Le agevolazioni fiscali per i disabili
 Detrazione del 41%
Art. 1 della L. 449/1997.
 Deduzione delle spese mediche generiche e di
assistenza specifica
Art. 10 del TUIR
 Detrazione del 19%
Art. 15 del TUIR.
 Aliquota Iva agevolata
Tab. A parte II, 41-ter
Legge n. 30/1997
1
L.art. 1 della legge n. 449/1997: le
spese di ristrutturazione
Dal 2006 la detrazione d’imposta è del 41%;
Fino ad un limite massimo di spesa di 48
mila euro;
Per ogni immobile su cui sono
eseguiti interventi di recupero edilizio;
Ripartita in 10 rate annue
Per i contribuenti di età non inferiore a 75
ed 80 anni la detrazione può essere
ripartita, rispettivamente, in 5 e 3 anni.
2
Le spese di ristrutturazione
3
Anno di
sostenimento spese
Detrazion
e IRPEF
Numero Limite massimo
di rate
di spesa
Prima del 2000
41%
5 o 10
77.468,53
2000 e 2001
36%
5 o 10
77.468,53
2002
36%
10
77.468,53
2003, 2004, 2005 36%
10
48.000
2006
10
48.000
41%
I soggetti beneficiari





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Possono beneficiare dell’agevolazione
I proprietari o nudi proprietari dell’immobile,
I titolari di un diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie)
chi occupa l’immobile a titolo di locazione o
comodato.
I familiari conviventi.
I soci di cooperative a proprietà divisa ed
indivisa.
Gli adempimenti necessari





5
La comunicazione di inizio lavori.
La comunicazione alla ASL, se prevista.
Il pagamento mediante bonifico
La dichiarazione di esecuzione lavori, per lavori di
ammontare superiore a 100 milioni di lire, sottoscritta
da un professionista abilitato.
La Conservazione delle fatture o delle ricevute fiscali
relative alle spese per la realizzazione dei lavori di
ristrutturazione oltre che delle ricevute dei bonifici
bancari fatti.
La comunicazione di inizio lavori
La comunicazione di inizio lavori deve essere redatta su
apposito modello a cui allegare:
copia
della concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio
lavori.
fotocopia pagamenti ICI
fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese se i lavori vengono eseguiti su parti comuni.
In alternativa i contribuenti possono produrre una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15 del 1968
attestante il possesso della stessa e la disponibilità di esibirla, su
richiesta agli uffici finanziari.
6
I lavori ammessi al beneficio
•
•
•
•
7
Le categorie di intervento edilizio per le quali è prevista la
detrazione sono quelli elencati nel DPR 6 giugno 2001, n.380
(precedentemente individuati dall'art.31, lettere a), b), c) e d)
della legge 5 agosto 1978, n.457), in particolare:
MANUTENZIONE ORDINARIA (Gli interventi di manutenzione
ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano le
parti condominiali. Tali interventi, se eseguiti sulle singole
proprietà private o sulle loro pertinenze, non danno diritto ad
alcuna agevolazione);
MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
OPERE DI RESTAURO E DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO;
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
L’art. 1 della Legge n. 449/1997
La stessa detrazione e con le stesse
condizioni spetta per gli interventi relativi:
 all’eliminazione
delle
barriere
architettoniche
Alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica ed
ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata
sia adatta a favorire la mobilità interna ed
esterna all’abitazione per i soggetti portatori
di handicap, ex art. 3 della Legge 104/1992.
8
L’eliminazione delle barriere architettoniche
Si fa riferimento alle opere realizzabili
–
–
sulle parti comuni
sulle singole unità immobiliari,
tese all’eliminazione delle barriere architettoniche.
L. 9 gennaio 1989, n. 13
D.M. 14 giugno 1989, n. 236
9
L’eliminazione delle barriere architettoniche
La finanziaria 2001 ha esteso il beneficio fiscale alle
spese per l’acquisto di
ascensori e montacarichi e tutti gli strumenti adatti a
favorire la mobilità interna ed esterna dell’unità
immobiliare, per le persone che si trovano in
posizione di handicap grave, ai sensi della legge
104/1992.
10
Cumulabilità con altre agevolazioni
In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, etc. per
l’esecuzione degli interventi agevolabili, i suddetti contributi
devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute
prima di effettuare il calcolo delle detrazioni.
La detrazione spetta sulle spese rimaste effettivamente
a carico.
L’agevolazione in esame non è cumulabile con altre
agevolazioni anche nel caso di interventi che costituiscono
anche spesa sanitaria ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c)
del TUIR.
11
Oneri deducibili
L’art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR riconosce
la deducibilità degli oneri sostenuti
dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge n.
104/1992,
delle spese mediche e di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o
menomazione
Le spese mediche e di assistenza specifica sono deducibili
anche se sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’articolo
433 del c.c., anche se fiscalmente non a carico.
12
La detrazione del 19%
L’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR
riconosce una detrazione d’imposta
del 19% per le spese sanitarie, per la
parte che eccede euro 129,11.
13
Le spese sanitarie (1)
Rientrano tra le spese sanitarie:
le spese per i mezzi necessari
all’accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione ed al sollevamento di
portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 104/1992,
per tali spese la detrazione spetta
sull’intero importo.
14
Alcuni esempi




