NOVITÀ APPLICATIVE IN TEMA DI
ANTICORRUZIONE (DETERMINAZIONE
ANAC N. 8 DEL 18 GIUGNO 2015;
LEGGE N. 69 DEL 27 MAGGIO2015)
Centro Studi Marangoni
Milano, 30 giugno 2015
Avv. Sandor Del Fabro - Studio Legale Zoppolato&Associati
Nuova legge “anti-corruzione”
(L. 27 maggio 2015, n. 69)
• Disegno di legge in stand-by per circa due anni
• Riforma non organica: correttivi e integrazioni ad
assetto invariato
• Problema centrale: durata dei processi e prescrizione
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L. n. 69/2015: aumento delle pene (segue)
• Peculato: reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 4 anni a
10 anni);
• concussione: reclusione da 6 a 12 anni (oggi da 4 a 12 anni);
• corruzione per l'esercizio della funzione: reclusione da 1 a 6
anni (oggi da 1 a 5 anni);
• corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: reclusione
da 6 a 10 anni (oggi da 4 a 8 anni);
• corruzione in atti giudiziari: reclusione da 6 a 12 anni (oggi da
4 a 10 anni);
• induzione indebita a dare o promettere utilità: reclusione da 6
a 10 anni e 6 mesi (oggi da 3 a 8 anni)
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L. n. 69/2015: nuova circostanza
attenuante(segue)
• collaborazione processuale (art. 323-bis c.p.):
diminuzione pena da un terzo a due terzi per
il responsabile di specifici delitti contro la
p.a. che si sia adoperato per:
1) evitare conseguenze ulteriori;
2) per assicurare le prove dei reati e per
l'individuazione degli altri responsabili;
3) per il sequestro delle somme o altre utilità
trasferite.
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Zoppolato&Associati
L. n. 69/2015: concussione e incaricato di
pubblico servizio (segue)
• Concussione (art. 317 c.p.): torna a comprendere
anche l'incaricato di un pubblico servizio, come
nella formulazione precedente alla l. n. 190/2012
(c.d. "legge Severino”);
• Legge Severino: incaricato di pubblico servizio
rispondeva di estorsione aggravata
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L. n. 69/2015: sospensione condizionale della
pena e patteggiamento (segue)
Sospensione condizionale della pena per i delitti di cui
agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e
322-bis c.p. previo pagamento somma equivalente al
profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto
indebitamente percepito, a titolo di riparazione
pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, fermo
restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento
del danno;
Patteggiamento solo a fronte della restituzione
integrale del prezzo o del profitto del reato.
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Ruolo assegnato all’ANAC
• D.L. 90/2014: accorpamento funzioni CIVIT e
AVCP;
• attribuzione poteri e funzioni ulteriori, specialmente
ai fini della verifica sul rispetto della normativa in
tema di anti-corruzione e inconferibilità degli
incarichi;
• estesa attività interpretativa sull’applicazione della
normativa: estensione portata applicativa della
disciplina anti-corruzione per via ermeneutica
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Ruolo assegnato all’ANAC: criteri legge
delega di attuazione delle nuove direttive
appalti e concessioni (segue)
• ANAC come “perno” del sistema, con funzioni
para-giurisdizionali: efficacia vincolante dei pareri
pre-contenzioso;
• tenuta albi nazionali commissari di gara, da cui le
p.a. dovranno attingere di volta in volta;
• controllo sull'applicazione delle norme in materia
appalti pubblici, con particolare riguardo alla fase
esecuzione della prestazione, per evitare
corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire
trasparenza;
di
di
la
la
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Disciplina anti-corruzione: tratti generali (L.
