Civile Sent. Sez. 1 Num. 25658 Anno 2014 Presidente: FABRIZIOFORTE Relatore: DI AMATO SERGIO SENTENZA sul ricorso 23610 2007 proposto da: - CENTRAUTO S.R.L. (c.f. 00456030733), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 04/12/2014 STUDIO AVV. SEBASTIO GIOVANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato SEBASTIO ATTILIO, giusta 2014 procura a margine del ricorso; - ricorrente - 1838 contro 4 FALLIMENTO MONTUSAL SERVICE S.R.L. (C.F. a 1 00250330735), in persona del Curatore dott. STANISCI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso l'avvocato LONGO RUGGERO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MONOPOLI, giusta procura in calce al - controri corrente - avverso la sentenza n. 69/2007 della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 04/04/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito, per il controricorrente, l'Avvocato R. LONGO, con delega, che si riporta; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi. / Corte di Cassazione - copia non ufficiale controricorso; / 2 Ritenuto in fatto e in diritto - che, con sentenza del 4 aprile 2007, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza in data 17 gennaio 2001 con la quale il Tribunale di quest'ultima città aveva accolto la domanda Corte di Cassazione - copia non ufficiale proposta dal curatore del fallimento della s.r.l. Montusal Service (dichiarato il 19 luglio 1997) intesa ad ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto, risalente ai primi mesi del 1994, con cui la società poi fallita aveva venduto alla s.r.l. Centrauto un autoveicolo; - che, in particolare, la Corte di appello osservava quanto segue: l) lo stato di insolvenza della s.r.l. Montusal risultava dal fatto che la società alla data del 31 marzo 1994 era debitrice della Banca Popolare di Taranto per un importo di oltre un miliardo di lire, rimasto pressoché invariato sino alla dichiarazione di fallimento, mentre non risultava l'esistenza di suoi crediti verso terzi ed il capitale sociale ammontava a lire 95.000.000=; 2) nella specie non era necessaria la prova dell'esistenza e dell'ammontare di crediti preesistenti alla vendita né la prova che dopo di essa il patrimonio del debitore era divenuto insufficiente a soddisfare tali crediti; nella specie, infatti, ricorreva una ipotesi di dolosa preordinazione diretta a pregiudicare la garanzia generica del credito. In tal senso deponeva sia la parziale coincidenza della compagine sociale della s.r.l. Montusal 3 Service e della s.r.l. Centrauto, sia il fatto che quest'ultima era socia della prima, sia la mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale, sia infine il suo complessivo comportamento processuale caratterizzato dal disinteresse per il giudizio di primo grado nel quale Corte di Cassazione - copia non ufficiale era rimasta contumace e non era comparsa neppure per rendere l'interrogatorio formale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Centrauto, deducendo: l) la violazione degli artt. 183, 184, 345, 324 o 346, 112 c.p.c. poiché la Corte di appello aveva accolto una domanda che era stata formulata soltanto nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica del giudizio di appello; solo in quella - . sede, infatti, il fallimento aveva prospettato per la prima volta che la vendita impugnata era stata dolosamente preordinata a frodare i futuri creditori, mentre sino ad allora aveva prospettato soltanto il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori da una vendita posta in essere, quando la società era già insolvente, con la consapevolezza del pregiudizio da parte tanto del debitore quanto del terzo; 2) violazione degli artt. 2697, 2901 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione poiché la Corte di appello aveva accolto la domanda malgrado il curatore non avesse offerto non solo la prova dell'esistenza di creditori anteriori all'atto impugnato, ma neppure di creditori successivi e neppure dell'evolversi 4 in peggio del patrimonio del debitore, non valutato nella sua effettiva consistenza, ma solo sotto l'irrilevante profilo del rapporto tra il capitale sociale e l'ammontare di un debito; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione poiché il carattere Corte di Cassazione - copia non ufficiale pregiudizievole dell'atto era stato desunto dal fatto che la vendita era intercorsa tra società aventi base sociale e amministrazione collegate, senza che l'attore avesse offerto la prova dell'effettiva portata pregiudizievole, da valutare tenendo conto anche dei possibili vantaggi infragruppo; 4) violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c. poiché erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto rilevante la mancata risposta all'interrogatorio formale, considerato che lo stesso era stato deferito al legale rappresentante di altra società (la s.r.l. EMMETI) e verteva su circostanze estranee alla causa; inoltre, erroneamente la sentenza impugnata aveva dato rilievo alla contumacia della s.r.l. Centrauto nel giudizio di primo grado, mentre aveva trascurato di considerare il comportamento della curatela che aveva deferito interrogatorio formale a soggetti estranei alla lite, aveva inammissibilmente esibito in appello documenti nuovi ed aveva mutato linea difensiva; che il fallimento resiste con controricorso, illustrato anche con memoria; 5 - che il primo motivo è fondato; invero, se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del consillum fraudis è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l'esercizio dell'azione medesima, oltre all'eventus damni, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito futuro e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (v. e plurimis - Cass. 9 maggio 2008, n. 11577; Cass. 21 settembre 2001, n. 11916). Ciò comporta che la prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, dispositivo, muta radicalmente il thema probandum rispetto all'atto thema decidendum ed il della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del danno che derivava dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro. Ne consegue l'inammissibilità del mutamento di domanda (Cass. 29 maggio 2013, n. 13446); 6 Corte di Cassazione - copia non ufficiale ragioni del creditore, laddove, se essa ha per oggetto atti - che gli altri motivi sono assorbiti P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di distaccata di Taranto in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 ottobre 2014. Corte di Cassazione - copia non ufficiale cassazione, alla Corte di appello di Lecce - sezione