FONTE: “Diritto Privato”, Vincenzo Franceschelli - Terza edizione
CONTRATTO
CONTRATTI
TIPICI
CONTRATTI
ATIPICI
IV libro, TITOLO III CAPO XII, art. 1766-1797 c.c.
DEPOSITO
DEPOSITO
in
ALBERGO
DEPOSITO
nei
MAGAZZINI
GENERALI
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Il deposito è il contratto con il quale
una parte (depositario)
riceve dall’altra (depositante) una
cosa mobile con l’obbligo di
custodirla e restituirla in natura
FUNZIONE
→ consentire al detentore di
affidare la custodia della cosa ad
altri, che dovrà restituilra a
richiesta o alla scadenza del
termine.
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Reale
in quanto si perfeziona nel momento in cui una parte riceve dall’altra la cosa
mobile.
Indifferentemente
oneroso o gratuito
in quanto l’onerosità o la gratuità non muta la natura del contratto.
Il deposito si presume gratuito.
A prestazioni
corrispettive
se il deposito è oneroso, il contratto è a prestazioni corrispettive. La
prestazione di custodire la cosa e di restituirla trova riscontro nella
controprestazione di pagare il prezzo.
Se il deposito è gratuito, è un contratto unilaterale, a prestazioni a carico del
solo depositario.
Ad effetti obbligatori
in quanto con il contratto di deposito sorgono a carico del depositario le
obbligazioni di custodire la cosa e di restituirla.
Di durata
in quanto l’obbligazione di custodire si sviluppa in un periodo di tempo
apprezzabile.
Presunzione di gratuità (art. 1767 c.c.)
per vincere tale presunzione è necessario
che il depositario eserciti un’attività
abituale e professionale di custodia.
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CAUSA
CUSTODIA della COSA
DEPOSITO
OGGETTO
COSA MOBILE
INFUNGIBILE
La cosa deve essere conservata,
custodita e restituita in natura
Se il deposito ha per oggetto una cosa fungibile, si parla di DEPOSITO
IRREGOLARE.
Art. 1782 c.c. deposito irregolare:
se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per
il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne
altrettante della stessa specie e qualità.
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OBBLIGAZIONI dei SOGGETTI
DEPOSITARIO
DEPOSITANTE
• Deve custodire la cosa.
• Deve usare nella custodia la
diligenza del buon padre di
famiglia.
• Non può servirsi della cosa
depositata, salvo circostanze
urgenti.
• Non può dare la cosa
depositata ad altri.
• Deve restituirla a richiesta o
al termine convenuto.
• Deve restituire i frutti della
cosa che egli abbia percepiti
• Deve riprendere la cosa, a
richiesta del depositario.
• Deve rimborsare al
depositario le spese fatte
per conservare la cosa
• Deve pagare le spese per la
restituzione della cosa
• Deve pagare il corrispettivo,
se il deposito è oneroso.
• È obbligato a tenere il
depositario indenne delle
perdite cagionate dal
deposito.
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Il depositario è responsabile della conservazione della cosa.
Egli risponde per la perdita o il danneggiamento della cosa
depositata.
PERDITA non IMPUTABILE della DETENZIONE
della COSA (art. 1780 c.c.)
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in
conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è
liberato dall’ obbligazione di restituire la cosa, ma
deve, sotto pena di risarcimento del danno,
denunciare immediatamente al depositante il fatto
per cui ha perduto la detenzione.
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LUOGO di RESTITUZIONE e SPESE RELATIVE (art 1774 c.c.)
La restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere
custodita, salvo diversa convenzione.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
PERSONA a CUI DEVE ESSERE RESTITUITA la COSA (art. 1777 c.c.)
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona
indicata per riceverla e non può esigere che il depositante provi
esserne proprietario.
OBBLIGO del DEPOSITANTE di RITIRARE la COSA a RICHIESTA del
DEPOSITARIO (art. 1771 c.c. -2° comma)
in qualunque tempo, salvo che sia convenuto un termine
nell’interesse del depositante.
PLURALITA’ di DEPOSITANTI e di DEPOSITARI (art. 1772 c.c.)
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Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la
restituzione questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità
giudiziaria → Eredi
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a
quello tra essi che detiene la cosa
DEPOSITO IN ALBERGO
(art. 1783-1786 c.c.)
La disciplina del deposito in albergo vuole proteggere il
consumatore-viaggiatore dal deterioramento, distruzione o sottrazione delle
cose seco portate, imponendo un obbligo di custodia e una responsabilità
oggettiva all’albergatore.
Imposto
in quanto l’albergatore non può rifiutarsi di stipularlo.
Reale
in quanto si perfeziona nel momento in cui il cliente
porta cose in albergo.
Gratuito
in quanto nessun compenso può essere richiesto
all’albergatore per adempiere all’obbligazione di
custodire e restituire.
Unilaterale
in quanto le obbligazioni di custodire e restituire gravano
sull’albergatore.
Di durata
in quanto è destinato ad durare per tutto il tempo della
permanenza del cliente in albergo.
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“ Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione
o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo “ (art. 1783 c.c.)
Sono considerate cose portate in albergo:
1. Le cose che vi si trovano durante il tempo nel
quale il cliente dispone dell’alloggio.
2. Le cose di cui l’albergatore o chi per lui assume la
custodia, fuori dall’albergo durante il periodo di
tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio.
3. Le cose di cui l’albergatore o chi per lui assume la
custodia sia nell’albergo, sia fuori dall’albergo,
durante un periodo di tempo ragionevole,
precedente o successivo a quello in cui il cliente
dispone dell’alloggio.
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LIMITATA
al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o
sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di
locazione dell’alloggio per giornata.
RESPONSABILITA’
dell’ALBEGATORE
ILLIMITATA
- quando le cose gli sono state consegnate in custodia.
- quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva
l’obbligo di accettare.
L’albergatore non è responsabile quando il
deterioramento, la distruzione o la
sottrazione sono dovuti al cliente, o a forza
maggiore o alla natura stessa della cosa.
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DEPOSITO nei MAGAZZINI GENERALI
I magazzini generali sono delle le infrastrutture
con la funzione di custodire e conservare le
merci depositate.
Per l’istituzione del magazzino generale è
necessaria un’autorizzazione del Ministero
dell’industria→ R.d.L. del 01 Luglio 1926 n. 2290
con lo scopo di facilitare ed organizzare gli
scambi di merci.
È un contratto con il quale i magazzini generali ricevono dall’altra
una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura,
verso un corrispettivo.
È un contratto REALE, ONEROSO, a PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, ad
EFFETTI OBBLIGATORI di DURATA.
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DEPOSITO - Dipartimento di Sociologia