Secolare saggezza normativa tranese
Statuti Municipali di Trani
nel sec. XV
di Raffaello Piracci
Bombonotizie - Il Giornale di Trani
1996
RAFFAELLO PIRACCI, autore di queste pagine, è nato nel 1921 a Vieste ed
è vissuto dal 1926 a Trani, città di origine dei suoi genitori, dove è morto nel 1994.
Laureato in lettere classiche nel 1946, superò brillantemente i concorsi esami
di stato, conseguendo il titolo abilitante di italiano e storia nelle scuole superiori
e la cattedra di lettere nella Scuola Media Baldassarre di Trani, ov’è rimasto fino
al suo pensionamento volontario nel 1973.
All’insegnamento ha sempre alternato la ricerca storica, dedicandosi inizialmente alle antichità romane e dandone anche saggio in un ampio articolo di terza
pagina sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 23 luglio 1955, che illustrava la base
onoraria romana di Cassio Ruferio del III-IV secolo da lui stesso rinvenuta nelle
fondazioni del campanile della Cattedrale di Trani.
Ma l’anno stesso, nella presunzione di tralasciare momentaneamente le
antichità classiche per qualche ricerca di storia locale a lungo sollecitatagli, vi si
immerse definitivamente, affascinato dai prestigiosi contenuti dell’evoluzione storica
di Trani.
Dal 1959 ha fondato e diretto fino al 1992 Il Tranesiere, il periodico più
duraturo del nostro secolo, dalle cui pagine ha svolto intensa opera di promozione
culturale e civica, che ha meritato più volte alla testata il premio annuale della Presidenza
del Consiglio riservato alle riviste di elevato valore culturale.
Giornalista pubblicista, membro della Società di Storia Patria per la Puglia e
dell’Istituto per la Storia del Rinascimento Italiano, Raffaello Piracci, per alcune delle
sue numerose pubblicazioni, nel 1959, fu segnalato al “Premio Lincei” per le “scienze
filologiche e la critica letteraria ed artistica” ed entrò nella decade prescelta per la
sezione di “scienze storiche e ausiliarie della storia”, con una lusinghiera motivazione.
Nel 1963 gli fu assegnato il “Premio della Cultura” della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Nel quadriennio 1952-56 è stato Consigliere comunale ed Assessore alla
Pubblica Istruzione e dal 1978 al 1980 Presidente del Distretto Scolastico TraniBisceglie.
Dal 1973 al 1975 è stato Direttore dell’Ufficio Stampa Interdiocesano della
Curia Arcivescovile di Trani.
Il 6 marzo 1990 il Rotary Club di Trani gli ha conferito il prestigioso Premio
della Professionalità.
Oltre a numerosi lavori apparsi sul Tranesiere ed in altre raccolte (Per il
ripristino del ciborio e dell’ambone nel Duomo di Trani - Il ‘Dopo De Sanctis’
nel collegio elettorale di Trani - Una ineffabile vicenda dal profilo umano e culturale
«Benedetto Ronchi» - I primi vescovi e arcivescovi di Trani - Prestigio millenario
dell’Archidiocesi tranese - Folklore tranese - Per un riordinamento della storia
di Trani - Trani per l’Unità Nazionale: Trani e i tranesi nei fatti del ’60 - S.
E. Domenico Vendola tranese nel XX di Episcopato), ha pubblicato: La Cattedrale
di Trani - Per conoscere gli Statuti Marittimi di Trani - Maria Festa giurista tranese,
nell’evoluzione funzionale e civile della città nel Settecento - Accadde a Trani
nel ’43. Rievocazioni, testimonianze e documenti inediti - Solo Trani ne è degna!
Un’istanza di Trani e un messaggio di Giacinto Francia a Benito Mussolini - Trani
e la Rivoluzione Francese. I fatti di trani del 1799 - Sii benedetto o Padre.
