Università di Urbino
Facoltà di Economia
sede di Fano
A.A. 2013/2014
DIRITTO DEL LAVORO
Natalia Paci
LEZIONE 2
25 febbraio – 4 marzo 2014
Rappresentanza e rappresentatività
sindacale
nei luoghi di lavoro
LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE NEI
LUOGHI DI LAVORO
Indice degli argomenti:

Rappresentanza e rappresentatività sindacale
Il sindacato maggiormente rappresentativo e il vecchio art.
19 Statuto

Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e il nuovo art.
19 Statuto

Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), il Protocollo del
Luglio 1993 e successivi Accordi interconfederali.

RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA’
SINDACALE
RAPPRESENTANZA:
Tutti i sindacali hanno la rappresentanza sindacale dei loro iscritti. Grazie
al mandato che ricevono dal lavoratore con l’iscrizione.
RAPPRESENTATIVITA’:
Solo taluni sindacati hanno la rappresentatività sindacale.
La rappresentatività sindacale è, infatti, la capacità del sindacato di essere
rappresentativo della generalità dei lavoratori (iscritti e non).
Tale rappresentatività è data dalla forza, consistenza ed “affidabilità” del
sindacato nel panorama nazionale.
Utilizzo di tale criterio per:
 nell’art. 19 st. selezionare i sindacati a cui attribuire i diritti sindacali in
azienda (ex titolo III Statuto);
 nella legislazione c.d. deregolativa o di rinvio;
 nella
legislazione che ha attribuito a questo sindacato poteri di
partecipazione e controllo su alcune scelte aziendali che hanno ricadute
gravi sui lavoratori (es: licenziamenti collettivi, cassa integrazione,
trasferimento d’azienda)
IL SINDACATO MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVO
La rappresentatività sindacale è stata tradizionalmente attribuita, in particolare
dalla vecchia versione dell’art. 19 Statuto (ma anche da altre leggi), al sindacato
definito “maggiormente rappresentativo”.
Il concetto di maggiore rappresentatività è stato specificato dalla
giurisprudenza:
 criteri quantitativi: numero iscritti
 criteri qualitativi:
 nazionalità
 intercategorialità
 esercizio continuativo di attività di autotutela (sciopero)
 capacità di influenzare l’assetto politico economico e sociale del Paese.
In pratica: criteri che identificavano il sindacalismo confederale (CGIL, CISL
e UIL).
IL SMR E LA CONTRATTAZIONE
• Il filtro selettivo del smr nella legislazione
dell’emergenza e della flessibilità
• La contrattazione con funzione gestionale
distributiva di sacrifici (contrattazione
collettiva in perdita)
• Il smr controllore delle doti di flessibilità da
inserire nell’ordinamento (v., ad es., art. 4,
c. 11, L. n. 223/1991)
• La crisi della mr
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CRISI DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA’
Anni ’80:
Cambiamento del mercato del lavoro, passaggio dall’impresa fordista alla
terziarizzazione del mercato e sviluppo dei servizi e della piccola impresa.
Conseguente crescita di nuove figure di lavoratori poco rappresentate dal tradizionale
sindacato impostato sull’operaio della grande impresa.
Nascita di nuovi soggetti sindacali autonomi e di mestiere e necessità di criteri diversi
per individuare la rappresentatività.
Anni ’90:
Proposte di legge di modifica dell’art. 19 Statuto:
eliminando il riferimento al smr che attribuiva alle tre confederazioni il monopolio di
fatto nei luoghi di lavoro;
introducendo una rappresentanza elettiva, attraverso il voto di tutti i lavoratori.
Fallimento delle proposte di legge (successo solo nel pubblico impiego con il D. Lgs.
165/2001).
Protocollo del Luglio 1993: accordo sindacale sulle rappresentanze sindacali unitarie
(RSU);
Referendum del giugno 1995: modifica dell’art. 19 Statuto: abrogato il riferimento al
smr.
L’ultima tendenza legislativa: rappresentatività comparata.
