RESPONSABILITA’
DELL’ALBERGATORE PER IL
DEPOSITO IN ALBERGO
CASS. CIV.,III sez., 22.2.1994, n.
1684
MASSIMA UFFICIALE
In tema di responsabilità per le cose portate in
albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli
oggetti di valore di sua proprietà in custodia
all’albergatore, mancando una specifica
previsione normativa in tale senso; pertanto, ove
non si avvalga di tale facoltà, corre solo il rischio
di non poter ottenere, in caso di sottrazione,
l’integrale risarcimento del danno (art.1783
cod.civ.), a meno che non provi la colpa
dell’albergatore ai sensi dell’articolo 1785 bis
cod.civ.
SOGGETTI COINVOLTI
Gregoria Farfaglia
cliente dell’albergo
Gestori
dell’Hotel Giancarlo
di S.Benedetto del
Tronto
Del Moro Emidio
Gabrielli Mario
IL FATTO
• 17 LUGLIO 1981 : furto dei gioielli
personali della cliente, ad opera di ignoti,
custoditi nella camera a lei assegnata.
• Denuncia della cliente davanti al tribunale
di Ascoli Piceno e richiesta di condanna al
pagamento della somma di £. 94.900.000
a titolo di integrale risarcimento danni per
la perdita dei vari gioielli.
Sentenza 11.11.1986
La Corte ritiene non sussistente in capo al
cliente che soggiorni in un albergo l’obbligo di
consegnare gli oggetti di valore.
Ritiene provata la colpa grave dell’ albergatore,
sul rilievo che le porte delle camere dell’albergo
potevano essere aperte con le chiavi delle altre
camere.
Si configura la fattispecie della responsabilità
illimitata dell’albergatore.
CONCLUSIONE
La Corte ha posto in rilievo
l’impossibilità di provare il preciso
ammontare del danno, anche per
l’indisponibilità dei preziosi sottratti.
L’albergatore è tenuto a risarcire il danno alla
cliente fissato in £. 9.000.000, nonostante la
richiesta fatta dalla Farfaglia di £. 94.900.000.
Scarica

DEPOSITO IN ALBERGO - Dipartimento di Sociologia