TESTO UNICO
NORMATIVO
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Decreto legislativo n. 81
del 9 aprile 2008
Cuneo 6 ottobre 2014
Avv. Tiziana Marengo
L’EVOLUZIONE NORMATIVA
 La
prima produzione normativa in tema di
sicurezza sul lavoro risale alla fine del
secolo XIX quando si sentì l’esigenza di
tentare di arginare il fenomeno
infortunistico derivato dalla crescita senza
regole del lavoro all’interno delle fabbriche
e dall’uso sempre piu’ diffuso di
macchinari ed attrezzature privi delle piu’
elementari misure di sicurezza
ART. 2087 C.C. DEL 1942
L’articolo in questione è l’origine della norma in
tema sicurezza e impone all’imprenditore di
adottare “” nell’esercizio dell’impresa, le misure
che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”
 Tale norma sin dall’origine ha assunto un ruolo
di fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro
(ampia formulazione / obbligo di salvaguardia di
salute/ adozione delle misure di massima
sicurezza possibile)

DALLA COSTITUZIONE ALLA 626
 Con
la Costituzione del 1948 la tutela della salute
e della salubrità dell’ambiente di lavoro assume
nuovo rilievo grazie alle disposizioni
 Art. 31 = diritto alla salute e integrità fisica
 Art. 35 = tutela del lavoro in tutte le sue forme
 Art. 41 = l’iniziativa economica privata, seppur
libera, “non puo’ svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”
 Dopo
questi interventi legislativi
sporadici, viene emanata la prima
disciplina organica che risale alla seconda
metà degli anni 50 quando, grazie ad una
delega contenuta nella legge 12 febbraio
1955 n. 51, il Governo predispose una
serie di decreti presidenziali in materia di
sicurezza sul lavoro con i quali si cerco’ di
contenere il fenomeno infortunistico sui
luoghi di lavoro
ANNI ‘50

L’impianto normativo del nostro sistema in tema
di sicurezza sul lavoro poggiava sui:
 DPR 27 aprile 1955 n- 547 ( regolamento
generale per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro)
 DPR 7 gennaio 1956 n. 164 ( attività
edilizia)
 DPR 19 marzo 1956 n. 303 ( norme
generali per l’igiene sul lavoro)
NORMATIVA ANNI ‘50
I
caratteri fondamentali della normativa
erano:
 1.finalità è realizzare la protezione
obiettiva
 2.principio di tassatività secondo cui le
misure di sicurezza sono inderogabili
indisponibili insostituibili ed infungibili
 3.criterio di presunzione assoluta di
pericolo
 4. primato assoluto delle esigenze di
sicurezza
STATUTO DEI LAVORATORI
Dopo l’ampia produzione normativa degli anni
50, inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli
inizi degli anni 70 quando nello “Statuto dei
Lavoratori” si dice che i lavoratori mediante loro
rappresentanze sono chiamati a
 “controllare l’applicazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute e
la loro integrità fisica”( at. 9 l. 20.5.1970
n.300)

LA 833/78
Sicurezza sul lavoro è uno degli obbiettivi
principali anche della legge 23 dicembre 1978
n. 833 di riforma del servizio sanitario
nazionale in cui si ribadisce la necessità della
prevenzione delle malattie e infortuni
 Nell’art. 24 = vi era delega, mai attuata dal
governo , per l’emanazione di un Testo Unico
che avrebbe dovuto riordinare e innovare tutta la
materia di sicurezza sul lavoro per ovviare alla
disomogeneità derivata da una produzione poco
coordinata e

TRATTATO DI NIZZA

Una rilevante forza propulsiva in materia
di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato
dall’applicazione del diritto comunitario,
le cui fonti sono indicate nell’art. 249 del
Trattato di Nizza
DECRETO LEGISLATIVO 626/1994
Principali novità
 maggiore specificazione del contenuto
sull’obbligo di sicurezza
 valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori
 programmazione della gestione e
procedimentalizzazione degli obblighi di
prevenzione
 ampliamento novero soggetti interessati alla
gestione della sicurezza
 gestione concertata con partecipazione attiva
lavoratori/loro rappresentanti

La materia prevenzionale NON è piu’ statica ma
dinamica, legata all’evoluzione della tecnologia
e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed
idonea a consentire un pronto aggiornamento
delle misure di sicurezza
 Passaggio da un modello di protezione oggettiva,
finalizzato a garantire un ambiente
tecnologicamente sicuro, ad un modello di
sicurezza basato essenzialmente su
“comportamenti operativi dei lavoratori
soggettivamente sicuri”

 Obiettivi
del d.lgs. N. 626 del 1994:
 Valutazione del rischio
 Successiva redazione del piano di
sicurezza
 Adozione di misure di sicurezza
individuali o collettive
 La
formazione rientrava tra le misure
generali di tutela (art. 3 comma 1) e
imponeva al datore di lavoro di fornire
una formazione sufficiente ed adeguata
sul tipo di produzione nonché sulla
sicurezza sul lavoro individuale e
collettiva all’interno dell’ambiente di
lavoro con particolare riguardo ai rischi
esistenti, ai possibili danni che ne
potevano derivare e sulle misure richieste
per fronteggiarli

Si parlava anche di informazione e riguardava
 Rischi
sulla sicurezza individuale e
collettiva
 Misure per la prevenzione e la protezione
 Pericoli legati all’uso di sostanze
pericolose
 Procedure di pronto soccorso e di
evacuazione in caso di incendio
 Nominativi del RSPP e del medico
competente
D.LGS N.81 DEL 9 APRILE 2008 TESTO UNICO
NORMATIVO TUTELA SALUTE E SICUREZZA
 Testo
Normativo = l’insieme di norme
contenute nel d.lgs 81/2008 che, in
attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto
2007 n.123, ha riformato, riunito ed
armonizzato, abrogandole, le disposizioni
dettate da numerose precedenti normative
in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro succedutesi nell’arco di quasi 60
anni, al fine di adeguare il corpus
normativo all’evolversi di organizzazione
del lavoro
STRUTTURA: 306 ART. IN 13 TITOLI E 51 ALL.

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
1 principi comuni
2. luoghi di lavoro
3.Uso delle attrezzature
4.cantieri temporanei o mobili
5.segnaletica di salute e sicurezza
6.movimentazione manuale carichi
7.attrezzature munite di videoterminali
8.agenti fisici
9. sostanze pericolose
10 esposizione ad agenti biologici
11 protezione da atmosfere esplosive
12 disposizioni in materia penale
13 norme transitorie e finali
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto si applica a tutti i settori di
attività,privati e pubblici, ed a tutte le tipologie
di rischio
D.LGS. 106/2009
Il 5 agosto 2009 viene pubblicato sulla gazzetta
Ufficiale il d.lgs. 106/09 “disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 81/2008”
 Questo decreto contiene 149 articoli che
modificano in maniera incisiva il precedente,
soprattutto in tema di cantieri temporanei e
mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul
lavoro e Movimentazione manuale dei carichi.
 Inoltre modifica anche il sistema sanzionatorio,
con una logica di generale abbassamento delle
sanzioni previste e una razionalizzazione delle
sanzioni stesse.

DECRETO DEL FARE




Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013, conv. in legge 9 agosto
2013, n. 98) interviene anche in materia sicurezza sul
lavoro, modificando l’art. 26 del T.U (in materia di gestione
prevenzione nei luoghi di lavoro DUVRI)
In particolare si evidenziano:
l’introduzione della figura dell’incaricato in
sostituzione del D.U.V.R.I. (Documento di
Valutazione dei Rischi da Interferenza, cui è obbligato
il datore di lavoro-committente in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture a un’'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda) per
settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico
il parametro dei cinque uomini giorno quale limite
temporale rispetto al quale non vi è obbligo di
compilazione né di redigere il D.U.V.R.I. né di
individuare l’incaricato


Il DUVRI non sarà più l'unica scelta in quanto è stato previsto
che il datore di lavoro-committente, se opera in settori di
attività a basso rischio infortunistico (che verranno
determinati con successivo del Decreto del Ministero del
Lavoro da emettersi) potrà, in alternativa, individuare un
proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e
competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente
di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e
coordinamento dell’attività.
Si deve peraltro evidenziare che, per quanto riguarda
il regime ordinario, la lettera a) comma I dell’art. 32
della Legge 98/2013 ha confermato l’obbligatorietà
del DUVRI. Lo stesso articolo 32 della Legge 98/2013,
tuttavia, permette alle aziende nei settori a basso rischio di
non redigere il D.U.V.R.I., purché il committente individui un
proprio incaricato “in possesso di formazione, esperienza e
competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione
all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di
conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a
tali cooperazione e coordinamento”.




