INFORMATIVA N. 079 – 22 MARZO 2013
BILANCIO
LA REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO E
LE INDICAZIONI DEL CNDCEC
ƒ Art. 2435-bis, C.c.
ƒ Documento CNDCEC 26.11.2012
Le società che rispettano determinati requisiti dimensionali
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, il cui contenuto
risulta “semplificato” rispetto a quello in forma ordinaria.
In merito a tale possibilità, il CNDCEC ha predisposto un
Documento nel quale, dopo aver evidenziato le semplificazioni
applicabili, illustra le criticità e le problematiche ricorrenti nelle
società di minori dimensioni (finanziamenti soci, operazioni con
parti correlate, fruizione della c.d. moratoria dei mutui), di cui
deve essere data adeguata informazione anche nell’ambito del
bilancio abbreviato.
RIPRODUZIONE VIETATA
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Come noto, secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis, C.c., le società che non hanno emesso
titoli negoziati in mercati regolamentati e non hanno superato determinati parametri di riferimento
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, che si estrinseca in uno Stato patrimoniale di
ridotte dimensioni, in una Nota integrativa sintetica e nella possibile omissione della Relazione
sulla gestione.
Relativamente al bilancio abbreviato, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili (CNDCEC), con il Documento pubblicato nel mese di novembre 2012, di seguito
esaminato, dopo aver riepilogato le disposizioni normative, la dottrina giurisprudenziale e gli
orientamenti professionali, ha evidenziato le principali criticità e problematiche contabili riscontrabili
nelle piccole società.
CONDIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO
Le società di capitali possono redigere il bilancio in forma abbreviata:
- nel primo esercizio di attività, sempreché non siano superati 2 dei parametri di seguito indicati
(senza necessità di ragguaglio in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all’anno
solare);
- successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei 3 parametri di
seguito indicati.
€ 4.400.000
ATTIVO STATO PATRIMONIALE
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI (voce
A.1 del Conto economico)
N° DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA
€ 8.800.000
50 UNITÀ
La società che redige il bilancio abbreviato, se per il secondo esercizio consecutivo non rispetta
almeno 2 dei 3 parametri dimensionali, non necessariamente sempre gli stessi, è obbligata a
redigere il bilancio in forma ordinaria.
Al fine di individuare il momento a partire dal quale è possibile redigere il bilancio in forma
abbreviata il CNDCEC afferma che:
“in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista … a partire dal
bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la
seconda volta i limiti”.
Esempio 1
La Alfa srl con esercizio coincidente con l’anno solare, ha redatto fino al 2011 il
bilancio in forma ordinaria. Con riguardo al triennio 2010 – 2012 presenta la seguente
situazione:
2010
2011
2012
Attivo SP
Ricavi
N° medio dipendenti
TIPOLOGIA BILANCIO
3.580.000
7.837.000
51
ORDINARIO
4.320.000
7.200.000
51
ORDINARIO
5.800.000
7.600.000
49
ABBREVIATO
In tal caso il bilancio in forma abbreviata può essere redatto a partire dal 2012, ossia
dall’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati, per la seconda volta
consecutiva, 2 dei 3 parametri.
In merito al momento a decorrere dal quale è necessario “ritornare” al bilancio in forma
ordinaria, il CNDCEC, sempre in un’ottica prudenziale, ritiene opportuno avere riguardo allo
stesso esercizio interessato dal superamento, per la seconda volta, di 2 dei parametri previsti.
Esempio 2
La Beta srl con esercizio coincidente con l’anno solare, ha redatto, fino al 2011, il
bilancio in forma abbreviata, posto il mancato superamento, nei 2 esercizi precedenti,
di 2 dei 3 parametri. Con riguardo al 2011 e 2012 presenta la seguente situazione:
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Attivo SP
Ricavi
N° medio dipendenti
TIPOLOGIA BILANCIO
2011
2012
4.580.000
7.920.000
51
ABBREVIATO
4.329.000
8.900.000
57
ORDINARIO
In tal caso, secondo il CNDCEC, è “preferibile” redigere già il bilancio 2012 in forma
ordinaria.
