Gli Organismi di
Partecipazione nella
scuola
(Le elezioni degli Organi Collegiali
Territoriali)
Guida per i rappresentanti
A cura di Cinzia Olivieri
14.04.2012
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1
Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali
Indice
Le norme pag. 4
Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provinciale
Indizione pag. 6
Composizione pag. 7
Composizione pag. 8
Incompatibilità ed ineleggibilità pag. 9
Commissione elettorale pag. 10
Commissione elettorale – Formazione elenchi – Ricorsi pag. 11
Formazione Liste pag. 12
Autenticazione delle firme pag. 13
Presentazione delle liste pag. 14
Verifica della regolarità delle liste – Rappresentanti di lista pag. 15
Presentazione dei programmi pag. 16
Predisposizione delle schede pag. 17
Costituzione dei seggi pag. 18
Composizione e nomina dei seggi pag. 19
Svolgimento delle elezioni pag. 20
Svolgimento delle elezioni – segue pag. 21
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2
Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali
Indice
Scrutinio pag. 22
Attribuzione dei posti pag. 23
Attribuzione dei posti – Esempio pag. 24
Proclamazione degli eletti – Ricorsi pag. 25
Nomina – Presidenza – Prima convocazione pag. 26
Permanenza – Proroga pag. 27
Surrogazione – Elezioni suppletive pag. 28
Esonero dal servizio – Gratuità – Recupero pag. 29
Le elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
Indizione – Componenti – Elettorato pag. 31
Commissioni elettorali – Formazione degli elenchi – Ricorsi pag. 32
Liste – Formazione e presentazione pag. 33
Verifica della regolarità delle liste – Rappresentanti di lista – Presentazione di candidati e
programmi pag. 34
Predisposizione delle schede e del materiale elettorale pag. 35
Costituzione e sede dei seggi elettorali pag. 36
Composizione e nomina dei seggi elettorali pag. 37
Modalità delle votazioni – Scrutinio – Riserva pag. 38
Proclamazione degli eletti – Ricorsi pag. 39
Nomina – Prima convocazione pag. 40
Decadenza – Surrogazione – Elezioni suppletive – Esonero, Gratuità, Recupero pag. 41
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3
Le norme
Le elezioni del Consiglio Scolastico Distrettuale sono disciplinate
dall’O.M. 216/91
Le elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale sono disciplinate
dall’O.M. 217/91
Le ultime elezioni, suppletive, sono state disposte con la C.M. 192/00
La disciplina è analoga a quella prevista dall’O.M. 215/91 per le
elezioni degli Organi Collegiali di Circolo e di Istituto
Per tali ragioni si rinvia ad essa per completamento
Le elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, cui
non partecipano rappresentanti dei genitori e degli studenti, sono
disciplinate dalla O.M. 225/95
Questa guida sintetizza i contenuti normativi attraverso estratti
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4
Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali
Le elezioni del Consiglio
Scolastico Distrettuale e
Provinciale
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5
Indizione
Le elezioni per la costituzione dei consigli scolastici
distrettuali e del consiglio scolastico provinciale,
sono indette dal Provveditore agli studi
Il Ministro della P.I. fissa la data delle votazioni.
Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno
non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello
successivo dalle ore 8 alle ore 13,30
Contestualmente all’indizione il provveditore agli studi
invia richiesta agli enti e associazioni ai fini delle
designazioni o elezioni dei rappresentanti in seno agli
organi stessi che dovranno pervenire entro il 30esimo
giorno successivo a quello delle votazioni, a pena di
decadenza. In mancanza i consigli possono funzionare
senza dette componenti
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6
Composizione
Il Consiglio Scolastico Distrettuale è composto da:
 Rappresentanti del personale direttivo
personale docente
personale ATA
in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto
 Genitori di studenti iscritti nelle scuole del distretto
 Studenti iscritti nelle scuole del distretto
 Lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale
 rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali
rappresentative
 rappresentanti dell’amministrazione provinciale e del comune
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7
Composizione
Il Consiglio Scolastico Provinciale è composto di diritto dal

Provveditore agli studi

3 rappresentanti dei Comuni della provincia

l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione
provinciale

un rappresentante del consiglio regionale
Sono eletti:

i rappresentanti del personale direttivo e docente, del personale
ATA, del personale dell'amministrazione scolastica periferica, dei
genitori degli alunni
Sono nominati:

i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro
Non vi fanno parte gli studenti
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8
Incompatibilità ed ineleggibilità
I genitori degli alunni iscritti in più scuole statali e non statali dello stesso
distretto ovvero della stessa provincia esercitano il diritto di elettorato
attivo e passivo nella scuola del distretto/della provincia frequentata dal
figlio minore di età
I genitori di alunni iscritti in scuole statali e non statali di diversi distretti
ovvero di diverse province esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo
per l’elezione del consiglio scolastico di ciascun distretto/provincia di cui
facciano parte
I docenti che prestino servizio in più scuole statali e non statali dello
stesso distretto ovvero della stessa provincia esercitano il diritto di
elettorato attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per il
maggior numero di ore, ed in caso di parità di ore, nella scuola indicata
dagli interessati
I docenti che prestino servizio in più scuole statali e non statali di diversi
distretti ovvero della stessa provincia esercitano l’elettorato attivo e
passivo per l’elezione del consiglio scolastico di tutti i distretti/province di cui
facciano parte
Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di
alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui
partecipano ma ove eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso
consiglio scolastico distrettuale o provinciale devono optare per una delle
rappresentanze
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Commissione elettorale
La commissione elettorale distrettuale/provinciale è nominata dal provveditore agli
studi
La commissione elettorale distrettuale è costituita presso la sede del distretto ed è
composta di dieci membri designati dal consiglio scolastico distrettuale
La commissione elettorale provinciale è costituita presso la sede di ciascun ufficio
scolastico provinciale ed è composta da sette membri designati dal consiglio
scolastico provinciale
La commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza
assoluta dei suoi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro
designato dal presidente è nominata non oltre il 60esimo giorno antecedente a
quello delle votazioni
Delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le
decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità
prevale il voto del presidente
Dura in carica due anni ed i suoi membri sono eleggibili per il biennio successivo
continuando ad operare fino alla costituzione e all’insediamento della nuova
commissione elettorale
Il provveditore agli studi può costituire commissioni elettorali anche con un numero di
membri inferiore, cercando di assicurare la rappresentanza a tutte le categorie. Le
commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non tutte le
componenti sono rappresentate
I membri della commissione elettorale inclusi in liste di candidati debbono essere
sostituiti
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10
Commissione elettorale – Formazione elenchi - Ricorsi
Le commissioni elettorali di circolo o istituto statali formano gli elenchi degli elettori
appartenenti al circolo o istituto; quella distrettuale forma gli elenchi del personale
direttivo; quella provinciale gli elenchi dei Dirigenti Scolastici e del personale degli
uffici dell’amministrazione periferica
Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione elettorale di
circolo o di istituto, distrettuale o provinciale a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno mediante avviso
da affiggere all’albo della sede della commissione
Gli elenchi sono depositati non oltre il 40esimo giorno antecedente alle votazioni
Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, in carta semplice,
dagli appartenenti alle categorie interessate, alla commissione elettorale
provinciale/distrettuale o alla commissione elettorale di circolo o istituto, entro il
termine perentorio di 5 giorni dall’affissione all'albo dell'avviso di avvenuto
deposito degli elenchi
Le rispettive commissioni decidono entro i successivi 5 giorni, sulla base della
documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio
Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali (all'atto del loro insediamento) i
quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta
Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali le commissioni elettorali danno informazione
immediata mediante avviso pubblicato all'albo della propria sede
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14.04.2012
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11
Formazione Liste
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti
elettive
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano
progressivo riflettente l’ordine di presentazione e da un motto indicato dai
presentatori
I candidati sono indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché
eventuale qualifica professionale e sede di servizio e scuola di
appartenenza degli alunni. Essi sono contrassegnati da numeri arabi
progressivi
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa
rappresentanza né può presentarne alcuna
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei
candidati
Tali dichiarazioni non sono necessarie per il personale direttivo nonché (per
il consiglio scolastico provinciale) per il personale dell'amministrazione
scolastica periferica
I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati,
debbono essere immediatamente sostituiti
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12
Autenticazione delle firme
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei
presentatori delle liste debbono essere
autenticate
L'autenticazione delle firme dei presentatori
delle liste e di quelle dei candidati
accettanti, è effettuata sia mediante i
certificati di autenticazione in carta
libera, allegati alle liste, sia mediante
autenticazione apposta direttamente
sulle liste
