La regionalizzazione del
Patto di stabilità interno:
novità e prospettive
Matteo Barbero
I^ Consulta “Finanza, istituzione, personale” ANCI Piemonte
Torino, 31 maggio 2011
Due possibili declinazioni
Patto regionale
“orizzontale”
Patto regionale
“verticale”
Compensazioni interne al
Compensazioni fra
comparto degli Enti locali di ciascuna Regione e gli Enti
ciascuna Regione, fermo
locali del proprio territorio,
restando l’obiettivo
con la prima che cede
aggregato definito dalla
quote dei propri obiettivi per
normativa statale
consentire ai secondi
maggiori pagamenti
La disciplina vigente
Art. 1, comma 141, della legge n. 220/2010 (Patto regionale
orizzontale)
A decorrere dall'anno 2011, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono, per gli Enti locali del proprio territorio,
integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore
nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie
esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di
monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo
complessivamente determinato (…) per gli Enti locali della
Regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla
base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
La disciplina vigente
Il Mef ha presentato una prima bozza del decreto relativo al Patto
regionale “orizzontale”, che è stato discusso in sede tecnica ma
non ancora approvato
Esso contiene alcune novità importanti:
segnalazioni alla Regione entro il 15 settembre (a pena di esclusione);
 privilegio per “le spese in conto capitale, la spese inderogabili e quelle
che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento e si
ispirano a principi di adeguatezza finanziaria rispetto agli interventi
effettuati”;
 possibile declinazione del Patto regionale anche a livello provinciale;
 facoltà per le Regioni di penalizzare gli Enti che conseguiranno a fine
esercizio un saldo superiore all’obiettivo;
 possibilità per le Regioni di accedere al sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato.

La disciplina vigente
Art. 1, comma 142, della legge n. 220/2010 (Patto regionale
orizzontale)
Ogni Regione (e Provincia autonoma) definisce e comunica agli
Enti locali il nuovo obiettivo annuale del Patto, determinato anche
sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie
locali. La Regione (e Provincia autonoma) comunica altresì al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio
del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente
locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per
l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31
ottobre 2011.
La disciplina vigente
Art. 1, commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143, della legge n.
220/2010, come modificata dalla legge n. 10/2011 (Patto regionale
verticale)
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono
autorizzare gli Enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro
saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in
conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo
procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico.
Le Regioni (e le Province autonome) definiscono criteri di virtuosità
e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
delle autonomie locali.
La disciplina vigente
Art. 1, commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143, della legge n. 220/2010
(Patto regionale verticale)
Gli Enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle Regioni e alle
Province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità
dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il
termine del 31 ottobre, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio
dei saldi di finanza pubblica.
In sintesi
Patto regionale orizzontale Patto regionale verticale
Entro il 30 giugno di ogni
Entro il 31 ottobre di ogni
anno (salvo che per il 2011,
anno sulla base di criteri
quando il termine scade al
definiti di concerto fra
31 ottobre) sulla base di
Regione ed Enti locali sulla
linee-guida statali e di criteri
base dei criteri di
definiti di concerto fra
“virtuosità” e delle modalità
Regione ed Enti locali
operative definiti dal
sistema regionale
Segnalazioni entro il 15
settembre
Segnalazioni entro il 15
settembre
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Presentazione: La regionalizzazione del Patto di