L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI FRA PRESENTE E FUTURO
IL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011
Le novità per l’etichettatura degli alimenti
introdotte con il Reg. 1169/2011
Enrico Novelli
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione Università di Padova
Corso di studi in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti
Sede di Vicenza
Complesso Universitario di Vicenza
Vicenza 26.9.2014
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Ieri e Oggi
D. Lgs 77/1993
Etichettatura nutrizionale
degli alimenti
D. Lgs 109/1992
Etichettatura, presentazione e
pubblicità degli alimenti
Reg. 1169/2011/UE
Testo unico per tutti gli Stati UE finalizzato a disciplinare etichettatura,
presentazione, pubblicità e indicazioni nutrizionali
Art. 7 – Pratiche leali di informazione
Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore.
Il legislatore si pone nella posizione di chiedere all’impresa
alimentare di adottare “pratiche leali”.
Le informazioni devono essere precise, chiare e facilmente
comprensibili per il consumatore.
Potrebbe rivelarsi un intervento normativo ambizioso i
cui risultati, in questo momento, non sono per nulla
scontati.
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Definizioni introdotte con il Reg. 1169/2011
Collettività
Campo visivo
Campo visivo principale
Ingrediente primario
Indicazioni obbligatorie
Denominazione dell’alimento (art. 17 + all. VI)
Elenco ingredienti (QUID/ALLERGENI) (art. 18 + all. VII)
Quantità netta (dir. 76/2011/CE) ed eventualmente “e” (DM 27.2.1979) (art. 23)
Termine Minimo di Conservazione o data di scadenza (art. 24 + all. X)
Modalità conservazione e utilizzazione (art. 25)
OSA responsabile della commercializzazione (art. 8)
Luogo di origine o provenienza (ove previsto) (art. 26)
Istruzioni per l’uso (art. 27)
Titolo alcolometrico effettivo (bevande alcol > 1,2%) (art. 28)
Dichiarazione nutrizionale (art. 29)
Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (art. 21)
Art. 9 – Elenco delle indicazioni obbligatorie
Non si fa menzione
della sede di produzione o confezionamento del prodotto
del lotto
DIRETTIVA 2011/91/UE
Reg. (CE) n. 178/2002
Art. 8 - Responsabilità
L’operatore del settore alimentare responsabile delle
informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o
con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o,
se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore
nel mercato dell’Unione.
È tenuto ad assicurare la presenza e l’esattezza delle
informazioni sugli alimenti.
Prodotti non destinati al consumatore Art. 8.8
finale o alle collettività
b2b
OSA1
OSA2
L’OSA ha la responsabilità di fornire a un successivo
operatore tutte le informazioni necessarie per la corretta
compilazione dell’etichetta del prodotto
(in coerenza con Reg. 178/2002)
Nota MiSE Gruppo di Lavoro «Etichettatura»
Operatore responsabile (art. 8.1) è colui che ha la responsabilità
delle informazioni sugli alimenti, NON tutte le responsabilità
(Pacchetto igiene per la produzione)
È l’OSA responsabile ai sensi dell’art. 8.1 a determinare nome e
indirizzo indicati all’art. 9.1.h) e NON viceversa
Art. 8 - Responsabilità
Qualora gli alimenti siano messi in vendita mediante
tecniche di comunicazione a distanza, la responsabilità
della fornitura delle indicazioni obbligatorie prima
dell’acquisto dell’alimento risiede sul proprietario del
sito web che effettua vendite a distanza.
Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo
dell’operatore del settore alimentare
Art. 9.1.h)
Non c’è più menzione della sede dello stabilimento che può
essere mantenuta come informazione volontaria purché non
tolga spazio alle informazioni obbligatorie
Per i prodotti di origine animale trasformati e non,
l’indicazione dello stabilimento è riconducibile al bollo
sanitario o al marchio di identificazione (Reg. 853/2004)
D. Lgs 109/92
Reg. 1169/2011
Denominazione di vendita
Denominazione dell’alimento
Afferisce al prodotto finito
Prodotto finito
Ingrediente
Reg. 1379/2013
pesca +
acquacoltura
Stato fisico/trattamento
Decongelato (con situazioni in deroga)
Trattato con radiazioni ionizzanti
Ingrediente sostituito (simil product)
Preparazioni di carne e prodotti della pesca
Preparazioni di carne e prodotti
preparati della pesca in fette, tranci,
carcassa, filetto
Carne ricomposta
Pesce ricomposto
Proteine aggiunte
Acqua aggiunta (ove >5%)
Alimenti ricomposti
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1155/2013 DELLA
COMMISSIONE
Integra il Reg. 1169/2011 art 36 paragrafo 3
Viene aggiunta la lettera d)
Informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza
in misura ridotta negli alimenti
Regolamento di esecuzione (UE) N. 828/2014 del 30.7.2014
Trasferisce le condizioni di utilizzo delle diciture “senza
glutine” e “con contenuto di glutine molto basso” nel Reg.
1169/2011, a partire dal 20 luglio 2016, data di
abrogazione del Reg. 41/2009.
