Lavoro autonomo occasionale
dott.Luca Busico e Rolando Vivaldi
Lavoro autonomo e lavoro
subordinato
• ART. 2094 C.C.:
• E’ prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell’imprenditore.
Contratto d’opera
• ART.2222 cod.civ.:
• Quando una persona si obbliga a compiere verso
un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente , si
applicano le norme di questo capo, salvo che il
rapporto abbia una disciplina particolare nel libro
IV
Lavoro parasubordinato
• Si osservano le disposizioni del presente capo
nelle controversie relative a:
• 1)omissis
• 2)omissis
• 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione,
che si concretino in una prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, anche se non a carattere subordinato.
Indici di subordinazione
• 1. Indici essenziali Æa. assoggettamento al datore
di lavoro esplicantesi tra l’altro in un potere
disciplinare, di controllo e di
vigilanza;b.inserimento in via continuativa e
sistematica nell’organizzazione aziendale
• 2.indici residuali Æriguardano l’orario di
lavoro,l’oggetto della prestazione,l’esistenza o
meno di un’organizzazione di impresa e incidenza
del rischio
Incarichi esterni nella P.A.
• Art. 7 c.6 del D.lgs. Nr.165/2001:
• “ per esigenze cui non possono far fronte
con il personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali ad esperti di
comprovata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione”
Conseguenze delle violazioni normative
sugli incarichi esterni
• Art. 36 comma 2 D.lgs. 165/2001:
• “la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori , da parte delle
pubbliche amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con le medesime pubbliche Amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative. Le Amministrazioni hanno l’obbligo di
recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei
dirigenti responsabili qualora la violazione sia dovuta a
dolo o colpa grave.”
Aspetti fiscali
• Il lavoro autonomo occasionale è
disciplinato dall’art. 67 comma 1 lettera l)
del TUIR che disciplina i redditi diversi:
• “i redditi derivanti da attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o
dalla assunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere”
Ritenuta di acconto
• La ritenuta d’acconto da applicare rimane al
20% sulla base delle disposizioni di cui
all’art. 25 del D.P.R. 600 del 29 Settembre
2003
• Per i non residenti la ritenuta è del 30% a
meno che tali residenti non svolgano
all’estero l’attività di lavoro autonomo
L’occasionale secondo la Biagi…
• La legge Biagi (o meglio il decreto che la
attua D.lgs 276/2003) definisce, all’art. 61
c.2, il lavoro occasionale “i rapporti di
durata complessiva non superiore a trenta
giorni nell’anno solare con lo stesso
committente salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo
anno solare sia superiore a 5000 euro”
Ma attenzione!
• Le disposizioni del D.lgs 276/2003 non si
applicano alla P.A. (art. 2)
• Ma anche se si applicassero l’art.61 c.2 non
definirebbe il lavoro occasionale come noi lo
intendiamo: sono solo minicococo che di diverso
dalle cococo di cui al comma 1 del D.lgs 276/2003
hanno solo che non è necessario il progetto (Circ.1
dell’8 Gennaio 2004 del Ministero del Lavoro,
Circ. INPS nr. 9 del 22 Gennaio 2004)
Quindi fiscalmente non cambia
niente!!
Ma cambia, eccome,
previdenzialmente!!!
Art. 44 D.L. 269/2003
• A decorrere dal 1º gennaio 2004 i soggetti esercenti
attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo
qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia
superiore ad euro 5.000. Per il versamento del
contributo da parte dei soggetti esercenti attività di
lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità
ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
Circolare Inps nr.103 del 6
Luglio 2004
• E’ la circolare che ha chiarito i numerosi
dubbi in termini di calcolo e versamento
dell’Inps per coloro che hanno superato la
soglia dei 5000 euro.
I 5000 euro
• Sono quindi un limite previdenziale e non
fiscale, nel senso che non definiscono cosa
è prestazione occasionale ma solo che si
applicano i contributi previdenziali oltre i
5000 euro costituendo fascia di esenzione
• I 5000 euro possono derivare anche da più
committenti
Il reddito fiscale e quello
previdenziale
• I 5000 euro sarebbero un limite di reddito
oltre il quale si applica la contribuzione
Inps.
• Per i redditi diversi questo è costituito
(art.71) dalla “differenza tra l’ammontare
percepito nel periodo di imposta e le spese
specificamente inerenti alla loro
produzione”
I rimborsi spese
• La differenza si concretizza nel fatto che la
ritenuta IRPEF si fa sul compenso e sulle
spese mentre ai fini dell’applicazione
dell’Inps queste vanno escluse.
Ora vi faccio un esempio
Esempio
•
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•
•
•
Compenso…………………4500 euro
Spese documentate……….. 1000 euro
Totale_________________ 5500 euro
Inps ………………………. 450 euro
Ritenuta alla fonte……….. 1100 euro
Netto da corrispondere…. 4250 euro
• Si suppone che ci sia altra copertura previdenziale
Il caso di diversi committenti
• La circolare nr. 103/2004 richiama la
circolare 56 del 2004 che dettava una
disciplina particolare per la ripartizione
della quota di reddito che eccedeva il
massimale di 37.833,00 (dalla quale parte lo
scaglione del 18,80% Inps)
• L’analisi deve essere svolta nel mese in cui
si superano i 5000 euro
Esempio….continua
• Fino a settembre sono stati corrisposti 3000 euro
• A ottobre si corrispondono 2800 euro
dall’Università e 1200 da altro committente
• Ottobre è dunque il mese di superamento dei 5000
euro
• I 4000 euro che sono corrisposti ad ottobre sono
composti percentualmente dal 70% dell’Università
e dal 30% dell’altro committente
• Abbiamo superato i 5000 euro per 2000 euro
• Di questi 2000 :
• Il 70% Æ1400,00 costituiscano il montante Inps
dell’Università (inps dovutaÆ249,20 euro)
• Il 30% Æ600,00 costituiscono il montante Inps
dell’altro committente (inps dovutaÆ106,80 euro)
Grazie, ciao
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