INEA - Roma, 16 Ottobre 2003
Il caso delle agrobiotecnologie
negli accordi internazionali
ed il conflitto USA- UE
Alessandro Sorrentino
Di.St.A.Te.Q - Facoltà di Economia
Università della Tuscia (Viterbo)
[email protected]
http://www.inea.it/progbiotecnologie/
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Le agrobiotecnologie: quali
preoccupazioni?
 Preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza:
 degli alimenti e della salute del consumatore
 delle risorse naturali e dell’ambiente
 Preoccupazioni sulle implicazioni socio-economiche:
 sotto il profilo dell’efficienza allocativa
 sotto il profilo dell’equità distributiva
 Preoccupazioni di natura etico-religiosa
Ma anche……?
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USA vs. UE nei princìpi e nella
regolamentazione sugli OGM
 Negli USA la regolamentazione è basata sul “principio di sostanziale
equivalenza”:
Condizionamento ordinario per il rilascio nell’ambiente e l’accesso al
mercato (procedure di approvazione come varietà convenzionali)
Evidenza scientifica del rischio: approccio (Natural) Science-based
Assenza di segmentazione-segregazione di mercato (no etichettatura)
Brevettabilità ampia con poche eccezioni ed elevata copertura
 Nella UE la recente regolamentazione fa esplicito riferimento al “principio
di precauzione” (art. 174 Trattato) – moratoria permettendo:
 Condizionamento specifico per il rilascio nell’ambiente e l’accesso al
mercato (procedure di approvazione più “complesse”)
Insufficiente conoscenza scientifica su rischi di danni gravi e irreversibili
 Approccio Social Science-based
Segregazione del mercato OGM: Etichettatura obbligatoria - Tracciabilità
Brevettabilità condizionata da numerose eccezioni e limitata copertura
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La natura del conflitto USA - UE
 Sul piano commerciale: la regolamentazione interna (unilaterale) ha
effetti indiretti sia sui prezzi di mercato interni che mondiali (effettotariffario) e dunque comporta limitazioni nell’accesso ai mercati, la cui
garanzia è oggetto di accordi internazionali (WTO)
 Sul piano della tutela dei Diritti della Proprietà Intellettuale (DPI):
il mancato riconoscimento di DPI da parte di un paese consente allo stesso
di catturare integralmente i benefici di un innovazione senza sostenerne i
relativi costi; ciò a scapito di quei paesi nei quali l’innovazione ha origine
conflitto tra diritti
 Il diritto di un produttore USA di OGM di commercializzare liberamente il suo
prodotto anche nella UE senza perdere eventuali diritti esclusivi di proprietà
intellettuale
 il diritto dei consumatori UE alla libera scelta di poter consumare o meno
OGM (o derivati) senza ulteriori oneri
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Quali accordi internazionali sono
chiamati in causa ?
Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO)
 Accordo su misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)
 Accordo su barriere tecniche al commercio (TBT)
 Accordo sui diritti della proprietà intellettuale (TRIPS)
Convenzione sulla biodiversità (CBD)
 Protocollo sulla BioSicurezza (PBS)
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La disputa in atto
 L’oggetto della disputa:
 La moratoria UE, in corso dal 1998, sulle autorizzazioni al rilascio nell’ambiente
ed alla commercializzazione di OGM e derivati
 Il blocco esercitato da sei paesi membri UE alle importazioni ed alla
commercializzazione di prodotti GM, già autorizzati ai sensi della direttiva
220/90 precedentemente alla moratoria
 I paesi ricorrenti: Argentina, Canada ed USA
 Gli accordi oggetto della presunta violazione: GATT 1994, SPS, TBT, Agricoltura
 I tempi della disputa:
 Maggio 2003: i paesi ricorrenti hanno fatto formale richiesta all’organo di
risoluzione delle dispute (DSB) per l’ apertura delle consultazioni con l’UE
 Agosto 2003: i paesi ricorrenti, constatato il fallimento delle consultazioni con
l’UE, hanno richiesto la costituzione del panel per la risoluzione della disputa
 Tempi mediamente richiesti dalla procedura (incluso l’appello): dai 12 ai 18
mesi (inizio 2005?)
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La controversia attuale (formale?) …..
 La moratoria attualmente oggetto di controversia:
 potrebbe essere giustificabile sulla base del PBS,
 ma il PBS non può sostituirsi ad accordi internazionali preesistenti
(GATT/WTO); però…
 in sede WTO è giustificabile solo nell’ambito SPS articolo 5.7, cioè
misure provvisorie (casi di evidenza scientifica insufficiente).
