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cooperativa per la mediazione
dei conflitti
Caritas italiana e la giustizia riparativa
Giornata di riflessione sul carcere
Roma, 17 Febbraio 2012
Quali possibili sviluppi per la giustizia riparativa
nei progetti delle Caritas sull’area carcere?
Francesco Di Ciò
[email protected]
I temi del mio intervento:
1. I riferimenti normativi in materia di giustizia riparativa
e carcere e alcune riflessioni su definizioni e concetti
base
2. Alcune attenzioni da tenere in considerazione
3. Strumenti e buone pratiche di intervento
4. Alcune questioni da discutere nei sottogruppi
Giustizia riparativa
“È il procedimento nel quale la vittima,
l’autore di reato e/o altri soggetti o membri
della comunità lesi da un reato partecipano
attivamente insieme alla risoluzione della
questione emersa dall’illecito, spesso con
l’aiuto di un terzo equo e imparziale”
Basic rules on the use of the restorative justice
ONU 2000-2002
Mediazione reo/vittima
“E’ il procedimento che permette alla vittima,
all’autore di reato di partecipare, se vi
consentono liberamente, alla soluzione delle
difficoltà derivati dal reato, con l’aiuto di un terzo
indipendente, il mediatore ”
Raccomandazione (99) 19 del Consiglio d’Europa
Valori
I percorsi di mediazione e giustizia riparativa
si fondano sui seguenti valori e principi guida:
•Centralità della vittima
•Confidenzialità delle procedure
•Non obbligatorietà dell’intervento
•Lavoro in ottica riparativa e non punitiva
•Professionalità dell’intervento
•Puntualità e flessibilità dell’intervento
Principi guida
• Il riconoscimento della vittima
• La riparazione dell’offesa nella sua
dimensione "globale"
• La responsabilizzazione del reo
• Il coinvolgimento della comunità nel
processo di riparazione
• Il rafforzamento degli standards morali
collettivi
• Il contenimento dell'allarme sociale
I riferimenti normativi
Internazionali :
•la Raccomandazione (99)19 del Consiglio d'Europa
• i Principi Base sulla giustizia riparativa in ambito
penale delle Nazioni Unite (2002)
I riferimenti normativi
Nazionali :
Linee guida in materia di inclusione sociale a favore di persone
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria emanate dal
Ministero della Giustizia - Commissione Nazionale Consultiva e di
Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il
Volontariato
Linee di indirizzo sull’applicazione della giustizia riparativa e
della mediazione reo/vittima nell’ambito dell’esecuzione penale
di condannati adulti (2005) emanate dalla Commissione di studio
sulla “Mediazione penale e la giustizia riparativa”, istituita il 26
febbraio 2002
Linee guida in materia di inclusione sociale a favore di persone
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
•Sono un documento di indirizzo volto a rafforzare le politiche
di inclusione sociale rivolte a categorie di cittadini che
incontrano maggiori ostacoli nell’esercizio dei diritti come i
detenuti, gli ex detenuti, le donne e i minori sottoposti a
provvedimenti penali.
•Prevedono una programmazione delle politiche e della
gestione della esecuzione delle pene attraverso un’azione
multilivello, che investa tutte le componenti sociali, dalla
prevenzione del disagio fino alla prospettiva del reinserimento.
•Sottolineano il ruolo delle Regioni, degli Enti Locali e della
società civile organizzata e fanno riferimento ai principi di
compartecipazione e co-responsabilità nella lotta all’esclusione
sociale quali strategie per rispondere a questi problemi.
Propongono la sottoscrizione di un PATTO.
Le linee guida prevedono le seguenti macro-azioni:
1.sensibilizzazione della collettività
2.miglioramento della qualità della vita in carcere
3.sostegno e accompagnamento nei percorsi di
reinserimento
4.azioni specifiche per l’esecuzione penale esterna,
per l’esecuzione penale minorile, per gli stranieri
adulti e minori
5.formazione congiunta degli operatori
Nelle azioni di sensibilizzazione della collettività
e per l’esecuzione penale esterna si fa
riferimento alla necessità di sensibilizzare la
collettività e sperimentare attività di giustizia
riparativa e mediazione
Sperimentazioni e nuove pratiche
Le pratiche di giustizia riparativa nell’ambito dell’esecuzione
della pena sono ancora in via di sperimentazione.
