L’AUTONOMIA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AUTONOMIA
PROMUOVERE IL SUCCESSO
FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI
PROMUOVERE IL SUCCESSO
FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI
PROMUOVERE IL SUCCESSO
FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI
PROMUOVERE IL SUCCESSO
FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI
VIVERE LA NORMA COME RISORSA
NON COME LIMITE ALL’AZIONE


Occorre partire sempre dalla Costituzione, che è il supremo patto regolativo tra gli
Italiani
Nello Stato costituzionale l’ordinamento vive non solo di norme, ma anche di apparati
finalizzati alla garanzia di diritti fondamentali. In tema di istruzione, poi, la salvaguardia
di tale dimensione è imposta da valori costituzionali incomprimibili”


(massima estratta da una sentenza della Corte Costituzionale)
Significa: PARTIRE DA UN APPROCCIO GIURIDICO ALL’INTERPRETAZIONE
DELLA NORMA , MA NON RESTARNE PRIGIONIERI, PERCHE’
DEBBONO ESSERE COSTESTUALMENTE UTILIZZATE ALTRE CHIAVI
DI LETTURA DI NATURA PSICOPEDAGOGICA E SOCIOLOGICA
LA TRIPARTIZIONE DI COMPETENZE “PER MATERIA”
PREVISTA DALL’ART.117 DELLA COSTITUZIONE VIGENTE
………ED ANCHE DI QUELLA “DEVOLUNDA!”
alle Istituzioni
scolastiche
•La cosiddetta “entificazione” delle Scuole
•Soggetto ausiliario in funzione servente (di chi? di che cosa?)
LE RAGIONI DELL’AUTONOMIA
• Gli alti tassi di insuccesso
scolastico
•
“Prove tecniche” di federalismo
•
Lo stretto rapporto tra formazione e
territorio
•
La velocità del cambiamento
•
Le riforme
europeo
scolastiche
in
ambito
LE RAGIONI DELL’AUTONOMIA
IL RAPPORTO DELORS (UNESCO 1995)
Per riuscire nei suoi compiti “”l’educazione deve offrire
simultaneamente le mappe di un mondo complesso in perenne agitazione
e la bussola che consenta agli individui di trovarvi la propria rotta””,
organizzandosi attorno a quattro tipi fondamentali di apprendimento :
Ai telespettatori della verità non frega
un
accidenti,
vogliono
essere
“intrattenuti”
da “Angeli e demoni! Di Dan Brown - Mondadori 2004, pagina 199”
Imparare
a vivere insieme
Imparare
ad
essere
Imparare
a fare
Imparare a
conoscere
LE RAGIONI DELL’AUTONOMIA
LA COMMISSIONE DEI SAGGI - 1997
La scuola è chiamata a saper “anticipare le domande, i bisogni, i
vincoli di un futuro possibile” con coordinate metodologiche salde :
creazione di “ambienti idonei all’apprendimento che abbandonino la
sequenza tradizionale lezione-studio individuale- interrogazione
per dar vita a metodi di insegnamento capaci di valorizzare
simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e
relazionali di qualsiasi apprendimento. Si deve, pertanto,
prevedere l’indicazione di traguardi irrinunciabili e una serie
succinta di tematiche portanti. Bisogna operare un forte
alleggerimento dei contenuti disciplinari a vantaggio di
apprendimenti che usino strategicamente contenuti mirati allo
sviluppo di abilità trasversali.
Art.21 Legge di delega 15.3.1997
cosiddetta legge Bassanini
•L’autonomia delle Scuole, prevista dalla cosiddetta legge Bassanini , si fonda su 4 elementi, la
cui implementazione concorre a realizzarla compiutamente:
•Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico a tutte le istituzioni
scolastiche
•Dimensionamento delle stesse istituzioni (salvo deroghe per territori montani,
piccole isole,… sono state individuate come istituzioni scolastiche autonome quelle
con una popolazione scolastica compresa tra i 500 e i 900 alunni
•Conferimento della dirigenza scolastica ai capi di istituto
•Riforma degli organi collegiali della P.I. di livello nazionale e periferico
Gli elementi distintivi dell’istituzione scolastica
in regime di autonomia - I
personalità giuridica di diritto pubblico
Con tale personalità ogni istituzione cessa di essere amministrazione
periferica di un apparato centrale, per diventare entità separata, e
dunque, autonoma da esso, con una vita propria, propri poteri di
azione, propri spazi, proprie responsabilità
Elementi costitutivi della persona giuridica sono:
a)una organizzazione di persone
b)una organizzazione di mezzi
c)uno scopo o interesse collettivo
determinato e permanente da
conseguire
d)il riconoscimento formale da
parte dello Stato
G. De Francesco, voce
Persona Giuridica, in
Novissimo
Digesto
Italiano, vol. XII, pag.