190/2012)
Figura cardine: Responsabile Prevenzione Corruzione
•per le amministrazioni statali, di norma, tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio;
•per gli enti locali, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione;
•per gli enti pubblici economici e per gli enti di diritto
privato in controllo pubblico, il responsabile può essere
individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto
dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001
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Disciplina anti-corruzione: tratti generali (segue)
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
•L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile,
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione;
•Rispetto linee-guida Piano Nazionale Anti-corruzione;
•Elaborazione
del
all'amministrazione;
piano:
NO
soggetti
estranei
•Mancata predisposizione ed attuazione del piano =
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale
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Disciplina anti-corruzione: tratti generali (segue)
Contenuto del Piano Triennale anti-corruzione
•individuazione c.d. “aree di rischio”, con particolare riferimento
ai procedimenti di:
autorizzazione o concessione;
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi ai sensi del Codice dei contratti;
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi finanziari di
qualsiasi genere;
concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e
progressioni di carriera.
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Disciplina anti-corruzione: tratti generali (segue)
Misure di prevenzione e riduzione del rischio
•Individuazione di un responsabile per l’attuazione di
misure specifiche (c.d. titolare del rischio);
•del raggiungimento degli obiettivi prefissati in tema di
contrasto della corruzione occorre dare specificamente
atto nell’ambito della Relazione delle performance
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Disciplina anti-corruzione: tratti generali (segue)
Misure di prevenzione e riduzione del rischio
a) formazione specifica del personale in tema di anticorruzione, con particolare riferimento ai soggetti
operanti in aree ad elevato rischio;
b) adozione di codici di comportamento e specifica
indicazione dei meccanismi di denuncia delle
violazioni del codice (protezione del c.d. whistle-blower);
c) adozione e indicazione di criteri di rotazione del
personale;
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Disciplina anti-corruzione: tratti generali (segue)
Misure di prevenzione e riduzione del rischio
d) verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità,
inconferibilità e/o di conflitto di interessi prima
dell’assegnazione di un incarico;
e) disciplina specifica in materia di formazione di
commissioni e di conferimento di incarichi di incarichi
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti
contro la p.a.;
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Disciplina anti-corruzione: tratti generali (segue)
Misure di prevenzione e riduzione del rischio
f) disciplina specifica in materia di attività successiva
alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage –
revolving doors);
g) pubblicazione nel sito web dell’amministrazione di
una serie di informazioni riguardanti ciascuna
procedura di affidamento di contratti pubblici;
h) predisposizione di protocolli di legalità per gli
affidamenti.
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Disciplina anti-corruzione: tratti generali (segue)
Violazione obblighi del Piano
• Illecito disciplinare (art. 1, co. 14, L. 190/2012);
• Possibili risvolti penali (es. art. 323 c.p.);
• Mancata risposta alle richieste di contatto e di
informativa del responsabile della prevenzione =
possibili sanzioni disciplinari.
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Disciplina anti-corruzione: tratti generali (segue)
Obbligo di pre-informazione al dipendente
• adozione del P.T.P.C. e suoi aggiornamenti:
adeguatamente pubblicizzati dall'amministrazione
sul sito internet ed intranet + segnalazione via mail
personale a ciascun dipendente e collaboratore;
• analogamente in occasione della prima assunzione
in servizio.
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Rotazione degli incarichi
• le p.a. sono tenute a garantire la rotazione del
personale dirigenziale e del personale con funzioni
di responsabilità (ivi compresi i responsabili del
procedimento) operante nelle aree a più elevato
rischio di corruzione (punto 3.1.4 del PNA);
• l’introduzione
della
misura
deve
essere
accompagnata da strumenti ed accorgimenti che
assicurino continuità all’azione amministrativa.
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Rotazione degli incarichi (segue)
• Per assicurare la continuità amministrativa e
l’adeguata competenza dei dirigenti negli enti di
ridotte dimensioni, il principio di rotazione non può
condurre alla designazione di «dirigenti in possesso di
specifiche abilitazioni professionali a dirigere settori in cui
tali professionalità non possono emergere in alcun modo»
(T.A.R. Marche, sez. I, 23 maggio 2013, n. 370);
• Es.: no dirigenti in possesso di lauree afferenti le
discipline umanistiche a capo dei settori tecnici.