LO STATUTO DEI
LAVORATORI
E' il più importante intervento legislativo, a
garanzia delle libertà individuali e collettive dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.
Legislazione di sostegno e non di
regolamentazione del sindacato, in un’ottica di
attuazione (titolo II) e sviluppo (titolo III) dell’art.
39, 1° co., Cost.
Titolo II: la libertà sindacale nei luoghi di lavoro;
Titolo III: l’attività sindacale nei luoghi di lavoro.
Titolo III
Artt. 19-27
Diritti sindacali e RSA
• Riconduzione a specifiche situazioni di “diritto” dello svolgimento
di determinate attività sindacali in azienda da parte di sindacati
particolarmente qualificati, cui corrisponde un pati del datore.
• Obbligo datoriale di collaborare alla riuscita di talune iniziative del
sindacato, in quanto ritenute dall’ordinamento meritevoli di
particolare sostegno.
• Inapplicabilità del criterio del normale svolgimento dell’attività
aziendale: solo principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e
1375 cod. civ.), garanzia della sicurezza e dell’incolumità delle
persone, nonché della capacità produttiva dell’impresa.
• I soggetti titolari dei diritti del tit. III: solo RSA (e RSU)
• Limiti all’applicazione del tit. III: ne resta fuori la piccola
impresa (art. 35 St. lav.), dove pertanto il sindacato fatica ad
entrare, organizzare i lavoratori e contrattare.
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RAPPRESENTANZA SINDACALE
NEI LUOGHI DI LAVORO
RSA: strutture (non necessariamente elettive e,
quindi, in teoria, anche plurime) disciplinate dalla
legge (ma ora anche dall’Accordo
interconfederale del 28.06.2011 per quanto
riguarda la legittimazione a contrattare e
stipulare contratti collettivi aziendali)
RSU: strutture (elettive e, quindi, unitarie)
disciplinate da Protocolli triangolari e Accordi
interconfederali
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ART. 19 – Costituzione delle RSA
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva, nell’ambito:
-a) (delle associazioni aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale);
b) delle associazioni sindacali (non affiliate alle predette
confederazioni), che siano firmatarie di contratti collettivi
(nazionali o provinciali) di lavoro applicati nell’unità
produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.
Passaggio da rappresentatività presunta a rappresentatività effettiva: la forza
contrattuale.
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI
AZIENDALI (RSA)
Le RSA sono rappresentanze dei lavoratori nel luogo di lavoro e sono le
uniche titolari dei diritti sindacali previsti dal titolo III dello Statuto dei
lavoratori.
Sono costituite a iniziativa dei lavoratori: per questo sono organismi di
rappresentanza di tutti i lavoratori (iscritti e non al sindacato).
Devono però necessariamente essere collegate con il sindacato, cioè formate
nel suo ambito. Ciò perché i diritti di cui sono titolari limitano i poteri
dell’imprenditore e quindi devono essere limitati i soggetti che ne possono
godere e, soprattutto, devono essere considerati soggetti affidabili, cioè
rappresentativi (associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati
nell’unità produttiva, ex art. 19 St.).
Campo applicazione Titolo III Statuto:
a) soggettivo: no piccola impresa (art. 35 St.);
b) oggettivo: i diritti sindacali del titolo III non riguardano sciopero, né cont.
coll.: riconosciuti a tutti i soggetti sindacali indipendentemente dalla
rappresentatività ex art. 19 St.
IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.
LA LETT. A) E IL SMR
• Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale
• Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione
nei luoghi di lavoro
• La formula del sindacato maggiormente rappresentativo
(smr)
• Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore
per le confederazioni storiche (CGIL-CISL-UIL)
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IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.
LA LETT. B)
• Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale
• Lo sfavore dell’ordinamento per il
sindacato aziendale, incapace di farsi
portavoce di interessi a più ampio raggio
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PROFILI DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE
DEL VECCHIO ART. 19 ST. LAV.