L'individuazione dell’incaricato, pertanto, non è una mera attività formale,
ma si sostanzia di precisi contenuti e, quindi, tale individuazione è valida se
tiene conto da un lato, del fatto che l'incaricato possiede i requisiti previsti
dalla norma e, dall'altro, del contenuto dettagliato dell'incarico “per
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento” alle attività d’impresa.
Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve inserire
la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o
servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.
E’ opportuno ribadire tuttavia che la possibilità-facoltà del datore di lavorocommittente di procedere alla individuazione del proprio incaricatosovraintendente ai lavori-servizi-opere affidati in sostituzione del DUVRI e per
i lavori di durata superiore ai cinque uomini giorno, è
concessa limitatamente ai “settori di attività a basso rischio” di
infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter del
D.Lgs. n. 81/2008, che dovranno essere individuati con un apposito decreto
ministeriale, con riferimento non solo all’attività svolta dal datore di lavorocommittente, ma anche a quella dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi. Ai sensi della lettera b) dell’articolo 32 della Legge 98/2013 dovrà
dunque essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro - da adottarsi in
coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro - con cui saranno individuati i settori di attività a
basso rischio di infortuni e malattie professionali; l’individuazione dei settori
avverrà sulla base di “criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici
infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL”.
Per la necessaria valutazione dei rischi nei settori così individuati, i datori di
lavoro potranno utilizzare, in alternativa, o un modello semplificato, che sarà
allegato al Decreto ministeriale, ovvero le procedure standardizzate già
previste.


L'obbligo del DUVRI o dell'incaricato non si applica ai
servizi di natura intellettuale, le mere forniture di
materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata
è al di sotto dei cinque addetti per un giorno, e che
non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto,
secondo il DM 10/3/1998, dallo svolgimento di attività in
ambienti confinati secondo il DPR 177/2011 o dalla
presenza oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive, dalla presenza dei rischi particolari anche di
agenti mutageni e amianto.
Di conseguenza, nel caso contrario in cui si tratti di un
lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, di
entità superiore a cinque uomini-giorno, il DUVRI è
sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un
committente dall’attività lavorativa classificata a
basso rischio: in tal caso il DUVRI può essere sostituito
dall’individuazione di un «incaricato», che può così
sovrintendere a attività anche di significativa importanza
per durata e numero di persone impegnate, ed anche se di
durata superiore ai cinque uomini giorno.
LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 99

Il decreto legge 28.6.2013 n.76, convertito in L.
9.8.2013 n. 99, ha rivalutato gli importi di tutte le
sanzioni previste dal d.lgs. 81/2008 così come
modificato dal d.lgs. 106/2009. A decorrere dal 1
luglio 2013 è stata stabilita una maggiorazione
del 9,65, da applicarsi esclusivamente alle
sanzioni irrogate per le violazione commesse
successivamente alla suddetta data
LE FIGURE DELLA PREVENZIONE
AZIENDALE

Organigramma aziendale
Potere
decisionale
e spesa
Organizzazione
e gestione
Attua
direttive DDL
Funzione
operativa
Datore di lavoro
Obbligo di
vigilare
dirigente
preposto
Sovraintendi
mento e
vigilanza sul
lavoratore
lavoratore
Vigila su
corretta
esecuzione
LE RESPONSABILITA’
In materia di sicurezza, la mentalità del non
compete a me e comunque ci sta pensando
qualcun altro è contraria a cio’ che il
legislatore pretende ponendo anche specifici
precetti normativi.
 Domanda fondamentale:
 quali sono i compiti di prevenzione e sicurezza
che sono riferibili alla mia mansione?
 Cio’ a prescindere da incarichi formali..poichè
non è l’incarico formale a creare la
responsabilità, al piu’ questo estenderà la
responsabilità


(Trib. Milano sez. IV pen 13.10.99)
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
Servizio
protezione e
prevenzione
Datore
lavoro
Dirigente
Valutazione
rischi
Medico
competente
Sorveglianza
sanitaria
Preposto
RLS
Funzione
di
portavoce
lavoratore
Addetti
anticendio
e Primo
soccorso
DATORE DI LAVORO
 Soggetto
titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore
 In ogni caso soggetto che ha la
responsabilità dell’organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la sua attività
 Ha la responsabilità dell’organizzazione in
quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa
 In caso di omessa individuazione il datore
di lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo
DATORE DI LAVORO E CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
All’interno di una medesima organizzazione è
possibile individuare piu’ soggetti responsabili?
 Al processo per 11 operai morti nello
stabilimento Montefibre di Verbania, per le
conseguenze dell’amianto dal 1972 al 1996,
relative alle omissioni dolose sulla sicurezza sul
lavoro, la Cassazione ha deciso che l’intero
consiglio di amministrazione dovesse
rispondere in caso di incidenti e morti sul
lavoro ricorrenti e protratti nel tempo, perché
nessuno intervenne a mettere in campo le
opportune misure di sicurezza
 Sentenza Cassazione 38991 del 4.11.2010


Perno dell’obbligo infortunistico: definire la
struttura aziendale.
 Deve:
strutturare l’organizzazione in
modo che i compiti siano distribuiti tra
piu’ persone
 La divisione dei compiti deve rispondere a
effettive esigenze dell’impresa anche
finalizzate alla prevenzione degli infortuni
 L’attribuzione di funzioni deve essere
accompagnata da poteri reali e data a
persona idonea
 Se
la persona incaricata si dimostra
incapace di svolgere adeguatamente il
compito affidatole, il delegante (ossia il
datore di lavoro) risponde direttamente
della mancata esecuzione per culpa in
eligendo (cioè per aver scelto persona
inadeguata) e per culpa in vigilando (
non aver vigilato sulla corretta
esecuzione)
OBBLIGHI DATORE DI LAVORO
 Il
DdL NON puo’ delegare le seguenti
attività
 1. valutazione di tutti i rischi con al
conseguente elaborazione del documento
di Valutazione dei Rischi (DVR) e di un
programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento
della sicurezza
 2. la designazione del RSPP
 La delega di funzioni non esclude
l’obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro
GLI ELEMENTI DEL DVR
Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute con i criteri adottati per la
valutazione stessa
 Indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate
 Programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento della sicurezza
 Individuazione delle procedure per attuazione
misure
 Indicazione nominativo del responsabile servizio
protezione, RdL, MC
 Individuazione mansioni che espongono i
lavoratori a rischi specifici

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E
DIRIGENTI EX ART. 18
Nominare medico competente
 Designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di gestione
emergenze (incendi ecc..)
 Affidare i compiti ai lavoratori
 Fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale (sentito il
RSPP e il MC)
 Prendere misure affinchè solo chi di dovere
acceda a determinate zone che li esponga a
rischio

Richiedere l’osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni
aziendali
 Inviare i lavoratori alla visita medica
 Adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento
 Consentire ai lavoratori di verificare (RLS)
l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione
 Prendere provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la
popolazione o l’ambiente esterno
 Consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Se piu’ di 15 lavoratori, convocare la riunione
periodica
 Aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza o
in relazione al grado di evoluzione della tecnica
 Vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige
obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti a mansioni senza il prescritto giudizio di
idoneità

DIRIGENTI E PREPOSTI
Dirigente : persona che in ragione delle
competenze professionali e nei limiti dei poteri
gerarchici e funzionali conferitogli.
 SOVRINTENDE all’attività lavorativa e
GARANTISCE l’attuazione delle direttive
ricevute dal datore di lavoro
 Preposto: persona che in ragione delle
competenze professionali e nei limiti dei poteri
gerarchici e funzionali conferitogli:
 ATTUA le direttive del datore di lavoro
organizzando e vigilando sull’attività lavorativa