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Rotazione degli incarichi (segue)
• nel caso di sospensione del dipendente per avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di
natura corruttiva, qualora la dotazione organica
non consenta di operare la rotazione degli incarichi
dei dirigenti, l’amministrazione dovrà avvalersi di
soggetto esterno (v. parere CIVIT, oggi ANAC, del
18 giugno 2013)
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Conflitto di interessi: art. 6-bis della L. 241/1990
• introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012,
quale espressione particolare del principio di
imparzialità di cui all’art. 97 Cost.;
• «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale»;
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Conflitto di interessi: art. 6-bis della L. 241/1990
(segue)
• PRIMA: la giurisprudenza sanzionava la mancata
astensione del funzionario in caso di conflitto di
interessi, specie in materia di concorsi pubblici,
applicando, per analogia, l’art. 51 c.p.c., nonché i
principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art.
97 Cost. (cfr. Cons. Stato, n. 477/2013 ; T.A.R.
Abruzzo, 19 febbraio 2015, n. 84)
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Conflitto di interessi: art. 6-bis della L. 241/1990
(segue)
Art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(D.P.R. 62/2013):
«il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o
ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi
parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti
di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente
si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di
appartenenza»
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Conflitto di interessi: art. 6-bis della L. 241/1990
(segue)
Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato I, par. B.6):
«la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al
dirigente», il quale «deve rispondere per iscritto al dipendente
medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando
espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento
dell’attività».
«Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico
esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero,
in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente
dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.
Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da
assumere sarà il responsabile per la prevenzione»
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Conflitto di interessi: art. 6-bis della L. 241/1990
Precisazioni applicative (segue)
• «l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle
determinazioni dal contenuto discrezionale, che
implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo
che ben possono, anche solo in astratto, essere
condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione
dell'atto versa nella vicenda un interesse personale, ma
non anche quando l'atto si fondi sulla oggettiva
verifica di requisiti, presupposti o condizioni
predeterminati da rigide previsioni normative»
(T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, 17 marzo
2014, n. 580)
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Conflitto di interessi: art. 6-bis della L. 241/1990
Precisazioni applicative (segue)
• l’imparzialità è un canone a cui la p.a. «deve conformare la
propria immagine, prima ancora che la propria azione»;
• pertanto, la violazione dell’obbligo di astensione da parte
anche di un solo membro «nel caso di organi collegiali, vizia
in modo definitivo la formazione della volontà dell'organo,
risultando ininfluente che nel corso del procedimento il
collegio abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non
sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato
effettivamente condizionato dalla partecipazione di soggetti
portatori di interessi personali diversi» (Cons. Stato, sez. IV,
12 giugno 2014, n. 3000)
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Conflitto di interessi: art. 6-bis della L. 241/1990
Precisazioni applicative (segue)
• «il conflitto di interessi (…) deve essere
"personale", investire cioè un potenziale conflitto
fra interessi afferenti alla sfera soggettiva del
funzionario e quelli afferenti alla carica che egli
ricopre. Non possono essere, pertanto, soggetti alla
disciplina dell'astensione e della ricusazione
conflitti meramente funzionali fra diverse
cariche ricoperte dall'organo che deve esprimere
la volontà dell'ente o dai suoi singoli componenti»
(T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 10 febbraio
2012, n. 458)
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Ipotesi particolare di conflitto di interessi:
c.d. pantouflage o revolving-doors
Art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1,
co. 42, lett. l) della L. 190/2012:
«i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni … non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti».
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Ipotesi particolare di conflitto di interessi:
c.d. pantouflage o revolving-doors (segue)
Interpretazione delle conseguenze sanzionatorie
•Prima tesi: è nullo il contratto di lavoro stipulato tra
l’ex-funzionario ed il privato (cfr. par. B.10
dell’Allegato 1 al PNA);
•Seconda tesi: è nullo il contratto stipulato tra il privato
e la p.a., con l’intervento del pubblico funzionario poi
impiegato dal privato (tamajo-mazzotta, Commentario
breve alle leggi sul lavoro).
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Ipotesi particolare di conflitto di interessi:
c.d. pantouflage o revolving-doors (segue)
• La fattispecie riguarda anche il RUP, che
esercita poteri negoziali nelle ipotesi di
affidamento in economia di lavori, servizi e
forniture, ai sensi dei commi 8 e 11 dell’art.
