Corso di Legislazione del Turismo
I diritti del passeggero nel trasporto marittimo
dott. ssa Gabriella Pili
Responsabilità del vettore marittimo per morte o lesione
personale del passeggero
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Inadempimento obbligo di protezione
Disciplina
Codice della navigazione (art. 409) solo per i trasporti esclusi dall'ambito di
applicazione del regolamento UE n. 392/2009 (Convenzione di Atene 1974
emendata dal Protocollo di Londra 2002)
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Ambito di applicazione regolamento
Trasporti marittimi internazionali e nazionali con navi che navigano oltre una
certa distanza minima dalla costa (art. 4 dir. 2009/45/CE) purché siano
presenti alternativamente i requisiti stabiliti dall'art. 2:
- la nave batte bandiera di uno Stato membro
- il contratto di trasporto è concluso in uno Stato membro
- il luogo di partenza e di destinazione è situato in uno Stato
membro
Codice della navigazione
Responsabilità per colpa presunta (art. 409 c. nav.) Il vettore risponde per i sinistri
che colpiscono la persona del passeggero dipendenti da fatti verificatesi dall'inizio
dell'imbarco fino al compimento dello sbarco se non prova che l'evento è derivato da
causa non imputabile a lui né ai suoi ausiliari (art. 1228 c.c.)
Onere della prova
Passeggero:
- esistenza contratto di trasporto
- danno
- infortunio verificatosi dall'inizio dell'imbarco al termine dello sbarco
Vettore:
- adempimento obbligo di protezione (causa fatto estraneo alla sfera di
vigilanza e controllo)
- mancato adempimento per causa a sé non imputabile (caso fortuito o forza
maggiore)
Danno da causa ignota grava sul vettore
Nessun limite risarcitorio
Regolamento UE n. 392/2009
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Art. 3 n. 6 - Il vettore è responsabile per la morte e le lesioni
personali del passeggero quando che l'evento dannoso è avvenuto
durante il trasporto, comprese le operazioni di imbarco e sbarco (art.
1 n. 8)
Distinzione tra responsabilità per danni verificatesi a causa di
un incidente marittimo e responsabilità per danni avvenuti per
causa diversa
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Onere della prova a carico del passeggero (danno da causa
ignota ricade sul passeggero)
MORTE O LESIONI derivanti non da incidente marittimo:
Responsabilità non presunta - Il passeggero dovrà dimostrare
che l'evento dannoso si è verificato durante il trasporto e che è
imputabile a colpa o negligenza del vettore (o dei suoi
sottoposti)
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MORTE O LESIONI verificatesi a causa di un incidente
marittimo
Sistema del doppio livello: il vettore è presunto responsabile e può liberarsi
provando che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa né dei suoi
sottoposti
FINO a concorrenza di un danno di entità pari a 250 mila DSP (primo livello) il
vettore è ammesso a provare solo che l'incidente è stato causato da un atto di
guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione o da un fenomeno naturale di carattere
eccezionale, inevitabile e irresistibile, oppure che l'incidente è stato causato dal
dolo di un terzo
OLTRE il limite di 250 mila DSP (secondo livello) il vettore è ulteriormente
responsabile ma è ammesso a dare la prova liberatoria che l'evento dannoso
non è imputabile a sua colpa o negligenza
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LIMITE RISARCITORIO GLOBALE E COMPLESSIVO per il risarcimento danno
di 400 mila DSP per passeggero (modificabile in melius per il passeggero da
ciascun ordinamento nazionale)
Responsabilità del vettore marittimo per mancata
esecuzione del trasporto e ritardo
Codice della navigazione art. 408:
Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da
ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che
l’evento è derivato da causa a lui non imputabile
Responsabilità presunta (in conformità ai principi generali in
materia di responsabilità contrattuale artt. 1218 e 1297 c.c.).
Regolamento UE n.1177/2010
Si rafforza la tutela del passeggero prevendo specifici diritti di
informazione, di assistenza nonché il diritto ad ottenere
compensazioni economiche nelle ipotesi di cancellazione e ritardo
del trasporto via mare
Prevede una serie minima di diritti per i passeggeri che
viaggiano:
a) con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel
territorio di uno Stato membro;
b) con servizi passeggeri effettuati da vettori dell’Unione da un
porto situato in un paese terzo ad un porto situato in uno Stato
membro;
c) con crociere il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno
Stato membro
- Le disposizioni si applicano alla navi che trasportano più di 12
passeggeri con un equipaggio superiore alle tre persone.
- Sono esclusi dal campo di applicazione i servizi di trasporto
passeggeri aventi breve distanza (meno di 500 m) o quelli effettuati
tramite navi storiche (costruite prima del 1965).
Le principali misure previste:
INFORMAZIONE
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L'art. 23 obbliga i vettori, gli operatori dei terminali e, se del
caso, le autorità portuali a fornire informazioni sui diritti dei
passeggeri garantendo, nei rispettivi settori di competenza, che
le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente
regolamento siano a disposizione del pubblico a bordo delle
navi, nei porti, se possibile, e nei terminali portuali
In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, i passeggeri
hanno il diritto di essere informati del ritardo o della
cancellazione dal vettore o dall’operatore del terminale non oltre
trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto e di arrivo previsti
non appena tale informazione è disponibile.
ASSISTENZA
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L'art. 17 dispone che quando un vettore prevede ragionevolmente che la
partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o
subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario previsto di
partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali
portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata
dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente
forniti
In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un
soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a
quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il
vettore offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali
una sistemazione adeguata, a bordo o a terra.
Il passeggero non ha diritto all’assistenza del vettore se è informato della
cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto ovvero se la
cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso.
TRASPORTO ALTERNATIVO E RIMBORSO
In caso di ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario di
partenza previsto o alla cancellazione di un servizio passeggeri, i
passeggeri possono scegliere tra:
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni
simili, non appena possibile e senza alcun supplemento
- il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno
gratuito al primo punto di partenza indicato nel contratto di
trasporto, non appena possibile
- ai passeggeri di una crociera non sono riconosciuti tali diritti
COMPENSAZIONE PECUNIARIA
L’art. 19 statuisce che i passeggeri (tranne che nella crociera) possono
chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo
alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo
di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto per un
ritardo di almeno:
a) un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore
b) due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore
c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore
d) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore
Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la
compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto
Il passeggero non gode del diritto alla compensazione se il vettore prova che la cancellazione o il
ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della
nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali
non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.
Il contratto di crociera turistica
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Un organizzatore, mediante una nave da lui esercitata o noleggiata, si
obbliga a compiere un viaggio (normalmente circolare) fornendo ai
passeggeri servizi ulteriori (alloggio, vitto, spettacoli, escursioni etc.)
I servizi ulteriori sono complementari alla prestazione di trasporto per
il conseguimento della finalità turistico-ricreativa (elemento
funzionale e caratterizzante del rapporto)
Contratto misto
Art. 34 Codice del Turismo: può essere oggetto di un travel package
se risultano combinati due elementi tra trasporto, alloggio e servizi
turistici non accessori venduti o offerti in vendita ad un prezzo
forfetario
Normativa applicabile:
- disciplina dei contratti corrispondenti le singole prestazioni
- disposizioni per i contratti del turismo organizzato
- reg. (UE) n. 1177/2010 (se ha durata superiore ai due giorni)
Responsabilità del vettore marittimo per peridta o avaria
del bagaglio
Bagaglio non consegnato
Codice della navigazione
- Il passeggero deve dimostrare che la perdita o l'avaria è determinata da causa
imputabile al vettore (art. 412 comma 3)
Regolamento UE n 392/2009
- Inversione dell'onere probatorio solo in caso di danni causati da un fatto
diverso dall' incidente marittimo perché in questo caso la colpa del vettore
si presume (art. 3 n. 3)
- Limite risarcitorio pari a 2.250 DSP per passeggero e per ciascun
trasporto
Bagaglio consegnato
Codice della navigazione:
- il vettore è responsabile se non prova che il danno è derivato da causa a lui non
imputabile
- debito limitato a 6,19 euro per Kg salvo dichiarazione di maggior valore da
parte del passeggero (art. 412 comma 1)
Regolamento UE n. 392/2009
- il passeggero deve individuare l'evento dannoso e il suo essersi verificato tra la
consegna e la riconsegna
- il vettore può liberarsi dimostrando che l'evento dannoso non è a lui imputabile
- il debito è limitato a 3.375 DSP per passeggero e per ciascun trasporto
- equiparazione del veicolo trasportato al bagaglio consegnato con previsione di
un limite della responsabilità vettoriale pari a 12.700 DSP per veicolo per
ciascun trasporto (l'eventuale franchigia convenzionale non può, in ogni caso,
sueprare i 330 DSP)
Danni al veicolo al seguito del passeggero
Responsabilità del vettore marittimo secondo la normativa
nazionale
Qualificazione giuridica:
Cosa? Bagaglio consegnato? Bagaglio non consegnato?
Auto-Cosa (disciplina del codice della navigazione sul trasporto di
cose artt. 422 e ss.)
- Responsabilità presunta dalla ricezione alla riconsegna
- Prova liberatoria: causa del danno consistente in un pericolo eccettuato
tipico o comunque non imputabile a colpa del vettore o a colpa
commerciale dei suoi sottoposti
- Risarcimento massimo di 103, 29 euro per ciascuna unità di carico
(salvo la dichiarazione di maggior valore effettuata dal passeggero
caricatore prima dell'imbarco che concretizza il proprio diritto
potestativo ad ottenere un risarcimento oltre il limite legale)
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Auto-Bagaglio non consegnato (disciplina del codice della navigazione
relativa al trasporto di persone art. 412)
- Il vettore risponde per i danni dall'inizio delle operazioni di imbarco fino al
termine di quelle per lo sbarco
- É onere del passeggero provare la causa del danno e la sua imputabilità al
vettore
- Nessun limite risarcitorio
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Auto-Bagaglio consegnato
- Il vettore è responsabile se non prova che il danno è derivato da causa a lui
non imputabile
- Debito limitato a 6,19 euro per Kg salvo dichiarazione di maggior valore
da parte del passeggero (art. 412 comma 1)
Auto al seguito come oggetto di un autonomo contratto di trasporto
di cose (collegato a quello del passeggero)
- Considerata unità di carico ex art. 422 c.nav. dalla giurisprudenza
(Cass. 19 ottobre 1982, n. 5409) e dalle condizioni generali di
trasporto applicate dalle principali compagnie di navigazione
marittima le quali distinguono espressamente “trasporto passeggeri,
loro bagaglio e veicoli al seguito”
- Laddove non sia previsto un corrispettivo apposito e distinto da quello
pagato per il trasferimento dal passeggero si configurerà un contratto
di trasporto di cose a titolo gratuito a cui si applicano le norme sulla
responsabilità del vettore ex artt. 422 – 423 c. nav.
- Sentenza Corte Costituzionale n. 199/2005 ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 423 c. nav. nella parte in cui non esclude espressamente la
limitazione (103,29 euro) nelle ipotesi di dolo o colpa grave del
vettore (in contrasto con le altre tipologie di trasporto e quindi in
violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.)
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