1039
I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica
di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di
istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari
situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto
alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia
dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le
deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle
province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui
le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e
in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti
abitativi
La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3
attraverso piani di dimensionamento delle rete scolastica, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2000, contestualmente alla
gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura
possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni
caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà
accompagnato da apposite iniziative di formazione del
personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione
dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato
secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di
iniziativa delle istituzioni stesse.
La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche
già in possesso di personalità giuridica e di quelle che
l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo
di scuola.
L'autonomia organizzativa è finalizzata alla
realizzazione della flessibilità, della
diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e
al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia
di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe e
delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo
finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di
attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la
distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di
un'apposita programmazione plurisettimanale
L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi
generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà
di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle
famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia
espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle
esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto
disposto dall'art.1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono
definiti criteri per la determinazione degli organici funzioni di
istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto
per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline
ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e
valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli
obiettivi.
Nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento e in connessione con
l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicità della
funzione, ai capi di istituto è conferita la
qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalità giuridica e
dell'autonomia da parte delle singole istituzioni
scolastiche
Gli elementi distintivi dell’istituzione scolastica
in regime di autonomia - II
rappresentanza legale e autonomia funzionale
L’art.1 – 1° comma- del DPR 275/99 esplicita afferma che “”le istituzioni scolastiche sono
espressione di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione
dell'offerta formativa…..””. Discende da questa esplicita qualificazione che
1.
2.
risultano affievolite di molto le rigidità del principio di gerarchia tra
gli organi statali.
nel rispetto delle finalità generali del sistema, la veste giuridica di autonomie funzionali
consente alle istituzioni scolastiche una propria peculiarità ordinamentale
In questo nuova quadro , il dirigente scolastico
•si immedesima con l’istituzione scolastica con personalità giuridica di diritto pubblico ,
•ne assume la rappresentanza legale ed esprime comportamenti giuridicamente rilevanti
della persona giuridica
•perde per sempre la configurazione di terminale dell’apparato periferico della P.I.
per acquistare una duplice veste:
quella di vertice amministrativo dell’istituzione scolastica con la necessaria
rappresentanza legale
quella di soggetto responsabile della sua gestione didattica ed economicofinanziaria e responsabile, altresì, dei risultati
Il potere di indirizzo del dirigente scolastico - III
Il potere di indirizzo è elemento costitutivo della funzione dirigente nella scuola.
Indirizzare significa orientare e dirigere in modo armonico e coerente la propria
attività e l’attività di altri soggetti verso il conseguimento di un fine.
Il dirigente è, quindi, tenuto a guidare l’istituzione scolastica nella direzione della
strategia di scopo propria di essa (art.1 comma 2-dpr 275/99 ===LINK 6 =)
Promozione
proposte e stimolazioni
coordinamento
si traduce
nel disporre e
assegnare compiti (ad altri
soggetti dell’ist. Scol. titolari di
altre funzioni) nel modo più
idoneo al conseguimento del fine
posto
controllo
azione disciplinatrice dell’altrui
attività , che deve uniformarsi
alla qualità ed al valore del fine
da conseguire
L’autonomia di cui all’art.21 si qualifica come autonomia didattica, autonomia
organizzativa, autonomia di ricerca sperimentazione e sviluppo, autonomia
finanziaria e negoziale (regolate dal Decreto 1° febbraio 2001 n°44)
Si verifica un radicale passaggio dalla vecchia scuola-apparato (fondata e costruita, anche
organizzativamente, sui principi del centralismo, verticismo burocratico e rigidità dei modelli
organizzativi) alla nuova scuola-servizio, fondata e costruita sui principi di esatto segno opposto, cioè
sui principi del decentramento, dell’autonomia e della flessibilità dei modelli organizzativi.
