbassamento del valore unitario
dei diritti.
N. diritti 2014
100
Valore unitario dei
diritti al 2014
€ 1.000
Ettari presenti nel
fascicolo 2015
200 (magari l’azienda
possiede 100 ettari di
vigneti o di pascolo)
Valore unitario dei
diritti al 2015
€ 500
La cosa non è di poco conto perché, in questo caso, l’azienda dal 2015 in poi sarà costretta
a detenere sempre almeno 200 ettari per poter esercitare il valore complessivo dei diritti.
•.
I pagamenti diretti I cambi di titolarità
Non è assolutamente cambiato il requisito giuridico della soggettività dei diritti. I diritti possono essere
trasferiti solo per espressa e sottoscritta volontà delle parti in causa.
FUSIONI E
SCISSIONI
AFFITTI E
VENDITE
FUSIONE in un nuovo agricoltore, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi
finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro.
SCISSIONE almeno due nuovi agricoltori distinti secondo la definizione dello stesso articolo, di cui
almeno uno rimane controllato, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, da almeno una delle
persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria; oppure l’agricoltore iniziale e almeno un
nuovo agricoltore distinto secondo la definizione dello stesso articolo
Gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell’ultimo giorno utile per la domanda di
assegnazione di diritti all’aiuto fissato dalla Commissione – 15 Maggio 2015 -, trasferire insieme
all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all’aiuto sono
assegnati al venditore e direttamente trasferiti all’acquirente, che beneficerà, se del caso, dei pagamenti
che il venditore ha ricevuto per il 2014 o del valore dei diritti che questi ha posseduto nel 2014.
Bisogna inserire delle specifiche clausole. Massima attenzione ai contratti già posti in essere o
che partono dopo il 15 Maggio 2014
TRASFERIMENTI
SENZA TERRA
Potrebbe essere penalizzato con delle riduzioni. La bozza di decreto attuativo della PAC non ancora
pubblicato potrebbe contenere la clausola che i trasferimenti di diritti possono avvenire solo all’interno
della stessa regione amministrativa.
I pagamenti diretti La clausola del guadagno insperato
In caso di vendita, cessione o
scadenza parziale o totale di
un affitto di superfici agricole
dopo il 15 Maggio 2014 e
prima del 15 Maggio 2015,
l'aumento del valore dei
diritti all'aiuto che sarebbero
assegnati
all'agricoltore
interessato
può
essere
riversato, in tutto o in parte,
nella riserva nazionale o nelle
riserve regionali qualora
l'aumento sia tale da
determinare un guadagno
insperato per l'agricoltore
interessato.
Si tratta di una clausola di estrema importanza che
scatta nel momento in cui l’agricoltore ha venduto o
ceduto in affitto dei terreni dopo la presentazione della
DPU 2014 senza trasferire contestualmente pari
numero di titoli e si presenta alla DPU 2015 con un
numero di ettari inferiori a quelli presenti nella DPU
2014. Questa condizione dovrebbe far scattare la
clausola del “guadagno insperato” e, sulla base della
bozza di decreto attuativo della PAC non ancora
pubblicato, la differenza fra il valore unitario dei titoli
ottenuti nel 2015 senza i terreni venduti o ceduti in
affitto ed il valore unitario dei titoli che si sarebbe
ottenuto nel 2015 con i terreni venduti o ceduti in
affitto, dovrebbe essere riversata alla riserva nazionale
per una percentuale pari al 50%.
I pagamenti diretti: La componente greening
Greening
E’ un titolo addizionale al
pagamento di base
E’ riconosciuto agli agricoltori attivi
A condizione di rispettare dei vincoli
Pratiche agricole benefiche
• Diversificazione colturale
• Aree di interesse ecologico
• Mantenimento pascoli permanenti
Pratiche equivalenti
Il pagamento ecologico (greening) è stato fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli
(60% circa del pagamento di base).
