Presentazione
svolta da:
Monica Lutrino
Carla Sangiovanni
Contratto d’affitto di un terreno
agricolo trasformato in attività
agrituristica
Corte di cassazione:
Sentenza n°3975
del 27 aprile 1994
La Massima:
“In tema di inadempimento
affittuario di un fondo rustico, viola il
dovere di lealtà nell’esecuzione del
contratto. L’affittuario omette di
comunicare al concedente la
destinazione della casa colonica del
fondo a luogo diretto di vendita di
prodotti agricoli e a luogo di
somministrazione di pasti e bevande
nell’ambito di un’attività turistica”
Le 2 parti coinvolte:
1) Signora Lavarda
Teresa:
proprietaria di un
fondo rustico con
caseggiato rurale
in Bessica di Laria
2) Signor Merotto
Bruno:
affittuario del fondo
(contratto d’affitto di
un terreno agricolo)
Il fatto:
• Sig.Merotto Bruno trasforma
Casa colonica del fondo
(adibita ad allevamento
bovini)

attività agrituristica
(ristorante e negozio
prodotti agricoli di
sua produzione)
Inadempienza contrattuale:
violazione del dovere di
informazione da parte
dell’affittuario
 doveva comunicare al proprietario le
sue intenzioni prima di modificare il
rustico e aprire un’attività agrituristica
Svolgimento del processo
Ricorso del 18 luglio 1988 al tribunale di Treviso
La signora Lavarda Teresa  chiedeva alla sezione specializzata agraria
del tribunale di Treviso:
la risoluzione del contratto di affitto con risarcimento di 20 milioni di lire
•
Causa: inadempienza dell’affittuario, morosità per canoni e spese di
irrigazione (regolarmente contestate all’affittuario)
Il signor Merotto Bruno  si costituiva e si opponeva alla domanda di
risoluzione del contratto
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO del 26 OTTOBRE 1989
Rigettava la domanda e compensava le spese giudiziali.
SENTENZA DELLA CORTE di CASSAZIONE VENEZIANA
DEL 15 OTTOBRE 1990
La domanda della
signora Lavarda  è accolta dalla corte veneziana,
con integrale compensazione
delle spese dei due gradi di giudizio.
Sentenza Giudice
di 1° grado
 acconsente la risoluzione del
contratto per inadempimento del
dovere di informazione del
proprietario sulla trasformazione del
rustico in attività agrituristica.
Sentenza Giudice
di 2° grado
 reputa grave l’aver eliminato
l’allevamento bovino e aver
trasformato radicalmente il locale
stalla, senza il consenso del
proprietario.
GIUDIZIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE:
Il ricorso del signor Merotto è stato rigettato in favore
della signora Lavarda, proprietaria del fondo agricolo.
La domanda della signora Lavarda è stata rigettata dal
tribunale di Treviso, dando ragione all’affittuario, il signor
Merotto, in quanto l’organizzazione di un’attività agrituristica
non comporta mutamento di destinazione di fondi ed edifici.
Secondo l’art 2135 c.c.  si avrà un
agriturismo solo laddove le iniziative
ricettive non si pongano in contrasto
con le attività intrinsecamente
agricole, né comunque le riducano a
mero ornamento, ma con esse si
integrino sostenendole e
arricchendole di nuovi contenuti.
MOTIVI DELLA
DECISIONE:
1. Eliminazione
dell’allevamento
2. Trasformazione
della stalla
Nella normativa agrituristica vige il
PRINCIPIO DI PRINCIPALITÁ, secondo
cui l’attività agrituristica deve essere
subordinata alle attività di
produzione agricola.
3. L’apertura di un’attività agrituristica
non necessita della speciale procedura
prevista dall’art. 16 della legge 203/1982
Art 16-legge 203/1982
16. Miglioramenti, addizioni e trasformazioni.
• La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di
trasformazione o miglioramento di un fondo agricolo, deve
comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le
caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede
l'esecuzione all'altra parte.
• L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta
la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le
parti, che possono farsi assistere dalle rispettive
organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in
ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra
le parti.
• La decisione deve essere comunicata, a cura
dell'ispettorato, ad entrambe le parti.
Nonostante la trasformazione del rustico in
attività agrituristica non comporta, secondo la
normativa sull’agriturismo
(legge quadro di riferimento: 1985),
mutamento della destinazione agricola
deve essere comunicata al concedente sia
quando determini importanti trasformazioni al
locale rustico, sia nelle ipotesi dell’applicazione
della particolare disciplina dell’art 16 della legge
n°203 del 1982.
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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