Nuovo Accordo Quadro FIS-CdO
sulle Collaborazioni a Progetto
(D.Lgs. 276/03)
FIS-CdO - Ufficio Lavoro
TABIANO – 25 GIUGNO 2006
Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto
Il contesto
 L’Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali
risponde all’esigenza di offrire un quadro certo di riferimento a
quei rapporti di Collaborazione a progetto che sono rapporti di
lavoro autonomo:
 definiti ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile
 regolamentati dal dlgs 276/03 applicativo della “Legge Biagi”
 Tale Accordo Quadro è stato costruito in continuità con quello
siglato il 30/05/2000 con lo scopo di regolamentare le
Collaborazioni Coordinate Continuative.
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Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto
Alcune precisazioni sulle
Collaborazioni a Progetto
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Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto
Prestazione di lavoro autonomo
Art. 2222 Codice Civile
.
È prestatore di lavoro autonomo chi “si obbliga a compiere verso
un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente”.
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Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto
Definizione del contratto di lavoro a
progetto nel D.Lgs. 276/03
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa caratterizzato da:
-
essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di
lavoro o fasi di esso
-
essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato.
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Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto
Soggetti esclusi dalla disciplina del
lavoro a progetto
1.
Gli agenti e i rappresentanti di commercio.
2.
Coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali e'
necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3.
I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società e i partecipanti a collegi e commissioni.
4.
I percettori di pensione di vecchiaia (al raggiungimento del 65° anno
di età anche se originariamente percettori di pensione di anzianità o
invalidità).
Ad essi possono essere applicate le vecchie co.co.co.
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Rapporti esclusi dalla disciplina del
lavoro a progetto (1)
1.
Le MINI CO.CO.CO., cioè quelle collaborazioni coordinate e
continuative di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel
corso dell’anno solare con lo stesso committente e per le quali
vengono corrisposti compensi fino ad un importo massimo di 5 mila
euro.
Le MINI CO.CO.CO. si distinguono dalle attività di lavoro autonomo
occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un
coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che proprio per
questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi
previsti per le collaborazioni coordinate e continuative.
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Rapporti esclusi dalla disciplina del
lavoro a progetto (2)
2.
Le collaborazioni coordinate continuative rese e utilizzate a fini
istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciute dal C.O.N.I.
3.
I rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione.
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Accordo Quadro FIS-Cdo sui contratti a progetto
Il compenso:
Suddivisione dei collaboratori
 Sono stati introdotti dei livelli minimi di riferimento suddivisi in
due fasce, A e B, corrispondenti a collaboratori con esperienza e
senza esperienza
 A loro volta queste fasce sono state suddivise in 4 insiemi di
attività per tentare di meglio rappresentare i diversi settori in cui
operano i soci di FIS-Cdo.
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Il compenso:
Criteri per l’individuazione dei minimi
 la legge (art. 63 del dlgs 276/03): “Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.”
 l’accordo: alla base della trattativa si è fatto riferimento ai
trattamenti in essere nei contratti nazionali di lavoro per
prestazioni analoghe, non potendo individuare altrimenti i valori di
riferimento richiesti dall’art. 63 del dlgs.
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Il compenso:
Minimi lordi annui
Attività
FASCIA A
FASCIA B
Educative e formative
€ 21.002
€ 15.948
Di servizio alla persona
€ 20.581
€ 15.526
Diversificate
€ 20.160
€ 15.105
Culturali e ricreative
€ 19.738
€ 14.800
Nel 2007 per ciascun valore indicato, è previsto un aumento di € 125
lordi annui. Per il 2008 è stato pianificato un ulteriore aumento di € 125.
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Il compenso:
Modalità di pagamento
 I valori dei compensi minimi annui concordati corrispondono a 11
mesi di prestazione effettiva, mentre l’erogazione del compenso
annuale è distribuita su 12 mensilità
 Nel testo dell’Accordo sono anche riportati i valori dei compensi
minimi lordi per ogni giornata di prestazione
 i compensi minimi annui sono riferiti a rapporti di durata di dodici
mesi e saranno quindi riproporzionati per contratti di collaborazione
di durata inferiore o superiore o per prestazioni parziali
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La Commissione paritetica
 E’ una Commissione composta da 3 rappresentanti della FIS-Cdo
e da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
 Si prefigge di:
 monitorare nel tempo l’applicazione dell’accordo
 esaminare gli eventuali problemi riguardanti l’interpretazione
del testo
 tentare di comporre le eventuali controversie tra Collaboratore e
Committente
 promuovere in modo concordato, specifiche azioni di formazione
continua e di qualificazione professionale destinate ai
collaboratori degli Enti associati a FIS-CdO.
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Risoluzione del rapporto di lavoro
 Per mutuo consenso
 Per rinuncia all’incarico da parte del collaboratore (con
preavviso)
 Per comprovati motivi di forza maggiore addotti dal
Committente (compresa la sopravvenuta impossibilità della
prestazione oggetto dell’incarico)
 Per giusta causa (cui il Collaboratore potrà opporre eventuale
ricorso alla Commissione Paritetica)
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Sospensione temporanea dell’incarico
Il periodo massimo di sospensione dell’incarico senza compenso è
stato riformulato nel modo seguente:
 infortunio e malattia: rispettivamente fino alla guarigione clinica
e 60 giorni nell'anno solare. Il dlgs 276/03 prevedeva per entrambi
1/6 della durata del contratto per i contratti di natura determinata
o 30 giorni per quelli di natura determinabile.
 maternità: 180 giorni da individuarsi nel lasso di tempo compreso
tra i tre mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi
successivi alla data effettiva.
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Aspetti assicurativi
Assistenza sanitaria integrativa
Prevede l’erogazione di un contributo di:
a) € 25 giornalieri per ogni giornata di malattia a decorso
domiciliare
b) un assegno di maternità di € 300
c) un ulteriore contributo di € 300 in caso di maternità a rischio.
Tale copertura sanitaria a carico del committente prevede un costo
pari a € 200 per ogni collaboratore.
Polizza assicurativa
Prevede una copertura del rischio responsabilità civile verso terzi
in favore del Collaboratore.
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Diritti sindacali
 Ai collaboratori a progetto è riconosciuto di riunirsi in assemblea
fino a un massimo di 6 ore annue limitatamente a quelle realtà
dove ci sono già dei lavoratori dipendenti che esercitano tale
diritto.
 E’ riconosciuto altresì il diritto ad avere una propria
rappresentanza in ragione di 1 delegato ogni 40 Collaboratori o
frazione superiore a 15.
 Il Collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore
dell’Organizzazione Sindacale da lui prescelta, per la riscossione di
una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il
pagamento dei contributi sindacali.
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Aspetti istituzionali
Le parti stipulanti l’Accordo Quadro hanno depositato il testo
relativo presso il Consiglio dell’Economia e del Lavoro (CNEL),
aprendo di fatto la strada alla possibilità per il mondo Cdo di
diventare interlocutore del Governo al pari di altre organizzazioni
datoriali.
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Presentazione accordo FIS CDO