I pagamenti diretti: La componente greening
LE PRATICHE EQUIVALENTI AL GREENING
Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio
per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato dagli obblighi
del greening. Tali pratiche equivalenti sono contemplate da:
 impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o
dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (impegni per pagamenti
agroambientali);
sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione
del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori
stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire
gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del
paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.
I pagamenti diretti: La componente greening
Gli agricoltori che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n.
834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso
facto al pagamento del greening
Greening
Se si utilizzano pratiche equivalenti, per evitare doppi finanziamenti, gli
Stati membri deducono dall’importo del sostegno per ettaro calcolato in
applicazione dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
1305/2013 PSR un importo corrispondente a un terzo del pagamento di
inverdimento medio per ettaro (greening) nello Stato membro o nella
regione in questione, per ogni pratica di inverdimento equivalente a tale
pratica
I pagamenti diretti: La componente greening
DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
I pagamenti diretti: La componente greening
DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
Il concetto di colture diverse è
sostanzialmente diverso rispetto a quello
dell’avvicendamento di cui all’art. 68 del
reg. CE 73/2009. Nel caso della
diversificazione delle colture con la nuova
PAC una coltura è diversa se appartiene
ad un genere diverso nella classificazione
botanica delle colture;
•es. grano duro e grano tenero non sono
diversi (genere Triticum);
•es. grano (genere Triticum) e orzo
(genere Hordeum) sono diversi.
Attenzione anche alla compatibiità degli
obblighi per chi fa agricoltura biologica
Le superfici seminate con miscugli di sementi,
indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si
ritengono coperte da una singola coltura.
Tale singola coltura è denominata «coltura mista».
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate
colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.
I pagamenti diretti: La componente greening
LE DEROGHE ALLA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
Sono escluse dal rispetto delle regole base della diversificazione le aziende in cui:
1. le superfici siano interamente investite a colture sommerse per una parte
significativa dell’anno (riso);
2. i seminativi siano investiti per più del 75% a foraggio e/o a riposo, a condizione
che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
3. le superfici agricole siano investite complessivamente per più del 75% a: prato
permanente, foraggere avvicendate, colture sommerse (riso), a condizione che i
seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
4. seminativi non dichiarati dall’agricoltore per più del 50 % nella sua domanda di
aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle
domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro
totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;
I pagamenti diretti: La componente greening
LE PRATICHE EQUIVALENTI ALLA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
• Vi sono almeno quattro colture,
• Si applicano i limiti massimi inferiori,
• Vi è una selezione di colture più appropriata, come, ad esempio, leguminose,
colture proteiche, colture che non necessitano, a seconda dei casi, di irrigazione né
di trattamenti fitosanitari,
• Sono incluse varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di
estinzione che occupino almeno il 5 % della superficie in avvicendamento
I pagamenti diretti: La componente greening
Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area
(EFA)
o Si applicano solo alle superfici a seminativo;
o Non si applica alle colture permanenti e ai prati e
pascoli permanenti (grande novità del negoziato perché
esclude dall’obbligo le colture permanenti (vigneti,
oliveti, frutteti, ecc.).
o Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15
ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a
seminativo.
I pagamenti diretti: La componente greening
LE DEROGHE ALLE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
 il seminativo aziendale non supera i 15 ha;
 oltre il 75 % dei seminativi aziendali sono investiti a foraggere erbacee, a
leguminose, lasciati a riposo, o da combinazione dei tre impieghi, a condizione
che i seminativi rimanenti non sottoposti a tali usi non siano superiori ai 30 ha
 la superficie ammissibile è investita per oltre il 75% da prato permanente,
foraggere erbacee o colture sommerse o da combinazione di tali impieghi, a
condizione che i seminativi rimanenti non sottoposti a tali usi non siano superiori
ai 30 ha
I pagamenti diretti: La componente greening
LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
I pagamenti diretti: La componente greening
LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
I pagamenti diretti: La componente greening
LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO: PIANTE AZOTOFISSATRICI
I pagamenti diretti: La componente greening
SANZIONI PER MANCATO RISPETTO GREENIG
I pagamenti diretti: La componente greening
IL RISPETTO DELL’AVVICENDAMENTO 2014 EX ART. 68 REG UE 73/2009
Gli agricoltori possono aver scelto di richiedere la misura dell’avvicendamento
biennale nel 2014 anche come primo anno di impegno di un nuovo biennio. gli
impegni relativi devono essere rispettati in pieno, anche se una parte dell’impegno
deve essere soddisfatta nel corso dell’anno 2015. In altre parole, l’agricoltore può
richiedere la misura dell’avvicendamento biennale nel 2014 e ricevere il relativo
pagamento (circa 100 €/ha). Tuttavia la rotazione biennale va rispettata anche nel
2015 che costituisce il secondo anno di impegno, pur non ricevendo il relativo
pagamento.
