INFORMATIVA N. 295 – 03 SETTEMBRE 2014
Assicurativo
MINIMALI E MASSIMALI DI RENDITA INAIL
DAL 1° LUGLIO 2014



Ministero del Lavoro, Decreto 10 giugno 2014 - Settore industria
Ministero del Lavoro, Decreto 10 giugno 2014 - Settore agricoltura
INAIL, Circolare n. 37 del 1° settembre 2014
L’INAIL, con la Circolare n. 37 del 1° settembre 2014, riepiloga i
minimali e massimali di rendita da utilizzare a partire dal 1° luglio
2014.
I nuovi importi sono stati determinati sulla base del Decreto 10
giugno 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che
stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure
rispettivamente di euro 16.163,70 ed euro 30.018,30.
Con un ulteriore Decreto del 10 giugno 2014 è stata definita la
retribuzione convenzionale annua nel settore agricolo che a
decorrere dal 1° luglio 2014 è stabilita in euro 24.394,60.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
AP n. 295 / 2014 - pagina 2 di 5
Come noto, l’articolo 11 del D.Lgs n. 38/2000 stabilisce che:
 a partire dall’anno 2000 e
 a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno,
 le retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte
dall’INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale sono rivalutate
annualmente, con decreto ministeriale, sulla base della variazione effettiva,
rispetto all’anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.
Questo metodo di rivalutazione annuale si affianca a quello che prevede la
rivalutazione delle retribuzioni in questione, qualora le stesse subiscano un
incremento non inferiore al 10% rispetto ai valori base stabiliti ogni biennio.
Pertanto, i due metodi di calcolo sopra esposti coesistono: in particolare, gli
incrementi annuali saranno riassorbiti nell’anno in cui interverrà una variazione delle
retribuzioni non inferiore al 10%.
Per quanto riguarda l’anno 2014, i Decreti ministeriali 10 giugno 2014, pubblicati sul
sito del Ministero del Lavoro – Sezione pubblicità legale, rivalutano le prestazioni
economiche erogate dall’INAIL nel settore industria e nel settore agricoltura, dal 1°
luglio 2014, sulla base della Determina del Presidente dell’INAIL n. 102 del 14 aprile
2014.
La rivalutazione tiene conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall’ISTAT, nella misura del 1,13% mentre
non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% di cui
all’articolo 11 del D.Lgs n. 38/2000.
SETTORE INDUSTRIA
A decorrere dal 1° luglio 2014, la retribuzione media giornaliera, utilizzata nell’ambito
del settore industria per il calcolo dell’indennità d’inabilità temporanea, passa a euro
76,97.
Questo aumento comporta l’adeguamento del minimale e del massimale di
retribuzione annua utile ai fini della determinazione delle rendite per inabilità
permanente e per morte.
In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2014:
 il nuovo minimale risulta pari a euro 16.163,70;
 il nuovo massimale risulta pari a euro 30.018,30.
Di conseguenza, le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2014 verranno riliquidate.
Inoltre, per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2014, si dovranno
applicare alle retribuzioni effettive i seguenti coefficienti annui di variazione, a
seconda del periodo in cui si è verificato l’infortunio o la malattia professionale:
 per le rendite relative al 2012 e ad anni precedenti si applicherà il coefficiente di
rivalutazione dell’1,0113,
 per le rendite relative al 2013 e al primo semestre 2014 non ci saranno
modificazioni, in quanto si applicherà il coefficiente di rivalutazione pari a 1,0000.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
AP n. 295 / 2014 - pagina 3 di 5
SETTORE AGRICOLTURA
Per effetto della rivalutazione, la retribuzione convenzionale annua, assunta come
base di calcolo per le rendite per inabilità permanente e per morte nell’ambito del
settore agricolo, a decorrere dal 1° luglio 2014 è fissata in euro 24.394,60.
Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato che si sono
infortunati o sono stati colpiti da malattia professionale dal 1° gennaio 1982, e sono
