Camera di Commercio di Livorno
Ufficio Funzioni Ispettive e di Vigilanza
www.li.camcom.gov.it
[email protected]
Daniela Centelli 0586 231218
Maurizio Sciarrino 0586 231216
Ufficio Funzioni Ispettive e di Vigilanza
Svolge attività ispettiva a tutela della fede pubblica, in materia di:
- Metrologia legale (strumenti metrici – bilance, distributori carburante e
metalli preziosi)
- Sicurezza prodotti non alimentari (giocattoli, prodotti elettrici e
elettromagnetici, DPI,ecc)
- Etichettatura Moda (tessili e calzature)
(su iniziativa, sulla base della programmazione dell’ente, su segnalazione, su
richiesta da parte di altri organi di PG, sulla base di progetti UnioncamereMiSe).
Svolge attività informativa nei confronti degli operatori commerciali e dei
consumatori
IL NUOVO SERVIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO:
LO SPORTELLO ETICHETTATURA PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI
• Come deve essere etichettato un giocattolo?
• Quali informazioni obbligatorie deve contenere un prodotto
tessile o calzaturiero?
• Cosa prevede il Codice del Consumo per tutti i prodotti
destinati al consumatore finale?
• La marcatura CE apposta sul prodotto posto in vendita è
formalmente conforme?
ATTENZIONE: LA MARCATURA CE E’ APPOSTA SOLO SU PRODOTTI PER I QUALI
LA SUA APPOSIZIONE E’ PREVISTA DA SPECIFICA NORMATIVA COMUNITARIA DI
ARMONIZZAZIONE
E
NON
E’
APPOSTA
SU
ALTRI
PRODOTTI.
IL NUOVO SERVIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO:
LO SPORTELLO ETICHETTATURA PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI
Alle domande in materia di etichettatura e sicurezza
prodotti risponde la Camera di Commercio di Livorno.
Dal 1° gennaio 2014 è attivo presso l'Ufficio funzioni
ispettive e di vigilanza il nuovo servizio di informazione e
assistenza agli operatori economici - produttori,
importatori e rivenditori – di:
• prodotti generici destinati al consumatore finale (non
alimentari)
• Giocattoli , materiale elettrico a bassa tensione,
dispositivi di protezione individuale (occhiali da sole,
occhialini mare, occhiali da sci, guanti di protezione)
• prodotti tessili e calzaturieri
IL NUOVO SERVIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO:
LO SPORTELLO ETICHETTATURA PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI
• L'assistenza, offerta gratuitamente, si propone
come azione preventiva affinché le imprese
immettano sul mercato prodotti sicuri
rispondenti ai requisiti di legge a tutela del
consumatore.
• L'Ufficio funzioni ispettive e di vigilanza risponde
ai quesiti sottoposti da produttori, distributori e
commercianti, compreso l'esame visivo delle
etichette dei prodotti prima di porli in vendita al
consumatore finale.
ETICHETTA DEI PRODOTTI TESSILI
Devono contenere:
1) i dati del PRODOTTO e del PRODUTTORE /
IMPORTATORE previsti dal Codice del
Consumo
2) L’Etichetta / contrassegno di COMPOSIZIONE
FIBROSA secondo le prescrizioni del
Regolamento UE N. 1007/2011
D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo
È il testo di fondamentale riferimento in materia di tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti, migliora le regole sulla correttezza delle pratiche
commerciali e l’informazione.
Dal punto di vista delle imprese ne migliora la concorrenza, la trasparenza e
l’informazione sul mercato, la fiducia dei consumatori.
Si tratta di una normativa trasversale applicabile a tutti i prodotti non
alimentariApplicabilità Codice Consumo ai prodotti tessili e calzaturieri
• Artt. 102 e seguenti
• Artt. 6 e seguenti
OBBLIGO INDICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE E DEL PRODOTTO
SULL’ETICHETTA
Il codice del consumo (art. 104 del D.Lgs. n. 206/2005), prescrive
espressamente, affinché un prodotto sia sicuro, che siano riportate in
etichetta alcune informazioni obbligatorie:
• DATI IDENTIFICATIVI DEL FABBRICANTE O IMPORTATORE: nome e/o
ragione sociale e/o marchio registrato, nonché l’indirizzo del fabbricante o
del suo mandatario o dell’importatore nella UE
• DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO: in alternativa tipo, lotto, modello,
numero di serie, articolo, codice, codice a barre o altro elemento
identificativo del prodotto.