125 del D.Lgs. 163/2006.
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Incompatibilità “diffusa”
Evoluzione normativa
Art. 60 del T.U. 3/1957 (impiegati civili dello Stato):
«l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né
alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di
privati o accettare cariche in società costituite a fine di
lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le
quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo
intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente».
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Incompatibilità “diffusa” (segue)
• Art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in tema di “incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi”:
 i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (co. 7);
 gli enti pubblici economici, i soggetti privati e le
pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi (co. 8-9).
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Incompatibilità “diffusa” (segue)
• D.Lgs. 39/2013: attua l’art. 1, co. 49 e 50, L. 190/
2012, n. 190.
• separazione tra indirizzo politico e amministrazione
e tra attività di controllo e di gestione (Capo III e
IV);
• inconferibilità di funzioni dirigenziali in caso di
condanne, anche non definitive, per reati contro la
p.a.
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Incompatibilità “diffusa” (segue)
• In caso di condanna, è comunque escluso il
conferimento di incarichi (anche non dirigenziali)
relativi ad uffici preposti all’acquisizione di beni,
servizi e forniture;
• se l’amministrazione non è in grado di conferire al
funzionario condannato incarichi compatibili, il
dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza
incarico per il periodo di inconferibilità.
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Incompatibilità “diffusa” (segue)
Sanzioni per incompatibilità / inconferibilità
•nullità dell’incarico (art. 17);
•responsabilità dei componenti degli organi che hanno
conferito incarichi dichiarati nulli: eccettuati gli assenti, i
dissenzienti e gli astenuti (art. 18);
•decadenza dall’incarico e risoluzione del relativo contratto,
di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine
perentorio di 15 giorni dalla contestazione all’interessato da
parte del responsabile alla prevenzione della corruzione (art.
19).
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Tutela del dipendente che segnala illeciti
(c.d. whistle-blower)
• Art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, limitatamente
all’ambito della p.a.;
• ANAC, Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015: nelle
società controllate e negli enti pubblici economici, le
amministrazioni controllanti promuovono l’adozione da
parte delle società e/o degli enti di misure idonee ad
incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui
viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro;
• Società partecipate: no obbligo, mera raccomandazione
da parte dell’ANAC
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Tutela del dipendente che segnala illeciti
(c.d. whistle-blower) (segue)
• NO sanzioni, licenziamento o misure direttamente o
indirettamente discriminatorie per il dipendente che
denuncia illeciti;
• tendenziale divieto di rivelazione del nome del
dipendente che ha effettuato la segnalazione (no
diritto di accesso agli atti);
• ogni soggetto tenuto all’adozione del PTPC deve
includervi misure specifiche per la tutela del
dipendente che segnala illeciti;
• l’ANAC riceve le segnalazioni dalle singole p.a. ed
effettua la conseguente attività di vigilanza;
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Tutela del dipendente che segnala illeciti
(c.d. whistle-blower) (segue)
• Segnalazioni anonime = escluse dall’ambito della
disciplina;
• per i pubblici ufficiali = obbligo di denuncia di fatti
di corruzione (combinato art. 331 c.p.p. e 361-362
c.p.);
• Oggetto della segnalazione:
1) Delitti contro la p.a.;
2) episodi di mala gestio (es. sprechi, nepotismi, ecc.);
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Tutela del dipendente che segnala illeciti
(c.d. whistle-blower) (segue)
• Esperienza diretta del dipendente: no voci correnti;
• no tutela in caso di segnalazioni calunniose o
diffamatorie;
• problema: quando cessa la tutela? Secondo l’ANAC
soltanto quando vi sia una sentenza di primo grado
sfavorevole al segnalante;
• diritto di accesso al nominativo del segnalante, solo
se: 1) il procedimento disciplinare si basa
esclusivamente sulla segnalazione; 2) la conoscenza
dell’identità sia indispensabile per la difesa;
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Tutela del dipendente che segnala illeciti
(c.d. whistle-blower) (segue)
• Segnalazioni da inviare al Responsabile della
prevenzione della corruzione;
• se la segnalazione riguarda lo stesso Responsabile,
può essere indirizzata direttamente all’ANAC;
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Protocolli di legalità e patti di integrità
(art. 1, co. 17 della L. 190/2012)
• prassi Comune di Milano sin dal 2002;
• obblighi dichiarativi e di cooperazione con la
stazione appaltante contro il rischio di infiltrazioni
criminali;
• le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi
di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di
integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (L.