Il binomio datore di lavoro-dirigente è distinto
dalla figura del preposto inq aunto ad
attribuzione di poteri:
 1. le attribuzione del proposto NON afferiscono
alla fase di programmazione predisposizione o
organizzazione delle misure preventive
 Il preposto NON ha poteri a livello
finanziario o di intervento sul processo
produttivo
 Egli CONTROLLA le modalità esecutive della
prestazione lavorativa dei soggetti da lui
coordinati

PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO
Il dirigente e il preposto sono tenuti, in base al
principio di affidamento, ad attivarsi con la
diligenza e la prudenza del caso, per evitare che
altri soggetti affidati alle loro cure possano
provocare infortuni
 In caso contrario potrebbe ravvisarsi a loro carico
una responsabilità concorsuale per avere
cooperato colposamente con altri soggetti nel
determinismo causale dell’evento lesivo
e cio’ in applicazione della norma del codice penale
art. 40 comma 2 che espressamente prevede
“Non impedire un evento che si ha obbligo
giuridico di impedire equivale a cagionarlo”

COMPITI DEL DIRIGENTE
I
dirigenti devono per quanto di
competenza e nell’ambito
dell’organizzazione aziendale VIGILARE
sulla regolarità antinfortunistica e
igienica delle lavorazioni e dare istruzioni
 Organizzare la produzione con
distribuzione di compiti fra i dipendenti in
modo da impedire la violazione della
normativa e garantire un numero
adeguato di preposti per vigilare
IL PREPOSTO
Ha l’obbligo di SOVRINTENDERE e
VIGILARE sull’osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza, uso
dei mezzi di protezione e in caso di persistenza
della inosservanza INFORMARE i loro diretti
superiori
 La vigilanza= assiduo controllo dello svolgimento
dell’attività lavorativa in conformità tempi, modi
obiettivi
 Sovrintendere comporta un requisito preliminare
e cioè il possesso di una supremazia
riconosciuta sugli altri lavoratori

OBBLIGHI EX ART. 19
VERIFICARE che solo chi di dovere acceda a
luoghi rischiosi
 SEGNALARE tempestivamente al datore di
lavoro o al dirigente sua le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e DPI sia ogni altra
condizione di pericolo
 RICHIEDERE L’OSSERVANZA DELLE
MISURE per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinche i lavoratori possano abbandonare il posto
in caso di pericolo grave immediato e inevitabile

 Il
preposto raramente è chiamato così in
azienda, è bene sapere che il caporeparto,
il caposquadra, capocantiere,
capoturno,team leader ...ecc. sono
“preposti”
 Ai sensi dell’art. 299 del d.lgs. 81/2008
tutti questi soggetti sono quasi sempre
definibili preposti di fatto o di diritto
poco importa, lo sappiano o non lo
sappiano non importa,
la legge non ammetta ignoranza

Il datore di lavoro deve prevedere un numero
sufficiente di responsabili cui affidare il compito
da “preposto”
Datore di
lavoro
Preposto
Crea condizioni
per sicurezza
Puntuale opera
di supervisione
CASSAZIONE PENALE 7.10.99 N.11406

“In materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, il conferimento della qualifica di
preposto deve essere attribuita, piu’ che in base
a formali qualificazioni giuridiche, con
riferimento alle mansioni effettivamente
svolte nell’impresa; pertanto chiunque abbia
assunto posizione di preminenza rispetto ad
altri lavoratori cosi da poter impartire loro ordini
istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire deve
esser considerato tenuto all’osservanza delle
prescritte misure di sicurezza ed al controllo del
loro rispetto da parte dei lavoratori”
 Alla
base del ruolo del preposto sta il fatto
di essere “effettivamente” il coordinatore
di altri lavoratori
 Cio’ lo rende solitamente assimilabile alla
figura, in cantiere, alla figura del
capocantiere o dell’assistente di cantiere
nella posizione di dover gestire anche la
sicurezza sul luogo di lavoro
 La funzione della gestione della
produzione in cantiere infatti NON è
scindibile da quella di gestore della
sicurezza
IL PREPOSTO IN CANTIERE
Collabora con il datore di lavoro nella definizione
delle misure generali e specifiche per la
protezione della salute e per la sicurezza del
personale e nella pianificazione delle attività di
controllo periodico e verifica:
 .impianti
 .mezzi di sollevamento
 . Macchine e attrezzature
 . Opere provvisionali
 .materie prime e prodotti chimici utlizzati

COORDINATORE IN CANTIERE
 Il
titolo IV del decreto contiene la
disciplina in materia di cantieri
temporanei o mobili ossia = qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili
o di ingegneria civile di cui all’elenco
che è riportato nella norma stessa (all.
X..tipo costruzione, manutenzione,
riparazione, conservazione, demolizione,
risanamento..)
FIGURE TITOLO IV
committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera
viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di
appalto di opera pubblica, il committente e' il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;
responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente,della
progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con
il progettista per la fase di progettazione dell'opera e
con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori e' il
responsabile unico del procedimento;
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita‘
professionale
contribuisce
alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;






coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.
91
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a),i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XV;
impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il
committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo‘ avvalersi
di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
idoneita' tecnico-professionale: possesso di capacita‘
organizzative, nonche' disponibilita' di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.
ART. 90: OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL
RESPONSABILE DEI LAVORI


3)
4)
5)
6)
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in
condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di
lavoro.
2) Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione
dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91,comma 1, lettere a) e b).
Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese,anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con
l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione,designa il coordinatore per la
progettazione.
Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte
di essi sia affidata a una o piu' imprese.
Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 98, ha facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore
per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7.
8.
9.


Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore
per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di sostituire
in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui
all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato e del documento
unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione
Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative,applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al
comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
documento unico di regolarita' contributiva e della
autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c)
trasmette all'amministrazione concedente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita', copia della
notifica preliminare di cui all’art99, il documento di
regolarità contributiva, e una dichiarazione attastante
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione a) e
b)

10. In assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1,lettera b), quando
previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo
99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo
abilitativo. L'organo di vigilanza comunica
l'inadempienza alla amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al
comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a
permesso di costruire e comunque di importo inferiore
ai 100.000 Euro.

IL COORDINATORE


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Quella del coordinatore della sicurezza è una figura professionale
importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la
regolarità dei cantieri temporanei e mobili. Dei cantieri edili ad esempio e
in generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno
o in altri materiali (Testo unico Allegato X)”.
È una figura chiave, che si trova nella posizione intermedia, di ponte, tra i
committenti e i progettisti ai quali spetta la prima e indispensabile
pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le ditte sul campo e
gli operai.
È una figura che ha due parti, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli
che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti. Parliamo
del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Tre sono i testi di legge chiave sui quali si basa il ruolo di questo responsabile
della sicurezza nei cantieri, in riferimento ovviamente a entrambi gli aspetti
citati. Tre testi che in ordine cronologico sono: Decreto legislativo
626/94 nota a tutti come 626; Decreto legislativo 494/96 “Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, e infine ovviamente il Testo
unico sulla sicurezza 81 08.
OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE ART. 91

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

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il
fascicolo non e'predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
“a” del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Il coordinatore per la progettazione è tenuto a
predisporre il fascicolo anche per lavori di manutenzione
ordinaria?
 NO, il fascicolo tecnico non serve per quegli interventi
edilizi che riguardano opere di riparazioni, rinnovamento
e sostituzione delle finiture negli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti esistenti
 Non rientra nei compiti del Coord.per la progettazione il
controllo e la manutenzione degli impianti (funzione del
datore. Cass. Pen. N 21995 del 19.5.2003)

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI ART. 92
1.



Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo,l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma
1, lettera “b”, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario,i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita' nonche‘ la loro reciproca informazione;

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

verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento
della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori,
previa
contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 e
96 e 97 comma 1 alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
da' comunicazione dell'inadempienza
alla Asl e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore
per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone
il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere “a” e “b”.
Il Coordinatore per l’esecuzione ha il
potere/dovere di sospendere, in caso di pericolo
grave e imminente che abbia riscontrato
direttamente le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti necessari.
 Qualora OMETTA di sospendere nonostante
abbia rilevato inosservanza di prescrizioni
antinfortunistiche sarà penalmente responsabile
degli eventi conseguenti tale violazione
 Cass. Pen. 2004 condanna per omicidio colposo
un coordinatore per violazione di tale obbligo
 Cass. Pen. 2009, n. 6219 coordinatore colpevole di
lesioni colpose per la caduta di un operaio dal
tetto

COMMITTENTI E RESPONSABILI DEI LAVORI
ART. 93
Il committente e' esonerato dalle responsabilita'
connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente
all'incarico conferito al responsabile dei lavori
2. La designazione del coordinatore per la progettazione
e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il
responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse
alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui
agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,lettere “a”,
“b”, “c” e “d”.
 Il committente è esonerato da responsabilità solo
se ha provveduto alla nomina di un responsabile
lavori e se ha conferito allo stesso delega avente
ad oggetto gli adempimenti richiesti per
l’osservanza delle norme antinfortunistiche
(Cass. 23090/2008)
1.
LAVORATORI AUTONOMI ART. 94
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria
attivita' nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui
al presente decreto legislativo, si adeguano alle
indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza
 Lavoratore autonomo
la persona fisica la cui
attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell’opera senza vincolo di subordinazione

OBBLIGHI DEI DATORI LAVORO DIRIGENTI E
PREPOSTI
1.








I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con
modalita' chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,previo,
se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei
lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo
89, comma 1, lettera “h”.
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato,adempimento alle
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,lettera “a”, all'articolo 18,
comma 1, lettera “z”, e all'articolo 26,commi 1, lettera “b”, e 3.
In caso di subappalto l’obbligo di redigere il piano
di sicurezza grava anche sul datore di lavoro
dell’impresa appaltante?
 SI, grava su TUTTI i datori di lavoro delle
imprese esecutrici e affidatarie (Cass. Pen.
2008/43111)

REQUISITI DEL COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE E DEL C. PER L’ESECUZIONE



1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:LM-4,
da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo
2007,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
157del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004,nonche'
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,comprovante
l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23,di
cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero
laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;




c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonche'
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di
sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore
della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,dall'ISPESL,
dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,dai rispettivi ordini o collegi
professionali, dalle universita',dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono
rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV. 4. L'attestato di cui al comma
2 non e' richiesto per coloro che,non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici
ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico
insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti
minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui
al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale
LM-26. 5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a
totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei
corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti
NOTIFICA PRELIMINARE ART. 99






1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti
la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato
XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera “a” per
effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita'
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominigiorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei
dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di
vigilanza
Qual è la conseguenza della mancata notifica
preliminare?
 L’organo di vigilanza è tenuto a comunicare la
mancata trasmissione della notifica preliminare
all’amministrazione concedente che dispone al
SOSPENSIONE del titolo abilitativo
all’esecuzione delle opere

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ART. 100
1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all'allegato XI, nonche' la stima dei
costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria
sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita'
dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I
contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento e l'indicazione della stima dei costi
della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
 2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.


3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto
previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano
operativo di sicurezza.
 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
 5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di
presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun
caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti
misure di salvataggio.
Il piano per la sicurezza viene redatto dal
coordinatore per la progettazione (art. 91) ed è
parte integrante del contratto di appalto
 Detto piano deve affrontare in modo specifico ed
analitico i rischi del cantiere con le misure atte
alla prevenzione
 Valutazioni generiche ripetitive o di mero stile
sono inefficaci ed inidonee ad escludere in caso di
infortunio la responsabilità penale (Cass. Pen.
30.6.2009 n. 26684)
 La sua funzione primaria è l’individuazione e la
eliminazione dei rischi interferenziali, cioè
derivanti dalla presenza in cantiere di piu’
imprese o di piu’ lavoratori autonomi

TRASMISSIONE – ART. 101
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il
piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei
lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.
 2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria
trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.
 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna
impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale,
previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno
inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che
sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre
15 giorni dall'avvenuta ricezione

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
PER LA SICUREZZA ART. 102

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro
di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di formulare
proposte al riguardo.
LAVORATORI – ART. 20
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro
 Contribuire all’adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute
 Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
 Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro
 Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione
 Segnalare immediatamente deficienze e ogni
condizione di pericolo
 Partecipare a programmi di formazione
 Sottoporsi ai controlli sanitari previsti

Cass. Pen. 14 ottobre 2008 n.1763
 “E’ ravvisabile responsabilità anche del
lavoratore subordinato per infortunio subito da
altro lavoratore a seguito del verificarsi di una
frana durante i lavori di scavo di un pozzo,
allorquando si accertino profili di colpa quali
quello di avere iniziato e continuato i lavori di
scavo senza applicare le armature necessarie ad
evitare il franamento. Cio’ in quanto è precipuo
obbligo del lavoratore di segnalare
IMMEDIATAMENTE al datore di lavoro o ai suoi
preposti le deficienze dei dispositivi di sicurezza
nonché le altre condizioni di pericolo”

DIRITTI DEI LAVORATORI
Essere informati sui pericoli presenti sul posto
di lavoro, istruiti sulle misure di sicurezza e
ricevere informazione, formazione ed
addestramento
 Avere a disposizione i necessari dispositivi di
protezione individuale
 Avere attrezzature conformi e in buono stato
 Allontanarsi dal posto di lavoro o rifiutarsi di
iniziare un’attività lavorativa in caso di pericolo
grave ed imminente
 Richiedere che il datore di lavoro si attenga a
quanto previsto dalle misure generali di tutela

PREVENZIONE E PROTEZIONE
 Insieme
delle persone sistemi e mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dei
rischi professionali per i lavoratori
 Supporto tecnico e di assistenza per il
datore di lavoro
 Collaborazione e consulenza al datore di
lavoro
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP
Persona in possesso di specifiche capacità e
requisiti professionali designata dal DdL, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione
e protezione dei rischi
 Puo’ essere lo stesso datore di lavoro nelle
aziende artigianali e industriali con meno di 30
lavoratori
 Si occupa anche della gestione delle emergenze

Quali sono i requisiti necessari al fine di ricoprire
gli incarichi di responsabili e addetti ai servizi di
prevenzione e protezione?
 Essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria e
attestato di frequenza a specifici corsi di
formazione

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Coadiuvare il datore di lavoro :
 Individuazione fattori di rischio
 Valutazione dei rischi
 Individuazione e verifica delle misure di
prevenzione e protezione
 Elaborazione procedure di sicurezza
 Organizzazione e svolgimento
dell’informazione e della formazione
 Organizzazione delle riunioni periodiche sulla
sicurezza
 (tutte funzioni NON operative)

MEDICO COMPETENTE
E’ un medico in possesso di titoli e requisiti
formativi e professionali (specializzazione in
medicina del lavoro ed iscrizione in apposito albo
tenuto presso il Ministero della Salute) che
collabora con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è
 Nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria
 I lavoratori esposti a rischi derivanti dallo
svolgimento di lavori devono essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria con modalità e
periodicità stabilite dal MC. Essa è obbligatoria
per tutti i lavoratori individuati dal MC
indipendentemente dai problemi di salute

Il MC effettua una visita e puo’ effettuare
controlli e analisi specifici.
 Per ogni lavoratore compila una cartella
sanitaria di rischio che aggiorna periodi e
custodisce personalmente
 La copia della cartella è consegnata al lavoratore
alla cessazione del rapporto di lavoro
 Il MC è tenuto al segreto professionale e non puo’
divulgare argomenti espressi nella cartella
clinica. Al datore comunicherà unicamente la
idoneità o meno al lavoro
 Il MC collabora anche alla formazione e
organizzazione del primo soccorso

ALTRE FIGURE
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
eletta o designata dai lavoratori per
rappresentarli
 Num minimo 1 per aziende sino a 200 unità

3 per aziende sino a 1000 unità

6 in tutte le altre aziende
 Abbiamo RLS aziendale

territoriale

di comparto

di sito produttivo

Addetto antincendio: addetto alla prevenzione
incendi, gestione di emergenza ed evacuazione, si
attiene al piano di emergenza, non è un vigile del
fuoco, non è tenuto a rischiare la propria vita,
deve essere formato informato e addestrato
 Addetto primo soccorso: attua le misure di primo
soccorso sanitario.

DOCUMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA
DA TENERE IN CANTIERE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08
Cartello informativo di cantiere
Da affiggere all’entrata
Notifica preliminare
da affiggere ben visibile
Permesso /autorizzazione edilizia
Copia in cantiere
Denuncia inizio lavori a inps, inail
cassa
Dpr 1124/65
Registro infortuni
Vidimato dall’asl competente
Copia dei contratti di appalto
Copia sul luogo di lavoro
Tessera riconoscimento lavoratori
presenti in cantiere
Copia sul luogo di lavoro
Copia regolarità contributiva DURC
Tra obbligo e cancellazione
Certificato iscrizione camera
commercio
Copia sul luogo di lavoro
Nomina del Coordinatore
progettazione
Copia su luogo lavoro
Nomina coordinatore fase esec.
Copia sul luogo lavoro
Requisiti professionali del coord.
Copia sul luogo lavoro
Verbali verifica applicazione PSc, del POS…
Copia luogo lavoro
Piano sostitutivo di Sicurezza PSS
Nel caso di appalti pubblici
in assenza di PSC
Fascicolo dell’opera
Non previsto per lavori
riparazione /rinnovamento
Piano di sicurezza ed i Coordinamento (PSC)
Piano operativo di sicurezza POS
Piano Sicurezza Specifico
Documento unico di valutazione dei rischi in
caso di contratto d’appalto d’opera o di
somministrazione DUVRI
DVR (valutazione rischi aziendali)
Attestato di aggiornamento del
datore per svolgere compiti di
RSPP (artigiani fino a 30 dip)
Sul luogo lavoro
Autocertificazione aver frequentato
corso di formazione specifico per
essere RSPP
Sul luogo lavoro
Nomina addetti e responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione
Sul luogo lavoro
Verbali riunione periodiche di
sicurezza
Sul luogo lavoro
Nomina del MC
Sul luogo lavoro
Attestazione della avvenuta
sorveglianza medica giudizi idoneità
dei lavoratori
Sul luogo lavoro
Valutazione rischi, piano antincendio
Sul luogo lavoro
Provvedimenti necessari primo
soccorso
Sul luogo lavoro
LE PROCEDURE ISPETTIVE E DI
CONTROLLO
L’effetto deterrente delle pene è determinato
dalla certezza delle stesse e non dalla gravità
della punizione
 Spesso agli organi di vigilanza viene richiesto
dalle ditte e dai tecnici di ricevere una
consulenza sul campo, al momento dell’accesso
ispettivo. Questa richiesta non puo’ essere
soddisfatta perchè l’ispettore è un U.P.G, che
secondo il c.p.c., deve “prendere notizia dei reati,
impedire che vengano portati a conseguenze
ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant’altro possa servire per
l’applicazione della legge penale”

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO




Verifica della regolarità di rapporti di lavoro
Tutela della lavoratrice in gravidanza e
lavoratrice madre
Vigilanza in edilizia
Autorizzazione all’assunzione di apprendisti e
minori
CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO
Interventi su richiesta dei cittadini
 In caso di infortunio grave
 In collaborazione con altri enti ( asl, dpl..)

Vigilanza e controllo in materia di prevenzione
incendi
 Interventi in caso di infortuni gravi

INAIL
Acquisisce le dichiarazioni di conformità degli
impianti elettrici
 Effettua verifiche a campione
 Collauda gli impianti di sollevamento e
apparecchi pressione
 Indirizzi tecnici formazione linee guida
 Materia assicurativa
 Banca dati (statistiche su infortuni ecc)
 Formazione

PROVINCIA

Vigilanza antinfortunistica cave e miniere

Competenza nell’esercizio degli esplosivi
POLIZIA LOCALE
Controllano le recinzioni di cantiere,le opere
provvisionali e la delimitazione egli scavi
 In caso di non adeguatezza invitano l’impresa ad
adeguarsi
 In caso di mancato adeguamento segnalano il
cantiere alla ASL
 Verificano il rispetto di quanto previsto dal codice
della strada

AZIENDA SANITARIA LOCALE
Art. 13 D.lgs.81/2008
 La vigilanza sull’applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio


vigilanza
Igiene, sicurezza,
sorveglianza sanitaria,
infortuni e malattie
assistenza
Accesso alle
informazioni:sportello
informativo e linee guida
SISTEMA SANZIONATORIO
Una delle novità piu’ rilevanti del d.lgs. 81/2008 è
la rivisitazione delle sanzioni che riguarda
modifiche dell’entità delle sanzioni e
l’allargamento delle ipotesi contravvenzionali
 Il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76
convertito con legge 99/2013 ha rivalutato gli
importi di tutte le sanzioni previste (+9,6%) dopo
che il decreto legislativo 106/2009 aveva
apportato correzioni diminuendo in generale le
sanzioni del d.lgs. 81/2008
 Oggi preminenza alla funzione di prevenzione


Le norme di prevenzione sul lavoro sono norme
penali di carattere speciale
I reati si distinguono in :
 Contravvenzioni = punite con ammenda e/o
arresto. Sono meno gravi dei delitti, sono punite
sia per colpa che per dolo
 Delitti = puniti con ergastolo, reclusione o multa.
Sono piu’ gravi delle contravvenzioni e sono
usualmente puniti se commessi con dolo, salvo i
casi di delitti preterintenzionali e colposi
espressamente previsti dalla legge (ad es.
infortuni e malattie professionali)

SISTEMA SANZIONATORIO
Detentive
Pecuniarie
Delitti
Ergastolo
reclusione
Multa
Contravvenzioni
Arresto
ammenda


La reclusione è la pena detentiva prevista per i reati più gravi,
ovvero i delitti, e può andare da un minimo di 15 giorni ad un
massimo di 24 anni.
A differenza di quest’ultima l’arresto è la pena detentiva prevista
per le contravvenzioni, cioè per i reati meno gravi, che infatti
consistono nella temporanea privazione della libertà da 5 giorni a
3 anni. La pena dell’arresto deve essere scontata negli appositi
stabilimenti, le case di arresto sono infatti differenziate dalle case
di reclusione o eventualmente in sezioni speciali degli
stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con
l’isolamento notturno, come avviene per la reclusione; egli
può essere assegnato a lavori anche diversi da quelli organizzati
all’interno dello stabilimento, tenendo conto delle sue attitudini
e alle sue precedenti occupazioni. A differenza
della reclusione il condannato all’arresto può avere la possibilità
di:
- accedere alle misure alternative alla detenzione;
- alla semilibertà.
Le violazioni del D.lgs. 81/2008 sono
principalmente contravvenzioni e salvo qualche
eccezione presuppongono l’atteggiamento tecnico
giuridico della colpa
 Colpa = quando l’evento anche se prevedibile
non è voluto dal soggetto ma si verifica per
imprudenza imperizia negligenza o inosservanza
di leggi
 Dolo = quando l’evento dannoso, che è il risultato
dell’azione o dell’omissione è voluto dall’agente
come conseguenza della propria azione od
omissione

SANZIONI: A
CARICO DI CHI?
Datori e dirigenti
 Proposti
 Progettisti fabbricanti fornitori installatori
 Medico competente
 Lavoratori, anche autonomi
 Noleggiatori o concedenti attrezzature di lavoro
 Committenti e responsabili dei lavori nei cantieri
mobili/temporanei
 Coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione


A titolo indicativo:
Obblighi datore
sanzioni
Violazione obbligo effettuare la valutazione dei rischi e
di elaborare DVR
Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da
2740,00 a 7014,40
Mancata nomina RSPP
Mancata frequenza corsi di formazione
idem
Adozione del DVR in assenza di uno dei seguenti
elementi:
Indicazione misure prevenzione e protezione attuate
Individuazione procedure per attuazione delle misure da
realizzare /assegnazione ruoli
Effettuazione della valutazione rischi e adozione relativo
doc.senza consultazione con RLS
Mancata rielaborazione della valutazione dei rischi in
occasione di modifiche al processo produttivo
Mancato aggiornamento misure prevenzione in caso di
rielaborazione della valutazione rischi
Ammenda da
2192,00 a 4384,00
Omessa comunicazione del RLs all’inail
Sanzione
amministrativa da
54,80 a 328,80
Obblighi datore
sanzioni
Mancata nomina MC,
Arresto da 2 a 4
Mancato aggiornamento delle misure prev.
mesi o ammenda
Mancata cooperazione con appaltatori, fornitori ecc. 1664-6576,00
per eliminazione rischi
Mancata elaborazione del DUVRI
Mancato invio alla visita medica
Mancata consegna del DUVRI al RLS
Mancata convocazione riunione (se az +15 dip)
Ammenda 21924384,00
Mancata custodia del DVR presso l’unità produttiva
Mancata messa a disposizione di chi partecipa alle
riunione periodica del DVR della programmazione relativa
alla misure di prevenzione
Sanzione
amministrativa
2192,00- 7233,60
Mancata comunicazione degli infortuni con
assenza da lavoro + 3 gg
Utilizzo di lavoratori per cui manca giudizio
di idoneità
Sanzione
amministrativa
1096,00-4932,00
Obblighi medico competente
sanzioni
Programmare ed effettuare sorveglianza
sanitaria
Arresto sino a due
mesi o ammenda
328,80 – 1315,20
Visitare ambienti di lavoro almeno una
volta l’anno
Arresto sino a 3 mesi
o ammenda 438,40 –
1753,60
Trasmettere entro il primo trimestre
dell’anno successivo le informazioni relative
ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria
Sanzione
amministrativa da
1096,00 a 4384,00
Obblighi dei preposti
sanzioni
Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte Arresto da 1 a 2
dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge
mesi o ammenda
Segnalare tempestivamente al datore o al dirigente 438,40 – 1315,20
sia le deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro o
protezione individuale
Informare i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato
Verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico
Arresto sino a 1
mese o ammenda
da 219,20 –
876,80
Obblighi dei lavoratori
sanzioni
Osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore
Utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze..
Utilizzare in modo appropriato i dispositivi
di protezione
Segnalare immediatamente al
datore/dirigente/preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi
Non rimuovere o modificare i dispositivi di
sicurezza
Arresto sino a 1
mese o
ammenda da
219,60 – 657,60
Se azienda in regime di appalto, devono
esporre apposita tessera di riconoscimento
Sanzione
amministrativa
da 54,80 –
328,80
Coordinatore per la progettazione
sanzioni
Mancata redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC)
Mancata predisposizione del fascicolo adattato
alle caratteristiche dell’opera,
contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori;
Mancata coordinazione onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro
arresto da
tre a sei mesi o
con l’ammenda da
2.740,00 a
7014,40 euro.
Mancata verifica attuazione di quanto previsto
accordi per coordinamento
Arresto 1-4 mesi o
ammenda da
1096,00 – 5260,80
Coordinatore per l’esecuzione
sanzioni
Mancata verifica, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la
corretta
applicazione delle relative procedure
Arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda
da 2.740,00- 7014,40
euro.
Mancata verifica idoneità del piano operativo di
sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo
Mancata adeguazione di PSC e di fascicolo dell’opera
Mancata sospensione attività se necessaria
relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute,
Mancata verifica che le imprese esecutrici adeguino i
rispettivi piani operativi di sicurezza
idem
Mancata organizzazione tra i datori di lavoro, della
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché
la loro reciproca informazione.
idem
POTERI ISPETTIVI
Le attività di vigilanza e controllo sono svolte da
personale ispettivo con qualifica di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria che hanno i poteri seguenti:
 Potere di accesso
 Potere di diffida
 Prescrizione obbligatoria (art.20 d.lgs. 19.12.1994
n.758)
 Potere di disposizione
 Potere di divieto d’esercizio o di uso
 Potere di sequestro preventivo
 Potere di sospensione dell’attività

In caso di riscontro di una contravvenzione
l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni
di polizia giudiziaria, impartisce al
contravventore una prescrizione (art. da 19 a 25
d.lgs. 19.12.94 n. 758) che deve verificare
 1. termine per la regolarizzazione, non eccedente
il periodo di tempo necessario e non sup a 6 mesi
 2. imposizione di specifiche misure per far
cessare il pericolo

L’organo di vigilanza comunica senza ritardo al
PM la notizia di reato inerente la
contravvenzione che viene iscritta nel registro ma
“congelata”
 Entro e non oltre 60 gg dalla scadenza del
termine fissato nella prescrizione, ll’organo di
vigilanza verifica se la violazione è stata
eliminata secondo le modalità e nel termine
indicati

ottemperanza
inottemperanza
OTTEMPERANZA
Se risulta l’adempimento alla prescrizione,
l’organo di vigilanza ammette il contravventore a
pagare in sede amministrativa, nel termine di 30
gg, una somma pari ad un quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la violazione
commessa
 Entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica
al PM l’adempimento alla prescrizione, nonché
l’eventuale pagamento della somma

NON OTTEMPERANZA
Nel caso in cui non risulti l’adempimento della
prescrizione, l’organo di vigilanza ne da’
comunicazione al pubblico ministero e al
contravventore entro 90 gg dalla scadenza del
termine fissato nella prescrizione
 Il procedimento per la contravvenzione è sospeso
dal momento dell’iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all’art.335 cpp fino al momento
in cui il PM riceve la comunicazione concernente
l’adempimento o meno della prescrizione




L’adempimento in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta
congruo, o l’eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose della contravvenzione con modalità diverse
da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono invece
valutate ai fini dell’applicazione art. 162 bis cp
(oblazione)
La somma è ridotta ad ¼ del massimo dell’ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa
In tutti i casi in cui gli organi ispettivi accertino la
violazione di norme penalmente sanzionate, hanno
l’obbligo di riferire alla Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 347 cpp

La prescrizione si applica anche alle ipotesi di
reati a “condotta esaurita”, vale a dire nei reati
istantanei, con o meno effetti permanenti,
nonché nelle fattispecie in cui il reo abbia
autonomamente provveduto all’adempimento
degli obblighi di legge sanzionati
precedentemente all’emanazione della
prescrizione
Esempio: mancata vigilanza
INFORTUNIO


Secondo il Testo Unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali per
infortunio si deve intendere:
Un evento che avviene per causa violenta, in
occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o
la inabilità permanente al lavoro assoluto o
parziale, ovvero una inabilità temporanea
assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per
piu’ di tre giorni
ART. 2050 C.C.

Chiunque cagiona und anno ad altri nello
svolgimento di una attività pericolosa, per sua
natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto
al risarcimento se non prova di aver adottato
tutti le misure idonee ad evitare il danno
Risarcimento civile
L’infortunio nella maggior parte dei casi deriva
dalla mancata applicazione della normativa
antinfortunistica
 Cioè non aver ottemperato a disposizioni di
legge



è perseguibile penalmente
SISTEMA SANZIONATORIO REATI DI
EVENTO O DANNO





Se chiunque, commettendo un reato di pericolo previsto dalle
norme di igiene e sicurezza sul lavoro, che di per se solo è un reato
contravvenzionale, provoca danni a qualcun altro incorre in reati
ben piu’ gravi che sono:
Lesioni personali colpose gravi: art. 590c.p. (prognosi
superiore a 40gg)
Pena: reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa 500,00 –
2000,00
Lesioni personali gravissime art. 590 c.p pena prevista
reclusione 1-3 anni
Omicidio colposo art. 589 c.p. Pena prevista reclusione
da 2 a 7 anni
GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEGLI
ORGANI DI VIGILANZA
SOPRALLUOGO
Il sopralluogo puo’ essere:
 D’iniziativa
 Su segnalazione
 A seguito di infortunio
 Nel corso dell’ispezione si compila sempre un
verbale di sopralluogo (o di ispezione) che è
atto pubblico attestativo.
 Ha valore probatorio, fa piena prova fino a
querela di falso:
 1.della provenienza del documento dal P.U
 2.delle dichiarazioni delle parti
 3. degli altri fatti che il P.U. attesta essere
avvenuti in sua presenza od a lui compiuti