Il vaglio di costituzionalità alla luce degli
articoli:
• 39,Cost.
• 3 Cost.
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Nuovo art. 19 St. lav.
• La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del smr
dall’art. 19
• La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione delle parole
“nazionali e provinciali”
• Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e
sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti collettivi
applicati nell’unità produttiva
• Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio art. 19,
che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno quello proiettato sul
piano nazionale e provinciale, ma emerge il problema di una
rappresentatività condizionata al POTERE DI ACCREDITAMENTO DEL
DATORE DI LAVORO. Infatti, con il nuovo art. 19:
• la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in
grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non regolato
come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile, cioè più di ogni altro
in grado di rappresentare i lavoratori nel loro complesso. Ma siamo sicuri
che un sindacato, solo per non aver voluto firmare il contratto collettivo, può
dirsi non rappresentativo? (V. vicenda FIAT-FIOM e C. Cost. n. 231/2013)
• Inoltre, poiché l’esercizio dei diritti sindacali segue l’attività negoziale e
la sua buona riuscita, l’art. 19 St. lav. esclude la presenza di RSA in tutte
quelle unità produttive ove non sia applicato un contratto collettivo.
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PROFILI DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE DEL NUOVO ART. 19
ST. LAV.
•
Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 1, Cost.: la questione del
potere di accreditamento datoriale
• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost.: la questione della
ragionevolezza del criterio
• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 2 Cost.: la questione della
lesione dei diritti inviolabili degli iscritti
Nelle sentenze n. 492/1995, n. 244/1996 e n. 345/1996, la Corte
Costituzionale ha superato ogni censura di incostituzionalità.
Ha tuttavia richiesto una interpretazione rigorosa del criterio dell’art. 19 St.
lav., postulando:
A. la partecipazione attiva al processo di formazione del contratto collettivo;
B. La stipulazione di un contratto normativo (anche se la Corte di Cassazione
non si è sempre pronunciata in tal senso).
Da ultimo, v. rimessione alla Corte Cost. della questione di costituzionalità
dell’art. 19 St. lav. da parte dei Tribunali di Modena, Vercelli e Torino.
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L’art. 19 St. lav.
dopo Corte Cost. n. 231 del 2013
La Corte, con pronuncia additiva, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, 1° comma, lett.
b), St. lav., nella parte in cui non prevede che la
rappresentanza sindacale aziendale possa essere
costituita anche nell’ambito di associazioni
sindacali che, pur non firmatarie dei contratti
collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano
comunque partecipato alla negoziazione relativa
agli stessi contratti quali rappresentanti dei
lavoratori dell’azienda.
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RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)
Nate con il Protocollo del Luglio 1993 (nel P.I. con il D. Lgs. 165/2001).
Carattere elettivo: elezioni aperte a tutti i lavoratori (iscritti e non) sulla base
di liste sindacali.
Possono presentare liste anche sindacati non rappresentativi ex art. 19 St.
purché la propria lista abbia raccolto un minimo di 5% di firme tra i
lavoratori dell’unità produttiva.
Riserve del terzo: solo 2/3 dei seggi è costituito da membri eletti, il restante
terzo è attribuito alle liste dei sindacati firmatari del CCNL applicato nell’unità
produttiva, in proporzione ai voti ricevuti.
Canale unico di rappresentanza (come RSA): tipico del nostro sistema, per
cui confluiscono in una sola struttura i rappresentanti dei lavoratori e quelli del
sindacato (sistema misto: elettivo/associativo).
Poteri: subentrano alle RSA nell’esercizio dei diritti sindacali ed hanno anche
potere di stipulare contratti collettivi aziendali.
RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE (RSU)
Nel settore privato (per il settore pubblico, v. D.Lgs. n. 165/2001)
LA NASCITA
Protocollo luglio 1993 e AI 20.12.93 (ATTENZIONE: NON SONO PREVISTE,
QUINDI, DALLO STATUTO DEI LAVORATORI!!!)