stati indennizzati in base alla retribuzione effettiva della Legge n. 54/82, operano, al
posto della suddetta retribuzione convenzionale, i limiti retributivi ed i criteri di
rivalutazione del settore industria.
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
Dal 1° luglio 2014, ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 251/82, l’importo mensile
dell’assegno per assistenza personale continuativa è fissato nella misura di euro
532,21.
ASSEGNO “UNA TANTUM” IN CASO DI MORTE
Con decorrenza 1° luglio 2014 l’assegno “una tantum” da corrispondere agli aventi
diritto, in caso di morte per infortunio o malattia professionale è fissato nella misura
di euro 2.132,45.
ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI
Dal 1° luglio 2014 cambiano anche gli importi di alcuni assegni aggiuntivi di tipo
assistenziale.
I nuovi importi, differenziati a seconda del grado di inabilità e del settore di attività,
sono esposti nella seguente tabella:
SETTORE DI ATTIVITÀ
GRADO DI INABILITÀ
dal 50 al 59%
dal 60 al 79%
dal 80 al 89%
INDUSTRIA
374,06
521,98
896,13
AGRICOLTURA
298,64
418,99
777,93
dal 90 al 100% 100%
più
a.p.c*
1.270,26
1.802,47
1.198,49
1.731,41
* assegno di assistenza personale continuativa
CIRCOLARE INAIL
Con la Circolare n. 37 del 1° settembre 2014, l’INAIL ha recepito quanto previsto dal
Decreto Ministeriale 10 giugno 2014, in materia di rivalutazione delle prestazioni
economiche erogate dall’Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio
2014.
Sulla base dei nuovi valori (minimale pari a euro 16.163,70 e massimale pari a euro
30.018,30), l’INAIL aggiorna le tabelle contenute nella Circolare n. 21 del 27 marzo
2014 (si veda Aggiornamento AP n. 124/2014).
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
AP n. 295 / 2014 - pagina 4 di 5
DIRIGENTI
VALORE
MENSILE
2.473,58
2.501,53
PERIODO
fino al 30.6.2014
dal 1.7.2014
VALORE
GIORNALIERO
98,94 (*)
100,06 (**)
(*) arrotondamento del valore di euro 98,943
(**) arrotondamento del valore di euro 100,061
DIRIGENTI PART-TIME
PERIODO
fino al 30.6.2014
dal 1.7.2014
VALORE ORARIO
12,37 (*)
12,51 (**)
(*) arrotondamento del valore di euro 12,367 (98,94 : 8)
(**) arrotondamento del valore di euro 12,5075 (100,06 : 8)
CO.CO.CO
MINIMALE
MENSILE
1.331,93
1.346,98
PERIODO
fino al 30.6.2014
dal 1.7.2014
MASSIMALE
MENSILE
2.473,58
2.501,53
Nota Bene: l’unità minima di determinazione dell’imponibile è il mese; pertanto anche se il rapporto di
co.co.co inizia o termina in corso di mese, il premio è dovuto per l’intera mensilità; non è dunque
possibile utilizzare valori giornalieri.
CO.CO.CO OCCASIONALE
PERIODO
fino al
30.6.2014
dal 1.7.2014
MINIMALE
MENSILE
1.331,93
MASSIMALE
MENSILE
2.473,58
MINIMALE
GIORNALIERO
53,28
MASSIMALE
GIORNALIERO
98,94
1.346,98
2.501,53
53,88 (*)
100,06
(*) arrotondamento del valore di euro 53,879
GENERALITÀ SOCI/FAMILIARI COADIUVANTI/ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DI
IMPRESE NON ARTIGIANE (RETRIB. RAGGUAGLIO*)
PERIODO
fino al 30.6.2014
dal 1.7.2014
VALORE
MENSILE
1.331,93
1.346,98
VALORE
GIORNALIERO
53,28
53,88
(*) l’importo esposto nella tabella deve essere utilizzato nel caso in cui non siano state stabilite
retribuzioni convenzionali a livello provinciale. In caso contrario, infatti, ai fini del calcolo del premio
INAIL, si dovranno prendere a riferimento le suddette retribuzioni convenzionali.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
AP n. 295 / 2014 - pagina 5 di 5
FAMILIARI PARTECIPANTI AD IMPRESA FAMILIARE
PERIODO
fino al 30.6.2014
dal 1.7.2014
VALORE
MENSILE
1.337,71
1.352,87
VALORE
GIORNALIERO
53,51 (*)
54,11 (**)
(*) arrotondamento del valore di euro 53,5086
(*) arrotondamento del valore di euro 54,1147
PIP - BORSE LAVORO - TIROCINANTI – LSU
PERIODO
fino al 30.6.2014
dal 1.7.2014
VALORE
MENSILE
1.331,93
1.346,98
VALORE
GIORNALIERO
53,28
53,88
SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI
PERIODO
fino al 30.6.2014
dal 1.7.2014
MINIMALE ANNUO
15.983,10
16.163,70
MASSIMALE ANNUO
29.682,90
30.018,30

RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
Scarica

AP14295 [ pdf - 368.0 KB ]