Il procedimento di delibazione
Procedimento con cui si riconoscono gli effetti civili alla
sentenza ecclesiastica di nullità
Lezione del Prof. Rivetti – slides a cura della Dott.ssa Moroni
• Art. 8.2 Concordato 1984
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del
superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle
parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana
con sentenza della corte d'appello competente, quando questa
accerti:
•
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a
conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità
del presente articolo;
•
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato
assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in
modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento
italiano;
•
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione
italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
• Tribunale competente: Corte d’Appello nella cui
circoscrizione rientra il Comune presso il quale è
stato trascritto l’atto di matrimonio.
• Domanda: si propone con atto di citazione se
avanzata da una parte sola (ordinario rito
contenzioso) o con ricorso se la domanda è congiunta
(rito in camera di consiglio)
• Sentenza di nullità: doppia pronuncia conforme
munita del decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica
La Corte d’Appello è chiamata ad accertare:
1) La propria competenza territoriale;
2) Che si tratti di matrimonio concordatario (ossia di
matrimonio canonico trascritto)
3) Che il giudice ecclesiastico era competente a
conoscere della causa
4) Che il Tribunale della Segnatura Apostolica abbia
dichiarato la definitività della sentenza ecclesistica
e la regolarità del processo canonico
5) Che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato
assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in
modo non difforme ai principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico italiano (Corte Cost. n. 18 del 1982; Corte EDU, 20.07.2001
Pellegrini c. Italia)
-si deve accertare che nel processo canonico sia stato garantito alle parti
il diritto ad un processo equo: regolare citazione del convenuto,
rispetto dei termini a comparire, garanzia di un termine sufficiente per
predisporre le sue difese,contumacia regolarmente dichiarata, garanzia
del contraddittorio
6) Che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge italiana per la
dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (artt. 796 e 797 cpc,
non abrogati dalla legge 218/95) –punto 4 Prot. addizionale
La Corte d’Appello non procede mai all’esame del merito (punto 4
lett. c) Prot. Addiz.)
Art. 797 n. 7 cpc, La corte d'appello dichiara con sentenza
l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando
accerta:
7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie
all'ordine pubblico italiano.
• Ordine pubblico matrimoniale: principio della
perfezione del consenso – principio dell’affidamento
della parte in buona fede
E’ quindi contraria all’ordine pubblico la
SIMULAZIONE UNILATERALE: esclusione di
uno dei bona matrimoni (unità, indissolubilità,
generazione della prole) senza portare a conoscenza
dell’altro tale esclusione
Cassaz., 1822 del 2005
• La dichiarazione di esecutività nell'ordinamento
italiano della sentenza ecclesiastica che dichiara la
nullità del matrimonio concordatario, a causa
dell'esclusione da parte di uno dei coniugi di uno dei
bona matrimonii, trova ostacolo nell'ordine pubblico,
qualora detta esclusione sia rimasta nella sfera
psichica del suo autore e non sia stata manifestata,
ovvero conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, in
quanto si pone in contrasto con l'inderogabile
principio della tutela della buona fede e
dell'affidamento incolpevole
La prolungata convivenza
• Cassaz, SS.UU., 20.7.1988, n. 4700, si
afferma la “non contrarietà all’ordine pubblico
della sentenza ecclesiastica che abbia
dichiarato la nullità di un matrimonio
religioso, per esclusione unilaterale di uno dei
bona matrimonii, ove tale esclusione sia stata
manifestata all’altro coniuge, anche se vi sia
stata convivenza fra i coniugi successivamente
alla celebrazione del matrimonio”
Cassazione, 1343 del 20 gennaio 2011
• Ostano alla delibazione positiva della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio, ai fini
della sua efficacia nell’ordinamento italiano,
l’avvenuta pronuncia a motivo del rifiuto della
procreazione sottaciuto da un coniuge all’altro,
in caso di convivenza particolarmente
prolungata oltre il matrimonio (nella specie,
per un ventennio), in quanto espressiva di una
volontà di accettazione del rapporto che ne è
seguito.
• Cassazione civile, sez. I, 08/02/2012, n. 1780
Affinché ci si possa opporre alla delibazione, in Italia, di un
matrimonio concordatario dichiarato ritualmente nullo dai
giudici canonici, è necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art.
