Cassa Edile di Trento
DURC & DINTORNI
In collaborazione con
INPS
INAIL
Avv. SERENA GARGANO
Mezzocorona, 16 Dicembre 2013
Congruità:
• E’ confermato l’obbligo per tutte le Casse Edili
di attuare la procedura per la verifica della
congruità di cui agli accordi nazionali in essere;
• La data del 1 ottobre 2013 indicata al punto 6)
della delibera nr. 1/2012 come modificata
dall’accordo nazionale del 25 luglio 2012 per la
verifica della congruità quale requisito
imprescindibile per il rilascio del DURC
regolare, è prorogata al 1 ottobre 2014
(Comitato bilateralità, 25 luglio 2013)
Denuncia preventiva:
La comunicazione preventiva dei cantieri permette il loro
Inserimento sul M.U.T. (modello unico telematico)
Denuncia cantieri:
• Si ribadisce l’obbligo di denuncia di TUTTI i cantieri
pubblici (indipendentemente dalla loro durata e/o
importo) e di quelli privati con importo superiore ai
100.000 €;
• La denuncia preventiva del cantiere permette alla
Cassa Edile di codificare lo stesso sul M.U.T.
(modello unico telematico) assegnando un codice
interno.
• Tale codice è l’unico elemento che permette di
riconoscere il cantiere quando questo «rientra»
negli archivi informatici della Cassa Edile;
Richiesta D.U.R.C.:
Tabella indici di congruità:
D.L. 69/2013 – Art. 31:
• In particolare, il comma 4, individua gli adempimenti per i quali deve
essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, confermando, seppur con alcune modifiche, i principi
enunciati nelle circolari n. 35/2010 di questo Ministero, n. 59/2011
dell’INPS e n. 22/2011 dell’INAIL.
• Pertanto la nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità”
debba essere acquisito:
“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui
all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a
servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di
verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del
saldo finale”.
D.L. 69/2013 – Art. 31:
……..
Con l’art. 31, comma 5, il Legislatore ha dunque operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del
contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.
Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e comprende i DURC
richiesti fino alla stipula del contratto.
La validità quadrimestrale del Documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al comma 4, lett. a)
espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b)
e c). In pratica i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il
DURC, devono utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni
dalla data del suo rilascio – ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di
cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.
Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (“per la
verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente,
non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione
sostitutiva.
Peraltro, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito per le
predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Ferma restando l’immediata
operatività di tale disposizione in relazione all’utilizzo del DURC da parte della medesima stazione
appaltante, maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di
carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili.
Legge n. 98/2013 articolo 31
Semplificazioni in materia
di Durc
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 1
Il
Documento
Unico
di
Regolarità
Contributiva è rilasciato anche in presenza
di una certificazione che attesti la
sussistenza e l'importo di crediti certi,
liquidi ed esigibili, vantati nei confronti
delle pubbliche amministrazioni ,di importo
almeno pari agli oneri contributivi accertati
e non ancora versati da parte di un
medesimo soggetto.
Modifica art 13 bis comma 5 - Legge 94/2012
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 1bis
In caso di lavori privati di manutenzione
in edilizia realizzati senza ricorso a
imprese direttamente in economia dal
proprietario dell'immobile, non sussiste
l'obbligo della richiesta del documento
unico di regolarità contributiva (DURC)
agli istituti o agli enti abilitati al rilascio
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 2
Lettera b: Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto
o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico
di regolarità contributiva in corso di
validità relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori.
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 3
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
in caso di DURC che segnali un'inadempienza
relativa a uno o più soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, la SA/AP trattiene
dal
certificato
di
pagamento
l'importo
corrispondente all'inadempienza e ne dispone il
versamento direttamente agli enti previdenziali
e assicurativi, compreso la cassa edile.
(già introdotto con l’art 4 D.P.R. 207/2010)
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 5
Il Documento Unico di Regolarita'
contributiva rilasciato per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ha
validità di 120 giorni dalla data del
rilascio.
Applicabile a tutti i Durc rilasciati dopo il
21 agosto 2013
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 5
Per il pagamento del saldo finale è in
ogni caso necessaria l'acquisizione di un
nuovo DURC.
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 8 ter.
Ai fini della fruizione dei benefici
normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale e per
finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla
normativa dell'Unione europea, statale e
regionale, il DURC ha validità di
.
Requisiti di Regolarità contributiva:
La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque,
periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti
accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto
competente abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni
legislative;
f) istanza di compensazione per la quale sia stato
documentato il credito.
Cause NON ostative al rilascio del Durc:
a)
b)
c)
a)
b)
crediti dell'Istituto previdenziale già iscritti a ruolo per i quali è stata
disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso
amministrativo o giudiziario;
crediti dell'Istituto previdenziale non ancora iscritti a ruolo per i
quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla
decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al
passaggio in giudicato delle sentenza);
aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato e
ai soli fini della partecipazione a gare di appalti.
Solo per Durc per partecipare a gare di appalto e per verifiche
di autocertificazione
uno scostamento “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e
quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di
contribuzione”;
o, comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo
restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal
rilascio del DURC
DURC e Concordato Preventivo
con continuità aziendale:
Art. 186-bis L.F.
Art.33 Decreto Legge n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012
Gli Istituti Previdenziali possono attestare la
regolarità contributiva ai sensi dell’art. 5 D.M.
24 ottobre 2007 qualora lo specifico piano di
risanamento preveda la c.d. moratoria indicata
dall’art. 186-bis L.F. ed esclusivamente per un
periodo non superiore ad un anno dalla data di
omologazione. (Interpello 41 /2012 MLPS)
Obbligo assicurativo:
L’obbligo assicurativo vige in presenza
delle condizioni previste:
- dagli articoli 1 (attività protette) e 4
(persone assicurate) del Testo
Unico (DPR n. 1124/65);
- Norme successive (es. D. Lgs
38/2000).
Esonero:
• Solo l’INAIL può dichiarare se il
soggetto sia effettivamente esonerato
dall’obbligo di iscrizione.
- Può essere sancito solo da specifiche
disposizioni di legge (es. Organizzazioni di
volontariato)
- Può dipendere dalla mancanza di soggetti
da assicurare (es. associazione culturale)
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