15
Acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti
ed apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la
correzione dei difetti della colonna vertebrale.
La trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento
della carrozzella.
La costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere
architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.
L’istallazione e/o la manutenzione delle pedane di
sollevamento per portatori di handicap.
Cumulabilità dei benefici
Si può fruire della detrazione su tali spese
solo sulla parte che eccede quella per la
quale eventualmente si intende fruire anche
della detrazione del 41% o 36% per le spese
sostenute per interventi finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche.
16
Le spese sanitarie (2)
Rientrano tra le spese sanitarie:
le spese per i sussidi tecnici informatici rivolti
a facilitare l’autosufficienza e le possibilità
d’integrazione dei portatori di handicap, ai
sensi dell’art. 3 della legge 104/1992.
17
I sussidi tecnici informatici
Sono considerati sussidi tecnici informatici
tutti gli strumenti che facilitano l’auto sufficienza e
l’integrazione dei soggetti portatori di handicap,
le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie
meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente
fabbricati o di uso comune,
per l’assistenza e la riabilitazione o per facilitare la
comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o
grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso
all’informazione e alla cultura.
18
Alcuni esempi






19
Il personal computer;
Il modem;
Il fax;
Lo scanner;
I costi di abbonamento al servizio di
telesoccorso;
Telefonini e telefoni a viva voce
Condizioni per beneficiare della
detrazione
La detrazione IRPEF del 19% e
riconosciuta per l’intero importo a
condizione che il disabile sia in possesso
di specifica certificazione del medico
specialista della ASL di appartenenza che
attesti la validità del sussidio in relazione
alla patologia di cui risulta affetto il
portatore di handicap.
20
Le spese sanitarie (3)
Le spese per i mezzi necessari alla
locomozione di portatori di handicap, ai sensi
dell’art. 3 della legge 104/1992, con ridotte o
impedite capacità motorie per le quali spetta la
detrazione sull’intero importo.
Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di
motoveicoli ed autoveicoli di cui agli artt. 53,
comma 1, lett. b), c) ed f) ed art. 54, comma 1,
lett. a), c), f) ed m) del D. lgs. 285/1992.
21
La certificazione di disabile
Sono considerati disabili le persone riconosciute tali:



22
ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92,
da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
I grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del
1978, e le persone ad essi equiparate,
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3
della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle
condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione
sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere
autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti
accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di
invalidità.
L’Iva agevolata



23
Appalto per gli interventi finalizzati
all’eliminazione delle barriere architettoniche
Gli interventi previsti dall’art. 31, lett. c), d) ed
e) del DPR 457/1978
Acquisto di sussidi tecnici ed informatici,
legge n.30/1997
TABELLA A - PARTE SECONDA
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto aventi ad oggetto la
realizzazione delle opere direttamente
finalizzate al superamento o alla
eliminazione delle barriere architettoniche.
24
L’eliminazione delle barriere
architettoniche
L’aliquota Iva agevolata per l’eliminazione delle
barriere architettoniche spetta anche nel caso in
cui concretizzino solo un operazione di
manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle
lettere a) e b) dell’art. 31 della legge 457/1978
(circolare 1 del 2/3/1994).
25
TABELLA A - PARTE TERZA
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate,
forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli
di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al numero 127 undecies) e alla realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dello stesso articolo,
26
IVA AGEVOLATA
La L.n°30/97 ha previsto la possibilità di
applicare all’acquisto di ausili tecnici ed
informatici l’IVA agevolata al 4% (anziché al
20%) da cui sono escluse tuttavia le persone
con disabilità psichica o intellettiva.
27
I sussidi tecnici e informatici
Sono considerati tali le apparecchiature e i dispositivi
basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o
informatiche, appositamente fabbricati o di comune
reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a
facilitare la comunicazione interpersonale,
l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente
e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei
soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate
da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del
linguaggio
28
L’agevolazione fiscale
Hanno diritto all'agevolazione quei soggetti per i quali gli ausili
tecnici o informatici servono a compensare limitazioni funzionali
derivanti da menomazioni di natura: motoria, visiva, uditiva e del
linguaggio.
Non sono previsti limiti di tempo per richiedere successive
agevolazioni, va però ricordato che per ottenere il beneficio
fiscale è necessario ogni volta presentare al venditore nuova
prescrizione relativa al sussidio per il quale si chiede
l'agevolazione.
Non è necessario che il rivenditore sia convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale.
Per la manutenzione e le riparazioni non sono previsti
benefici fiscali.
29
La documentazione necessaria
 il
certificato attestante l'esistenza di una invalidità funzionale
rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva,
e del linguaggio) e il carattere permanente della stessa, rilasciato
dall'ASL competente (certificato di invalidità).
 la
prescrizione rilasciata da un medico specialista della Azienda
Sanitaria Locale di appartenenza che evidenzi il collegamento
funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la
menomazione.
Può essere opportuno rilasciare al commerciante
un'autocertificazione dove l'acquirente dichiara di aver diritto
all'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4% in base all'art. 2,
comma 9 del Decreto Legge n. 669 del 31/12/1996 (convertito
dalla Legge n. 30/97). Questa stessa dicitura dovrà essere
riportata nella fattura rilasciata dal commerciante all'atto
dell'acquisto.
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