Testimonianze sull’azione a Trani del Barnabita P. Erminio M. Rondini nel sessennio
1932 - 1938 - Trani palestra di un Santo - Fiorilegio di proverbi tranesi. Motti
e detti popolari scelti, coordinati, tradotti e commentati - Via Giustina Rocca Il Castello di Trani - Elena Comneno, seconda moglie di Re Manfredi e le tristi
vicende sue e dei figli (uscito postumo, a cura del fratello Mauro). (n.d.r.)
(Pubb. ne Il Tranesiere, XXXIII, 1991, 2, pp. 7 - 17)
Statuti Municipali di Trani
nel sec. XV
Il recente interesse della pubblica opinione all’approntamento dello Statuto
Comunale previsto dall’art. 4 della L. 142/90 può rendere attuale la riproposizione
di analoghi documenti normativi di Trani emanati nel sec. XV.
vicende eccezionali
Del prestigioso patrimonio di saggezza normativa e di competenza
giuridica che Trani vanta nel suo passato si rintracciano non poche
testimonianze in ogni secolo e gli Ordinamenta et Consuetudo Maris
(1063), più comunemente chiamati gli Statuti Marittimi, ne rappresentano
il più cospicuo ed il più antico documento, ma non sono da considerare
un episodio isolato. Talché, mentre la maturità emergente dagli
Ordinamenta ci lascia nella lusinghiera incertezza che possa non essere
giunto fino a noi qualche altro documento ancora più vetusto, per i secoli
successivi ce ne restano di ragguardevoli non pochi altri, che a giusto
titolo non sfigurano nella serie cominciata dal più cospicuo.
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Raffaello Piracci
Fra questi spiccano due carte normative del reggimento comunale
di Trani comprese nella raccolta del LIBRO ROSSO¹: gli Ordinamenti
dell’Università di Trani di re Ladislao del 1413 e gli Statuti
Municipali di re Ferdinando I d’Aragona del 1466.
I due documenti, accanto alle particolari peculiarità proprie di
ciascuno, ne presentano altre che li accomunano.
Nessuno dei due, come del resto neanche gli altri riportati nel Libro
Rosso, offre agli studiosi il destro per polemiche analoghe a quelle suscitate
dagli Statuti Marittimi
raccolta documentaria tranese che li contiene ha già da tempo resistito
ad ogni incertezza di tal genere.
Accomuna le due carte anche il tipo di promulgazione. Sebbene
per indicarle venga citato il nome di un sovrano, esse non scaturiscono
da un’iniziativa verticistica. Ma l’atto «monocratico» del principe promulgatore si integra con la forma «democratica», quella almeno relativa
all’epoca, e quasi vi si adegua alla maniera «tutoria»: l’iniziativa è della
base e la redazione del testo delle carte si è svolta nella base stessa,
che non si smentisce quale culla di saggezza normativa e di perizia giuridica.
Negli Ordinamenti del 1413 si legge testualmente in premessa:
«Moti quoque devotis supplicationibus pro parte dictorum universitatis
¹Il LIBRO ROSSO DELLA CITTÀ DI TRANI (Universitatis Tranensis Liber
Rubens) è una preziosa raccolta, la più antica fra le pugliesi di tal genere, dei diplomi
e privilegi concessi alla città di Trani dal 1196 in poi.
Su di esso, per disposizione di Pietro Priuli, Governatore Veneto di Trani nel
biennio 1500 - 1502, da un gruppo di notai capeggiato da Nicola de Fabritiis furono
trascritti dagli originali ed indi autenticati i primi 60 documenti. Negli anni successivi
ne furono trascritti altri e pertanto la raccolta, che si chiude con uno del 1556, consta
complessivamente di cento documenti.
Sull’importanza del Libro Rosso, che si conserva nella Biblioteca Comunale,
ci si limita a notare che per mezzo suo è potuta giungere a noi la copia di molti
antichissimi documenti interessanti non solo la storia tranese, ma anche quella
regionale e persino generale, perché i relativi originali sono andati perduti per fatale
usura, per incuria o per disastri, fra cui l’incendio del 1799. Peraltro, a diradare ogni
dubbio sulla loro globale autenticità, sta il fatto che molti documenti o notizie del
Libro Rosso trovano riscontro in altre fonti manoscritte salvate da rovina in Trani
stessa o conservate in altri archivi, quali soprattutto di Napoli e di Venezia (Cfr.