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13
Presentazione delle liste
Ciascuna lista può essere presentata da un numero di elettori della stessa componente pari ad:
a) almeno 2 ove questi non siano superiori a 20;
b) almeno un decimo ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si
computa per unità intera);
c) almeno 20 se questi non siano superiori a 1000, ma superiori a 200;
d) almeno 40 se questi siano superiori a 1000
Per l’elezione del Consiglio Scolastico Provinciale le liste elettorali del personale docente devono
essere presentate almeno da 40 elettori, quelle dei genitori degli alunni almeno da 200 elettori
Se il numero degli elettori è inferiore a quello richiesto per la presentazione di almeno due liste,
l'elezione avviene sulla base di un'unica lista, comprendente tutti gli elettori e ciascun elettore può
votare la metà dei membri da eleggere se superiore a 1
Ove il numero degli elettori coincida con quello dei rappresentanti da eleggere non si dà luogo a
votazioni e gli elettori fanno parte di diritto del consiglio scolastico distrettuale/provinciale; qualora
invece lo superi di una sola unità si procede per sorteggio. Ciascuna lista può comprendere un
numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale dalle ore 9 del 38esimo giorno e non oltre le ore 12 del 28esimo giorno
antecedente alle votazioni Subito dopo le ore 12 la commissione elettorale ne cura l'affissione
all'albo
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste, ma non essere candidati
Non è consentita la rinuncia alla candidatura dopo la presentazione della lista, salvo facoltà di
rinuncia alla nomina
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14
Verifica della regolarità delle liste – Rappresentanti di
lista
La commissione elettorale verifica che:
le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori che appartengano alle
categorie cui si riferisce la lista e siano autenticate le firme;
le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati che
appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, le loro firme siano autenticate e
la loro qualità risulti dai certificati allegati, cancellando i nomi dei candidati per i quali
manchi uno dei requisiti
Provvede a ridurre le liste se il numero di candidati è superiore al massimo, cancellando
gli ultimi nominativi, nonché a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più
liste.
Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello
richiesto e per ogni altra irregolarità, le commissioni elettorali ne danno
comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro
tre giorni dall'affissione
Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sono rese pubbliche,
entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la
presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere impugnate entro i
successivi due giorni con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro
i successivi due giorni
Le liste definitive sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali, al loro insediamento
Il primo firmatario tra i presentatori comunica ai presidenti della commissione elettorale
e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso
la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte
le operazioni
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14.04.2012
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15
Presentazione dei programmi
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai
presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni
sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali
riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione per le rispettive
categorie
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono
essere tenute dal 30° al 2° giorno antecedente le votazioni e per
lo stesso periodo sono messi a disposizione spazi negli edifici
scolastici e nelle sedi degli uffici periferici dell'Amministrazione, per
l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi
ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti
relativi ai programmi
E' consentito tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici
scolastici e in quelli delle Amministrazioni scolastiche periferiche in
numero non superiore ad una per ogni lista per ogni scuola e sede
di ufficio periferico
Le richieste per le riunioni sono presentate non oltre il 10° giorno
antecedente le votazioni dai rappresentanti delle liste
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14.04.2012
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16
Predisposizione delle schede
Le schede, per l’espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale
grandezza in ogni seggio
I Dirigenti Scolastici e i Provveditori agli studi provvedono a fornire ai seggi operanti
presso i rispettivi circoli o istituti o uffici i fogli necessari, all’atto del loro
insediamento, stampando e distribuendo a cura delle singole scuole i fac-simili di
scheda
Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole, istituti ed uffici
sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la dicitura: "Elezioni del consiglio
scolastico distrettuale (o provinciale)“
I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti gruppi quante sono le
categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni
gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie , esempio:
"Genitori", "Alunni", "Docenti", ecc.