I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati
immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa
purché non contengano una denominazione delle fibre tessili di cui
all’allegato I al Regolamento o una descrizione che può ingenerare confusione
con esse.
ART. 104 c. 6, 7, 8 e 9
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a
garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base
alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le
informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le
azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la
documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni
dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle
informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro
immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore
stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le
amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni
intraprese per prevenire i rischi
per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità
competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi
presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
OMESSA INDICAZIONE SUL PRODOTTO DELL’IDENTITA’ E DEGLI
ESTREMI DEL PRODUTTORE (ragione sociale e indirizzo della
sede legale)
Obbligo previsto dal Codice del consumo art. 104
È sanzionabile dall’art. 112 c. 5
Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore
che violi le disposizioni di cui all'articolo 104,
commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le
disposizioni di cui al medesimo Art. 104, commi 6,
7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000
euro.
ART. 6 e segg. Codice Consumo
(APPLICATA DALLA GUARDIA DI FINANZA)
Articolo 6 - Contenuto minimo delle informazioni (IN LINGUA ITALIANA)
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul
territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni
relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore
stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all' eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle
cose o all' ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti
per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai
fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
SANZIONE: ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione
amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in
ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al
numero delle unità poste in vendita.
L’ETICHETTA DEI PRODOTTI TESSILI
Legislazione comunitaria
REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e
all’etichettatura e al contrassegno di composizione dei prodotti tessili.
I prodotti tessili immessi sul mercato a decorrere dall’8 maggio 2012
devono riportare etichette conformi al Regolamento UE 1007/2011.
Legislazione nazionale (contiene anche gli aspetti sanzionatori)
Si applicano le disposizioni delle seguenti norme purché non in
contrasto con il Regolamento UE n. 1007/2011:
• Legge n. 883/1973 – Disciplina delle denominazioni e della
etichettatura dei prodotti tessili
• D.P.R. n. 515/1976 – Regolamento di esecuzione della Legge n.
883/1973
• D.Lgs. n. 194/1999 in attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa
alle denominazioni del settore tessile.
Destinatari della norma e responsabilità
Tutti coloro che producono e commercializzano prodotti tessili dalle
materie prime al prodotto finito.
• Produttore (persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto o che lo fa
progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome e
marchio)
• Importatore (persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea
che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese
terzo)
• Distributore (Commerciante all’ingrosso e al dettaglio, organizzazioni e
singoli negozi che vendono al consumatore finale) persone
fisiche/giuridiche che mette a disposizione il prodotto sul mercato, diversi
dai produttori e importatori.
ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 15 c. 2 del Regolamento 1007/2011, un
distributore è considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul
mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o
ne modifichi il contenuto.
CHI APPONE L’ETICHETTA
•
•
•
•
All’immissione del prodotto sul mercato, il fabbricante garantisce la fornitura
dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni ivi contenute.
Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, l’importatore garantisce la fornitura
dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni ivi contenute.
Il distributore garantisce che il prodotto immesso sul mercato rechi
l’etichetta/contrassegno previsto dal Regolamento.
Gli operatori economici devono conservare per due anni i documenti commerciali
di fornitura (fatture e documenti di trasporto) su cui devono essere riportati i dati
riferiti alla composizione fibrosa di ciascuna tipologia di capo tessile fornito
OBBLIGO DATI DI COMPOSIZIONE FIBROSA SU DOCUMENTI COMMERCIALI
I dati relativi alla composizione fibrosa vanno chiaramente indicati sui documenti
commerciali.
Non sono ammesse abbreviazioni - ad eccezione dei codici meccanografici o qualora
le abbreviazioni siano definite da norme internazionali - purché nel medesimo
documento ne sia spiegato il significato commerciale.
L’ispezione “tessile”
I funzionari camerali, spesso in operazione congiunta con la G d F
locale,
• Verificano la presenza dei dati identificativi del prodotto e del
produttore / importatore, indirizzo compreso
• Verificano la presenza sul prodotto tessile dell’etichetta
/contrassegno di composizione fibrosa descritta con l’uso delle
denominazioni elencate nell’allegato I al Regolamento 1007/2011.