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO
Il bilancio, ancorchè redatto in forma abbreviata, deve, secondo il citato Documento CNDCEC,
“essere coerente con le clausole generali di bilancio di cui all’art. 2423, c.c.”, e pertanto lo stesso
deve:
Æ risultare chiaro;
Æ fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.
A tal fine, si rende necessario verificare ex ante se le semplificazioni operate siano coerenti con il
perseguimento di tali clausole generali. In particolare, qualora necessario per una
rappresentazione veritiera e corretta, sussiste l’obbligo di fornire informazioni complementari e di
deroga, secondo quanto sancito dai commi 3 e 4 del citato art. 2423.
Pertanto, ancorchè l’art. 2435-bis, C.c. consenta di omettere nella Nota integrativa alcune
informazioni, le stesse devono essere comunque fornire qualora necessarie ai predetti fini (è il
caso, ad esempio, delle informazioni relative ai ratei e risconti di rilevante ammontare, per le
quali “può essere opportuno informare i lettori … circa la consistenza e la tipologia di tale voce”).
SEMPLIFICAZIONI
Come accennato, la redazione del bilancio in forma abbreviata consente di usufruire delle
semplificazioni previste dall’art. 2435-bis, C.c..
L’utilizzo delle semplificazioni è facoltativo e pertanto è possibile beneficiare o meno delle
stesse ovvero usufruirne integralmente o parzialmente. Così, è possibile, ad esempio, redigere
in forma semplificata la Nota integrativa ma non anche lo Stato patrimoniale ed il Conto
economico, ottenendo in tal modo un bilancio “misto”.
Poiché la redazione in forma abbreviata costituisce in ogni caso una facoltà e non un
obbligo, è comunque consentita l’adozione della forma ordinaria. Quest’ultima può risultare
opportuna, anche in mancanza del superamento dei parametri previsti, in considerazione
della natura e complessità del soggetto cui il bilancio si riferisce, come, ad esempio:
− per una piccola società in fase di espansione che preveda di superare nei 2 esercizi
successivi 2 dei predetti parametri;
− per una holding immobiliare che presenta un attivo patrimoniale molto consistente,
ancorchè abbia un numero di dipendenti ed un ammontare di ricavi non superiori ai limiti
previsti.
STATO PATRIMONIALE
Nello Stato patrimoniale del bilancio abbreviato:
Æ è consentito (facoltà):
ƒ esporre esclusivamente le voci contrassegnate nell’art. 2424 con la lettera maiuscola e
con i numeri romani;
ƒ comprendere nella voce C.II dell’attivo (crediti), le voci A (crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti) e D (ratei e risconti attivi);
ƒ comprendere nella voce D (debiti), la voce E del passivo (ratei e risconti passivi);
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Æ è obbligatorio:
ƒ sottrarre, in forma esplicita, dalle voci B.I (immobilizzazioni immateriali) e B.II
(immobilizzazioni materiali), gli ammortamenti e le svalutazioni;
ƒ indicare separatamente, nelle voci C.II e D del passivo, i crediti / debiti esigibili oltre
l’esercizio successivo.
Secondo il CNDCEC, ancorchè l’art. 2435-bis non disponga nulla in merito, nel bilancio in
forma abbreviata è necessario, al sussistere delle condizioni, riportare anche i conti
d’ordine, in quanto la mancata esposizione degli stessi “impedirebbe il conseguimento di
una fruibile informativa sulla situazione aziendale relativamente alla garanzie prestate”.