V. Vitale, Il “Libro Rosso” di Trani e l’autenticità dei suoi documenti, Trani, Vecchi,
1905).
Statuti Municipali di Trani nel sec. XV
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et hominum ipsius civit[atis] nostre Trani culmini nostro porrectis
per eorum speciales sindicos noviter ad curiam nostram missos,
quibus annuere premissis, et aliis nos ad id inducentibus
considerationibus astringimur…» - «Mossi anche dalle devote
suppliche elevate al nostro trono da parte dell’università e degli
uomini della stessa città di Trani per mezzo dei loro speciali sindaci
recentemente inviati alla nostra curia, che hanno assentito a quelli
precedentemente inviati, e siamo spinti da altre considerazioni che
ci inducono a ciò…».
In siffatto dettato della premessa si evidenzia l’iniziativa della città,
indicata non solo nella sua veste ufficiale (Universitas), ma anche nella
rappresentanza dei privati cittadini (homines ipsius civitatis), e pare
rispecchiata una iterazione di verifica della volontà cittadina (quibus
annuere premissis).
Negli Statuti Municipali del 1466 l’iniziativa della base e la stesura
redatta entro le stesse mura cittadine emergono più esplicitamente: «Sane
pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Trani Maiestati
nostre nuper oblata sunt Capitula et statuta tenoris sequentis» - «Da
parte dell’Università e degli uomini della nostra città di Trani
recentemente sono stati sottoposti alla nostra Maestà i Capitoli e
gli Statuti del seguente tenore». Invero il Vitale (Trani dagli Angioini
agli Spagnuoli, Bari, 1912, p. 470) ritiene che questi Statuti siano stati
approntati col consiglio di un regio commissario, analogamente a quanto
avvenne per quelli di Barletta dello stesso anno (S. Loffredo, Storia della
città di Barletta, Trani, 1893, vol. II, pp. 363 sgg.). Ma nel testo degli
Statuti di Trani non è citato, come per Barletta, alcun commissario e
comunque l’eventuale apporto commissariale sarebbe rimasto in ogni caso
Peraltro nella carta normativa tranese del 1466 il preambolo
curialesco di frasi paternalistiche è ridotto all’essenziale, rispetto ad una
certa prolissità rilevabile in quella precedente del 1413 ed in quella di
Barletta dello stesso 1466.
Infine le due carte sono ovviamente accomunate dalla loro
particolare importanza in rapporto all’evoluzione del diritto amministrativo
in generale e, limitatamente a Trani, come testimonianze della vita cittadina
del sec. XV.
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Raffaello Piracci
Sul piano giuridico entrambi hanno richiamato la particolare
attenzione di studiosi di diritto di chiara fama, italiani e stranieri, come
si evidenzierà nella nota conclusiva.
Quanto alla vita cittadina, salvo altre considerazioni che si
proporranno dopo l’esposizione sommaria dei due documenti, per il
momento si osserva che entrambi gli statuti si collocano storicamente
all’indomani di vicende eccezionali.
Gli Ordinamenti di Ladislao seguono di pochi anni la fine del
«dominio utile» che Alberigo da Barbiano ebbe su Trani dal 1383 al
1409. Formalmente al famoso condottiero spettava il solo possesso dei
proventi fiscali. Ma in pratica, nella cavillosa ricerca di incremento di
entrate, egli finì con l’esercitare l’autorità di un autentico «signore», con
indubbia mortificazione di prerogative dei cittadini consacrate da annose
consuetudini. È intuibile, dopo il torpore della «signorìa», un risveglio
piuttosto vivace di polemici rapporti fra le classi cittadine e gli Ordinamenti
tendono a rimuovere tensioni e squilibri sociali.
