Lezione n. 3
a.a. 2014-2015
Piera Campanella
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LICENZIAMENTI COLLETTIVI
(L. n. 223 del 1991)
Si tratta di un licenziamento economico, come quello
individuale per g.m.o., che però coinvolge una pluralità
di lavoratori ed è riconducibile ad una causa unitaria.
Due tipologie
per riduzione di personale: impresa con più di 15
dipendenti che per riduzione, trasformazione o cessazione
di attività deve effettuare almeno 5 licenziamenti
nell'arco di 120 gg. in ciascuna unità produttiva o in più
unità nella stessa Provincia.
per messa in mobilità: licenziamenti effettuati al termine
di un periodo di CIGS qualora non sia possibile reintegrare
tutti I lavoratori sospesi.
LA PROCEDURA DI MOBILITA’
(artt. 4 e 5 L. n. 223 del 1991)
L’intera procedura non può avere una durata superiore ai 75 gg.:
• Obbligo di comunicazione preventiva alle RSA o RSU e alle
associazioni di categoria dei motivi dell'eccedenza di personale, del
numero e dei profili professionali dei lavoratori da licenziare, ecc.
.
• La fase sindacale: è eventuale, perché subordinata alla richiesta
sindacale di esame congiunto
• La fase amministrativa: è subordinata all’esito negativo della
precedente fase sindacale e avviene su impulso del direttore della DTL
(Direzione Terrotoriale del Lavoro)
• Criteri di scelta: devoluti alla contrattazione collettiva; in mancanza
si fa riferimento a quelli dell’art. 5 e cioè anzianità anagrafica del
lavoratore, carichi di famiglia, interesse dell’impresa.
• Novità: la Riforma c.d. Fornero (L. 92/2012) attribuisce all'accordo
sindacale l'effetto di sanare eventuali vizi di comunicazione della
procedura.
LE SANZIONI PER IL LICENZIAMENTO
COLLETTIVO ILLEGITTIMO
Il licenziamento, che va irrogato in forma scritta con
preavviso, se viziato legittima il lavoratore a ricorrere al
giudice, entro i termini di decadenza (60 gg. per
impugnazione + 180 gg. per deposito ricorso giudiziale).Il
giudice, che accerti l’illegittimità del licenziamento, ne
dichiara:
• l’inefficacia in caso di licenziamento orale con
applicazione dell'art. 18 St., comma 1 (tutela reale piena)
• l’annullamento in caso di violazione dei criteri di
scelta, con applicazione dell'art. 18 St., comma 4 (tutela
reale attenuata: reintegra + risarcimento fino a max 12
mensilità)
• l'efficacia del licenziamento in caso di vizi
procedurali con applicazione dell'art. 18 St., comma 7
(tutela obbligatoria piena: risarcimento da 12 a 24
mensilità).
•NUOVE REGOLE VIGONO IN FORZA DEL JOBS ACT (SI
RINVIA ALLE SLIDES RELATIVE): D.LGS. n. 22/2015.
GLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: Strumento volto a
salvaguardare, durante fasi di contrazione dell’attività aziendale,
la sopravvivenza dell’impresa e l’occupazione dei lavoratori
tramite sospensione dei rapporti di lavoro assistita
dall’intervento di una prestazione indennitaria
INDENNITA’ DI MOBILITA’: Strumento volto a ridurre gli effetti
della disoccupazione del lavoratore – in vista di un suo
ricollocamento – disoccupazione causata da un licenziamento
collettivo tramite l’intervento di una prestazione indennitaria
(NE E’ PREVISTO IL VENIR MENO DAL 2017)
TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: Strumento volto a
ridurre gli effetti della disoccupazione involontaria tramite
l’intervento di una prestazione indennitaria
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
(L. 164/1975 e L. 223/1991)
In ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa, strumento volto a salvaguardare la sopravvivenza
dell’impresa e l’occupazione dei lavoratori tramite sospensione dei
rapporti di lavoro assistita dall’intervento di una prestazione
indennitaria.
PRIMA della CIG:
Si applicavano le norme del diritto comune (art. 1218 c.c, 1256
c.c.): l’imprenditore era esonerato dall’obbligo di pagare le
retribuzioni in caso di IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA della
prestazione a lui NON IMPUTABILE.
CONSEGUENZE: Eccessivamente oneroso per l’imprenditore
dimostrare tale impossibilità non imputabile e troppo gravi le
ripercussioni sociali sui lavoratori in tale eventualità.
DUPLICE FUNZIONE DELLA CIG:
sostegno all’impresa in difficoltà = garantirne la sopravvivenza
sostegno al lavoratore = garanzia del reddito e dell’occupazione
CIGO E CIGS
cause integrabili
CIG ORDINARIA
EVENTO TEMPORANEO,
CONGIUNTURALE
a) situazioni dovute ad eventi
transitori e non imputabili
all’imprenditore;
b) eventi
situazioni
temporanee
di mercato.
Quindi: involontarietà, non
imputabilità
e temporaneità
della
sospensione e certezza della
ripresa dell'attività.
CIG STRAORDINARIA
PROCESSO
LUNGO,
STRUTTURALE
a) ristrutturazione
riorganizzazione o
riconversione aziendale;
b) crisi aziendale
individuata sulla base di
criteri ministeriali;
c) procedure concorsuali
(fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, etc):
ipotesi
abrogata dalla
Riforma
del Lavoro a partire dal 2016
E ora ammissibile solo se ci
sono prospettive di ripresa.
