Imposte dirette
società di capitali
PRINCIPI GENERALI REDDITO
D’IMPRESA
TUIR (D.P.R. 917/1986)
Art. 55: Redditi d’impresa  derivano dall’esercizio di attività
commerciali (cod. civ.)
Art. 56: base di calcolo reddito imponibile
Risultato C/E +/- variazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di
valutazione fiscali (stabiliti dal TUIR).
PRINCIPI GENERALI REDDITO
D’IMPRESA
TUIR (D.P.R. 917/1986)
Art. 109  norme generali:
COMPETENZA: costi e ricavi concorrono a formare il
reddito nell’esercizio di competenza economica, a meno
che:
• La loro esistenza non sia certa (EFFETTIVITA’)
• Il loro importo non sia oggettivamente determinabile
PRINCIPI GENERALI REDDITO
D’IMPRESA
TUIR (D.P.R. 917/1986)
INERENZA: i costi ed oneri sono deducibili se si
riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi
imponibili
(no costi personali dell’imprenditore…)
N.B. norme particolari per il caso che l’impresa
abbia ricavi esenti  limiti a deducibilità di interessi
passivi e spese generali (artt. 96-98 TUIR).
ISCRIZIONE NEL C/E:
regola generale  ricavi e rimanenze formano il reddito
anche se non sono iscritti a C/E, mentre i costi sono
deducibili solo se iscritti a C/E, con due eccezioni:
• Costi già iscritti a C/E di esercizi passati e allora non
dedotti per effetto di norme tributarie (ad es. compensi
agli amministratori, spese di manutenzione)
• Componenti non imputati a C/E ma deducibili per
disposizione di legge (es. utili erogati ad amministratori
come compensi).
Art. 110: norme generali sulle valutazioni
NOZIONE DI COSTO FISCALE:
• Al lordo delle quote di ammortamento
• Comprende gli oneri accessori diretti
esclusi gli oneri finanziari e le spese generali
• Gli oneri finanziari su prestiti relativi
all’acquisto o costruzione di beni strumentali
sono capitalizzabili fino all’entrata in
funzione del bene.
CONTINUITA’ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE:
le eventuali variazioni nei criteri di valutazione vanno
comunicate nel mod. Unico
CONTINUITA’ FISCALE:
la rettifica da parte dell’ufficio delle imposte delle
valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto
anche per gli esercizi successivi (l’ufficio ne tiene conto
direttamente)
N.B. Il bilancio va redatto secondo i principi civilistici!
Norme codice civile  obiettivo “prudente
salvaguardia” del capitale
e dei diritti dei creditori
Norme fiscali
 obiettivo “ricerca materia
imponibile”
Il raccordo va effettuato nella dichiarazione dei
redditi.
IMPOSTE DIRETTE SOCIETA’ DI
CAPITALI
IRES  imposta proporzionale sui redditi complessivi delle
società.
Aliquota: 27,5%.
Base imponibile: Risultato di bilancio +/- variazioni fiscali – perdite
fiscali relative a precedenti esercizi.
Perdite fiscali  compensabili con i redditi fiscali degli esercizi
successivi in misura non superiore all’80% degli stessi redditi. Per
le perdite dei primi 3 esercizi non c’è il limite dell’80% purché le
imprese siano di nuova costituzione e svolgano una nuova attività
produttiva.
IMPOSTE DIRETTE SOCIETA’ DI
CAPITALI
IRAP  imposta proporzionale che colpisce il valore della
produzione netta realizzata nel territorio della regione.
Aliquota normale: 3,9%.
Base imponibile: [Valore della produzione – Costi della produzione
(tranne B.9, B.10.c, B.10.d, B.12, B.13)]
N. B. a partire dal 2015 il costo del lavoro (B.9) è sostanzialmente
deducibile se riferito a dipendenti con contratto a tempo
indeterminato.
IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE,
ANTICIPATE
• IMPOSTE CORRENTI: sono quelle che derivano dal calcolo
effettuato in Mod. Unico e da pagare alle scadenze di legge
•IMPOSTE DIFFERITE: sono quelle “maturate” nell’esercizio (di
competenza) ma che per disposizione di legge possono essere
pagate in esercizi successivi
•IMPOSTE ANTICIPATE: sono quelle che per competenza
appartengono ad esercizi successivi ma che per disposizione di
legge vengono pagate anticipatamente.
BASE IMPONIBILE IRES
Risultato ante imposte (componenti positivi di reddito di
competenza – componenti negativi di reddito di competenza)
+ più
variazioni in aumento previste dal TUIR
(-) meno
variazioni in diminuzione previste dal TUIR
(-) meno
perdite fiscali di esercizi precedenti
L'aliquota è fissata al 27,5%.