CONTO ECONOMICO
Relativamente al Conto economico, nel bilancio abbreviato è previsto che:
Æ nella classe A – “Valore della produzione”, possono essere raggruppate le voci A.2 (variazioni
delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei
lavori in corso su ordinazione);
Æ nella classe B – “Costi della produzione”, possono essere raggruppate:
ƒ nella voce B.9 (costo del lavoro), le sottovoci B.9.c (trattamento di fine rapporto), B.9.d
(trattamento di quiescenza e simili) e B.9.e (altri costi);
ƒ nella voce B.10 (ammortamenti e svalutazioni), le sottovoci B.10.b (ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali), B.10.c (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) e
B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni);
Æ nella classe C – “Proventi e oneri finanziari”, nella voce C.16 (altri proventi finanziari) possono
essere raggruppate le sottovoci C.16.b (da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni) e C.16.d (da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni);
Æ nella classe D – “Rettifiche di valore di attività finanziarie”, nelle voci D.18 (rivalutazioni) e D.19
(svalutazioni) possono essere raggruppate le sottovoci a. (di partecipazioni), b. (di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni) e c. (di titoli iscritti nell’attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni).
NOTA INTEGRATIVA
Ai fini della redazione della Nota integrativa del bilancio abbreviato, possono essere omesse le
indicazioni richieste dal n. 10 dell’art. 2426, C.c., ossia relative al metodo utilizzato per la stima
dei beni fungibili nonché dai seguenti numeri dell’art. 2427, C.c.:
2
movimenti delle immobilizzazioni
3
composizione delle voci “Costi d’impianto” e “Ricerca e sviluppo”
7
composizione delle voci “Ratei e risconti” e “Altri fondi” e “Altre riserve”
9
impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale
10 ripartizione dei ricavi delle vendite e prestazioni secondo categorie di attività ed aree geografiche
12
suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, debiti verso
banche, ecc.
13 composizione delle voci “Proventi straordinari” e “Oneri straordinari”
14 prospetto relativo alla fiscalità differita
15 numero medio dei dipendenti
16 ammontare dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci
17 numero e valore nominale delle azioni
Inoltre, le informazioni relative ai debiti di durata superiore a 5 anni possono essere riferite
all’importo complessivo dei debiti iscritti in bilancio.
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Si rammenta che per effetto dell’abrogazione, ad opera del DL n. 5/2012, dell’obbligo di
redazione / aggiornamento del DPS entro il 31.3 di ogni anno, è venuta altresì meno la
necessità di menzionare l’adozione di tale documento nella Nota integrativa.
RELAZIONE SULLA GESTIONE
La redazione, da parte degli amministratori, della Relazione sulla gestione non è obbligatoria per le
società che, rispettando i limiti per il bilancio abbreviato, riportano nella Nota integrativa le seguenti
informazioni:
Æ numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni / quote di società controllanti
possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con
l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
Æ numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni / quote di società controllanti
acquistate o cedute dalla società nel corso dell’esercizio, anche tramite società fiduciaria o per
interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e
dei motivi dell’acquisto / cessione.
Secondo il CNDCEC, le informazioni della Relazione sulla gestione, qualora “cruciali per una
corretta rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria e dell’andamento economico”,
devono essere riportate nella Nota integrativa.
Nel caso in cui gli amministratori scelgano di redigere la Relazione sulla gestione, ancorchè
non obbligatoria, devono predisporla integralmente, come richiesto dall’art. 2428, C.c.,
posto che il Legislatore non ha previsto per la stessa alcuna specifica semplificazione,
come sostenuto anche dal Tribunale di Milano nella sentenza 19.1.2004.
CRITICITÀ DELLE SOCIETÀ DI PICCOLE DIMENSIONI
Nel Documento del CNDCEC in esame sono altresì evidenziate alcune particolari fattispecie la cui
presenza richiede l’indicazione delle relative informazioni anche nell’ambito dei documenti che
compongono il bilancio abbreviato. Trattasi, in particolare:
Æ dei finanziamenti dei soci, che vanno evidenziati sia da parte della società erogante che di
quella beneficiaria;
Æ delle operazioni con parti correlate e degli accordi “fuori bilancio”;
Æ della fruizione della c.d. “moratoria” dei mutui.