CASS. CIVILE S.U. 17355/2009

L’efficacia di prova legale del verbale non puo’
estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico
ufficiale ed alla menzione dei fatti avvenuti in
sua presenza, che possono risolversi in
apprezzamenti personali, perché mediati
attraverso la occasionale percezione sensoriale di
accadimenti, che si svolgono cosi repentinamente
da non potersi verificare e controllare secondo un
metro obiettivo senza alcun margine di
apprezzamento
DIFFIDA
 Dal
D.P.R. n. 520/1955 è previsto che, in
caso di constatata inosservanza delle
norme in materia di lavoro e legislazione
sociale, il personale ispettivo qualora
rilevi inadempimenti dai quali derivino
sanzioni amministrative, diffida il datore
di lavoro alla regolarizzazione delle
inosservanze comunque sanabili, fissando
il relativo termine
DISPOSIZIONE


La disposizione è un atto con cui l’organo di vigilanza
(l’ente non la persona) impartisce, sulla base di un
apprezzamento discrezionale, un’ingiunzione al
datore di lavoro di adottare le misure prevenzionali
ad integrazione e specificatamente dell’obbligo
generico contenuto in una norma primaria in bianco o
di portata molto ampia ed indeterminata
Le disposizioni, provvedimenti di prevenzione non
previsti specificatamente dalla legge, hanno la
funzione di adeguare la disciplina dettata da
quest’ultima alla concreta situazione di fatto
consentendo un costante adeguamento delle misure di
prevenzione alla evoluzione delle tecniche. L’atto di
disposizione deve precisare con accuratezza il
contenuto specifico
A differenza della diffida, la disposizione impone
al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a
specificare quello genericamente previsto dalla
legge, specie laddove essa non regolamenta fin
nei dettagli la singola fattispecie e penali,
 L’inottemperanza alle disposizioni del personale
ispettivo seguita ad essere soggetta alle previste
sanzioni amministrative e penali, secondo la
distinzione per materia
 Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro
30gg al Presidente della Giunta Regionale,
ricorso che NON sospende l’esecutività della
disposizione

ART.11 D.LGS.758/94 INOSSERVANZA
Le inosservanza delle disposizioni
legittimamente impartite dagli ispettori
nell’esercizio delle loro funzioni sono punite con
al sanzione amministrativa…
 Si applica la pena dell’arresto fino a 1 mese o
dell’ammenda sino a €. Se l’inosservanza
riguarda disposizioni impartite dagli ispettori
impartite dagli ispettori del lavoro in materia di
sicurezza o igiene del lavoro

s
p
o
s
i
z
i
o
n
e
disposizione
Invio al
soggetto
interessato
Scadenza :risposta ditta
Positiva
pratica
conclusa
Negativa
:comunicazione
al PM
verifica
SEQUESTRO PROBATORIO ART-354 CPP




Tale atto puo’ essere utilizzato laddove non esistono i
presupposti per il sequestro ma si vuole sancire
comunque in modo piu’ incisivo il divieto di
utilizzare una macchina o un impianto non conforme al
dispositivo legislativo per il tempo intercorrente alla sua
messa a norma
Il divieto d’uso esiste solo come conseguenza alla
contestazione di una norma violata quando, per condizioni
tecniche e organizzative, non si ritiene sufficiente la dizione
inserita a fine del verbale di prescrizione che richiama la
responsabilità del datore di lavoro in ordine all’utilizzo
della macchina sino alla sua messa a norma
Differentemente dal sequestro il divieto d’uso non va
convalidato dalla magistratura
In caso di infortuni e condizioni di rischio è indubbiamente
preferibile il sequestro
Il sequestro probatorio mira ad assicurare le cose
pertinenti al reato sottraendole all’altrui
disponibilità.
 L’art.354 cp autorizza gli U.P.G. a sequestrare di
loro iniziativa il corpo de reato, e le cose a questo
pertinenti, ogni qualvolta vi sia motivo di tenere
che , prima dell’intervento dell’autorità
giudiziaria, il corpo o le tracce del reato si
alterino o si disperdano
 L’iniziativa della P.G. va limitata ai casi in cui
l’autorità giudiziaria si trovi nell’impossibilità di
intervenire tempestivamente e abbia concreta
probabilità di dispersione o alterazione delle
prove

SEQUESTRO PREVENTIVO ART. 321 CPP
Prevede che quando vi è pericolo che la libera
disponibilità di una cosa pertinente al reato
posa aggravare o protrarre le conseguenze
di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, la P.G. procede al sequestro
preventivo.
 Se la cosa da sequestrare e cosa mobile
trasportabile essa è presa e, dopo essere stata
descritta nell’apposito verbale, viene rinchiusa in
apposito plico per essere trasmessa all’ufficio
reperti dell’Autorità giudiziaria. S eè cosa
immobile o non trasportabile si provvede ad
assicurarne indisponibilità apponendo i sigilli ed
affidandone la custodia a persona edotta dei
doveri che le competono

Nel corso delle indagini preliminari, quando a
causa di una situazione d’urgenza non è possibile
attendere il provvedimento del giudice, gli
Ufficiali di P.G. possono procedere a sequestro
preventivo, il cui verbale dovrà essere trasmesso
al PM competente per la convalida entro le 48 ore
successive
 In particolari csi è utilizzato il sequestro
preventivo come strumento per mettere termine
ad una situazione di grave ed immediato rischio
per la sicurezza dei lavoratori specie nei cantieri
edili

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ D.L. 223/2006
DECRETO BERSANI





)
Gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro,
anche su segnalazione di altre amministrazioni
pubbliche, al fine di far cessare il pericolo per la
tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
nonchè per contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso, possono adottare provvedimenti di
sospensione dell’attività imprenditoriale:
- se è impiegato personale in nero o irregolare pari o
maggiore deal 20% del totale dei lavoratori
- in caso di reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza
L’adozione del provvedimento di sospensione è da
intendersi come obbligatoria ogni qual volta ne
ricorrano i presupposti, salvo valutazione di
circostanze particolari
Questi poteri spettano anche agli organi di vigilanza
dell’Asl (in tema di minaccia alla salute) e al Corpo
Vigili del Fuoco (nel settore di loro competenza)





Il provvedimento di sospensione puo’ essere revocato da
parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato, a
condizione che:
Regolarizzazione dei lavoratori
Accertamento ripristino delle regolari condizioni di lavoro
Pagamento di somme aggiuntive
Qualora emergano le condizioni cautelari per l’adozione del
provvedimento penale (sequestro penale), il provvedimento
amministrativo presente non verrà adottato. Cio’ solo dove
gli ambiti applicativi dei due provvedimenti coincidano
TAR ROMA SEZ.III N. 1913/2011


Il provvedimento ministeriale di interdizione
dalle contrattazioni è conseguenza del
provvedimento di sospensione dei lavori. Esso,
come del resto il provvedimento degli organi di
vigilanza del Ministero del Lavoro, di sospensione
dell’attività imprenditoriale, è autonomamente
disciplinato dall’art. 14 d.lgs. 81/2008 senza
nessun nesso di accessorietà rispetto alle
sanzioni pecuniarie
ALCUNE SENTENZE



La Cassazione con sentenza n. 37738, del 13 settembre
2013 chiarisce sulla responsabilità per infortunio in cantiere, in
presenza di lavori in appalto e con compresenza di più soggetti
garanti. Infortunio mortale del lavoratore
Il caso di specie riguardava la morte di un lavoratore a seguito
delle lesioni riportate durante la sua caduta da un parapetto che
era stato malamente realizzato e fissato. L'incidente si era
verificato in un cantiere dove i lavori erano stati subappaltati
a più ditte ed è stato determinato dalla cattiva realizzazione
di una barriera di protezione e dal contingente irregolare
accatastamento di materiale su un solaio.
L'imputazione è stata elevata nei confronti di numerose figure
di garanti ed ha condotto all'affermazione di responsabilità nei
confronti di ben nove persone fra cui anche il responsabile il
committente responsabile di lavori, che aveva nominato un
coordinatore per l'esecuzione.

Secondo la Cassazione "Soprattutto nei contesti lavorativi
più complessi, si è frequentemente in presenza di
differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali
autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con
riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò
suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul
piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di
responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse
conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al
soggetto che viene ritenuto "gestore" del rischio. Allora, si
può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il
rischio".Per quanto riguarda l'organizzazione di
cantiere, la sentenza analizza nel dettaglio tutte le sfere
di competenza dei soggetti che in esse operano,
soffermandosi in particolare sulla figura del Coordinatore
per la sicurezza nella fase esecutiva, cui è affidata una
funzione di "alta vigilanza" e non si confonde con quella
operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che
da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.