 Precedenti:
Accordo
bilaterale:
possibile
compensazione
tariffaria ?
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• Carne agli ormoni (somatotropina): USA vs. UE
• Salmone crudo: Canada-USA vs. Australia
• Olio soia GM in tonno in scatola: Thailandia vs. Egitto
…. e quella potenziale (sostanziale?)
 Nuova normativa (direttiva 18/2001 e recenti regolamenti attuativi)
 Sarebbe possibile negoziare l’effetto tariffario delle regolamentazioni
sugli OGM con riduzioni tariffarie sul prodotto GM-free
 Il PBS non è la sede (istituzionale) per negoziare diritti all’accesso al
mercato compensativi degli effetti tariffari della regolamentazione...
 …. lo sarebbe il WTO, se fosse inteso come foro negoziale e non solo
come codice di buona condotta
 Difficilmente in ambito SPS (necessaria evidenza scientifica).
Precedenti?
 Possibile in ambito TBT; deve però rispettare i relativi principi (per
es.: misura meno distorsiva; etichettatura obbligatoria?).
 Precedenti:
Accordo
• Caso tonno-delfini: Messico vs. USA
multilaterale:
possibile
compensazione
• Caso gamberetti-tartarughe marine: India, Malaysia,
tariffaria ?
Pakistan, Thailandia e Filippine vs. USA
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Quali vie di uscita ?
 Una soluzione negoziale in ambito WTO (TBT) , ma
potrà poi essere una soluzione realmente efficiente ?
La definizione di standards globali per la
regolamentazione e lo scambio di materiale GM, ma
con quali possibilità di successo ?
Il prevalere alla fine di uno dei due atteggiamenti,
ma su quale piano: su quello del mercato o su quello
delle regole ?
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FINE
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Principio di sostanziale equivalenza (OECD, 1986):
Il prodotto geneticamente modificato, se ha struttura e
composizione chimica pressoché equivalente a quello
esistente in natura, comporta un rischio sostanzialmente
equivalente al suo antecedente naturale. Quindi le procedure
di approvazione sono analoghe ai prodotti convenzionali
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Principio di precauzione (Dichiarazione di Rio 1992):
Laddove vi siano minacce di danni seri o irreversibili, la
mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire
un motivo per ritardare l’adozione di misure, efficaci in
termini di costi, volte a prevenire il degrado ambientale.
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E perché non una soluzione negoziale?
un ipotesi di equilibrio cooperativo efficiente
Condizioni Necessarie
Obiettivo
Meccanismo negoziale
(assunzioni)
Bilanciare le regolamentazione UE con
1. Obiettivo governi:
Permettere commercio dei
massimizzazione welfare nazionale una riduzione delle tariffe sul prodotto
prodotti GM e regolamentazione
2. Rinuncia al principio di sostanziale GM-free:
UE (Etichettatura obbligatoria +
tracciabilità; MORATORIA?)
3.
4.
5.
6.
equivalenza (non like goods)
1. La riduzione della tariffa () deve
Esiste una tariffa all’importazione
compensare l’effetto di incremento
nella UE sufficientemente elevata
tariffario dei costi della
sulla commodity
regolamentazione (C) mantenendo
Il prodotto GM strettamente
lo stesso termine di scambio (livello
inferiore (per il consumatore)
di accesso)
rispetto all’analogo GM-free
2. Il rapporto tra i prezzi interni
Il grado di autosufficienza della UE
PFREE/PGM implica un aumento di
sufficientemente elevato
welfare nella UE
Esternalità nonpecuniarie della
regolamentazione escluse
Giannakas-Fulton, 2002 - AE
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Il bilanciamento negoziabile
PRE-EU REGULATION
(EU maize demand)
EU share
25%
USA share
75%
(A)
POST-EU REGULATION
AND TARIFF COMPENSATION
(EU GM and GM-free maize demand)
USA (GM) share
25% (B)
EU (GM-free)
share
15%
market
share
"transfer"
USA (GM-free)
share
60% (C)
Al fine di mantenere lo stesso termine di scambio, la quota USA sul mercato EU deve
aumentare per compensare la riduzione di domanda interna alla UE per effetto
dell’aumento dei prezzi (C>0).
Deve risultare A = B+C, cioè il volume di importazione rimanere invariato
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