FINANZIAMENTO SOCI
Nelle società di piccole dimensioni è piuttosto frequente il ricorso al finanziamento dei soci. Come
evidenziato dal CNDCEC “la diffusione di tale prassi ha amplificato l’interesse per un’opportuna
informativa e comunicazione degli aspetti connessi a questa particolare tipologia di finanziamento”,
sia da parte della società erogante che di quella beneficiaria.
Società erogante il finanziamento
Per la società (socia) che effettua il finanziamento a favore della società partecipata, lo stesso
rappresenta un credito che deve essere iscritto a bilancio, a seconda della relativa natura:
ƒ tra le immobilizzazioni (B.III.2);
ovvero
ƒ nell’attivo circolante (C.II).
In particolare se il credito è vantato:
Æ nei confronti di società (partecipate) controllate e collegate, lo stesso va iscritto rispettivamente
nelle voci B.III.2.a / C.II.2 ovvero B.III.3.a / C.II.3;
Æ nei confronti di società (partecipate) diverse dalle predette, lo stesso va iscritto rispettivamente
nelle voci residuali relative ai crediti verso altri, ossia B.III.2.d / C.II.5.
Va inoltre considerato che nella Nota integrativa:
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ƒ secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 15, devono essere indicati i crediti vantati
nei confronti di parti correlate;
ƒ ai sensi dell’art. 2427, n. 22-bis, C.c., devono essere riportate le informazioni delle operazioni
poste in essere con parti correlate rilevanti e non effettuate alle normali condizioni di mercato.
L’operazione è considerata non conclusa a normali condizioni di mercato nel caso in cui il
finanziamento sia concesso a condizioni che la società beneficiaria non avrebbe potuto
ottenere se si fosse rivolta a soggetti diversi dalla parte correlata.
Secondo il CNDCEC, da quanto sopra, si desume la necessità di indicare nella Nota integrativa i
finanziamenti infruttiferi, al fine di consentire, tra l’altro, ai destinatari del bilancio di essere
informati circa “gli eventuali rapporti «particolari» e contestualmente l’attività svolta in maniera
sinergica dal gruppo”.
Peraltro, detta informazione evita anche “complicazioni” di natura fiscale. Va infatti considerato che
la Cassazione, nella sentenza 4.2.2011, n. 2735, ha ritenuto erogato a titolo di mutuo un
finanziamento infruttifero in mancanza della prova della natura gratuita del finanziamento stesso.
In particolare, secondo i Giudici, detta prova può essere fornita, ai sensi dell’art. 46, TUIR,
esclusivamente tramite il bilancio. La non onerosità del finanziamento, ancorchè risultante da un
altro documento, quale ad esempio, un verbale del Consiglio di Amministrazione, non assume
valore probatorio.
Di fatto, il Documento in esame specifica che:
“al fine di costituire una prova idonea a vincere la presunzione … è necessario che la gratuità
del finanziamento soci emerga esplicitamente dai bilanci delle società che erogano il
finanziamento …”.
Società beneficiaria del finanziamento
Per la società beneficiaria, i versamenti effettuati dai soci possono rappresentare:
Æ conferimenti a titolo di dotazione patrimoniale;
ovvero
Æ finanziamenti a titolo di capitale di credito. In tal caso gli stessi, a prescindere dalla natura
fruttifera o infruttifera ovvero dall’effettuazione da parte di tutti o soltanto di alcuni soci, sono
iscritti nella voce D.3 (debiti verso soci per finanziamenti) del passivo dello Stato patrimoniale,
con separata indicazione dell’importo esigibile oltre l’esercizio successivo.
L’ammontare del finanziamento da iscrivere a bilancio è comprensivo dell’effettivo debito per
capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data del bilancio, ancorchè questi
ultimi siano addebitati successivamente a tale data.
In caso di preventiva rinuncia dei soci alla restituzione, si determina il relativo
passaggio a capitale; la riserva costituita a seguito di detta rinuncia ha natura di
“riserva di capitale” e può essere utilizzata sia per la copertura di perdite che per futuri
aumenti di capitale sociale (fiscalmente tale rinuncia non costituisce comunque un
provento tassabile ai sensi dell’art. 88, comma 4, TUIR).