Campo visivo
Nello stesso campo visivo dovranno comparire:
denominazione di vendita
quantità netta
titolo alcolometrico
Non è più obbligatorio riportare il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza nello stesso campo visivo
Presentazione delle indicazioni obbligatorie
(leggibilità)
L’efficacia dell’informazione dipende fra gli altri anche da:
dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo
spessore, il tipo di colore, la superficie del materiale nonché il
contrasto significativo tra scritta e sfondo;
dimensione minima del carattere pari a 1.2 mm per tutte le
informazioni obbligatorie sui prodotti preconfezionati, fanno
eccezione gli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore
misura meno di 80 cm2 ove la grandezza minima si riduce a 0.9
mm
Da evitare le pieghe delle confezioni e le zone difficilmente
accessibili
Art. 44 - Alimenti non preimballati (preincarto)
Solo le Indicazioni espresse all’articolo 9, paragrafo
1, lettera c)
allergeni
……………… compresi quelli forniti dalle
collettività, e a quelli destinati alla fornitura
delle collettività
……….. non sono definite le modalità con cui
comunicare gli “allergeni”
Art. 24 - Termine minimo di conservazione, data
di scadenza e data di congelamento
Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che
potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per
la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di
scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio
a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.
Imballaggio multiplo,
nel caso di b2b
Corretta gestione delle indicazioni obbligatorie
che devono apparire direttamente
sull'imballaggio multiplo e sulle singole unità
(data di scadenza, allergeni, ………….)
Viene meno l’esenzione dall’obbligo di indicare il TMC per:
I gelati monodose
Le bevande analcoliche, succhi e nettari di frutta e bevande alcolizzate in contenitori
di capacità superiore ai 5L (collettività)
In discussione la questione dei prodotti di confetteria a base di edulcoranti
Data di congelamento o primo congelamento
(all. III punto 6 + all. X punto 3)
Carne, preparazioni a base di carne e
prodotti non trasformati a base di pesce congelati
Congelato il gg/mm/aaaa
oppure
rinvio al punto dell’etichetta in cui figura
Dubbi e questioni aperte
Surgelato ……… come va indicato?
Cosa si intende per primo congelamento?
quello riferito alla materia prima o quello del prodotto finito?
Indicazioni nutrizionali
Valori di riferimento vs Guideline Daily Amounts (Gda)
Sono indicazioni facilmente comprensibili dal consumatore?
I consumi di riferimento indicati hanno
significato nettamente diverso se intesi per
vitamine e minerali
Fra i consumi di riferimento non si fa
menzione della FIBRA!
Il consumatore potrà utilizzare le informazioni
nutrizionali che trova sul singolo alimento.
Il corretto stile di vita, la dieta varia ed equilibrata,
l’attività fisica, ….
grasso, grasso saturo, zuccheri e sale
Per gli alimenti sfusi?
riferimento generico alla PORZIONE e alla
UNITÀ DI CONSUMO!
Dichiarazione nutrizionale
«Valore medio»: il valore che rappresenta meglio la quantità di una
sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle
tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli
altri fattori che possono influenzare il valore effettivo
Valore medio ottenuto:
a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli
ingredienti utilizzati;
c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
Chi farà i controlli?
Gestione dell’incertezza di misura
Omogenea applicazione degli arrotondamenti
Applicazione di tolleranze sul valore dichiarato
Indicazione del Paese di origine o del luogo di
provenienza
Origine (Or-Ior, nascere)
Provenienza (Provenire)
Finalità di questa indicazione
Per alcuni alimenti già esiste per altri è in corso una valutazione di
merito
Estensione dell’obbligo per gli ingredienti che rappresentano più
del 50% di un alimento (se ne fa solo una questione di quantità?)
Provenienza e trasformazione sostanziale ……… questioni
tecnologiche e giuridiche?
Origine - Definizioni UE
Paese di origine definita dal Regolamento (CEE) n. 2913/92
(codice doganale comunitario)
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più
paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente
giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale
scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto
nuovo od abbia rappresentato una fase importante del
processo di fabbricazione
Luogo di provenienza
Qualunque luogo indicato come quello da cui proviene
l’alimento, ma che non è il Paese d’origine
Paese d’origine o luogo di provenienza
Art. 26, 2, a)
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di
provenienza è obbligatoria:
nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa
indurre in errore il consumatore in merito al paese
d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento
Paese d’origine o luogo di provenienza
Art. 26, 2, b)
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di
provenienza è obbligatoria:
Per carni fresche, refrigerate o congelate di animali
della specie suina, ovina, caprina e di volatili
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
1337/2013 DELLA COMMISSIONE
Indicazione del luogo di
allevamento e
macellazione
Dibattito presso il Parlamento europeo circa l’indicazione in
etichetta del luogo di nascita
Indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di
provenienza per:
 alimenti non trasformati
 prodotti a base di un unico ingrediente
 ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento
E’ stata avviata la consultazione con gli stakeholder degli Stati
membri
La Commissione ha trasmesso agli Stati membri un questionario a
cui si doveva rispondere entro l’8 aprile 2014
La consultazione si chiuderà a giugno 2014, con una relazione della
Commissione europea, elaborata congiuntamente dalla DGSANCO
e dalla DGAGRI
Il report verrà presentato dalla Commissione a dicembre 2014.
Food Waste
APPLICAZIONE DAL 13/12/2014
In materia di etichettatura posiamo tenere
ben in vista il cartello
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Presentazione Novelli