LEASING: PRINCIPI GENERALI
Il contratto di leasing è un contratto atipico che
assolve la funzione di finanziamento. Nel contratto
di leasing finanziario la società di leasing acquista
con autonomo contratto dal fornitore o produttore
il bene indicato dall’utilizzatore ed in qualità di
proprietaria lo cede per un tempo determinato, di
solito prorogabile, in godimento all’utilizzatore che
corrisponde un canone periodico ed al termine del
contratto può esercitare l’opzione di riscatto
diventandone proprietario.
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I BENI “LEASINGABILI”: PRINCIPI GENERALI
I beni finanziabili tramite leasing possono essere
MOBILI (impianti, macchinari, attrezzature, veicoli,
ecc.) o IMMOBILI (stabilimenti, studi professionali,
ecc.). Esistono eccezioni per il finanziamento di beni
IMMATERIALI quali software, marchi e diritti d’uso
(posti ormeggio).
La società di leasing è soggetta alla normativa 626/94
e pertanto non può fatturare canoni di leasing per
beni non conformi alle normative di sicurezza.
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PRINCIPI FISCALI GENERALI DEL LEASING: LA DEDUCIBILITA’ IN
FUNZIONE DELLA DURATA MINIMA
Ai sensi dell’art. 102, comma 7 del T.u.i.r., come modificato dall’art. 1, comma 33,
della legge 244/07 la durata minima dei contratti di leasing ai fini della deducibilità
fiscale è pari ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario come desumibile dalla
tabella dei coefficienti di ammortamento contenuta nel D.M. del 31/12/1988. La
formula per stabilire la durata minima in mesi è pertanto: 2400/(coeff. amm. * 3).
Per gli immobili:
• se
il coefficiente di ammortamento del bene immobile è minore del 3,7%, la durata
minima è fissata a 18 anni
• se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è compreso tra il 3,7% e il 6%,
la durata minima è fissata ai 2/3 del periodo di ammortamento
• se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è maggiore del 6%, la durata
minima è fissata a 11 anni
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IL PIANO FINANZIARIO DEL CONTRATTO DI LEASING
9 SPREAD:
‐
Nel tasso fisso in aggiunta all’IRS per scadenza pari alla durata del contratto
‐
Nel tasso indicizzato in aggiunta al tasso Euribor 3ML
9 DURATA: non eccede mai i 18 anni e decorre dal momento del collaudo
9
MAXICANONE iniziale: può essere previsto o meno
9
PERIODICITA’ dei canoni: di solito mensile ma anche trimestrale/semestrale
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IL PIANO FINANZIARIO DEL CONTRATTO DI LEASING
9 ONERI DI PRELOCAZIONE: quando si tratta di opera in costruzione su tutte le somme
anticipate vengono calcolati interessi di prelocazione che possono essere capitalizzatI o
liquidatI a collaudo
9 NUMERO DI CANONI e competenza (anticipata/posticipata): pagamento del primo
canone, talvolta è previsto un preammortamento (primo canone pagato decorsi n mesi dal
verbale di consegna e collaudo)
9 RISCATTO: caratteristica essenziale del leasing finanziario è la presenza dell’opzione di
riscatto (di solito 1% del costo complessivo dell’opera) fermo restando che, proprio perché
trattasi di opzione, l’opera deve poter essere oggetto di proprietà privata.
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PRINCIPI FISCALI GENERALI DEL LEASING: LA DEDUCIBILITA’ DEGLI
INTERESSI PASSIVI
Ai sensi dell’art. 102, comma 7 del T.u.i.r., la quota di
interessi passivi desunta dal contratto di locazione
finanziaria è soggetta alle regole dell’art. 96 del T.u.i.r.
e quindi al meccanismo di deduzione degli interessi
passivi nel limite del 30% del R.O.L. (reddito operativo
lordo).
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LEASE BACK E LEASING INFRAGRUPPO
La Corte di Cassazione con sentenza 8481/2009 ha affermato che il
“contratto di leasing di beni ammortizzabili stipulato tra due società del
medesimo gruppo realizza un abuso di diritto tributario”.
Tale impostazione non è condivisibile sul piano fiscale poiché non considera
che la deduzione di ammortamenti in capo al concedente e di canoni leasing
in capo all’utilizzatore trova contropartita nell’imposizione di una plusvalenza
in capo al venditore e di canoni leasing in capo al concedente.
In ogni caso l’atteggiamento delle società di leasing su queste tipologie di
operazioni è decisamente restrittivo e si limita ad interventi sui cosidetti
lease back tecnici (beni assemblati e finanziati direttamente dall’utilizzatore,
acquisti in asta, ecc.).