Nella Nota integrativa, relativamente ai finanziamenti erogati dai soci vanno specificate:
ƒ la ripartizione per scadenza;
ƒ la clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
Ulteriori informazioni complementari sono rappresentate dall’indicazione:
• delle principali caratteristiche dei prestiti obbligazionari (modalità di rimborso, tasso di interesse,
ecc.);
• dalla scadenza, modalità di rimborso e tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;
• dall’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costo di un bene / servizio;
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• dalla natura ed ammontare dei finanziamenti effettuati dai soci / soggetti che esercitano l’attività
di direzione e coordinamento, suddivisi per scadenza e con la separata indicazione di quelli con
clausola di postergazione.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E “FUORI BILANCIO”
Nella Nota integrativa, anche relativa al bilancio abbreviato, devono essere riportate le informazioni
sulle operazioni:
Æ con parti correlate;
Æ “fuori bilancio”.
Operazioni con parti correlate
Una parte è correlata alla società se:
a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:
– controlla la società, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le società
controllanti, le controllate e le consociate)
– detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su
quest'ultima
– controlla congiuntamente la società
b) la parte è una società collegata
c) la parte è una joint venture in cui la società è una partecipante
d) la parte è uno dei dirigenti, con responsabilità strategiche, della società o della sua controllante.
Trattasi di coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della
pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori
(esecutivi o meno)
e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle predette lett. a) o d).
Per familiari stretti si intendono i figli, il convivente, i figli del convivente nonché le persone a
carico del soggetto o del convivente
f) la parte è una società controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno
dei soggetti di cui alle lett. d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una
quota significativa dei diritti di voto
g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa
correlata
Peraltro, non rappresentano necessariamente parti correlate:
Æ due società, per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un dirigente con
responsabilità strategiche;
Æ due società partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
Æ finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, agenzie e dipartimenti pubblici solo in ragione
dei normali rapporti d'affari con la società (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di
azione della società o partecipare al suo processo decisionale);
Æ singoli clienti, fornitori, franchisor, distributori o agenti generali con i quali la società effettua un
rilevante volume di affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.
Le informazioni da riportare nella Nota integrativa relative alle operazioni con parti correlate, sono
rappresentate:
ƒ dall’importo dell’operazione;
ƒ dalla natura del rapporto, ossia se trattasi di operazione commerciale, finanziaria, acquisti /
vendite di beni, prestazioni di servizi, trasferimenti a titolo di finanziamento, garanzie prestate
nell’interesse della parte correlata, della retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche,
ecc.;
ƒ da ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali
operazioni.
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Tuttavia, nel bilancio abbreviato le stesse devono essere riportate soltanto qualora:
Æ siano rilevanti e non effettuate alle normali condizioni di mercato, analogamente a quanto
previsto per il bilancio ordinario;
Æ soltanto se realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti (ossia, gli
azionisti di controllo nonché quelli che, detenendo partecipazioni di collegamento, possono
influenzare in maniera rilevante l’andamento della società) nonché a quelle con i componenti
degli organi amministrativi e di controllo.
Di conseguenza, l’informativa richiesta è ancora più ristretta rispetto a quella prevista per il bilancio
ordinario, considerato che le operazioni, oltre a presentare i suddetti requisiti (rilevanza e
condizioni non normali di mercato) devono essere poste in essere con determinati soggetti.
Operazioni “fuori bilancio”
Nella Nota integrativa devono essere indicati anche gli accordi c.d. “fuori bilancio”, ossia gli accordi
o gli altri atti, anche tra loro collegati, i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale ma che
possono esporre la società a rischi ovvero generare benefici alla stessa.
In particolare, costituiscono accordi “fuori bilancio”, ad esempio:
ƒ disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici o obblighi derivanti da contratti di
factoring pro-solvendo (c.d. “debt factoring”);
ƒ accordi combinati di vendita e di riacquisto;
ƒ disposizioni in merito al deposito delle merci;
ƒ disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno
della merce (c.d. “take or pay”);
ƒ intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust;
ƒ beni impegnati;
ƒ disposizioni di leasing operativo;
ƒ outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe.
