INFORMATIVA N. 295 – 03 SETTEMBRE 2014 Assicurativo MINIMALI E MASSIMALI DI RENDITA INAIL DAL 1° LUGLIO 2014 Ministero del Lavoro, Decreto 10 giugno 2014 - Settore industria Ministero del Lavoro, Decreto 10 giugno 2014 - Settore agricoltura INAIL, Circolare n. 37 del 1° settembre 2014 L’INAIL, con la Circolare n. 37 del 1° settembre 2014, riepiloga i minimali e massimali di rendita da utilizzare a partire dal 1° luglio 2014. I nuovi importi sono stati determinati sulla base del Decreto 10 giugno 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure rispettivamente di euro 16.163,70 ed euro 30.018,30. Con un ulteriore Decreto del 10 giugno 2014 è stata definita la retribuzione convenzionale annua nel settore agricolo che a decorrere dal 1° luglio 2014 è stabilita in euro 24.394,60. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 295 / 2014 - pagina 2 di 5 Come noto, l’articolo 11 del D.Lgs n. 38/2000 stabilisce che: a partire dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, le retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale sono rivalutate annualmente, con decreto ministeriale, sulla base della variazione effettiva, rispetto all’anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’ISTAT. Questo metodo di rivalutazione annuale si affianca a quello che prevede la rivalutazione delle retribuzioni in questione, qualora le stesse subiscano un incremento non inferiore al 10% rispetto ai valori base stabiliti ogni biennio. Pertanto, i due metodi di calcolo sopra esposti coesistono: in particolare, gli incrementi annuali saranno riassorbiti nell’anno in cui interverrà una variazione delle retribuzioni non inferiore al 10%. Per quanto riguarda l’anno 2014, i Decreti ministeriali 10 giugno 2014, pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro – Sezione pubblicità legale, rivalutano le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industria e nel settore agricoltura, dal 1° luglio 2014, sulla base della Determina del Presidente dell’INAIL n. 102 del 14 aprile 2014. La rivalutazione tiene conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall’ISTAT, nella misura del 1,13% mentre non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% di cui all’articolo 11 del D.Lgs n. 38/2000. SETTORE INDUSTRIA A decorrere dal 1° luglio 2014, la retribuzione media giornaliera, utilizzata nell’ambito del settore industria per il calcolo dell’indennità d’inabilità temporanea, passa a euro 76,97. Questo aumento comporta l’adeguamento del minimale e del massimale di retribuzione annua utile ai fini della determinazione delle rendite per inabilità permanente e per morte. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2014: il nuovo minimale risulta pari a euro 16.163,70; il nuovo massimale risulta pari a euro 30.018,30. Di conseguenza, le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2014 verranno riliquidate. Inoltre, per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2014, si dovranno applicare alle retribuzioni effettive i seguenti coefficienti annui di variazione, a seconda del periodo in cui si è verificato l’infortunio o la malattia professionale: per le rendite relative al 2012 e ad anni precedenti si applicherà il coefficiente di rivalutazione dell’1,0113, per le rendite relative al 2013 e al primo semestre 2014 non ci saranno modificazioni, in quanto si applicherà il coefficiente di rivalutazione pari a 1,0000. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 295 / 2014 - pagina 3 di 5 SETTORE AGRICOLTURA Per effetto della rivalutazione, la retribuzione convenzionale annua, assunta come base di calcolo per le rendite per inabilità permanente e per morte nell’ambito del settore agricolo, a decorrere dal 1° luglio 2014 è fissata in euro 24.394,60. Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato che si sono infortunati o sono stati colpiti da malattia professionale dal 1° gennaio 1982, e sono stati indennizzati in base alla retribuzione effettiva della Legge n. 54/82, operano, al posto della suddetta retribuzione convenzionale, i limiti retributivi ed i criteri di rivalutazione del settore industria. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA Dal 1° luglio 2014, ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 251/82, l’importo mensile dell’assegno per assistenza personale continuativa è fissato nella misura di euro 532,21. ASSEGNO “UNA TANTUM” IN CASO DI MORTE Con decorrenza 1° luglio 2014 l’assegno “una tantum” da corrispondere agli aventi diritto, in caso di morte per infortunio o malattia professionale è fissato nella misura di euro 2.132,45. ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI Dal 1° luglio 2014 cambiano anche gli importi di alcuni assegni aggiuntivi di tipo assistenziale. I nuovi importi, differenziati a seconda del grado di inabilità e del settore di attività, sono esposti nella seguente tabella: SETTORE DI ATTIVITÀ GRADO DI INABILITÀ dal 50 al 59% dal 60 al 79% dal 80 al 89% INDUSTRIA 374,06 521,98 896,13 AGRICOLTURA 298,64 418,99 777,93 dal 90 al 100% 100% più a.p.c* 1.270,26 1.802,47 1.198,49 1.731,41 * assegno di assistenza personale continuativa CIRCOLARE INAIL Con la Circolare n. 37 del 1° settembre 2014, l’INAIL ha recepito quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10 giugno 2014, in materia di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2014. Sulla base dei nuovi valori (minimale pari a euro 16.163,70 e massimale pari a euro 30.018,30), l’INAIL aggiorna le tabelle contenute nella Circolare n. 21 del 27 marzo 2014 (si veda Aggiornamento AP n. 124/2014). RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 295 / 2014 - pagina 4 di 5 DIRIGENTI VALORE MENSILE 2.473,58 2.501,53 PERIODO fino al 30.6.2014 dal 1.7.2014 VALORE GIORNALIERO 98,94 (*) 100,06 (**) (*) arrotondamento del valore di euro 98,943 (**) arrotondamento del valore di euro 100,061 DIRIGENTI PART-TIME PERIODO fino al 30.6.2014 dal 1.7.2014 VALORE ORARIO 12,37 (*) 12,51 (**) (*) arrotondamento del valore di euro 12,367 (98,94 : 8) (**) arrotondamento del valore di euro 12,5075 (100,06 : 8) CO.CO.CO MINIMALE MENSILE 1.331,93 1.346,98 PERIODO fino al 30.6.2014 dal 1.7.2014 MASSIMALE MENSILE 2.473,58 2.501,53 Nota Bene: l’unità minima di determinazione dell’imponibile è il mese; pertanto anche se il rapporto di co.co.co inizia o termina in corso di mese, il premio è dovuto per l’intera mensilità; non è dunque possibile utilizzare valori giornalieri. CO.CO.CO OCCASIONALE PERIODO fino al 30.6.2014 dal 1.7.2014 MINIMALE MENSILE 1.331,93 MASSIMALE MENSILE 2.473,58 MINIMALE GIORNALIERO 53,28 MASSIMALE GIORNALIERO 98,94 1.346,98 2.501,53 53,88 (*) 100,06 (*) arrotondamento del valore di euro 53,879 GENERALITÀ SOCI/FAMILIARI COADIUVANTI/ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DI IMPRESE NON ARTIGIANE (RETRIB. RAGGUAGLIO*) PERIODO fino al 30.6.2014 dal 1.7.2014 VALORE MENSILE 1.331,93 1.346,98 VALORE GIORNALIERO 53,28 53,88 (*) l’importo esposto nella tabella deve essere utilizzato nel caso in cui non siano state stabilite retribuzioni convenzionali a livello provinciale. In caso contrario, infatti, ai fini del calcolo del premio INAIL, si dovranno prendere a riferimento le suddette retribuzioni convenzionali. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] AP n. 295 / 2014 - pagina 5 di 5 FAMILIARI PARTECIPANTI AD IMPRESA FAMILIARE PERIODO fino al 30.6.2014 dal 1.7.2014 VALORE MENSILE 1.337,71 1.352,87 VALORE GIORNALIERO 53,51 (*) 54,11 (**) (*) arrotondamento del valore di euro 53,5086 (*) arrotondamento del valore di euro 54,1147 PIP - BORSE LAVORO - TIROCINANTI – LSU PERIODO fino al 30.6.2014 dal 1.7.2014 VALORE MENSILE 1.331,93 1.346,98 VALORE GIORNALIERO 53,28 53,88 SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI PERIODO fino al 30.6.2014 dal 1.7.2014 MINIMALE ANNUO 15.983,10 16.163,70 MASSIMALE ANNUO 29.682,90 30.018,30 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]