In campo didattico questa sorta di mutazione genetica comporta il passaggio dal vecchio sistema del
programma-programmazione, tipico e proprio della scuola-apparato, al nuovo sistema (tipico della
scuola-servizio o scuola dell’autonomia) del curricolo, del pof, dello statuto degli studenti, della
carta dei servizi di istituto, della trasparenza, efficacia, efficienza e risultati da conseguire.
Una rivoluzione di tale portata comporta una profonda rivisitazione critica dei contenuti di merito
che sono a fondamento della funzione docente, della funzione dirigente sia nella loro dimensione
individuale sia nella loro dimensione collegiale.
Come vedremo più avanti, nel quadro dell'autonomia si può fare
tutto quello che non è esplicitamente vietato.
Ma non si può –o quanto meno non si dovrebbe- andare in
qualunque direzione .
Quella voluta dal legislatore è una cosiddetta “autonomia di scopo” :
l’autonomia deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi
formativi e degli standard di apprendimento e di qualità del servizio
scolastico definiti a livello nazionale e alla realizzazione di interventi
formativi coerenti con le esigenze di sviluppo delle comunità locali;
deve essere , inoltre, finalizzata a garantire il successo formativo
degli alunni , coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del
sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del
processo di insegnamento e di apprendimento.
È IL FARO
al quale bisogna costantemente far riferimento per tutte le azioni
connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche
si eredita solo il DNA, tutto il resto si sviluppa- Tanner, 1974
Prima di discutere di quel che è possibile fare, val la pena di riflettere sulla metafora
dell’iceberg di Michael Schratz direttore del Dipartimento per la formazione degli
insegnanti e la ricerca sulla scuola dell’università di Innsbruck
“Sappiamo, che soltanto un settimo di un iceberg è visibile. Ebbene, se l’iceberg
rappresenta l’organizzazione che affronta il cambiamento (nel nostro caso, la scuola),
nella parte superiore, sopra l’acqua, troviamo la normativa che cambia, le discipline,
gli obiettivi, i curricoli, il sistema di valutazione degli alunni, gli orari scolastici e così
via. Ma sappiamo anche che, in realtà, non è in superficie che il cambiamento avviene
, ma in profondità sotto il livello dell’acqua .In superficie abbiamo i contenuti visibili
che risultano da un cambiamento avvenuto in profondità nel come ci si relaziona e ci
si confronta con e nel cambiamento. Scendendo sempre più sotto il livello dell’acqua
vediamo che il cambiamento non può prescindere dalla volontà delle persone
coinvolte, dalla loro apertura ( verso l’innovazione e la sua relazionalità), dalla loro
motivazione e il loro interesse, dalle cose in cui credono e da quelle verso cui sono
scettiche, dalla possibile spinta competitiva tra loro, dallo stress eccessivo a cui
possono essere sottoposte, dagli aspetti della loro identità che vengono chiamati in
causa e, in fondo all’iceberg, dalle loro stesse paure esistenziali”.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO (con la Buona Scuola : il dirigente scolastico)
definisce gli indirizzi generali per le attività scolastiche
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
elabora
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
adotta
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
È il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
1.
esplicita la
progettazio
ne
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia
2.
è coerente
con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
3.
riflette
le esigenze dei contesto culturale,. sociale ed economico della realtà
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta
formativa
4.
comprende le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e
e riconosce valorizza le corrispondenti professionalità
E’ RESO PUBBLICO E CONSEGNATO AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
AUTONOMIA DIDATTICA
D.P.R. 275 / 99
Articolazione modulare del monte
ore annuale di ciascuna disciplina e
attività
Organizzazione
dell’orario
del
curricolo e delle singole discipline in
modo flessibile
AUTONOMIA DIDATTICA
D.P.R. 275 / 99
Unità
di
insegnamento
non
coincidenti con unità oraria della
lezione
Percorsi
didattici
differenziati,
purché nel rispetto delle diversità
Possibile superamento dell’unità di
ciascuna classe
AUTONOMIA DIDATTICA
D.P.R. 275 / 99
L’aggregazione delle discipline in
aree e ambiti disciplinari
Possibili percorsi formativi che
coinvolgono più discipline e attività
Debbono essere assicurate iniziative
di recupero e di sostegno
Individuare modalità e criteri di
valutazione degli alunni
AUTONOMIA DIDATTICA
D.P.R. 275 / 99
««La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici,
ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui
all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono
l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative»»
Coerentemente con l'imposta generale dell'autonomia, anche per la scelta dei
libri di testo viene superata la fase "sperimentale" prevista dalla legge 517/77
per la scuola elementare e viene estesa a tutti gli ordini di scuola la possibilità
dell'adozione di tutti gli strumenti (-compresa, se le parole hanno un senso,la
possibilità di non adozione) didattici coerenti con il piano dell'offerta
formativa
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
D.P.R. 275 / 99
««Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni
modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e
il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.»»
L'introduzione al capitolo sull'autonomia organizzativa ribadisce ancora una volta che
l'esercizio della libertà progettuale dei docenti non è …." Prescindere", ma deve essere
finalizzata alla promozione ed al sostegno dei processi innovativi.
E' un'avvertenza da tener costantemente presente per evitare interpretazioni, purtroppo
sempre possibili, di retroguardia dell'autonomia delle e nelle istituzioni scolastiche
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
D.P.R. 275 / 99
««Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in
relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle
funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a
norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112»»
E' uno dei casi di "autonomia mal esercitata". Molte istituzioni scolastiche, che non si
sono sognate di attuare alcuna forma di flessibilità hanno subito approfittato della
presente norma per ridurre sostanzialmente il calendario scolastico regionale (ad es. in
Regione Lombardia) da 208 giorni al minimo consentito di 200 giorni, reintroducendo i
famosi "ponti", a suo tempo aboliti.
E' possibile rinvenire ipotesi di illegittimità, sia perché "adattamento" non significa
"riduzione", sia perché quasi mai c'è in questi "ponti" un minimo riferimento alle
esigenze del POF
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
D.P.R. 275 / 99
««In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono
essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali
differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano
dell'offerta formativa»»
E' un'importante novità, in quanto è possibile sconvolgere la
rigidità di ruoli, funzioni, classi di concorso e quant'altro in
relazione alla diversità di scelte metodologiche ed
organizzative adottate nel POF
AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
D.P.R. 275 / 99
Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra
l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
e' un
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale primo
esempio di
scolastico;
consorzio
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
di scuole
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e per la
della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
ricerca
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa
con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi
compresa la formazione professionale
Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno
oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche
propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui
all'articolo 11
È l'ipotesi
delle
speriment
azioni più
complesse
CURRICOLI NELL’AUTONOMIA
ART. 8 - D.P.R. 275 / 99
L’orario obbligatorio annuale è composto da
Una quota nazionale dei curricoli
con relativo monte-ore annuale
gli indirizzi generali del processo formativo;gli
obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni; le discipline e le
attività costituenti la quota nazionale dei
curricoli
ed
il
relativo
monte-ore
annuale;l’orario
obbligatorio
annuale
complessivo dei curricoli comprensivo della
quota nazionale obbligatoria riservata alle
istituzioni scolastiche;i limiti di flessibilità
temporale per realizzare compensazioni tra
discipline ed attività della quota nazionale del
curricolo;gli standard relativi alla qualità del
servizio;gli indirizzi generali circa la valutazione
degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei
debiti
formativi;i
criteri
generali
per
l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati
all’educazione permanente degli adulti
Una quota obbligatoria riservata
alle singole scuole con relativo
monte-ore
•il curricolo obbligatorio per i propri
alunni in modo da integrare la quota
definita a livello nazionale con la quota a
loro riservata che comprende le
discipline e le attività da esse
liberamente scelte.
•le scelte di flessibilità
•le diverse esigenze formative degli alunni
concretamente rilevate, le efficaci azioni di
continuità e di orientamento, le esigenze e
le attese espresse dalle famiglie, dagli enti
locali, dai contesti sociali, culturali ed
economici del territorio. Agli studenti ed alle
famiglie possono essere offerte possibilità di
opzione
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ART. 9 - D.P.R. 275 / 99
singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta
formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle
realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerenti con le proprie finalità
in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali
in favore della popolazione giovanile e degli adulti.
I curricoli determinati a norma dell’art. 8 possono essere arricchiti con discipline e attività
facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche
programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali
Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a
livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti
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autonomia_a.a.15_16 - Dipartimento di Scienze Umane per la