Le schede devono portare nella faccia esterna la denominazione completa della
scuola/Provveditoriato ove il seggio è costituito
Tutte le schede debbono recare nella faccia interna l’indicazione del numero romano e
del motto di ciascuna lista e debbono essere vidimate mediante la firma di uno
scrutatore. Se la vidimazione non avviene lo stesso giorno delle votazioni, le schede
vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati
Nelle schede elettorali, di colore verde per i Consigli Scolastici Distrettuali e di colore
rosso per i Consigli Scolastici Provinciali, accanto al motto di ciascuna lista,
debbono essere prestampati i nominativi dei candidati
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14.04.2012
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17
Costituzione dei seggi
Per ogni ufficio scolastico provinciale, per ogni sede di circolo o di
istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata
o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a
prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede, plesso
o sezione vi siano più di trecento alunni, si costituiscono altri
seggi, in ragione di uno ogni trecento alunni
I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di
alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze
organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di
espressione del voto
Va ridotto al minimo il disagio degli elettori
Il Provveditore agli Studi ovvero il Dirigente Scolastico comunica le
sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale distrettuale
ovvero alle commissioni elettorali di circolo o istituto entro il 50°
giorno antecedente alle votazioni
Qualora contestualmente si svolgano le votazioni per le elezioni di
organi collegiali di diverso livello si costituisce un unico seggio
elettorale
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14.04.2012
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18
Composizione e nomina dei seggi
Ogni seggio è composto di un presidente e di due scrutatori di cui uno funge da
segretario, appartenenti delle categorie da rappresentare ed elettori nella sede
Nel caso di elezioni contestuali di più organi collegiali di livello diverso, il seggio è
composto da un presidente e quattro scrutatori
I Dirigenti Scolastici possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri
inferiore cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie
I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato
possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati
I componenti dei seggi sono nominati dal Dirigente Scolastico, su designazione della
commissione elettorale di circolo o di istituto; quelli dei seggi per il personale direttivo
o dell'amministrazione periferica dal Provveditore agli studi su designazione della
commissione elettorale distrettuale/provinciale
I seggi sono nominati non oltre il 5° giorno antecedente alla votazione ed
immediatamente insediati
Il personale direttivo, qualora l'esiguità del numero degli elettori non garantisca la
segretezza del voto, deve votare nel seggio, costituito presso una scuola o circolo,
integrato da un rappresentante del personale direttivo statale, nominato dalla
commissione elettorale distrettuale
Il provveditore agli studi può autorizzare gli accorpamenti dei seggi, in rapporto a
particolari situazioni, salvo il principio di segretezza del voto
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14.04.2012
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19
Svolgimento delle elezioni
Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non
lavorativo dalle ore 8 alle 12 e in quello successivo
dalle ore 8 alle 13.30
Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi,
esibendo un valido documento di riconoscimento
ovvero in mancanza previo riconoscimento di un
componente o di un altro elettore del seggio in possesso
di documento o conosciuto da un componente del
seggio. Di ciò viene redatto breve processo verbale
Gli elettori prima di ricevere la scheda appongono la
propria firma leggibile accanto al loro nome sull'elenco
degli elettori del seggio o in un apposito foglio
predisposto dal presidente del seggio
Tutti i genitori dovranno leggere e sottoscrivere quando
ricevono la scheda elettorale la dichiarazione
predisposta dalle commissioni elettorali
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14.04.2012
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20
Svolgimento delle elezioni - segue
Nello spazio riservato alle votazioni sono disposti due tavoli in due angoli opposti in
modo che gli elettori si trovino alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la
segretezza del voto. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei
candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio sono disposti dei tavoli,
sui quali vanno poste tante urne quanti gli organi da eleggere
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni scheda mediante
una croce sul numero romano indicato e non è ammesso voto per delega
Ogni elettore può votare un solo candidato, quando il numero dei posti da attribuire
alla categoria sia non superiore a tre; non più di due, quando il numero dei posti non
sia superiore a cinque; ed in ogni caso non superiore a un terzo dei seggi da
attribuire
In caso impedimento fisico grave esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore
della propria famiglia o di un altro elettore, scelto come accompagnatore, purché
esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta
costatare brevemente nel verbale
Alle ore otto del giorno in cui sono fissate le votazioni il presidente apre il seggio,
chiamando a farne parte gli scrutatori
Se il presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale
chiama ad esercitare le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente
procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Ove ciò non
sia possibile, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti
Dalle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale,
sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori
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14.04.2012
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21
Scrutinio
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il
voto del presidente
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura
delle votazioni e non sono interrotte fino al loro completamento
Alle operazioni partecipano i rappresentanti di lista della componente per la
quale si svolge lo scrutinio
Delle operazioni viene redatto processo verbale, in duplice originale,
sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori indicante: a) il
numero degli elettori e dei votanti, distinti per categoria; b) il numero dei voti
di ciascuna lista; c) il numero dei voti di ciascun candidato
Se l’elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa dalla
prescelta, vale il voto di lista; Se invece manca il voto di preferenza è
valido il voto di lista
Se ha espresso preferenze per i candidati senza contrassegnare la lista, il
voto vale per i candidati e per la lista alla quale appartengono
Se le preferenze sono maggiori del numero consentito, il presidente annulla le
eccedenti
Il presidente, sentiti i membri del seggio, deve cercare di interpretare la
volontà dell’elettore, annullando le schede solo quando sia impossibile
determinarla (es.: voto contestuale per più liste) o vi siano segni che
rendano riconoscibile l’elettore
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14.04.2012
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22
Attribuzione dei posti
Ricevuti i verbali degli scrutini di tutti i seggi del distretto/provincia la commissione
elettorale somma i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati e
determina per ciascuna componente la somma dei voti validi riportati dalla lista in
tutti i seggi e la somma dei voti di preferenza di ciascun candidato
Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra
elettorale per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere
per ciascuna componente e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero uguale a
quello dei consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente (come
nell’esempio alla pagina seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti
sono i quozienti ad esse appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono
distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti
Si provvede quindi a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i
candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
In caso di parità di voti di preferenza tra candidati della stessa lista, sono proclamati
eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si
osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza
Si tende ad assicurare la rappresentanza di tutti gli ordini di scuola
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14.04.2012
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23
Attribuzione dei posti - Esempio
Liste
I
II
III
IV
1
9.000
16.000 13.000
6.000
2
4.500
8.000
6.500
3.000
3
3.000
5.333
4.333
2.000
4
2.250
4.000
3.250
1.500
5
1.800
3.200
2.600
1.200
L’attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel
seguente modo: primo posto alla II lista (16.000);
secondo posto alla III lista (13.000); terzo posto alla I
lista (9.000); quarto posto alla II lista (8.000). e così via
sino all’attribuzione di tutti i posti Nell’esempio le cifre
sono arrotondate per difetto all’unità. In caso di
apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i
decimali
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14.04.2012
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24
Proclamazione degli eletti - Ricorsi
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la commissione elettorale
distrettuale/provinciale procede alla proclamazione degli eletti entro
trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto
Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo
elenco nell’albo in cui ha sede la commissione elettorale distrettuale
ovvero nell’albo del Provveditorato agli studi in cui ha sede la commissione
elettorale provinciale
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano
interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni,
entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla
proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale
distrettuale/provinciale
I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato
Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di
accesso i componenti della commissione elettorale in sede di esame dei
ricorsi, nonché i rappresentanti di lista e i candidati
In presenza di accoglimento di ricorsi, le elezioni devono essere ripetute,
ma soltanto nei seggi contestati e non in tutto il distretto/provincia
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14.04.2012
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25
Nomina – Presidenza – Prima convocazione
Il provveditore agli studi emana i decreti di nomina dei
componenti del consiglio scolastico
distrettuale/provinciale, nonché i decreti di
surrogazione dei consiglieri, che abbiano rinunciato
alla nomina o che siano cessati dalla carica per
qualsiasi causa
Il provveditore agli studi dispone la prima convocazione
del consiglio scolastico distrettuale/provinciale che ha
luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente
presentati e non oltre il 20esimo giorno dalla data in
cui sono stati proclamati gli eletti
Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal
provveditore agli studi, elegge a maggioranza assoluta
dei componenti, nel proprio seno, il presidente. Qualora
non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza
prescritta il presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti
26
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14.04.2012
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Permanenza – Proroga
Il consiglio scolastico scaduto per compimento del triennio resta in carica sino
all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei
requisiti di eleggibilità, sono surrogati
Decadono dalle cariche elettive i membri che per qualsiasi motivo cessino di
appartenere alle componenti scolastiche
Decadono i componenti assenti ingiustificati a tre sedute consecutive
Gli enti e le associazioni non possono revocare le designazioni effettuate e
pertanto i membri decadono solo in caso di assenza ingiustificata a tre
sedute o per perdita del diritto di elettorato ovvero, se trattasi di
rappresentanti delle Regioni o degli enti locali, per effetto di sostituzioni a
seguito di nuove elezioni
I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo
al conseguimento del titolo finale di studio dei figli. Essi possono restare in
carica solo nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di
un altro figlio, anche in altra scuola dello stesso distretto/provincia
In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studente per altre cause, i
genitori decadono dalla carica elettiva dalla data di perdita di qualità di
studente dei figli
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14.04.2012
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27
Surrogazione – Elezioni suppletive
I componenti cessati dalla carica per qualsiasi causa,
devono essere sostituiti con il procedimento della
surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto,
regolarmente surrogato, viene depennato dalla lista
In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione
per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere
ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti
mediante elezioni suppletive
Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà di
presentazione di liste contrapposte
Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono
essere indette, di norma, all'inizio dell'anno
scolastico successivo all'esaurimento delle liste
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14.04.2012
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28
Esonero dal servizio – Gratuità - Recupero
Il personale nominato membro di commissione elettorale o
di seggio o designato quale rappresentante di lista deve
essere esonerato dalle prestazioni di servizio
conservando il normale trattamento economico,
limitatamente al tempo strettamente necessario per
l'espletamento delle relative funzioni che non
comportano alcun diritto a specifico trattamento
economico
Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero
dal servizio di un giorno feriale nell'ambito della
settimana immediatamente successiva
Il personale della scuola assente dal servizio può essere
temporaneamente sostituito da personale supplente,
secondo le norme generali vigenti in materia
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14.04.2012
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29
Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali
Le elezioni del Consiglio
Nazionale della Pubblica
Istruzione
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14.04.2012
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30
Indizione – Componenti - Elettorato
Le elezioni per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono indette dal Ministro della
Pubblica Istruzione
Le operazioni di voto si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e nel successivo dalle 8
alle 13 e 30
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 rappresentanti

Del personale docente

Degli ispettori tecnici

Dei Dirigenti Scolastici

Del personale ATA
Eletti dalle rispettive categorie

Del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro

Dei rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica
periferica, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici

Dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno

rappresentanti complessivi del personale insegnante, direttivo, ed ispettivo delle scuole di lingua
tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette
scuole.