Attenzione, quindi, di eventuali impegni assunti nel 2014 per l’avvicendamento ex
art. 68 ed obblighi derivanti dall’applicazione del greening con la nuova PAC
I pagamenti diretti: La componente greening
Esempio applicazione greening su azienda di Ha 100 di seminativi
EFA
TERRENO A
RIPOSO
HA 5
Diversificazione
COLTURA
SECONDARIA
ORZO
HA 19
Diversificazione
COLTURA PRINCIPALE
GRANO DURO ETTARI 71
Diversificazione TERZA COLTURA MISCUGLIO DI FORAGGIO Ha 5
I pagamenti diretti: Le tipologie di utilizzo dei terreni
I pagamenti diretti: Le tipologie di utilizzo dei terreni
I pagamenti diretti: I pagamenti per i giovani agricoltori
E’ concesso un pagamento annuo ai giovani
agricoltori che hanno diritto a un pagamento
nell'ambito del regime di pagamento di base o
del regime di pagamento unico per superficie
("pagamento per i giovani agricoltori").
Per "giovane agricoltore" si intende una
persona fisica:
 che si insedia per la prima volta in
un'azienda agricola in qualità di capo
dell'azienda o che sia già insediata in
un'azienda agricola nei cinque anni che
precedono la prima presentazione di una
domanda nell'ambito del regime di
pagamento di base o del regime di
pagamento unico
 che non ha più di 40 anni nell'anno della
presentazione del 15.05.2015.
Il pagamento per i giovani agricoltori è
concesso a ciascun agricoltore per un periodo
massimo di cinque anni
L'importo del pagamento per i giovani
agricoltori si ottiene moltiplicando il numero di
diritti che l'agricoltore ha per una cifra
corrispondente:
a) al 25 % del valore medio dei diritti all'aiuto,
di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore
(max 90 diritti); o
b) al 25 % di un importo calcolato dividendo
una percentuale fissa del massimale nazionale
per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per
il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati
nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.
I pagamenti diretti: Requisiti minimi
I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi:
a) per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016 se
l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore
ad € 250
b) per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti se
l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore
ad € 3000
I pagamenti diretti: La riserva nazionale
Ogni stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare il 3% del
massimale del pagamento di base
La riserva nazionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a:
 Giovani agricoltori
 Nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola
 Inoltre la riserva nazionale è utilizzata per:
 assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate
 assegnare titoli agli agricoltori per compensarli per svantaggi specifici
 praticare un aumento lineare su base permanente del valore di tutti i diritti
all’aiuto
Sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola soltanto
quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi
anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due
anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni
di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che
rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in
difficoltà.” Devono coesistere due condizioni: • rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali,
• si trovano in difficoltà.
Accanto ai due presupposti sopracitati, su base nazionale è stato scelto di utilizzare le
possibilità offerte dall’accoppiato per limitare le possibili ricadute negative a seguito del
processo di convergenza.
 settori che saranno particolarmente penalizzati a causa del processo di convergenza;
 settori e tipi di agricoltura che hanno una particolare importanza nel contesto
economico, sociale ed ambientale di determinate aree del Paese;
 settori e tipi di agricoltura per i quali esiste un rischio di abbandono o di declino della
produzione, con ripercussioni negative sull’equilibrio agro-ambientale di alcune aree
territoriali.
