Area Lavoro e Previdenza
“I mercoledì della previdenza”
Congedo di maternità e
congedi parentali
Aggiornate a Settembre 2011
LE TUTELE DELLA SALUTE E SICUREZZA
DELLA LAVORATRICE
IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DI ETA’ DEL BAMBIMO
1. PERMESSI RETRIBUITI:
- PER ESAMI PRENATALI,
VISITE SPECIALISTICHE,
ACCERTAMENTI CLINICI,
- DA EFFETTUARE DURANTE
L’ORARIO DI LAVORO,
- PREVIA RICHIESTA CON
DOCUMENTAZIONE CLINICA
2. VIETATO ADIBIRE A LAVORI
PERICOLOSI, FATICOSI,
INSALUBRI:
- DESTINARE LA LAVORATRICE A
MANSIONI EQUIVALENTI,
INFERIORI, SUPERIORI (con rispetto
art. 13 Statuto dei Lavoratori)
A
SEGUITO DI “VALUTAZIONE
RISCHI”, SIA RILEVATO RISCHIO
SICUREZZA/SALUTE DELLA
LAVORATRICE ED IL DATORE
NON POSSA MODIFICARE LE
CONDIZIONI/L’ORARIO DI
LAVORO.
3. MODIFICARE MANSIONI SE,
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DIRITTI DELLA LAVORATRICE
• DIRITTO AL RIENTRO IN AZIENDA NELLA STESSA UNITÀ
PRODUTTIVA
• DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
• DIRITTO AL RICONOSCIMENTO ANZIANITA’ DI SERVIZIO
DIVIETI
SINO AL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO
• DIVIETO DI ADIBIRE LA LAVORATRICE AL LAVORO NOTTURNO
• DIVIETO DI RISOLVERE IL RAPPORTO DI LAVORO (IL LICENZIAMENTO
INTIMATO NEL PERIODO IN CUI OPERA IL DIVIETO E’ NULLO)
• DIVIETO DI SOSPENDERE LA LAVORATRICE
• DIVIETO DI COLLOCARLA IN MOBILITA’ A SEGUITO DI LICENZIAMENTO
COLLETTIVO
FATTE SALVE TALUNE ECCEZIONI
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DIMISSIONI
SE RASSEGNATE TRA L’INIZIO DELLA GRAVIDANZA ED IL 1° ANNO DI VITA DEL FIGLIO,
DEVONO ESSERE CONVALIDATE DAL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO
COMPETENTE PER TERRITORIO.
LE DIMISSIONI NON DEVONO ESSERE RESE NEL RISPETTO DEL PREAVVISO
IL DATORE DI LAVORO DEVE COMUNQUE PAGARE L’INDENNITA’
SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.
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INTERRUZIONE GRAVIDANZA SPONTANEA /
TERAPEUTICA
E’ CONSIDERATA ABORTO
PRIMA DEL 180° GIORNO
Il periodo precedente
(in caso di interdizione) = Maternità
Il periodo successivo
= Malattia
E’ CONSIDERATA PARTO
OLTRE IL 180° GIORNO
Dall’evento decorrono i 3 mesi di
congedo di maternità + gli
eventuali giorni non goduti prima
(limite massimo = 5 mesi)
E’ POSSIBILE RIPRENDERE
L’ATTIVITA’ LAVORATIVA:
- con preavviso di 10 gg.,
- se certificato medico SSN e del
medico dell’azienda attestano che
non vi è pregiudizio per la
lavoratrice
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PARTO PREMATURO
I giorni non goduti prima del parto prematuro vengono aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria post-partum.
ESEMPIO
-
Data presunta del parto: 10 settembre
Parto: 31 luglio
In questo caso, il periodo di obbligatoria non goduto prima del parto (1° agosto10 settembre) si aggiunge al trimestre di obbligatoria successivo al parto.
Periodo massimo di astensione obbligatoria: 5 mesi.
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CONGEDO DI MATERNITA’
DEFINIZIONE:
DURATA
INDENNITA’ INPS:
ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DELLA LAVORATRICE
• 2 MESI PRIMA DEL PARTO
• 3 MESI DOPO IL PARTO
PER UN PERIODO
COMPLESSIVO DI 5
MESI + IL GIORNO
DEL PARTO
80% DELLA RETRIBUZIONE
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FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’
DEFINIZIONE:
POSSIBILITA’ PER LA LAVORATRICE DI POSTICIPARE, NEL
LIMITE MASSIMO DI UN MESE, L’INIZIO DEL CONGEDO DI
MATERNITA’
LA CONCESSIONE DELLA FLESSIBILITA’ E’ SUBORDINATA A:
1.
assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio (per la madre e il figlio);
2.
assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro della DPL;
3.
al venir meno della cause che abbiano in precedenza portato a un provvedimento di interdizione
anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
4.
assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro nello svolgimento del lavoro;
5.
assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento
del posto di lavoro.