Contestualmente all'indizione delle elezioni il Ministro della pubblica istruzione invia formale richiesta
al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Consiglio universitario nazionale al fine
delle rispettive designazioni ed elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio nazionale stessi.
Le designazioni devono pervenire entro il 30° giorno successivo alle votazioni
L'elettorato attivo e passivo spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie
Non sono eleggibili nel Consiglio Nazionale i membri del Parlamento nazionale
I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibile più di una volta
Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana
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14.04.2012
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31
Commissioni elettorali – Formazione degli elenchi Ricorsi
Entro il 60° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni devono essere costituite, qualora non siano già
funzionanti, le seguenti Commissioni elettorali:
a) la commissione elettorale centrale, nominata dal Ministro della pubblica istruzione.
b) le commissioni elettorali provinciali, secondo le disposizioni dell’O.M. 217/91
c) le Commissioni elettorali dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica nominate dal Direttore o Direttrice
d) le Commissioni elettorali di circolo-istituto, secondo le disposizioni dell'O.M. 215/91
La Commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dai componenti e le
funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente
La Commissione elettorale dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivi
Valgono le stesse regole di funzionamento previste dalle OO.MM. n. 215, 216 e 217 del 1991
Le commissioni elettorali di circolo o istituto statali formano ed aggiornano in ordine alfabetico gli elenchi degli
elettori appartenenti al circolo o istituto sulla base delle comunicazioni dei Dirigenti Scolastici con modalità
analoghe a quelle previste per le elezioni degli altri organi collegiali
Le stesse disposizioni valgono per la formazione degli elenchi dei docenti e del personale A.T.A. dei Conservatori di
musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte
drammatica
La commissione elettorale provinciale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori sulla base delle comunicazioni del
Provveditore agli studi e del Sovrintendente Scolastico regionale
La Commissione elettorale centrale forma ed aggiorna, in ordine alfabetico, gli elenchi degli elettori sulla base delle
comunicazioni cui è tenuta la Direzione generale del personale degli affari generali e amministrativi
Tutte le Commissioni formano ed aggiornano gli elenchi degli elettori entro il 50° giorno antecedente le votazioni
Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle
categorie interessate, alla Commissione elettorale che ha formato l'elenco entro 5 giorni dall’affissione all'albo
dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi
La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o
acquisita d'ufficio
Le commissioni elettorali danno informazione immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede dell’invio degli
elenchi definitivi ai seggi (all'atto dell’insediamento) i quali devono darne visione a chiunque ne faccia richiesta
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14.04.2012
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Liste – Formazione e presentazione
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti
elettive
Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori debbono essere autenticate
Ciascuna lista deve essere presentata:
da almeno 2 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo
elettorale è costituito da un numero di elettori inferiore a 10
da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo
corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100
da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo
elettorale è costituito da almeno un numero di elettori superiori a 100
Quando il corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a
100, il numero dei presentatori non può essere, comunque, inferiore a 2
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla
segreteria della Commissione elettorale centrale dalle ore 9,00 del 38°
giorno e non oltre le ore 12,00 del 28° giorno antecedente le votazioni
I membri delle Commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei
candidati, ma non essere candidati
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14.04.2012
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Verifica della regolarità delle liste – Rappresentanti di
lista – Presentazione di candidati e programmi
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste e subito dopo le ore
12.00 la Commissione elettorale centrale cura la affissione all'albo dei candidati
La Commissione elettorale centrale effettua le stesse verifiche circa la regolare
presentazione delle liste previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991
Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate tramite gli uffici scolastici
periferici ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento, per l'affissione nei locali del
seggio
Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al presidente della Commissione
elettorale centrale, ai presidenti delle Commissione elettorali provinciali nonché di
circolo-istituto i nominativi dei rappresentanti di lista appartenenti alle rispettive
componenti in ragione di uno per ogni commissione elettorale
I rappresentanti nominati presso le Commissioni comunicano ai presidenti dei seggi
elettorali costituiti presso l'Amministrazione centrale e le scuole e gli uffici aventi
sede nella provincia i nominativi dei rappresentanti della lista in ragione di uno per
ogni seggio che assistono alle operazioni di presentazione delle liste, votazioni e
scrutinio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle
relative funzioni
La presentazione dei candidati e dei programmi avviene nel rispetto degli termini e
con le modalità previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991
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14.04.2012
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34
Predisposizione delle schede e del materiale elettorale
Il Ministero provvede alla stampa e alla consegna ai Provveditorati agli studi del
materiale elettorale: a) verbali delle operazioni di seggio; b) verbale della
commissione elettorale provinciale, comprensivo del quadro riassuntivo dei risultati
elettorali dei seggi, per le comunicazioni alla commissione elettorale centrale; c)
schede elettorali e buste
I Provveditori agli studi provvedono alla stampa ed distribuzione a tutti i seggi della
provincia del materiale elettorale necessario
Le schede elettorali debbono essere uniformi per tutti i seggi della provincia e
preferibilmente di colore diverso per ciascuna componente. Nella facciata
esterna debbono riportare le diciture: "Elezione del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero del seggio, la denominazione e
la sede della scuola o ufficio dove è costituito il seggio, la vidimazione e nella
facciata interna: "Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione", la
categoria di elettori, il numero romano e il motto di ciascuna lista. Nello spazio a
fianco di ciascuna lista, inoltre, devono essere tracciate un numero di righe pari al
numero massimo delle preferenze che l'elettore può esprimere
I nominativi dei candidati possono essere prestampati. In tal caso sono elencati, a
fianco del motto di ciascuna lista, con l'indicazione, per ognuno, del numero arabo
progressivo, con cui sono inseriti nella lista, del cognome e del nome. In calce alla
scheda verrà indicato il numero massimo delle preferenze che l'elettore può
esprimere con una croce sul numero corrispondente al candidato
Le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutinatore.
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14.04.2012
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Costituzione e sede dei seggi elettorali
Di norma si deve costituire un unico seggio elettorale in ciascuna scuola riducendo al minimo il
disagio degli elettori
Nell'ipotesi di elezioni contestuali a quelle di altri organi collegiali della scuola, il seggio si costituirà
in ogni sede di circolo o di istituto, plesso, sezione staccata, sede coordinata o succursale
Il personale direttivo delle scuole statali vota presso appositi seggi elettorali costituiti in scuole statali
scelte dal Provveditore agli studi in modo da ridurre al minimo il disagio di detto personale
Qualora l'esiguità del numero degli elettori non garantisca la segretezza del voto, il personale
direttivo deve votare nel seggio, costituito presso una scuola o circolo, integrato da un
rappresentante del personale direttivo statale, nominato dal Provveditore agli studi su
designazione della Commissione elettorale provinciale
Il personale degli uffici della amministrazione scolastica periferica e gli ispettori tecnici in servizio
presso gli uffici stessi votano presso il seggio costituito in ogni ufficio scolastico provinciale
Il personale dell'Amministrazione centrale e gli ispettori tecnici in servizio presso l'Amministrazione
stessa votano presso i seggi costituiti negli uffici della Amministrazione centrale
Il Provveditore agli studi comunica le sedi dei seggi elettorali alle commissioni elettorali entro il
50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
Il direttore Generale del Personale e degli AA.GG. comunica nello stesso termine le sedi dei seggi
elettorali alla Commissione elettorale centrale
I Dirigenti Scolastici delle scuole statali, i Direttori dei Conservatori, delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza comunicano
entro il 50° giorno le sedi dei seggi alle rispettive commissioni elettorali
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14.04.2012
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36
Composizione e nomina dei seggi elettorali
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno
funge da segretario scelti tra gli appartenenti alle categorie da rappresentare ed
elettori di ciascuna sede
I componenti dei seggi elettorali presso i circoli didattici o gli istituti statali sono nominati
dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale di circolo o
di istituto; quelli di seggi elettorali per il personale direttivo e quelli del seggio
elettorale presso l'Ufficio scolastico provinciale dal Provveditore agli studi su
designazione della Commissione elettorale provinciale; quelli dei seggi elettorali
presso la sede dell'amministrazione centrale dal Direttore Generale del personale
e degli Affari generali e amministrativi del Ministero, su designazione della
Commissione elettorale centrale
I componenti sono nominati non oltre il 5° giorno antecedente alla votazione e sono
immediatamente insediati per le operazioni preliminari
I candidati non possono far parte dei seggi elettorali
Nell'ipotesi di elezioni contestuali di più organi collegiali di livello diverso il seggio è
composto da un presidente e da quattro scrutatori. In tal caso, si possono costituire
seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a cinque, cercando di
assicurare la rappresentanza delle varie categorie di aventi diritto ma in mancanza i