Recentemente il DAP, TS hanno mostrato significativa apertura
con particolare riferimento:
- alla prescrizione riparatoria contenuta nell’affidamento in
prova al servizio sociale ex art. 47 o.p. comma 7
- al contesto della “riflessione critica sul reato” per ciò che
attiene agli aspetti riparativi di cui all’art. 27 d.p.r. 230/00 reg.
att. O.p.
Dando vita ad azioni sperimentali svolte in accordo con le linee
di indirizzo che il DAP ha predisposto, che contengono
importanti principi che riflettono alcune delle indicazioni
contenute nei documenti internazionali in materia
Linee di indirizzo sull’applicazione della giustizia riparativa
e della mediazione reo/vittima
nell’ambito dell’esecuzione penale di condannati adulti
(2005)
Commissione di studio sulla “Mediazione
penale e la giustizia riparativa”,
istituita il 26 febbraio 2002
Principi e nodi tematici
1
Mediazione e riparazione come
nozioni distinte dai concetti di
restituzioni e risarcimento del
danno previsti dall’art. 185 c.p. oltre
che dagli articoli 2043 e 2059 del
Codice civile.
Restituzioni
Le restituzioni riguardano l’oggetto materiale della
condotta criminosa e consistono nella sua consegna
(non di un suo equivalente) al legittimo titolare.
Le restituzioni comportano, quindi, quando
possibile, la reintegrazione e il ripristino del
medesimo stato di fatto esistente prima della
commissione del reato (es. consegna della refurtiva
al derubato).
Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno prevede l’obbligo del
pagamento di una somma di danaro quale ristoro della
perdita patrimoniale subita (cd. danno patrimoniale).
Nel caso della commissione di un illecito penale è
risarcibile anche il danno non patrimoniale (cd. danno
morale) relativo sinteticamente alla sofferenza patita,
al turbamento e all’angoscia generati dall’illecito.
Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno, che risponde a significati
prettamente civilistici, non è in nessun modo una
pena, cioè una risposta dell’ordinamento giuridico
dello Stato al fatto criminoso.
L’importanza della distinzione fornisce lo spunto per
una prima riflessione: la riparazione non può
coincidere, in senso stretto, con il mero risarcimento,
con la monetizzazione del danno subito dalla vittima,
né può integrare una modalità sanzionatoria.
Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la
riparazione ha una valenza molto più profonda e,
soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più
complessa del mero risarcimento.
Alcune riflessioni sulla riparazione
Per riparazione intendiamo ogni gesto volto a ricostruire
positivamente la relazione fra le parti e capace di
testimoniare l’avvenuto cambiamento nel rapporto
interpersonale tra i soggetti.
La riparazione simbolica non può, in ogni caso,
rappresentare una misura afflittiva. Senza pretendere che
sia necessariamente proporzionato alla gravità del reato, il
gesto riparativo deve essere equo, non deve in alcun modo
rappresentare il risultato di una “legale vendetta” voluta
discrezionalmente dalla parte offesa, ma deve
testimoniare, quanto più possibile, l’esito dell’incontro tra le
parti affinché possa anche essere oggetto di valutazione ai
fini della decisione giudiziale.
Principi e nodi tematici 2
Distinguere:
A) Pratiche di giustizia riparativa quali
strumenti di responsabilizzazione per il
condannato all’interno del percorso di
revisione critica del reato
B) Pratiche di mediazione reo/vittima
come interventi specifici da parte di
terzi esperti (mediatori)
A) Pratiche di giustizia riparativa
La rilettura dell’art. 47 o.p in relazione alla giustizia riparativa
ha aperto a una rilettura dei compiti degli operatori
penitenziari, per recuperare il significato che la legge assegna
al loro ruolo in ordine al “diritto” del condannato a ricevere
sollecitazioni e l’aiuto per maturare la disponibilità/capacità a
intraprendere un percorso trattamentale e riparativo.