Il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni
si attesta al 11% degli aiuti
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 1.1 - Bovini da latte
Misura 1.2 - Bovini da latte in zone di montagna
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Condizioni di ammissibilità
Premio concesso alle vacche da latte che hanno partorito. Gli
allevatori dovranno provvedere alla registrazione del vitello
nato entro i termini previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale. Il premio è concesso alle vacche da
latte che abbiano prodotto latte per almeno una resa minima
da definire a livello territoriale.
Ø Entità dell’aiuto di base stimata:
Ø Importo unitario di base stimato : 56 euro/capo;
Plafond destinato alla misura aggiuntiva “zone di montagna”
(misura 1.2): 10,0 milioni di €
Ø Target capi ammissibili alla misura: circa 250.000
Entità dell’aiuto di base stimata:
Importo unitario di base stimato: 10 euro/capo ;
Misura 2.1 Vacche nutrici
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Condizioni di ammissibilità
Il premio è concesso alle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici ed
al Registro anagrafico che hanno partorito e i cui vitelli sono
registrati entro i termini previsti dalla regolamentazione nazionale e
comunitaria.
Ø Plafond destinato alla misura: 40,5 milioni di €
Ø Target capi ammissibili alla misura: circa 200.000.
Entità dell’aiuto stimata
Ø Importo unitario: 202 euro/capo *
Importi aggiuntivi sull’aiuto di base:
1. Un importo aggiuntivo, non superiore al 20% del premio di base,
può essere concesso con l’obiettivo di attuare appositi piani
selettivi o di gestione della razza. Per il biennio 2015-2016, tale
importo è finalizzato all’adesione ad un piano di risanamento dal
virus responsabile della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR)
per le razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e
Podolica anche al fine di gestire correttamente la biodiversità di
tali razze.
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 2.2 – Bovini di età compresa tra 12-24 mesi
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Condizioni di ammissibilità
Il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi al
momento della macellazione, allevati presso le aziende dei
richiedenti per un periodo non inferiore a [6] mesi prima della
macellazione.
Ø Plafond destinato alla misura: 66,4 milioni di €
Ø Target capi ammissibili alla misura: 1.120.000
Entità dell’aiuto prevista
Ø Importo unitario stimato: 46 euro/capo *
* L’importo unitario di base è soggetto a variazioni legate ai plafond
assegnati alle misure aggiuntive di seguito indicate. L’importo di
base non può scendere al di sotto del 60%.
Importi aggiuntivi :
1. Importo unitario aggiuntivo per i capi allevati per almeno 12 mesi
nelle aziende dei richiedenti o aderenti a Sistema di qualità nazionale
o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti (30%) .
2. Importo aggiuntivo per capi “valorizzati” certificati come IGP
(50%) .
Gli importi aggiuntivi non sono cumulabili.
Misura 3.1 Premio ovini
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Condizioni di ammissibilità
Il premio è assegnato al singolo capo (agnella da riproduzione
dell’anno in corso), previa dimostrazione da parte
dell’allevatore della corretta identificazione anagrafica dei
suddetti capi e dell’adesione ai piani regionali di selezione per
la resistenza alla scrapie che prevedano l’esclusione dalla
riproduzione degli arieti omozigoti sensibili.
L'allevatore mantiene nel gregge arieti resistenti ARR/ARQ o
ARR/ARR con densità minima di un ariete ogni cento femmine.
Si propongono due fasce di contributo sulla base dello stato di
avanzamento del piano di controllo della scrapie; fermo
restando il valore del contributo per singolo capo pari a 12,00
euro, si prevedono due obiettivi di rimonta: 15% delle agnelle
della mandria, per gli allevamenti ove l’obiettivo risulta non
adeguato agli standard europei e 7% delle agnelle, per gli
allevamenti prossimi al raggiungimento degli standard stabiliti.