Com’è noto, è un vanto di Trani che nella sua secolare storia, tranne
sporadici e brevissimi episodi di infeudazione quale questo del da Barbiano,
abbia sempre goduto del ruolo di «città demaniale», cioè immediatamente
soggetta all’autorità regia, un ruolo che, nella lontananza o nella paralisi
del potere centrale, le consentiva un dignitoso margine di autonomia
Gli Statuti Municipali di re Ferdinando I (1458 - 1494) si pongono
all’indomani dei gravi tumulti legati al nome di Simone Caccetta e che
videro aspramente fronteggiarsi la nobiltà e la borghesia.
Questi terminarono nel 1459 e gli Statuti emanati dal sovrano
aragonese nel 1466, cioè sette anni dopo, smentirebbero una stretta
connessione con i fatti del Caccetta, se non si tenesse conto degli annosi
condizionamenti della sovranità di Ferdinando per le rivendicazioni
dinastiche dell’ennesimo erede angioino, Giovanni d’Angiò. La lotta per
il trono si combattè nelle sue fasi più salienti proprio in Puglia,
coinvolgendone le più importanti città, fra cui Trani, e vide schierati nelle
opposte parti noti baroni e capitani di ventura. Iniziata nell’autunno 1459,
terminò formalmente solo nel 1462; ma re Ferdinando, non ancora del
tutto svincolato da compromessi con quella parte della nobiltà, specie
feudale, che lo aveva appoggiato, indugiò per qualche tempo ad esprimere
Statuti Municipali di Trani nel sec. XV
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la politica a lui più congeniale a favore delle classi popolari e borghesi,
di cui gli Statuti
civile ed economica di Trani, poggiante sulla concordia delle parti regolata
da chiare norme, stava a cuore a re Ferdinando non meno di quella di
tutte le altre città, come essa, demaniali, volendo il sovrano contrapporla
alla feudalità, da cui aveva ricevuto, comunque, tanto danno nella lotta
contro l’angioino.
Ma conviene esaminare separatamente le due carte normative.
Gli Statuti Municipali di re Ferdinando I, dal Libro Rosso trascritto da Giovanni Beltrani
Statuti Municipali di Trani nel sec. XV
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Gli Ordinamenti di re Ladislao del 1413
Gli Ordinamenti dell’Università di Trani emanati da re Ladislao
il 3 febbraio 1413, su richiesta degli stessi rappresentanti dei cittadini,
mentre autorizzano molte fondate supposizioni sul tipo precedente di
governo municipale della città, ne chiariscono il funzionamento per lo meno
fino al posteriore e più circostanziato Statuto del 1466.
C’è una prima parte che riguarda i dazi e le collette.
La loro vendita (appalto) agli esattori deve essere trattata da deputati
da eleggersi in egual numero, metà dai nobili e metà dai popolani. Ogni
anno gli appaltatori dei dazi si devono solennemente obbligare di versare
al Capitano la corrispondente somma. Pure ogni anno l’Università deve
aggiornare gli apprezzi dei proventi dei cittadini, in base ai quali si faccia
la ripartizione dei pesi fiscali. Dei relativi registri si è tenuti a redigere
due copie, di cui una da conservare nella sacrestia della Cattedrale e
l’altra da affidare ai sedici Eletti della città. La ripartizione e l’esazione
delle rate dovute devono essere fatte separatamente, dai nobili per i nobili
e dai popolani per i popolani. Inoltre quelli che hanno già pagato la loro
rata non possono essere molestati dagli ufficiali regi per le rate non pagate
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Raffaello Piracci
da altri.
La parte degli Ordinamenti che regola il governo della città è
ispirata al criterio di far partecipare agli «onori» dell’Università di volta
in volta qualunque cittadino: «ut quilibet ex civibus dicte civitatis de
tempore in tempus partecipet in honoribus dicte civitatis».
