LA FAMIGLIA
1
L’articolo 29 della
Costituzione
definisce la famiglia
come una società
naturale
fondata sul
matrimonio.
Con il matrimonio si
forma una famiglia
2
l’unica famiglia
che l’ordinamento
italiano riconosce
e tutela è quella
che sorge in virtù
dell’atto
matrimoniale
La legge italiana dice che solo sposandosi si
forma una vera famiglia con diritti e doveri
3
La famiglia di fatto,
costituita da un uomo e
una donna che
convivono, non ha
rilevanza giuridica in
Italia
La legge dice che quelli che non si
sposano non formano una
famiglia. Creano solo una
famiglia di fatto…senza diritti
4
Il matrimonio è un atto
giuridico, che consiste in
un accordo volontario,
libero e incondizionato tra
due sposi, dal quale nasce
un complesso rapporto che
fa sorgere una serie di
diritti e doveri tra i due
coniugi e tra questi e i
loro figli.
Nessuno può costringere due persone a
sposarsi.
5
Durante il matrimonio religioso il sacerdote assume anche le
funzioni di ufficiale dello stato civile, proprio come se
celebrasse un matrimonio regolato dal diritto civile italiano:
prima della cerimonia provvede all’affissione delle
pubblicazioni nell’atrio della chiesa; durante la celebrazione dà
lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e compila,
per poi trasmetterla al Comune, una copia dell’atto
matrimoniale, destinata a essere registrata presso l’ufficio
dello stato civile del Municipio
6
Il matrimonio
esclusivamente civile è
disciplinato dalla sola legge
statale. Esso viene
celebrato da un laico: un
ufficiale dello stato civile
(il sindaco del luogo della
celebrazione, oppure un
assessore comunale).
Due persone possono
sposarsi in Comune o in
Chiesa
7
L’ordinamento giuridico italiano richiede alcuni
particolari presupposti per la celebrazione del
matrimonio:
- la maggiore età
- la capacità di intendere e volere;
- la libertà di stato, che consiste nel fatto che
la persona che contrae matrimonio deve essere
libera da qualsiasi vincolo matrimoniale
precedente, oppure devono essere cessati, a
seguito di divorzio, gli eventuali effetti civili di
un matrimonio precedente;
- l’inesistenza di particolari impedimenti
tra i coniugi, rappresentati da stretti
vincoli di parentela, affinità ecc.
8
La parentela è
indica i legami di
che discendono da
es. padre e figlio,
quel rapporto che
sangue tra persone
una stessa persona:
fratello e sorella.
L’affinità indica, invece, i legami
tra un coniuge e i parenti dell’altro.
Sono affini genero e suocero,
cognato e cognata ecc.
9
I rapporti tra i coniugi sono di natura
personale
e
patrimoniale:
i
primi
riguardano la sfera morale e i secondi la
sfera economica.
I coniugi devono aiutarsi sia
moralmente sia con i soldi
10
Il rapporto matrimoniale comporta, per
entrambi i coniugi, i seguenti obblighi:
fedeltà
coabitazione
assistenza morale e materiale
collaborazione nell’interesse familiare
11
I RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI
Il codice civile stabilisce che ognuno
dei due genitori è obbligato a
mantenere, istruire ed educare i figli,
sia legittimi, sia naturali
12
I figli naturali sono i figli di un uomo ed
una donna non sposati tra loro
13
I figli legittimi sono i figli di un uomo
ed una donna sposati tra loro
14
Il mantenimento è un obbligo
patrimoniale e consiste nel
provvedere alle esigenze dei propri
figli, in base alle disponibilità
economiche della famiglia
15
I figli sono tenuti a rispettare i propri
genitori
Noi dobbiamo amare
i nostri genitori
16
Scarica

LA FAMIGLIA - WordPress.com