• Nate nell’ambito di una riforma per via negoziale del sistema di
contrattazione collettiva a fini di contenimento delle spinte rivendicative sul
piano salariale ed inflattive sul piano macroeconomico.
L’EVOLUZIONE
• Trovano conferma nell’AI 15.4.09 (v. punto 3.5.) e nell’AI 28.06.2011 (v.
punto 1 e 4), sia pur affiancate qui dalle RSA, a cui quest’ultimo Accordo
attribuisce poteri negoziali. L’AI prende sostanzialmente atto del fatto che il
successo delle RSU e, dunque, la loro stessa esistenza è condizionata
dall’effettiva presenza di un contesto di c.d. unità sindacale.
• Trovano ulteriore e più recente disciplina nel Protocollo d’intesa del 31
19
maggio 2013.
Clausola di salvaguardia e rapporti RSA/RSU
- Le oo.ss. aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente
intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla
procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire RSA.
- Le oo.ss. aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente
intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui
siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non
costituire RSA.
- In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che
vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni
delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle
Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie del
presente accordo.
Dal tenore di tali clausole è evidente l’impegno delle parti firmatarie a evitare la
compresenza di RSA e RSU, favorendo il passaggio verso queste ultime solo in presenza d
un consenso unitario. Se si opta per le RSU il consenso ottenuto dalle oo.ss.20
vale ai fini della misurazione della rappresentatività per la stipula dei CCNL (v. oltre).
POTERI DELLE RSU
• Subentrano alle RSA nell’esercizio dei diritti
sindacali, dei diritti di informazione e
consultazione (una quota di diritti sindacali
resta comunque anche in capo ai sindacati
stipulanti il CCNL).
• Per l’AI 28.06.2011 le RSU hanno anche il
potere di negoziare e stipulare contratti
collettivi aziendali.
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RAPPRESENTANZA E
RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE
NELL’ACCORDO
INTERCONFEDERALE DEL 28
GIUGNO 2011 e NEL
PROTOCOLLO D’INTESA DEL 31
MAGGIO 2013
22
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA
NELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL
28.06.2011
Tuttavia l’AI 28.06.2011 rivitalizza le RSA(stabilendone una durata in
carica pari a 3 anni, come le RSU) e le abilita a contrattare, nonché, se
in possesso di una rappresentatività maggioritaria sul piano associativo,
a stipulare contratti collettivi aziendali efficaci per tutto il personale
in forza e vincolanti per tutte le associazioni sindacali, espressione delle
Confederazioni sindacali firmatarie dello stesso accordo. Detti contratti
dovranno, tuttavia, essere sottoposti al voto dei lavoratori a seguito di
richiesta avanzata da determinate oo.ss. ovvero da determinate
percentuali minime di lavoratori.
• Per l’AI 28.06.2011 le RSU hanno il potere di contrattare e di
stipulare, a maggioranza dei propri componenti, contratti collettivi
aziendali efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le
associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali
firmatarie dell’AI 28.06.2011, operanti all’interno dell’azienda.
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LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE PER
L’AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA NAZIONALE
(AI
28.06.2011
e
PROTOCOLLO
31.05.2013)
<<Ai fini della certificazione della rappresentatività delle oo.ss. per la
contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i
dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai
lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall’INPS (…) a seguito
di convenzione fra INPS e parti stipulanti il presente AI. I dati così raccolti e
certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con
i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU da rinnovare ogni 3
anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL>>.
Se non vi sono RSU, sarà rilevato solo il dato degli iscritti.
Il dato degli iscritti viene raccolto dall’INPS su dichiarazione aziendale, quello
dei voti, se possibile, dai Comitati provinciali dei garanti (AI 20.12.1993). La
ponderazione, come media semplice tra la percentuale degli iscritti e la
percentuale dei voti, viene, invece, effettuata dal CNEL, a cui dovranno
pertanto essere trasmessi i dati.
L’AI richiede una rappresentatività minima del 5% come media tra iscritti e
24
voti per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale.
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