Ogni quadrimestre i cittadini, riuniti insieme secondo il solito costume
e nel solito luogo, devono eleggere sedici incaricati degli affari della città,
di cui otto nobili, sei popolani e due neofiti. Il loro incarico deve durare
solo quattro mesi, scaduti i quali si procederà a nuove elezioni.
Ogni anno deve pure essere eletto quel cittadino che sia più gradito
all’Ufficio di Sindaco per condurre gli affari dell’Università («gesturum
sindicario nomine dicte universitatis agenda quelibet universitatis
eiusdem»).
Un altro cittadino di anno in anno deve essere eletto Erario presso
il Capitano, col compito di rendersi conto delle composizioni e dei proventi
sia dello stesso capitano che dei suoi subalterni, fra cui i giudici e i mastri
d’atti. Il Capitano e gli altri ufficiali regi, come giudici, assessori e notai,
sono soggetti a sindacato al compimento del loro ufficio («nec… recedere
debeant antequam debite sindicentur» - («né debbano ritirarsi prima
che siano debitamente inquisiti»).
Restano di competenza dei nobili l’elezione di quattro Giudici
annuali, due nobili e due popolani, e quella trimestrale di due Catapani,
uno per ciascuna delle due classi, da scegliersi da un sedile per volta.
Infine, per uniformare Trani alle altre città demaniali, Ladislao
dispone che alla morte del Mastrogiurato di nomina regia a vita, il
fiorentino Matteo Alardo
anno in anno dall’Università.
All’esposizione sommaria del contenuto degli Ordinamenti di
Ladislao conviene aggiungere qualche considerazione che ne metta
maggiormente in luce l’importanza per una migliore conoscenza della vita
di Trani nel sec. XV.
Come del resto si apprende anche da altre fonti, si ha prova
dell’esistenza di precedenti lotte, or sorde or palesi, fra le parti, che però
si vogliono scongiurare per il futuro proprio con gli Ordinamenti. Ma
l’equa distribuzione di responsabilità e di poteri fra le due classi, da essi
sancita su proposta degli stessi cittadini, rappresenta una prova che i dissidi
Statuti Municipali di Trani nel sec. XV
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interni non abbiano mai oltrepassato i limiti della conciliabilità.
Gli Ordinamenti appunto presentano un aspetto particolarmente
notevole, progressista si direbbe, nell’importanza quasi paritetica attribuita
all’elemento popolare rispetto a quello dei nobili, salvo qualche residua
prevalenza privilegiata di questi ultimi. Inoltre, a dimostrare quale ruolo
avesse l’elemento ebraico nella vita della città, viene riservata una
rappresentanza nel governo cittadino ai neofiti, cioè agli Ebrei convertiti.
I neofiti, che costituivano la classe mercantile, nell’ambiente tranese erano
oggetto di atteggiamenti controversi: considerati spergiuri dai loro
precedenti correligionari, non è che godessero sempre il favore dei cristiani,
diffidenti dell’autenticità della loro conversione e comunque piuttosto restìi
a favorire l’integrazione della razza semitica. Eppure la disposizione così
rivoluzionaria dell’inserimento istituzionale dei neofiti nella vita pubblica,
nell’attestare un livello avanzato di maturità civile dei cristiani che l’avevano
accettata, costituisce a parere di chi scrive uno degli aspetti più originali
della carta normativa di cui ci si sta occupando.
Inoltre la singolarità di questi Ordinamenti, di riconoscere un ruolo
così cospicuo, oltre che ai neofiti, all’elemento popolare, emerge dal
confronto con i provvedimenti dello stesso Ladislao nei riguardi di altre
città del Regno, ove si vede favorita la reazione nobiliare ed escluso il
popolo dal reggimento cittadino. Anche questa considerazione rimarca la
procedura «democratica» della promulgazione, come si è già osservato
in premessa, nel fatto che l’assenso regio rispecchi le varie realtà cittadine
e risiede anche in questo l’importanza degli Ordinamenti del 1413 come
documento della vita di Trani dell’epoca.