190/2012);
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Protocolli di legalità e patti di integrità (segue)
Natura giuridica
•strumenti convenzionali: accordi tra p.a. aggiudicatrice e
imprese concorrenti riconducibili allo schema dell’art. 15
della L. 241/1990;
•trattandosi di strumenti convenzionali, devono essere
espressamente accettati dalle imprese a pena di esclusione;
•possibile contrasto con il principio di tassatività delle cause
di esclusione (rimesse alla legge, non alla discrezionalità
della stazione appaltante): CGARS ordinanza di rimessione
alla C.d.G. UE del 12 settembre 2014 n. 534
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Ambito soggettivo di applicazione della disciplina
anti-corruzione
• In materia di trasparenza e inconferibilità degli
incarichi, l’estensione della disciplina prevista per le
p.a. alle società controllate/partecipate dalla p.a. è
già prevista, al ricorrere di certe condizioni, dalla
legge (cfr. D.Lgs. 33/2013 e 39/2013);
• in materia di misure per la prevenzione della
corruzione in senso stretto
ANAC,
Determinazione n. 8 del 24 giugno 2015;
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Ambito soggettivo di applicazione della disciplina
anti-corruzione: società quotate e loro controllate
• Società quotate e loro controllate: la disciplina non
si applica sino all’adozione di un’apposita disciplina,
attualmente in corso di elaborazione da parte di
ANAC, MEF e CONSOB;
• principio di trasparenza da contemperare con le
peculiari esigenze del settore in tema di diffusione di
informazioni
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Ambito soggettivo di applicazione della disciplina
anti-corruzione: singole fattispecie
a) Società in controllo pubblico;
b) società a partecipazione pubblica non di controllo;
c) enti di diritto privato in controllo pubblico;
d) enti di diritto privato partecipati;
e) enti pubblici economici.
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a) Società in controllo pubblico
• Società controllate ex art. 2359 c.c.;
• (a maggior ragione) società in house;
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a) Società in controllo pubblico (segue)
• Nozione di controllo:
1) maggioranza dei voti esercitabili in assemblea
ordinaria;
2) voti in concreto sufficienti per esercitare influenza
dominante nell’assemblea ordinaria;
3) rileva anche il c.d. “controllo frazionato” da parte di
più p.a. congiuntamente
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a) Società in controllo pubblico (segue)
• Per agevolare l’individuazione delle società
controllate: pubblicazione sul sito istituzionale di
della lista delle società a cui ciascuna p.a. partecipa o
che controlla, con l’elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore delle
amministrazioni o delle attività di servizio pubblico
affidate (art. 22, co. 1 del D.Lgs. 33/2013);
• all’interno di gruppi societari: verifica sussistenza
controllo pubblico con riguardo ad ogni singola
società del gruppo, indipendentemente dalla natura
della capogruppo.
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a) Società in controllo pubblico (segue)
• Predisposizione di un modello unitario rispetto a
quello ex D.Lgs. 231/2001: apposita sezione
dedicata al PTPC;
• individuazione responsabile anticorruzione;
• in caso di controllo indiretto: la capogruppo ha
l’onere di assicurarsi che le misure vengano adottate
(salvo che le dimensioni della controllata siano a tal
punto ridotte da giustificare l’inclusione nel modello
231/2001 della capogruppo)
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a) Società in controllo pubblico: individuazione
Responsabile della prevenzione della corruzione
(segue)
• deve trattarsi di un dirigente della società;
• se non vi sono dirigenti o non possono essere distolti
dai propri incarichi: profilo non dirigenziale, con
l’onere in capo al C.d.A. di esercitare una vigilanza
stringente e periodica;
• solo in casi eccezionali: un amministratore, purché
privo di deleghe gestionali.
