FISCALITA’ LOCALE E
LEGGE DI STABILITA’ 2013
Dr Lucio Catania
Segretario comunale
Esperto in tributi locali
TARES, NUOVO CATASTO, BOLLO VIRTUALE, IMU
ED ALTRE NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA
Nuovo catasto
Nuovo catasto
La riforma del catasto contenuta nell’art. 2 della
legge delega per il riordino del sistema fiscale si
pone due obiettivi:
 Revisionare le rendite catastali
 Ridurre le aliquote
Nuovo catasto
Il nuovo catasto conterrà novità sostanziali rispetto a
quello utilizzato finora.
Alla base di tutto ci sarà l’elaborazione di funzioni
statistiche che esprimeranno il valore in metro
quadro.
L’invarianza della spesa andrà garantita con “forbici”
di aliquote più ristrette, individuate anche Comune
per Comune.
Nuovo catasto
I Comuni sono coinvolti per fornire informazioni
reddituali e patrimoniali per raggiungere maggiori
livelli di efficienza e di equità fiscale.
Nuovo catasto
I Comuni dovranno immettere i dati necessari all’interno
della funzione statistica elaborata dall’Osservatorio
immobiliare dell’Agenzia del territorio.
Esistono, però, diversi dubbi sulla possibilità che i Comuni,
con il personale e le attrezzature oggi in dotazione,
possano espletare questa attività.
Il Consiglio nazionale dei geometri si è già proposto come
alternativa ai Comuni.
Nuovo catasto
Per quantificare il valore delle unità immobiliari
censite in catasto occorrerà fare riferimento al
valore di mercato .
PARAMETRI UNITA’ IMMOBILIARI SPECIALI

Stima diretta
Nuovo catasto
PARAMETRI PER LE UNITA’ IMMOBILIARI A
DESTINAZIONE ORDINARIA:
 Localizzazione
 Caratteristiche
 Superficie e non più numeri di vani
Nuovo catasto
Al fine di tutelare il contribuente, saranno rese
necessarie adeguate forme di comunicazione della
rendita catastale in aggiunta alla notifica tramite
albo pretorio on-line.
Le rendite dovranno essere notificate al possessore
dell’immobile, se è diverso dall’intestatario della
partita
catastale
PRIMA
di
procedere
all’emanazione degli avvisi di accertamento
dell’imposta
Nuovo catasto
Lo stesso Ministero delle Finanze (circolare n. 4/FL del
13 marzo 2001) aveva rilevato che in caso non ci
fosse coincidenza tra il possessore e l’intestatario
della partita catastale, occorreva, comunque,
garantire il diritto di difesa di colui che ha il
possesso del bene, in quanto è l’unico legittimato ad
impugnare la rendita catastale.
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