Tutt’altro che trascurabile è infine l’istituzione permanente del
Sindaco, non più eletto saltuariamente per qualche incarico temporaneo,
ma di anno in anno. Una rappresentanza responsabile e continuativa
dell’Università ne accresceva senza dubbio il prestigio nei riguardi del
Capitano, rappresentante dell’autorità regia, e dell’Arcivescovado, in una
rivendicata emancipazione del reggimento civico di cui non si può far a
meno di evidenziare l’importanza come punto di arrivo di un lungo e
travagliato cammino.
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Raffaello Piracci
Gli Statuti Municipali del 1466
Gli Statuti Municipali emanati per Trani da re Ferdinando il 15
agosto 1466 rappresentano il primo documento che, diradando molte
incertezze pur persistenti nei già accennati Ordinamenti di re Ladislao
del 1413, illustri in modo sicuro da chi e come sia governata la città.
Si stabilisce che l’Università sia retta da un Consiglio di sessanta
membri, egualmente ripartiti tra i nobili, i mercanti e i plebei. Se per
ciascuna classe non si trovano venti eleggibili, la composizione del Consiglio
può essere ridotta, purché in numero non inferiore a quaranta.
È degna di nota la circostanziata puntualizzazione dell’impegno dei
Consiglieri: «iurare habeant et debeant quod, pretermisso odio,
rancore, amore et propria utilitate, unusquisque dicat, faciat et
procuret ac tracter utilia universitatis ipsius, et inutilia pretermictat
et omnia procuret ad utilitatem, pacem, quietem et bonum reypublice
dicte universitatis» - «debbano giurare che, tralasciando odio, rancore,
preferenza e vantaggio personale, ciascuno dica, faccia e procuri e
tratti cose utili dell’università e tralasci le cose inutili e tutto
promuova per l’utilità, la pace, la quiete ed il bene della cosa pubblica
Statuti Municipali di Trani nel sec. XV
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dell’università».
È contemplata, quasi come la moderna «autorità tutoria», la
pertinenza del Capitano, che rappresenta il potere regio: il Consiglio non
può essere convocato senza il suo consenso e le riunioni consiliari non
sono valide senza il suo intervento.
Ma il Capitano, per tutta la durata dell’incarico, alle sue dipendenze
sia domestiche che di ufficio non può tenere nessuno che sia o cittadino
di Trani o comunque in essa abitante.
I dottori ed i giurisperiti hanno il diritto di partecipare al Consiglio
anche oltre il numero prefissato della sua composizione, ma non ne hanno
l’obbligo («tamquam privilegiati a iure ad id non necessitentur» «come privilegiati dal diritto, non vi siano tenuti»). Ma, se entrano
in Consiglio, devono giurare come gli altri ed hanno voce in capitolo come
gli altri nobili.
I Consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili; inoltre sono
surrogabili con altri della propria classe in caso di morte o di duraturo
impedimento.
La stessa proporzione fra le classi si rispetta nella scelta dei sei
Ordinati o Priori
plebei e, tratti a sorte tra i Consiglieri del rispettivo ceto, durano in carica
sei mesi e non sono confermabili. Essi rappresentano il potere esecutivo,
ma non hanno la potestà di scrivere al re o ad altri, di eleggere sindaci
o imporre nuovi pagamenti senza il parere del Consiglio. Gli Statuti
contengono anche una minuziosa normativa delle discussioni, delle votazioni
e dei sorteggi nelle sedute del Consiglio e prevedono una multa per le
assenze senza legittimo motivo e per le infrazioni alle norme stabilite.
Per talune puntualizzazioni par di leggere, più che una carta statutaria
normalmente ispirata a criteri generali, addirittura un «regolamento».