Le indicazioni da riportare nella Nota integrativa attengono alla natura e all’obiettivo economico
delle stesse, nonché al relativo effetto patrimoniale, finanziario ed economico, qualora i rischi ed i
benefici derivanti siano significativi e la loro indicazione sia necessaria al fine di valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.
Secondo il CNDCEC, per le società che redigono il bilancio abbreviato le informazioni relative a
dette operazioni possono essere limitate alla natura e all’obiettivo economico perseguito,
senza necessità di ulteriori specificazioni.
Tuttavia, se i predetti effetti patrimoniali, finanziari e economici sono significativi, è opportuna
l’indicazione degli stessi, ancorchè non esplicitamente prevista dal Legislatore, considerato che,
potendo esporre la società a rischi o determinando benefici significativi, la relativa conoscenza è
utile per la comprensione del bilancio da parte dei destinatari dello stesso.
Relativamente alle informazioni da riportare nella Nota integrativa del bilancio abbreviato con
riguardo alle operazioni con parti correlate e agli accordi fuori bilancio, il CNDCEC propone il
seguente schema riepilogativo:
TIPOLOGIA OPERAZIONE
PARTE CORRELATA
ƒ rilevanti
Operazioni
con parti
correlate
ƒ non effettuate a normali
condizioni di mercato
realizzate direttamente o
indirettamente con:
ƒ maggiori azionisti
ƒ componenti di organi
di amministrazione e
controllo
CONTENUTO INFORMATIVA
NOTA INTEGRATIVA
ƒ importo operazione
ƒ natura del rapporto
ƒ altre informazioni necessarie per
la comprensione dell’operazione
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Accordi
fuori
bilancio
ƒ natura dell’accordo
ƒ accordi non risultanti
dallo Stato patrimoniale
ƒ obiettivo economico dell’accordo
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI (C.D. “MORATORIA”)
Nella Relazione sulla Gestione (se redatta) ovvero nella Nota integrativa, gli amministratori delle
società che redigono il bilancio abbreviato devono riportare, “qualora cruciali per una corretta
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e dell’andamento economico” le
informazioni relative all’eventuale situazione di difficoltà finanziaria, ancorchè temporanea, in
cui versa la società, e della correlata adesione alla moratoria bancaria al fine di far fronte alle
esigenze di cassa.
A tale proposito si rammenta che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 3-quater, DL
n. 78/2009, sono state previste a favore delle PMI alcune misure dirette a riequilibrare la struttura
finanziaria e l’accesso al credito, quali:
Æ la sospensione dei finanziamenti, ossia la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota
delle rate dei finanziamenti a medio – lungo termine, nonché la sospensione per 12 / 6 mesi
del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing rispettivamente immobiliare o
mobiliare;
Æ l’allungamento dei finanziamenti, ossia della durata dei mutui ovvero dell’allungamento a 270
giorni delle scadenze del credito a breve termine, con riferimento alle operazioni di
anticipazione su crediti certi ed esigibili;
Æ la promozione della ripresa e lo sviluppo delle attività, ossia operazioni di finanziamento
connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
In particolare, nei predetti documenti dovrebbe essere fornita una specifica informativa in merito
agli effetti migliorativi della moratoria sulla liquidità della società, sulla gestione dei rischi
finanziari e, tra questi, di quello relativo alla liquidità.
Inoltre:
ƒ considerato che, per poter essere ammesse alla moratoria le società devono presentare
adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, secondo il CNDCEC è opportuno
specificare nella Nota integrativa le prospettive di continuità aziendale non compromesse
dalle difficoltà finanziarie temporanee;
ƒ gli amministratori, dopo aver verificato la capacità della società di far fronte ai fabbisogni
finanziari devono, se del caso, darne informazione nella Nota integrativa.
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la redazione del bilancio abbreviato e le indicazioni del cndcec