Vale a dire, tali norme rappresentano un invito rivolto agli
operatori per lavorare con il reo anche nella direzione dei temi
della giustizia riparativa, superando il concetto di “mera
osservazione del comportamento” del condannato per
riconsegnare a quest’ultimo la dignità di soggetto capace di
scelte e per ricollocarlo in una prospettiva progettuale nella
quale può trovare spazio anche la domanda “come posso
riparare?”.
Sperimentazioni di incontri
tra autori e vittime di reato
Da questo punto di vista si rileva che da qualche
anno sono in corso alcune sperimentazioni di
incontri di mediazione reo/vittima mediante
l’intervento di un terzo indipendente rispetto agli
operatori
deputati
al
trattamento,
su
autorizzazione specifica del DAP mediante la stipula
di convenzioni ad hoc con centri e uffici di
mediazione sparsi sul territorio nazionale. Tali
attività devono necessariamente conservare le
caratteristiche loro proprie legate ai principi di
confidenzialità, volontarietà e gratuità degli
interventi.
La prospettiva riparativa come strumento per connettere
carcere e territorio
La prospettiva riparativa non può che nascere a seguito di un
processo di responsabilizzazione del reo, della sua adesione al
trattamento e della sua assunzione consapevole di una capacità
progettuale “verso” le eventuali vittime e/o la collettività.
In questa prospettiva è anche la Comunità quindi che viene coinvolta
quale soggetto che deve sviluppare e incentivare la diffusione di
modelli rinnovati di prevenzione del crimine e di informazione sulla
prevenzione efficace della criminalità, di modalità di tutela alle vittime,
nonché di reinserimento sociale dei delinquenti.
La Comunità deve più in generale diffondere la cultura della soluzione
dei conflitti, e tutte quelle iniziative che possano ridurre e dissipare i
pregiudizi, provocare una presa di coscienza da parte di tutta la
comunità e produrre un senso di maggiore sicurezza e benessere in
tutti i cittadini (Risoluzione Assemblea generale Nazioni Unite n.
56/261/2002).
Principi e nodi tematici 4
Accordi e intese con istituzioni
pubbliche o private del territorio al
fine di realizzare attività di
mediazione o, più in generale, di
condotte riparatorie
Accordi e intese con istituzioni
pubbliche o private del territorio
Al di là delle specifiche sperimentazioni della “mediazione reovittima” nell’ambito dell’esecuzione penale di condannati adulti, si
rileva l’importanza di attivare:
•convenzioni tese alla realizzazione da parte dei condannati di
attività riparative a favore della collettività (Community services),
realisticamente praticabili
•individuare modalità adeguate per costruire un sistema reticolare
di rapporti con il territorio teso a:
•promuovere incentivare lo sviluppo di una adeguata politica sociale
che favorisca processi di reintegrazione sociale dei condannati
•favorire in particolare la diffusione della cultura della giustizia
riparativa quale occasione per rinsaldare il patto di cittadinanza e
aumentare il senso di benessere dei cittadini
Strumenti di giustizia riparativa e buone pratiche
di intervento
• l’invio di una lettera di scuse alla vittima da parte dell'autore del
reato;
• gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito
dalle vittime (the Victim/Community Impact Panel);
• gli incontri di mediazione allargata che tendono a realizzare un
dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti soggetti coinvolti
dalla commissione di un reato (the Community/Family Group
Conferencing);
• l’espletamento di un'attività lavorativa a favore della vittima stessa
(Personal Service to Victims);
• la prestazione di una attività lavorativa a favore della collettività
(Community Services);
• la mediazione tra l’autore del reato e la sua vittima (VictimOffender Mediation).
• Percorsi di riflessione e confronto sul concetto di riparazione tra
carcere e territorio (detenuti, personale penitenziario, cittadini,
amministratori,…)
Lavoro in sottogruppi :
1. Considerando il contesto nel quale intervenite,
in quale ambito occorrerebbe sviluppare
progetti relativi in linea con i principi di giustizia
riparativa e con quali obiettivi?
2. Quali potrebbero essere gli ostacoli alla loro
realizzazione?
3. Quali potrebbero essere le opportunità per il
loro sviluppo?
4. Quali suggerimenti a Caritas Italiana per
sviluppare percorsi in linea con i principi di
giustizia riparativa nel contesti carcerari?
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