Eccone un esempio: «Item quod liceat in Consilio unicuique
Consiliariorum ad preposita respondere, et suum votum dare pacifice
et quiete sine scandalo, rumore, lite, et sine gurgiis; et donec aliquis
dicit suum votum, alius non loquatur, et unus post alium ordine
servato suum votum dicat, et proponat ac respondeat vel arrenget
semel tantam, nisi alias per Consilium fuerit interrogatus, et
unusquisque sedeat in loco suo». - «Parimenti in Consiglio sia lecito
a ciascuno dei Consiglieri rispondere agli argomenti proposti, e dare
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Raffaello Piracci
il proprio voto pacificamente e con calma, senza scandalo,
rumorosità, litigiosità e senza alterchi; e finché qualcuno esprime il
suo voto, un altro non parli, e rispettando il turno esprima il suo
voto uno dopo l’altro, e proponga e risponda ed arringhi solo una
volta, a meno che non sia stato interrogato un’altra volta per
decisione del Consiglio, e ciascuno sieda al suo posto».
L’elezione annuale del Sindaco della città deve essere fatta nel
Consiglio e alternativamente tra i nobili e i plebei. Se vi è discordia o
incertezza sulla persona proposta, il Consiglio ne può nominare due,
entrambi della classe sociale di turno per quell’anno, e poi sorteggiare
l’eletto.
Lo Statuto dispone che tutti i pesi, le gabelle e i dazi siano ripartiti
ugualmente non solo tra i veri cittadini, ma anche tra quanti hanno in città
famiglia e possedimenti e sono soggetti alla sua giurisdizione, a qualunque
nazione appartengano.
Non risultano molto chiare le modalità di elezione dei membri del
Consiglio, specie dopo l’annuale scadenza: se ad opera dello stesso
Consiglio uscente o diversamente. Il testo dello Statuto affida tale ruolo
all’Università e non si comprende bene se si riferisca all’organo che la
rappresenta, cioè il Consiglio, o ad altro corpo elettorale, quale per
esempio i Seggi che, accennati nel diploma di Ladislao del 1413, non
trovano posto in questi statuti: «si videbitur universitati predicte illos
confirmare aut eligere alios, remaneat ad beneplacitum universitatis»
- «se sembrerà opportuno a detta Università confermare gli stessi
o eleggerne altri, rimanga a discrezione dell’Università».
Una valutazione critica di questi Statuti del 1466 non può
prescindere da quelli precedenti del 1413, già esaminati.
Invero una prima considerazione di raffronto risulta riduttiva. Infatti,
mentre gli Ordinamenti di Ladislao rappresentano un saggio isolato di
normativa comunale nel contesto della storia meridionale dei primi anni
del sec. XV, gli Statuti
intorno agli stessi anni per Barletta, Molfetta e Giovinazzo, con i quali
la carta tranese presenta delle analogie.
Ma d’altro canto, rispetto alla carta normativa del 1413, in questa
del 1466 risulta incrementata la partecipazione al governo cittadino
dell’elemento mercantile e popolare, quasi a sanzionare l’ulteriore
Statuti Municipali di Trani nel sec. XV
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affermazione di cui aveva dato prova nei tumulti del tempo di Caccetta.
Negli Ordinamenti
rappresentanze si equivalevano, con otto nobili ed otto popolani (sei del
popolo e due neofiti). Invece in questi Statuti, accantonato il riferimento
razzistico ai neofiti per motivi che almeno in questa sede non è dato di
indagare, la rappresentanza dei nobili passa dalla metà ad un terzo e quella
dei popolani e dei mercanti ai due terzi.
È appena il caso di precisare che per popolani s’intende soltanto
il popolo grasso
voce nella vita pubblica.
Sta di fatto comunque che, in una città come Trani che specie nel
sec. XV traeva dal commercio la sua ragione di vita e la maggiore fonte
di ricchezza, il popolo dei ricchi mercanti rappresentava un potenziale di
cui non potevano non tener conto nella redazione degli Statuti la stessa
nobiltà e nel promulgarli re Ferdinando, la cui politica come si è detto
fu più apertamente favorevole alla borghesia dopo che si fu liberato dal
pericolo della fazione angioina.