• Richiedono copie della documentazione commerciale di fornitura
dei prodotti visionati per risalire alla composizione del capo tessile e
agli operatori commerciali responsabili dei passaggi precedenti.
• Eseguono il prelievo di capi tessili per analisi di laboratorio allo
scopo di individuare l’esatta composizione fibrosa del capo tessile e
la veridicità con quanto riportato in etichetta.
L’ETICHETTA TESSILE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
1007/2011
• LEGGIBILE E COMPRENSIBILE (uso di caratteri di
dimensioni adeguate)
• Deve contenere la COMPOSIZIONE FIBROSA
utilizzando le denominazioni elencate nell’All.I
del Regolamento 1007/2011
• Deve essere (anche) in LINGUA ITALIANA
• i dati percentuali di peso delle fibre devono
essere in ordine decrescente
• Indicazioni diverse da quelle obbligatorie devono
essere ben distinte, in modo da non creare
confusione nel consumatore
VIOLAZIONI E SANZIONI
ETICHETTA ASSENTE
art. 8 c. 1 D.Lgs. 194/1999 “i prodotti tessili devono essere
etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di
commercializzazione attinente al ciclo industriale e
commerciale”
Qualora l’etichetta sia del tutto assente, nasce l’immediata e
urgente esigenza di rimuovere dal mercato il prodotto non
conforme procedendo al sequestro ai sensi dell’art. 13 della L.
689/81
Norma sanzionatoria art. 15 c. 1 D.Lgs. 194/1999 “la
violazione dell’obbligo di dotare il prodotto tessile di etichetta
o contrassegno indicante la sua denominazione e
composizione è punito con la sanzione amministrativa da €
103 a € 3.098)
ETICHETTA DI COMPOSIZIONE NON CORRISPONDENTE
A REALE COMPOSIZIONE
art. 25 c. 2 L. 883/1973 “chiunque immette
direttamente al consumo un prodotto tessile
etichettato con le indicazioni di denominazione
e composizione non conformi alla reale
composizione del prodotto è punito, qualora il
fatto non costituisca più grave reato, con la
sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582,28,
salvo che non dimostri la rispondenza delle
dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo
fornitore”
OMESSA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE E DELLA
DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA
art. 8 c. 8 D.Lgs. 194/1999 “le fatture e le
documentazione tecniche ed amministrativa
debbono essere conservate per due anni dalla data
delle fatture emesse dal fabbricante,
dall’importatore o dal grossista, con le quali si
determina la data dell’immissione del prodotto al
consumo finale”
Norma sanzionatoria art. 15 c.2 D.Lgs. 194/1999
“la violazione dell’obbligo di conservazione dei
documenti è punita con sanzione amministrativa da
€ 258 a € 4.131”
VENDITA PRODOTTI TESSILI CON ETICHETTA COMPILATA IN
MODO NON CORRETTO (non conformità formale)
•
•
•
•
Ordine non decrescente
Utilizzo di sola lingua straniera
Utilizzo di sigle
Denominazioni errate
OGGETTO DI SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO E INVIO DEI PRINCIPALI ATTI
E DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE DA PARTE DEL
MINISTERO DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA
OMESSA INDICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE
FIBROSA SU DOCUMENTI COMMERCIALI
Obbligo previsto dall’art. 8 c. 2 D.Lgs. 194/1999 “la
denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla
composizione in fibre tessili vanno chiaramente
indicati sui documenti commerciali”
OGGETTO DI SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO E INVIO DEI PRINCIPALI ATTI
E DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE DA PARTE DEL
MINISTERO DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA
OMESSA INDICAZIONE SUL PRODOTTO DELL’IDENTITA’ E
DEGLI ESTREMI DEL PRODUTTORE (ragione sociale e indirizzo
della sede legale)
Obbligo previsto dal Codice del consumo art. 104
È sanzionabile dall’art. 112 c. 5
Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore
che violi le disposizioni di cui all'articolo 104,
commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le
disposizioni di cui al medesimo Art. 104, commi 6,
7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000
euro.
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