123 c.c., che dopo la stipula delle nozze e, più ancora, dopo la
sentenza di nullità, tra i coniugi si sia instaurato per lungo
tempo un vero consorzio familiare ed affettivo, con il
superamento implicito della causa originaria di invalidità: non
è, quindi, sufficiente una mera coabitazione materiale sotto lo
stesso tetto, che nulla aggiungerebbe ad una situazione di mera
apparenza, occorrendo, all'uopo, la prova di una vera e propria
convivenza prolungata e caratterizzata dalla persistenza di una
reciproca, profonda affectio familiae e dalla piena osservanza,
da parte di entrambe le parti, dei doveri e dei diritti coniugali,
entrambe attestanti l'instaurazione ed il mantenimento di un
matrimonio-rapporto duraturo e radicato, nonostante
l'originario vizio genetico del matrimonio-atto.
difforme, Cassaz. 8926 del 2012
• “La convivenza fra i coniugi successiva alla
celebrazione del matrimonio non è espressiva
delle norme fondamentali che disciplinano
l'istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il
profilo dell'ordine pubblico interno, alla
delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio canonico..”
Rapporto tra sentenza di nullità canonica e giudicato
civile
• Cassaz., 1526 del 2013,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte fra il
giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario e
giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste
rapporto di pregiudizialità tale che il secondo debba essere
necessariamente sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., a causa della
pendenza del primo e in attesa della sua definizione, trattandosi di
procedimenti autonomi non solo sfocianti in decisioni di diversa
natura e aventi finalità e presupposto diversi, ma aventi specifico
rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica
solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non
automaticamente, può produrre effetti nell'ordinamento italiano".
• Cassaz., 10055 del 2003
• Il passaggio in giudicato della sentenza
dichiarativa della efficacia, nell'ordinamento dello
Stato, della pronuncia ecclesiastica di nullità del
matrimonio concordatario, determinando il venir
meno del vincolo coniugale, travolge ogni
ulteriore controversia trovante nell'esistenza e
nella validità del matrimonio il proprio
presupposto, e quindi comporta la cessazione
della materia del contendere nel processo di
divorzio che sia stato instaurato successivamente
alla introduzione del procedimento diretto al
riconoscimento della sentenza ecclesiastica"
Effetti delle decisioni ecclesiastiche
di nullità
• L’efficacia della sentenza ecclesiastica che ha
dichiarato la nullità del matrimonio canonico e
che la Corte d’Appello ha reso esecutiva,
retroagisce alla data di celebrazione del
matrimonio: il vincolo matrimoniale non si è
mai costituito e scompare ogni effetto
patrimoniale e personale derivante da esso
• Nel caso in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la
nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro di culto
cattolico, si applica la disposizione dell’art. 128 cc circa il
matrimonio putativo
Art. 128 cc, matrimonio putativo
• Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si
producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la
nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure
quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
2. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati
o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli
nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che
dichiara la nullità.
3. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei
coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
4. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i
coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti
durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si
verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli
[naturali] riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.
Statuizioni economiche
• La Corte d’Appello può statuire provvedimenti economici a
favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato
nullo (art. 8.2, II comma - Concordato 1984):
Obbligo di corrispondere, per un periodo non superiore a tre anni,
somme periodiche a favore dell’altro coniuge che non abbia
redditi adeguati e non sia passato ad altre nozze;
Obbligo di versare congrua indennità a favore del coniuge in
buona fede a carico del coniuge cui sia stata addebitata la
nullità del matrimonio, per un superiore a tre anni, nonché
l’obbligo di mantenimento per lo stesso triennio.
• Cassaz., 4202 del 2001, In ipotesi di delibazione
della sentenza di nullità canonica, “le statuizioni
economiche del divorzio sulle quali si sia formato il
giudicato rimangono inattaccabili”
• Cassaz., 4795 del 2005, La sentenza di nullità
delibata può incidere sullo status del soggetto (già
divorziato) ma non può toccare il diritto a perecepire
l’assegno di divorzio riconosciuto in sentenza passata
in giudicato
• Cassaz., 27082 del 2007, La dichiarazione di
efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza
ecclesiastica non travolge, tuttavia, il capo della
sentenza relativo all’assegno di mantenimento.
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