BASE IMPONIBILE IRES
Regola generale: i componenti negativi di reddito non sono
deducibili se non risultano imputati al conto economico relativo
all’esercizio di competenza.
Eccezioni:
a) componenti negativi imputati in precedenti esercizi la cui
deducibilità è stata rinviata da norme del TUIR (es. manutenzioni
eccedenti il 5% del costo dei cespiti);
b) componenti non imputati a conto economico ma deducibili per
disposizione di legge (es. utili erogati ad amministratori come
compensi).
BASE IMPONIBILE IRES
Le perdite fiscali possono essere compensate con i redditi fiscali
degli esercizi successivi entro il limite dell’80% degli stessi redditi.
Per le perdite dei primi 3 esercizi non c’è il limite dell’80%.
BASE IMPONIBILE IRES
Principali tipologie di variazioni in aumento:
- costi non deducibili o solo parzialmente deducibili per legge (es. costi
relativi ad autoveicoli non strumentali);
- costi imputati a conto economico che superano limiti max stabiliti dal
TUIR (es. svalutazione crediti > 0,50%, manutenzioni > 5%, amm.ti
superiori ai coefficienti max previsti);
- costi deducibili in epoca successiva alla loro manifestazione
economica (es. compensi amministratori non pagati e deducibili per
cassa);
- quote di componenti positivi a tassazione frazionata (es. quote di
plusvalenze da tassare in un max di 5 esercizi);
BASE IMPONIBILE IRES
Principali tipologie di variazioni in diminuzione:
- proventi esenti, soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo
d’imposta (es. proventi da immobili non strumentali);
- componenti positivi imputati a conto economico da tassare in modo
frazionato (es. plusvalenze);
- costi deducibili in esercizi successivi a quello di imputazione a conto
economico (es. compensi amministratori dedotti per cassa, quote di 1/5
manutenzioni > 5%).
IRAP
(imposta regionale sulle attività produttive)
Presupposto:
Esercizio di attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di
beni o alla prestazione di servizi.
È un’imposta:
- reale
- locale (su base regionale)
- non deducibile ai fini IRES
IRAP
(imposta regionale sulle attività produttive)
Soggetti passivi IRAP:
-
Imprese (società di capitali, di persone e ditte individuali)
Artisti e professionisti (studi associati o individuali)
Enti commerciali e non
Stato e amministrazione pubblica (regioni, province, comuni)
Produttori agricoli (redditi agrari)
BASE IMPONIBILE IRAP (regole
principali)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variaz. delle rim. di prod. in corso di lav., semilav. e fin.
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio
(-) meno
BASE IMPONIBILE IRAP (regole
principali)
(-) meno
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussid., di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
11) variaz. delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci
14) oneri diversi di gestione
N.B. Le
variazioni
IRES sono
irrilevanti ai
fini IRAP
BASE IMPONIBILE IRAP (regole
principali)
Il valore della produzione va imputato ad ogni regione
dove l’impresa opera (se più di una) in proporzione al
costo del lavoro.
L'aliquota ordinaria è fissata al 3,9%
(salvo modifiche da parte delle singole regioni)
BASE IMPONIBILE IRAP (regole
principali)
Per quanto riguarda il costo del lavoro sono ammessi in
deduzione i premi INAIL, le spese relative agli apprendisti e ai
disabili e quelle per il personale assunto con contratti di
formazione e lavoro, compresi i contratti di inserimento.
Dal 2015 è deducibile la differenza tra costo del lavoro per
dipendenti a tempo indeterminato MENO le deduzioni di cui
sopra.
È inoltre previsto un sistema di deduzioni forfettarie (c. d. cuneo
fiscale).
BASE IMPONIBILE IRAP (regole
principali)
Non sono deducibili, tra gli altri:
i compensi occasionali e quelli assimilati al lavoro dipendente;
i compensi ad amministratori che non costituiscono per gli
stessi redditi professionali;
le perdite e le svalutazioni su crediti;
i canoni di leasing per la parte riferibile agli interessi passivi:
-
l’imposta comunale sugli immobili (ICI, IMU, TASI)
BASE IMPONIBILE IRAP (regole
principali)
Non rientrano nel calcolo del valore della produzione netta:
i proventi e gli oneri finanziari (macroclasse C del C.E.):
le rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie
(macroclasse D del C.E.);
BASE IMPONIBILE IRAP (regole
principali)
Le plusvalenze e le minusvalenze partecipano sempre alla
determinazione della base imponibile IRAP. Non rilevano, invece,
solo le plusvalenze e le minusvalenze relative a cessioni di
aziende.
N.B.  principio di correlazione costi/ricavi
Classificazione  principi contabili (OIC n. 1 o altri principi)
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Immobilizzazioni immateriali