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a) Società in controllo pubblico: trasparenza (segue)
• Applicazione integrale della disciplina di cui al
D.Lgs. 33/2013, sia relativamente all’organizzazione
che all’attività di pubblico interesse effettivamente
svolte;
• Individuazione attività pubblico interesse: 1)
qualificazione espressa da parte di una norma di
legge o statutaria; 2) esercizio di funzioni
amministrative, di produzione di beni e servizi a
favore di p.a., di gestione di servizi pubblici.
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b) Società a partecipazione pubblica non di controllo
• Mera partecipazione azionaria = oneri minori;
• Predisposizione apposita sezione per la prevenzione
della corruzione nel modello 231/2001;
• Applicazione
39/2013);
regime
incompatibilità
(D.Lgs.
• Trasparenza limitatamente all’attività di pubblico
interesse;
• NO nomina Responsabile prevenzione corruzione
né obbligo predisposizione PTPC
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c) Altri enti di diritto privato in controllo pubblico
• Indici di controllo:
1. l’istituzione dell’ente in base alla legge o atto dell’amministrazione
interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle
finalità istituzionali o di una disciplina speciale;
2. la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di
controllo da parte dell’amministrazione;
3. il prevalente o parziale finanziamento dell’attività istituzionale con
fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire
contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli
stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità
previste dall’art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria
degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
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c) Altri enti di diritto privato in controllo pubblico
(segue)
4. il riconoscimento in capo all’amministrazione di poteri di
vigilanza, tra i quali, ad esempio:
- l’approvazione, da parte dell’amministrazione, dello statuto, delle
eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento;
- l’approvazione, da parte dell’amministrazione, delle altre delibere
più significative, come quelle di programmazione e
rendicontazione economico – finanziaria;
- l’attribuzione all’amministrazione di poteri di scioglimento degli
organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di
impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di
irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in
altri casi stabiliti dallo statuto;
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c) Altri enti di diritto privato in controllo pubblico
(segue)
5. la limitazione, da parte della legge, dell’apporto di capitale
privato o della partecipazione dei privati;
6. per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza
delle quote;
Inoltre, può avere rilievo la finalizzazione delle attività svolte
alla realizzazione di un interesse pubblico
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c) Altri enti di diritto privato in controllo pubblico
(segue)
• Disciplina applicabile: valgono le considerazioni
svolte con riferimento alle società controllate
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d) Altri enti di diritto privato partecipati
• Rilievo pubblico = svolgono attività amm.ve ovvero
attività di interesse generale;
• la p.a. detiene poteri di vigilanza (es. formulazione
di rilievi sui bilanci, ecc.);
• Esempi: fondazioni bancarie, casse di previdenza dei
liberi professionisti, associazioni e fondazioni
derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza.
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d) Altri enti di diritto privato partecipati (segue)
• No obbligo adozione PTPC né nomina Responsabile
anti-corruzione;
• le p.a. partecipanti sono tenute a promuovere
l’adozione di protocolli di legalità finalizzati alla
prevenzione della corruzione e alla garanzia della
trasparenza
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e) Enti pubblici economici
• Svolgono attività di impresa, sia pur non in forma
societaria;
• per ragioni di coerenza sistematica, devono essere
equiparati alle società in controllo pubblico.
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Disciplina transitoria per le società e gli enti di
diritto privato controllati e/o partecipati da
pubbliche amministrazioni
• nomina immediata, ove non ancora intervenuta, del
Responsabile per la prevenzione della corruzione,
per la predisposizione di un’apposita relazione entro
il 15 dicembre 2015;
• adeguamento alla Determinazione ANAC n. 8/2015
entro il 31 gennaio 2016;
•
entro il 31 dicembre 2015: stipulazione di protocolli
per la legalità recanti le misure di prevenzione della
corruzione da adottare e la relativa cadenza
temporale.
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IL RUP ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE