Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Commissione di Studio Imposte Dirette
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative (ex DL
179/2012) e sulle problematiche delle imprese in fase di Start Up
Convegno del 29 gennaio 2014
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Presentazione del seminario e dell’elaborato:
Emilio Abruzzese
Start Up Innovative ed Incubatori Certificati - definizione e requisiti:
Maria Giovanna Franchi, Francesca Rigosi, Annunziata Sansone
Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette previste per i soggetti che investono in Start Up
innovative:
Matteo Cornacchia
L’oggettivazione delle quote nelle Start Up Innovative in forma di SRL:
Notaio Rita Merone
Il nuovo regime fiscale dei piani di stock option per le Start Up Innovative:
Gianluca Settepani, Cristiana Crispolti
Aspetti fiscali connessi alla nuova disciplina delle Start Up Innovative – Criticità fiscali delle fasi
di start up:
Marcello Braglia
Alcuni spunti di riflessione in materia di società di comodo e imprese in start up:
Matteo Cornacchia
Esenzione delle plusvalenze reinvestite in start up:
Cristiana Crispolti
Le fasi di start up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up
innovative
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Lettera d), 1° comma art. 87 Dpr 917/1986
(TUIR)
◦ Esercizio da parte della società partecipata di un'impresa
commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55.
Senza possibilità di prova contraria si presume che questo
requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in
società il cui valore del patrimonio è prevalentemente
costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui
produzione o al cui scambio è effettivamente diretta
l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati
utilizzati
direttamente
nell'esercizio
d'impresa.
Si
considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa
gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su
cui la società partecipata svolge l'attività agricola.
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
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Lettera d), 1° comma art. 87 Dpr 917/1986
(TUIR)
◦ Esercizio da parte della società partecipata di un'impresa
commerciale secondo la definizione di cui all'articolo
55. Senza possibilità di prova contraria si presume che
questo
requisito
non
sussista
relativamente
alle
partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è
prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli
immobili alla cui produzione o al cui scambio è
effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti
e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio
d'impresa.
Si
considerano
direttamente
utilizzati
nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione
finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge
l'attività agricola.
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
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art. 55 Dpr 917/1986 (TUIR)
1.
2.
Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,
delle attività indicate nell’art.2195 c.c., e delle attività indicate alle
lettera b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a.
b.
c.
3.
i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;
i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere,
saline, laghi, stagni e altre acque interne;
i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività
agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle
società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili
organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.
Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento
alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a
tutte le attività indicate nel presente articolo.
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
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art. 2195 C. C.
 1) un'attività industriale diretta alla produzione di
beni o di servizi;
 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei
beni;
 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
 4) un'attività bancaria o assicurativa;
 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Circolare Agenzia Entrate n. 36/E
4/8/2004
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
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Risoluzione n. 286/E del 11/10/2007
◦
Con riferimento alle attività commerciali, per “esercizio di imprese” si intende, sia ai fini Ires, ai sensi
dell'art. 55 del Tuir, che ai fini Iva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, “l'esercizio
per professione abituale, ancorché non esclusiva” delle attività commerciali di cui all'art. 2195 del
codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività,
organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art.
2195 del codice civile. Pertanto, qualora l'ente svolga un'attività riconducibile tra quelle
elencate all'art. 2195 del codice civile, il carattere commerciale dell'attività stessa si
configura a prescindere dall'esistenza di un'organizzazione di impresa. Nell'ipotesi in cui l'ente
effettui, invece, un'attività non riconducibile tra quelle dell'art. 2195 del codice civile, al fine di accertare
il carattere commerciale dell'attività posta in essere, è necessario verificare la sussistenza di
un'organizzazione in forma di impresa. L'attività è esercitata con organizzazione in forma di impresa
quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta un'organizzazione di mezzi e risorse
funzionali all'ottenimento di un risultato economico. La commercialità dell'attività svolta sussiste,
quindi, qualora detta attività sia caratterizzata dai connotati tipici della professionalità, sistematicità e
abitualità, ancorché non esclusiva. In base all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ribadito,
peraltro, dall'Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20
giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002, “la abitualità, sistematicità e continuità dell'attività
economica ... vanno intese in senso non assoluto, ma relativo”, per cui la qualifica di
imprenditore può determinarsi anche in conseguenza del compimento di un unico affare, in
considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola,
implicanti la necessità del compimento di una serie coordinata di atti economici. In particolare, la Corte
di Cassazione, con sentenza del 29 agosto 1997, n. 8193, richiamata dalle citate risoluzioni n. 204/E e
n. 273/E del 2002, ha affermato che affinché ricorra la figura dell'imprenditore commerciale
“non è necessario ... che la funzione organizzativa dell'imprenditore” costituisca “un
apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest'ultimo può ridursi al solo impiego
di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e
coordini un proprio capitale per fini produttivi”.
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Il requisito della verifica dell’esercizio di
impresa commerciale, da verificarsi anche in
capo ad un eventuale dante causa, è criticata
da Assonime nella sua circolare n. 38 del
6/7/2008 (par. 6.4, pag. 55)
----Criticità per le società costituite da meno di un
triennio.
 2° comma art. 87 Dpr 917/1986 (TUIR)

◦ I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono
sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo,
almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al
realizzo stesso.
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
L’Agenzia delle Entrate ammette
(potenzialmente) al regime PEX anche le
società costituite da meno di un triennio …
…. ma per queste società, una prima fase di
inattività può essere pregiudizievole perché
sia assicurato il regime PEX
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Natura antielusiva delle disposizioni di cui alle lett. c) e d) del 1°
comma art. 87 TUIR affermata dall’Agenzia delle Entrate.
 Ciò nonostante, i contribuenti non seguono la strada
dell’interpello ex art. 37bis, 8° c.c., Dpr 600/1973…

◦ (Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento
tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo
compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione
del presente comma.)
… bensì quella ex art. 11, Legge 27/7/2000, n. 212
“Interpello del contribuente” (procedura, di fatto, contestata
dall’Agenzia delle Entrate per queste problematiche).
---Interpello disapplicativo per disapplicare la norma che esclude il regime
PEX? O anche per disapplicare la norma che ammette il regime PEX?
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Risoluzioni che negano il regime PEX in
casi di Start Up:
 Ris. Agenzia delle Entrate n. 165 del
25/11/2005
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 Il caso: società, le cui partecipazioni devono
essere cedute, assuntrice di concordato.
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Ris. Agenzia delle Entrate n. 323 del
9/11/2007
 Il caso: ristrutturazione di complesso alberghiero.
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative

Negazione dell’impresa commerciale a fase di Start Up: risposta ad
interrogazione parlamentare (Commissione 5-01695, presentata da
Maurizio Fugatti il 28 luglio 2009, seduta n.210)
Relativamente alla verifica del quarto requisito emergono dubbi interpretativi nel caso
la società partecipata sia in fase di start up, quindi non ancora in grado di svolgere
alcuna attività, sebbene abbia avviato i lavori per la predisposizione dei siti produttivi;
la circolare n. 36 del 4 agosto 2004, la risoluzione n. 165/E del 2005 e la risoluzione n.
323/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcuni aspetti, in particolare,
l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 87 del TUIR alle società immobiliari, ma non
esiste, ad oggi, una pronuncia esplicita da parte dell'Amministrazione finanziaria in
merito alle società effettivamente operative in fase di start up: se l'articolo 87 del TUIR
si possa applicare alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in società in
fase di start up, che hanno già iniziato i lavori di predisposizione dei propri siti
produttivi e che, quindi, non ancora in grado di svolgere attività produttiva. (5-01695).
Con particolare riferimento alle attività cosiddette preparatorie, l'Agenzia delle Entrate si è
già espressa negando il regime di esenzione con riferimento ad una società partecipata
proprietaria di un complesso immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione e restauro
finalizzati a realizzare una struttura alberghiera (cfr. risoluzione del 9 novembre 2007, n.
323). Al riguardo, è stato inoltre evidenziato come ad assumere rilevanza, nel rispetto della
ratio della norma, sia l'attività in concreto esercitata e non la mera costituzione in forma di
società di capitali. Ne consegue che se l'attività prevista dallo statuto non si può
considerare iniziata non è riscontrabile, in linea di principio, la sussistenza del
requisito della commercialità necessario per fruire del regime di participation
exemption”.
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
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Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del
29/3/2013
 Paragrafo 2: “Si considerano atti tipici della fase
di start up, a titolo esemplificativo, tutte le attività
dirette a costituire, definire e rendere operativa la
struttura aziendale, comprese quelle relative agli
studi preparatori, all’ottenimento di permessi,
licenze e autorizzazioni, alle ricerche di mercato
all’addestramento iniziale del personale,
all’acquisizione delle risorse finanziarie e tecniche
necessarie ad avviare l’attività dell’impresa.”
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
Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del
29/3/2013
 Tabelle dei Casi (riprese dalla circolare)
 Caso 1
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Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del
29/3/2013
 Tabelle dei Casi (riprese dalla circolare)
 Caso 2
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Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del
29/3/2013
 Tabelle dei Casi (riprese dalla circolare)
 Caso 3
Alfa vende a Beta una
Partecipazione in Gamma
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Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del
29/3/2013
 Tabelle dei Casi (riprese dalla circolare)
 Caso 4
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Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del
29/3/2013
 Tabelle dei Casi (riprese dalla circolare)
 Caso 5
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Definizione in concreto delle «Linee di confine tra fase di
Start Up e attività commerciale»
Circolare Agenzia: «in alcuni settori, determinate attività –
che potrebbero essere ritenute meramente preparatorie possono considerarsi, al contrario, esplicative dell’esercizio
di attività d’intesa».
 Concessionarie di lavori pubblici
 Imprese operanti nel settore energetico
E altri settori?
Es.: il settore farmaceutico?
il settore delle biotecnologie?
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
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La circolare non risolve problemi enormi che
sussistono anche per i settori delle opere
pubbliche e dell’energia: come applicare, di
fatto, il requisito della prevalenza, quando
coesistono attività miste?
«…altri criteri di prevalenza di un’attività
rispetto ad un’altra, quali l’ammontare dei
ricavi, dei costi e dei redditi generati da
ciascuna attività, il numero dei dipendenti ad
esse addetti e così via»
Quali sono i «valori correnti» dei rami in start
up?
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Le fasi di Start Up nel regime “pex”:
Emilio Abruzzese
Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative
Necessità di sussistenza di un’azienda?
Par. 1 della Circ. Agenzia n. 7:
La finalità dell’istituto in commento è quella di “favorire
la circolazione – sotto forma di partecipazioni – di
complessi patrimoniali che abbiano natura di vere e
proprie aziende funzionali all’esercizio di attività
d’impresa, dotate di una capacità, anche potenziale, al
concreto svolgimento di attività produttiva.”
Ancora, nel prosieguo, si legge che si è in presenza di
un’impresa commerciale ai fini PEX “nell’ipotesi in cui la
società partecipata risulti dotata di una struttura
operativa idonea alla produzione e/o alla
commercializzazione di beni o servizi potenzialmente
produttivi di ricavi”.
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Emilio Abruzzese
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Attenzione:
negare l’esercizio di attività commerciale
può essere non profittevole per l’Erario in
caso di minusvalenze!
---Nella modifica interpretativa della circolare
n. 7 c’è l’altra faccia della medaglia: la
negazione della deducibilità delle minus,
con gli stessi principi prima evidenziati.
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