IL RISCHIO RAPINA
il sostegno psicologico post evento
Roma, 5 novembre 2008
Angelo Giuliani
ABI
IL RISCHIO RAPINA
Il sostegno psicologico post evento
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
E SINDACALI
Art. 2087 c.c.
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro”
Norma interpretata dalla giurisprudenza (a partire dagli anni
’90) in chiave espansiva fino a ricomprendere anche i rischi
derivanti da attività criminosa di terzi
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Il sostegno psicologico post evento
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
E SINDACALI
Art. 4 D.Lgs. 626/94
“Il datore di lavoro in relazione alla natura dell’attività
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro”.
segue
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Il sostegno psicologico post evento
segue
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
E SINDACALI
Art. 28 T.U. 2008 (che sostituisce l’art. 4)
Fa esplicito riferimento allo stress-lavoro correlato di cui
all’accordo europeo 8 ottobre 2004 che esclude lo stress
post traumatico (cui è ricondotto il rischio rapina)
Dal punto di vista normativo non cambia nulla
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
E SINDACALI
Ccnl 12 febbraio 2005
(appendice IV)
non modificato dall’accordo 8 dicembre 2007
“Le imprese bancarie considereranno il «rischio-rapina» ai fini del
documento di valutazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 626 del
1994”
La norma codifica un indirizzo di settore ormai consolidato.
Sul piano sindacale, in forza del demando contenuto nel ccnl, la
materia è stata oggetto nel tempo di specifiche regolamentazioni
nell’ambito della contrattazione aziendale
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
E SINDACALI
Circolare ABI, serie-Lavoro n. 125/2005 sulla
valutazione del rischio rapina in banca
 Natura del rischio (professionale, ma atipico)
 Obblighi di prevenzione e protezione del datore di lavoro
(informazione, formazione, intervento sanitario)
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Interventi di natura sanitaria
Rilevanza della “natura” del rischio-rapina, che è:
 atipico
 specifico (rischio professionale, in quanto “occasionato” dal
lavoro)
Sorveglianza sanitaria non obbligatoria
L’intervento del MC solo ex art. 41, comma 2, lett. c) ossia a
richiesta del lavoratore
L’intervento può essere:  preventivo
 successivo
Possibilità di adottare misure specialistiche
(anche a carattere psicologico)
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Ulteriori interventi
Possibile intervento
del MC e del RSPP
Quale “primo supporto
psicologico” a favore dei
dipendenti interessati dal
fatto criminoso
Interventi sanitari
di screening
Da attuare anche
mediante appositi
questionari
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DUE
INTERESSANTI
ESPERIENZE
BANCARIE
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1º Misure di sostegno individuale a carattere sanitario
Comunicazione e colloquio informale da parte del SSP
sulla metodologia e le finalità della procedura
Sulla base dei risultati il SPP invia ai singoli un
questionario riservato da trasmettere successivamente al
MC
Alla luce dei risultati il MC valuta se sia necessario il
coinvolgimento dello psicologo, l’adesione al quale resta
comunque volontaria
Il colloquio con lo psicologo può avvenire direttamente ed è
sempre “protetto” da interferenze
Lo specialista relaziona al MC
Il MC emette un giudizio circa la sussistenza o meno di
controindicazioni al permanere nel ruolo/filiale (non idoneità)
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Segue: La classificazione degli eventi
A seguito di un questionario si procede ad una “mappatura”
degli eventi (a seconda della gravità)
Stante la complessità della
materia viene in genere
reputato inutile adottare
“protocolli” preventivi
standard di sorveglianza
sanitaria
Previsti interventi “d’ufficio” per
le ipotesi più gravi
Interventi che possono essere:
 individuali
 collettivi (debriefing)
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2° Intervento strutturato nelle seguenti fasi:
 Disposto dal MC
Intervento di
counseling
 Finalizzato
all’acquisizione
di
informazioni
necessarie
alla
individuazione del tipo di supporto da
fornire
 A ridosso dell’evento criminoso (entro 10
giorni)
Colloquio individuale
 A valle dell’intervento di counseling, a
richiesta dall’interessato
 Condotto con
specializzato
l’ausilio
di
personale
 Al
termine
del
colloquio
somministrato un questionario
viene
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Intervento di
debriefing
Il sostegno psicologico post evento
 E’ disposto dal MC in esito alla relazione
conseguente alle due fasi precedenti
 Si
sostanzia
in
un
colloquio,
generalmente rivolto al gruppo, tenuto
dallo psicologo
 Relazione finale al MC
 Dopo 45 giorni dal MC
Intervento di
follow-up
 Colloqui di gruppo o individuali
mirano alla verifica del rischio DPTS
che
 In esito ai colloqui, a seconda del
giudizio, viene disposta la visita del MC
 Sempre a richiesta (no obbligatoria)
Visita medica
post-rapina
 La richiesta, sottoscritta dal lavoratore,
può essere avanza autonomamente o su
consiglio del MC
 Inoltrata all’Ufficio prevenzione
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