Ø Plafond destinato alla misura: 9,5 milioni di €
Ø Importo unitario stimato: 12 euro/capo
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 3.2 – Premio agnello capi ovi-caprini IGP
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Condizioni di ammissibilità
Il premio è concesso agli allevatori che certificano capi ovi-caprini
idonei alla macellazione come IGP.
Plafond destinato alla misura: 5,5 milioni di €
Entità dell’aiuto prevista
Importo unitario stimato: € 10 euro/capo
Misura 4 – Sostegno settore bufalino
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Descrizione tecnica della misura 4
Condizioni di ammissibilità
Premio concesso alle bufale di età superiore ai 30 mesi che hanno
partorito
Ø Plafond destinato alla misura: 4 milioni di €
Ø Target capi ammissibili alla misura: 200.000
Entità dell’aiuto prevista
Ø Importo unitario stimato: € 20 euro/capo
Misura 1.3 – Premio colture annuali proteiche e frumento duro
Localizzazione
L'area di intervento interessa le regioni appartenenti all’Obiettivo
Convergenza e in Transizione: Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria,
Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Condizioni di ammissibilità
Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano una
percentuale della propria superficie a seminativi (con eccezione
del riso) alla produzione di colture proteiche
Ø Plafond destinato alla misura: 55,4milioni di €
Colture ammissibili
- Colture proteiche da granella premio
- Erbai di sole leguminose
-Frumento duro
Premio presumibile: € 50/ha
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 4 – Premio barbabietola da zucchero – Plafond
assegnato alla misura 17,1 milioni di Euro
Localizzazione
Intero territorio nazionale.
Condizioni di ammissibilità
Premio concesso alla coltivazione della barbabietola da
zucchero
Ø Plafond destinato alla misura: 17,1 milioni di €
Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 50.000
Ha
Entità dell’aiuto stimata
Ø Importo unitario: 325 euro/ha.
Misura 5 – Premio pomodoro da industria – Plafond assegnato alla
misura 11,2 milioni di Euro
Localizzazione
Intero territorio nazionale
Condizioni di ammissibilità
Coltivazione del pomodoro da industria.
Ø Plafond destinato alla misura: 11,2 milioni di €
Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 70.000 Ha
Entità dell’aiuto
Ø Importo unitario: 160 euro/ha
I pagamenti diretti: L’aiuto accoppiato
Misura 1.1 – Premio base olivo
Localizzazione
L’intervento interessa le superfici olivicole localizzate nelle Regioni in cui la
superficie olivicola rappresenta almeno il 25% della SAU regionale, in quanto
l'olivicoltura costituisce una parte rilevante dell’economia agricola regionale.
Plafond destinato alla misura: 43,8 milioni di €
Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 560.000 Ha
Entità dell’aiuto stimato
Ø Importo unitario: 78 euro/ha.
Misura 1.2 – Premio aggiuntivo olivo
Localizzazione
L'area di intervento interessa le superfici olivicole nelle Regioni Obiettivo
“Convergenza” ove è soddisfatto il criterio “superficie olivo/SAU regionale”
superiore al 25%, caratterizzate da pendenza media superiore al 7,5%.
Ø Plafond destinato alla misura: 13,2 milioni di €
Ø Target superfici stimabili ammissibili alla misura: 188.607 Ha
Entità dell’aiuto
Ø Importo unitario aggiuntivo alla misura “ premio base olivo”: 70 euro/ha
Misura 1.3 – Premio olivicoltura con rilevante
importanza economica territoriale ed
ambientale
Localizzazione:
Intero territorio nazionale.
Condizioni di ammissibilità
da definire.
Ø Plafond destinato alla misura: 13 milioni di €
Ø Target superfici stimabili ammissibili alla
misura: 100.000Ha
Entità dell’aiuto
Ø Importo unitario della misura: 130 euro/ha
I pagamenti diretti Alcuni esempi
2500
2000
Clausola
salvaguardia 70%
1500
Nuovi titoli
1000
Vecchi titoli
FLAT RATE
Circa €
250/300
500
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
La clausola della perdita massima del 30% è da applicarsi al 2015 e non al 2014
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