D’altra parte Trani non aveva un gran numero di nobili feudali. Il
fatto stesso che, come si rileva da documenti successivi, il Consiglio,
previsto dagli Statuti
formato di quaranta membri, autorizza l’ipotesi che fosse più difficile
trovare venti nobili che non venti mercanti o plebei. Inoltre l’ammissione
soprannumeraria in Consiglio dei dottori e giurisperiti, peraltro prevista
anche nei citati statuti di Barletta del 4 febbraio dello stesso 1466, mentre
denota la considerazione in cui erano tenuti, può anche essere considerata
Comunque, già dall’inizio parzialmente attuati quanto al numero dei
Consiglieri, pare che gli Statuti del 1466 siano rimasti in vigore solo per
pochi anni. D’altra parte le vicende politiche del Regno sotto gli ultimi
Aragonesi, con l’occupazione di Carlo VIII (1495) ed il successivo
dominio veneto (1496), cui seguì l’occupazione spagnuola (1509), si
rivelarono poco favorevoli alla libera espressione dell’autonomia comunale.
D’altronte la parte nobiliare risultava favorita dagli occupanti iberici, mentre
per l’elemento borghese si affievolivano le fonti di ricchezza dell’attività
mercantile per il dirottamento dall’Adriatico del traffico marittimo dopo
la scoperta colombiana.
Raffaello Piracci
16
Sul Libro Rosso
al n. 22 e gli Statuti Municipali di re Ferdinando I del 1466 al n. 50.
L’intento essenzialmente divulgativo del presente scritto ha sconsigliato la
loro pubblicazione integrale, che avrebbe richiesto ulteriore spazio anche per la relativa
traduzione italiana.
Peraltro gli Ordinamenti del 1413 sono stati pubblicati da E. G. Schültz
(Monumenti dell’Arte dei Mezzitempi nell’Italia Meridionale, Dresda, 1860), da A.
Prologo (Gli antichi ordinamenti intorno al governo municipale della città di Trani,
Trani, Vecchi, 1879, p. 9) e da G. Beltrani (Cesare Lambertini e la società familiare
in Puglia ecc., Trani, 1884, p. 219).
Degli stessi Ordinamenti sono interessanti le valutazioni di N. F. Faraglia (Il
Comune nell’Italia Meridionale (1100 - 1806), Napoli, 1883, pp. 101 - 102), di N.
Modugno (Cenni storici sul regime municipale in Terra di Bari, in «La Terra di
Bari», Bari, 1900, vol. I, p. 132) e di V. Vitale (Trani dagli Angioini agli Spagnuoli
cit., pp. 115 sgg. e p. 469).
Gli Statuti Municipali del 1466 sono stati pubblicati da A. Prologo (Gli antichi
ordinamenti ecc. cit., p. 15), da G. Beltrani (Cesare Lambertini ecc. cit., p. 582) e
da V. Vitale (Trani dagli Angioini agli Spagnuoli cit., pp. 468 sgg.).
Interessanti sono pure le valutazioni di N. F. Faraglia (Il Comune nell’Italia
Meridionale cit., p. 135), di N. Modugno (Cenni storici sul regime municipale ecc.
cit., p. 133) e di V. Vitale (Trani dagli Angioini ecc. cit., pp. 468 sgg), che vi dedica
ampio esame, con riferimenti comparativi ai coevi statuti di Barletta, Molfetta e
Giovinazzo, dopo averne accennato in Nobili e mercanti in Terra di Bari (Trani,
Vecchi, 1911).
Gli studi sull’amministrazione e l’ordinamento delle città meridionali ebbero
impulso sulla fine dell’Ottocento da due prestigiosi magistrati della Gran Corte Civile
e Criminale e poi della Corte d’Appello delle Puglie di Trani, Luigi Volpicella (Discorso
sulle consuetudini e statuti delle città di Terra di Bari, Napoli, Nobile, 1856) e
Nicola Alianelli (Delle consuetudini e degli statuti municipali delle province
napoletane, Napoli, 1873).
Bombonotizie - Il Giornale di Trani
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Statuti Municipali di Trani nel XV secolo