seggi elettorali sono comunque validamente costituiti
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14.04.2012
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37
Modalità delle votazioni – Scrutinio - Riserva
Le modalità delle votazioni e le operazioni di scrutinio si svolgono
in maniera analoga a quella prevista per l’elezione del consiglio
scolastico distrettuale e provinciale
Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano alla
Commissione elettorale centrale
La Commissione elettorale provinciale, sulla base dei dati pervenuti
entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni, provvede a
sommare i voti relativi all'elezione del Consiglio Nazionale di tutti i
seggi operanti nella provincia e ne invia il quadro riassuntivo,
firmato dal Presidente e dagli scrutatori, alla Commissione
elettorale centrale
Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte di tutte le
commissioni elettorali provinciali la Commissione elettorale centrale
somma i voti di tutti i seggi, senza modificarne i risultati
Per il computo delle cifre, l'assegnazione del numero dei consiglieri a
ciascuna lista la determinazione dei candidati eletti si applicano le
stesse regole previste dalla OO.MM. 216 e 217 del 1991
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14.04.2012
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38
Proclamazione degli eletti - Ricorsi
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale
procede alla proclamazione degli eletti entro sessanta giorni dalla conclusione
delle operazioni di voto della quale va data comunicazione mediante affissione del
relativo elenco nell'albo in cui ha sede la Commissione elettorale centrale la
quale provvede a diramare copia dell'elenco alle commissioni provinciali per
l'affissione ai relativi albi
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse
possono presentare ricorso alla Commissione elettorale centrale avverso i
risultati delle elezioni entro cinque giorni dalla affissione degli elenchi all'albo delle
commissioni elettorali centrali e provinciali
I ricorsi sono decisi entro dieci giorni dalla scadenza del termine
Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i
componenti della Commissione elettorale centrale, in sede di esame dei ricorsi
eventualmente presentati, nonché i rappresentanti di lista presso la Commissione
elettorale centrale e i candidati. È fatta salva l'applicazione della legge 7 agosto
1990, n. 241
Qualora il ricorso venga accolto, le elezioni devono ripetersi solo nei seggi contestati
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14.04.2012
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39
Nomina – Prima convocazione
Il Ministro emana il decreto di nomina dei componenti del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nonché i
decreti di surrogazione dei consiglieri che abbiano
rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica
per qualsiasi causa
La prima convocazione del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione è disposta dal Ministro ed ha luogo
dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e,
comunque, non oltre il 35° giorno dalla data in cui sono
stati proclamati gli eletti
Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Ministro,
elegge a maggioranza assoluta dei componenti, nel
proprio seno, il vice-presidente. Qualora non si
raggiunga nella prima votazione la maggioranza
prescritta, il vice-presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti
14.04.2012
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40
Decadenza – Surrogazione – Elezioni suppletive –
Esonero, Gratuità, Recupero
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del
mandato quinquennale
Nell’attesa può funzionare solo nei limiti temporali (45 giorni) e di funzioni stabiliti dal DL 293/94
convertito dalla L 444/94, recante: "disciplina della proroga degli organi amministrativi“
Decadono dalle cariche elettive i membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione che per
qualsiasi motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche ed i componenti
assenti ingiustificati a tre sedute consecutive
I componenti cessati dalla carica per qualsiasi causa devono essere sostituiti con il procedimento
della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, surrogato, viene depennato dalla lista
In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste, non si
può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni
suppletive. Valgono le stesse regole previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991
Il personale della scuola e dell'Amministrazione scolastica nominato membro di commissione
elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato
dalla prestazioni di servizio, conservando il normale trattamento economico, limitatamente al
tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni che non comportano
alcun diritto a specifico trattamento economico.
Per il riposo festivo non goduto e le eventuali sostituzioni del personale supplente valgono le stesse
regole previste dalle OO.MM. 216 e 217 del 1991. I candidati possono chiedere l'autorizzazione
all'esonero dal servizio non superiore a 5 giorni per ciascun interessato durante il periodo della
propaganda elettorale
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14.04.2012
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Le elezioni degli Organi Collegiali Territoriali
Grazie per l’attenzione
A cura di Cinzia Olivieri [email protected]
Sportello Genitori Studenti e Scuola
http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html
14.04.2012
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Gli Orgna - Gilda degli Insegnanti