Tanto è vero che, afferma la Corte, il coordinatore articola le sue funzioni in
modo formalizzato:
-contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che
riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti
all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento;
-segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate.
-sospensione dei lavori solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente
riscontrato



Il suo ruolo è quindi diverso da quello del datore di lavoro delle imprese
esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle
lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento,
demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente,
preposto).Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione
Da tale ruolo discende che il committente responsabile di lavori che abbia
nominato un Coordinatore per l'esecuzione trasferisce a tale figura tecnica le
competenze e le responsabilità in ordine alla "vigilanza alta" di cui si è detto e
rimane portatore di un limitato ruolo che, per quel che interessa il caso di
specie attiene alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito di
generale, formalizzato controllo delle lavorazioni.

E' dunque erroneo pensare, sottolinea la Corte, che il
responsabile dei lavori debba comunque
personalmente interessarsi, con attività ispettiva,
della situazione del cantiere. La vigilanza attiene solo
al rispetto, da parte del coordinatore per l'esecuzione,
del compito tecnico affidatogli.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, il giudice di
merito non aveva per nulla colto le peculiarità del
ruolo del Responsabile dei lavori, nel caso in cui
abbia nominato un tecnico che assuma il ruolo di
Coordinatore per l'esecuzione. Il Responsabile ha un
compito di vigilanza che attiene al solo rispetto, da
parte del Coordinatore, dell'incarico ricevuto. Tale
limitata vigilanza è stata posta in essere nel caso di
specie, visto che il responsabile aveva partecipato alle
riunioni ed era intervenuto in più momenti.
CASSAZIONE PENALE SENTENZA, SEZ. IV,
18/01/2011, N. 1225



Viene commentata un'interessante sentenza della Corte di Cassazione su un
caso di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è responsabile, unitamente al
datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, dell'infortunio occorso ad
un dipendente di quest'ultimo, quando ometta di svolgere quell'azione
di coordinamento derivante dal suo ruolo e necessaria in ipotesi di
compresenza di più soggetti operanti nel medesimo cantiere; nondimeno, deve
escludersi qualsiasi legittimo affidamento del datore di lavoro sul
comportamento del lavoratore, non essendo ravvisabile una situazione di
abnormità nel comportamento di quest'ultimo, in quanto chi è responsabile
della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in
via di prevedibilità, del comportamento altrui. Interessante decisione della
Cassazione sul delicato tema dei rapporti intercorrenti tra i diversi soggetti
gravati di obblighi di protezione dell’incolumità degli operai operanti su un
medesimo cantiere.
I Supremi Giudici, chiamati ad affrontare l’ennesimo caso di infortunio mortale
sul lavoro dovuto a inescusabile trascuratezza del coordinatore per l’esecuzione
e del datore di lavoro della vittima, sottolineano con particolare vigore
l’esistenza dell’inderogabile obbligo di coordinamento gravante sul
coordinatore per l’esecuzione, cui spetta, anche in base alla nuova
disciplina attuativa della “direttiva cantieri”, un ruolo di centrale importanza a
tutela dell’altrui incolumità sul luogo di lavoro in caso di compresenza di più
lavoratori dipendenti da imprese diverse.
CASSAZIONE PENALE 14/01/2010, N. 1490
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“Atteso il ruolo di collaboratore del committente che la caratterizza la
figura del coordinatore per la sicurezza, la lettura della specifica sfera
di gestione del rischio discende per un verso dalla funzione di
generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per
l'altro dalla disciplina di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 494/1996 [v. ora art.
92 D.Lgs. n. 81/2008]”.
Sostiene che “tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è
‘alta’ e non si confonde con quella operativa demandata al datore di
lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente
ed il preposto”. Nota che “il coordinatore articola le sue funzioni in
modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle
irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro
doveri ‘tipici’, e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di
sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle
irregolarità riscontrate; solo in caso di imminente e grave pericolo
direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei
lavori”. Ribadisce “la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di
lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la
generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente
vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative
(datore di lavoro, dirigente, preposto)”.
CASS PEN. 13236/2010
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La sentenza n. 13236 conferma la condanna di un coordinatore per
l’esecuzione dei lavori per il delitto di omicidio colposo commesso in
danno di un operaio “messo a lavorare, con pala e piccone, ad uno
scavo di m. 1,70 di profondità e di m. 1,60 di larghezza senza tener
conto della natura del terreno di riporto, privo di aderenza in quanto
addossato ad un muro di cemento armato, che non garantiva
adeguata resistenza”, “circostanza che rendeva indispensabile
provvedere all'esecuzione di opere di sostegno nell'ambito di un piano
di sicurezza che andava rinnovato in ragione della necessità, appena
emersa - per la presenza di una condotta per lo smaltimento di acque
fognarie - di effettuare scavi più profondi rispetto a quelli
originariamente previsti”, e, dunque, “rimasto travolto dal terreno
soprastante, franatogli improvvisamente addosso mentre, dal fondo
dello scavo, si stava accingendo a salire in superficie”.
Gli addebiti di colpa mossi all’imputato furono quelli di avere “omesso
di aggiornare le prescrizioni di sicurezza attraverso la predisposizione
di un apposito piano di lavoro che, tenendo conto dell'esigenza di
eseguire uno scavo di circa m. 1,70 di profondità, prevedesse la
realizzazione di opere di sostegno delle pareti le cui condizioni di
instabilità, e dunque di pericolosità, derivavano oltre che dalla
maggiore profondità dello scavo, dall'instabilità del terreno, già
rimaneggiato per precedenti scavi”.
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In particolare, la Sez. IV prende atto che “dall'imprevista presenza, sul posto ove dovevano
essere posizionati i tubi della rete idrica della rete fognaria, e dunque dall'interferenza
delle due condotte, che imponeva di modificare l'originario piano di lavoro e di adattarlo
alla nuova situazione, nascesse il dovere dell'imputato, in ragione della qualifica ricoperta,
di rielaborare il piano di sicurezza in vista dell'esigenza di eseguire una diversa tipologia di
scavo, in relazione alla quale si rendeva necessario l'intervento manuale dei lavoratori in
fondo alla trincea già realizzata con i mezzi meccanici”, e che “davanti all'evidente
aumento del rischio - che nasceva dalla previsione di un abbassamento di quota dello
scavo, e quindi della sua profondità, e dalla necessaria, e non prevista, originariamente,
presenza di operai al fondo dello stesso, nella zona di intersezione delle due condotte, oltre
che dalla natura del terreno sul quale si andava ad operare, rimaneggiato e di riempimento
della vecchia trincea - l'imputato, in violazione di precise norme antinfortunistiche, ha
omesso di predisporre un aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, essendosi
limitato a fornire verbali e generiche indicazioni ai lavoratori (la vittima, peraltro, era stata
assunta solo il giorno prima), e di prevedere interventi sul piano della sicurezza in grado di
evitare crolli, e comunque di assicurare la regolare e sicura prosecuzione, oltre che dei
lavori di scavo, anche di quelli, a scavo ultimato, di posa in opera dei tubi”. Rimprovera
all’imputato “di non avere proceduto ad una revisione dell'originario piano di sicurezza e
coordinamento allorchè erano emerse non solo la necessità di procedere ad uno scavo più
profondo di quello inizialmente previsto, ma anche la impossibilità, per la presenza della
rete fognaria, di proseguire lo scavo con l'uso del mezzo meccanico e la necessità di un
intervento manuale dei lavoratori in fondo alla trincea”. E ritiene una simile condotta in
rapporto causale rispetto all'evento determinatosi, “posto che, se l'imputato avesse
attentamente esaminato la nuova situazione venutasi a creare per la presenza della rete
fognaria ed avesse modificato il piano di sicurezza in coerenza rispetto al diverso e ben più
grave grado di rischio dovuto alla esigenza di eseguire una diversa tipologia di scavo,
eventualmente imponendo la sospensione dei lavori, in attesa dei necessari
approfondimenti, l'infortunio sarebbe stato evitato”.
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“ Per costituire un gruppo di lavoro occorrono
tempo, pensiero e comunicazione in stretta
collaborazione"(Meltzer)
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Testo Unico Normativo tutela della salute e della