CIGO E CIGS
campo di applicazione
CIGO:
CIGS:
Industria (esclusa
l'edilizia ed agricoltura
disciplinate da gestioni speciali).
Industria, edilizia compresa, e
altri settori affini o a cui è stata
estesa nel corso degli anni con
interventi normativi anche
provvisori
ma prorogati di anno
in
anno (ad es: cooperative
agricole, imprese commerciali,
appaltatrici di servizi mensa o
pulizia, ecc.)
Comunque imprese con più di
15 dipendenti
Ne hanno diritto: come Cigo.
Con anzianità di servizio di
almeno 90 gg.
Ne hanno diritto: Operai,
impiegati e quadri (esclusi
dirigenti,
apprendisti, lav. a domicilio)
CIGO E CIGS
misura e durata
CIGO
CIGS
Misura:
Idem per misura
80% della
retribuzione che
sarebbe spettata
e con un massimale.
Durata:
3 mesi, prorogabili
fino a 12 ;
non + di 12 mesi nel
biennio.
Durata:
a)24 mesi (+12 +12)
b)12 mesi (+12)
c)12 mesi (+6)
L'INDENNITA' DI MOBILITA'
(art. 4-9, L. 223/1991)
Beneficiari: lavoratori assunti con contratto
a tempo ind. licenziati collettivamente da
imprese rientranti nell'ambito della Cigs o dopo
un periodo di Cigs, con un'anzianità
aziendale di almeno 12 mesi (6 di lavoro
effettivo).
Diritto esteso anche alle cooperative
agricole, ai lav. licenziati da aziende
commerciali con + di 50 dipendenti e ad
altre da varie leggi finanziarie (c.d.mobilità in
deroga) , ma entro
limiti annui di spesa.
INDENNITA DI MOBILITA'
misura e durata
Misura: 100% della Cigs nei primi 12 mesi
80% nel periodo successivo
Con un massimale
Durata:
-40 anni = 12 mesi (24 al sud)
-50 anni = 24 mesi (36 al sud)
+50 anni=36 mesi (48 al sud)
In alcuni casi fino alla pensione
(c.d. mobilità lunga)
In generale: mai per durata superiore
all’anzianità
TRATTAMENTI DI
DISOCCUPAZIONE
Si rinvia alle slides sul Jobs Act
TRASFERIMENTO D’AZIENDA
In caso di trasferimento di azienda o di ramo
d’azienda, cosa ne è dei lavoratori occupati nel
ramo ceduto?
La risposta è nell’art. 2112 c.c.
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TUTELA INDIVIDUALE
(art. 2112 c.c.)
1) Diritto alla stabilità del posto di lavoro (continuazione dei
rapporti di lavoro con il cessionario e passaggio automatico
dei relativi contratti di lavoro, senza necessità di consenso
del contraente ceduto);
2) diritto alla conservazione dei diritti maturati con il
cedente;
3) diritto alla conservazione dei crediti maturati nei confronti
del cedente;
4) diritto alle dimissioni per giusta causa nell’ipotesi di
sostanziale modifica delle condizioni di lavoro nel
trimestre successivo al trasferimento
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TUTELA COLLETTIVA
(art. 47 L. n. 428/1990)
1) Nelle imprese con più di 15 dipendenti, procedura
sindacale preventiva al trasferimento
2) Ricorso ex art. 28 St. lav. per violazione della
procedura
3) Ultrattività del contratto collettivo applicato dal
cedente fino alla sua scadenza; sostituzione con
quello del cessionario solo se del medesimo livello
e a partire da quella data.
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LA NOZIONE DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA E
DI RAMO DI AZIENDA
Cosa deve intendersi per trasferimento?
 qualsiasi tipologia negoziale o provvedimento di cessione (vendita, usufrutto,
affitto, locazione, comodato, cessione di contratti, fusione, ma anche
conferimento in società e scissione) (art. 2112, c. 5, c.c.) che comporti il
mutamento nella titolarità dell’azienda
 Si esclude solo la mera cessione di un contratto per prestazione di servizi (v. art.
29, c. 3 D.Lgs. n. 276/2003).
La nozione accolta è quindi molto ampia
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L’OGGETTO DEL TRASFERIMENTO
Quale deve essere l’oggetto del trasferimento?
Cosa deve intendersi per azienda ?
Cosa deve intendersi per ramo d’azienda?
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Nozione di azienda
Per l’art. 2112 c.c. e quindi per il diritto del lavoro:
L’AZIENDA È
Qualsiasi attività economica organizzata (finalizzata alla
produzione o allo scambio di beni e servizi) preesistente
al trasferimento che conserva … la propria identità
Influenza della normativa e giurisprudenza
comunitarie
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Nozione di ramo d’azienda
Per l’art. 2112 c.c., come modificato dall’art. 32 D.Lgs.
n. 276/2003
IL RAMO D’AZIENDA È :
Qualsiasi articolazione funzionalmente
autonoma di un’attività economica organizzata
(… finalizzata alla produzione o allo scambio di
beni e servizi) identificata come tale dal cedente
e dal cessionario al momento del suo
trasferimento.
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Rapporto di lavoro 3-015