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LEASING NAUTICA DA DIPORTO
L’ Agenzia delle Entrate ha emanato le circolari 76 del 2/8/2001 e 49 del 7/6/2002 che ipotizzavano
l’impiego delle imbarcazioni da diporto in acque comunitarie (sino 12 miglia dalle coste paesi UE),
determinante per l’applicazione dell’IVA, secondo le percentuali forfetarie fissate dall’amministrazione
stessa sulla base della lunghezza delle barche nella presunzione che più un’imbarcazione è lunga più è
probabile il suo impiego in acque extracomunitarie ove l’imposta non è dovuta.
Restano peraltro validi i cosiddetti indicatori di anomalia che fanno presupporre che taluni contratti di
leasing implichino un abuso di diritto finalizzato al risparmio fiscale: # anticipi superiori al 40% # contratti
inferiori a 48 mesi.
TIPOLOGIA
% CANONE
SOGGETTO AD I.V.A.
unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri
unità a vela di lunghezza tra i 20,01 ed i 24,00 metri
ed unità a motore di lunghezza tra i 16,01 e i 24 metri
unità a vela di lunghezza tra i 10,01 ed i 20 metri
ed unità a motore di lunghezza tra i 12,01 e i 16 metri
unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore
di lunghezza tra i 7,51 e i 12 metri se iscritte nel registro
unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri se iscritte nel registro imbarcazioni
unità abilitate solo alla navigazione
CARICO
FISCALE EFFETTIVO
30%
6%
40%
8%
50%
10%
60%
90%
100%
12%
18%
20%
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LEASING DI POSTI ORMEGGIO
A monte dell’operazione esiste un atto formale attraverso il quale l’Autorità
Marittima concede al “fornitore concessionario” la temporanea occupazione e
l’uso di una zona demaniale marittima. In virtù di tale concessione il “fornitore
concessionario” allestisce il porto turistico e concede in subconcessione l’uso
dei posti ormeggio. Si tratta pertanto di concedere in locazione un diritto e non
un bene e pertanto l’utilizzatore dovrà manlevare la società di leasing da
qualsiasi rischio di revoca della concessione.
LEASING OPERE D’ARTE
Con clientela di elevato standing (in particolare professionisti) possono essere
perfezionati contratti aventi ad oggetto Quadri, Sculture, Tappeti, Mobili
d’antiquariato.
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ASSICURAZIONE DEI BENI
• AUTOVEICOLI: è necessaria la sottoscrizione di RC
auto ed incendio/furto
• STRUMENTALE: polizza assicurativa all risk
• IMMOBILIARE: polizza RC ed incendio
• NAUTICO: polizza assicurativa corpi
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EVENTI POST CONTRATTUALI: LA CESSIONE DEL CONTRATTO
Cessione : l’utilizzatore può decidere di far subentrare un terzo
soggetto nei diritti ed obblighi del contratto di locazione
finanziaria. Tale cessione può avvenire sia durante l’esecuzione
del contratto sia alla scadenza. Per il perfezionamento della
cessione è necessario il consenso della società di leasing in
quanto il terzo soggetto (cessionario) si configura per la società
di leasing come un nuovo debitore. Nel caso di cessione
d’azienda non è necessario il consenso della società di leasing
ancorchè l’utilizzatore originario resterà responsabile in solido
con il cessionario.
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EVENTI POST CONTRATTUALI: LE MIGLIORIE,
IL RISCATTO ANTICIPATO
Riscatto anticipato: di solito prevede l’applicazione di
penali contrattuali non esplicitate nel contratto di
locazione finanziaria, in altri casi è possibile
prevedere una “side letter” che definisca dall’inizio
la/e penale/i da applicare in caso di riscatto
anticipato (è possibile che la penale non sia una sola
ma una scaletta di penali che varia nel tempo).
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IL LEASING PUBBLICO “IN COSTRUENDO”
L’istituto della LOCAZIONE FINANZIARIA o del LEASING
IMMOBILIARE PUBBLICO o del LEASING IN COSTRUENDO è stato
introdotto nella legislazione italiana delle Opere Pubbliche nella sua
attuale formulazione molto recentemente: infatti, è una delle
novità introdotte nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.
163/2006), che solamente nel 2008,con il suo III Decreto Correttivo
(D.Lgs. 152/2008), ha raggiunto la configurazione attuale.
Tale strumento, nella sua forte innovazione, possiede un’assoluta
importanza ed un grandissimo potenziale nello scenario prossimo
venturo del mondo degli appalti pubblici in Italia.
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IL LEASING PUBBLICO “IN COSTRUENDO” – 2° PARTE
Dal punto di vista operativo, un’operazione in leasing in
costruendo segue un iter che è assolutamente simile a quello
utilizzato nel modello tradizionale degli appalti.
Le opportunità ed i vantaggi del leasing in costruendo
riguardano TUTTI i soggetti interessati dall’operazione di
realizzazione di un’opera pubblica e cioè:
• STAZIONE APPALTANTE (Ente Pubblico)
• SOGGETTO REALIZZATORE (Impresa di costruzioni)
• SOGGETTO FINANZIATORE (Società di Leasing)
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Il contratto di leasing è un contratto atipico che assolve la funzione