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IL PERIODO DI FLESSIBILITÀ PUÒ ESSERE
SUCCESSIVAMENTE REVOCATO
•
•
Su richiesta della lavoratrice;
Per fatti sopravvenuti come, ad esempio, la malattia.
ESEMPIO
•
•
•
Data presunta del parto:
Congedo di maternità in via ordinaria:
Richiesta di differimento del congedo per flessibilità:
10 agosto
10 giugno
10 luglio
Malattia della gestante con inizio in data 30 giugno
dal 30 giugno inizia la maternità
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ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA’
DECORRE:
MOTIVI:
a) Gravi
complicanze
della gravidanza.
b) Condizioni di lavoro o
ambientali
pregiudizievoli alla
salute della donna o
del bambino.
c) Impossibilità di
adibire la lavoratrice
ad altre mansioni
secondo quanto
previsto dagli art. 7 e
12 T.U. (lavori
faticosi, insalubri,
pericolosi)
a) Dalla DATA di INIZIO dell’ASTENSIONE dal LAVORO
b) Dalla DATA del PROVVEDIMENTO
PROCEDURA
CHI LA CHIEDE:
Istanza alla DPL
• La lavoratrice
• Il datore di lavoro
• Il Servizio Ispettivo
d’ufficio (d’ufficio)
CONCESSIONE
SUBORDINATA A
SPECIFICO
PROVVEDIMENTO
DELLA DPL
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CONGEDO DI PATERNITA’
DEFINIZIONE:
DURATA:
CONDIZIONI:
ASTENSIONE DAL LAVORO DEL LAVORATORE PADRE FRUITA IN
ALTERNATIVA AL CONGEDO DI MATERNITA’
• Per il periodo pari al
Congedo di maternità (3
mesi successivi al parto).
• Per la parte residua di
Congedo di maternità
Che la madre non
abbia fruito
Deve verificarsi almeno una delle seguenti situazioni:
• Morte della madre
• Grave infermità della madre
• Abbandono del figlio da parte della madre
• Affidamento esclusivo del bambino al padre
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CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’
Trattamento economico e previdenziale
ALLA MADRE
Spetta per tutto il periodo di gravidanza e puerperio (5 mesi), l’indennità economica a carico
INPS pari all’80% della retribuzione
E’ determinata sulla base della retribuzione media gg. del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile precedente l’inizio dell’evento maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive ed altre voci
retributive ricorrenti
Per tutta la durata dell’astensione al lavoro è riconosciuta la contribuzione figurativa piena utile
ai fini del diritto e della misura del trattamento della pensione
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CONGEDO PARENTALE
Lavoratrice madre
DEFINIZIONE: (EX) ASTENSIONE FACOLTATIVA CHE SPETTA AD ENTRAMBI I GENITORI
NEI PRIMI 8 ANNI DI VITA DEL BAMBINO
a)
ALLA MADRE:
Trascorso il periodo di Congedo di maternità per la durata di 6 mesi frazionabili
La fruizione entro il compimento di
3 anni del bambino
La fruizione dopo il compimento dei 3 anni ed entro gli 8
anni
Il periodo è indennizzato al 30%
della retribuzione media giornaliera
Il periodo è indennizzato al 30% della retribuzione media
giornaliera se il reddito dell’anno di riferimento risulta
inferiore a due volte e mezza il trattamento minimo di
pensione annuo (nel 2011 pari a euro 6.076,59)
Il
periodo
è
coperto
contribuzione figurativa piena
da
Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore
convenzionale (200% del valore dell’assegno sociale), ma
può essere integrata mediante riscatto o contribuzione
volontaria
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CONGEDO PARENTALE
Lavoratore padre
b) AL PADRE:
Dopo la nascita del figlio ha diritto di usufruire del Congedo Parentale a lui spettante che
sommato a quello della madre non può eccedere 10 mesi (11 mesi se fruisce di un
periodo minimo continuativo o frazionato di 3 mesi)
E’ indennizzato al 30% il periodo
fruito nel limite di 6 mesi entro il
compimento di 3 anni del bambino
Spetta l’indennità pari al 30% per il periodo fruito dopo
il compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni se il reddito
dell’anno di riferimento è inferiore a 2 volte e mezza
la pensione minima
Il periodo è coperto da
contribuzione figurativa piena
Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con
valore convenzionale (200% del valore dell’assegno
sociale), ma può essere integrata mediante riscatto o
contribuzione volontaria
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CONGEDO PARENTALE
Genitore solo
c) AL GENITORE SOLO (*):
dopo la nascita del figlio
spetta un periodo di Congedo
Parentale non superiore a 10
mesi
(*) La situazione di genitore solo si verifica a
seguito di:
•Morte di un genitore
•Abbandono del figlio da parte di uno dei due genitori
•Affidamento del figlio ad un solo genitore
•Non riconoscimento del figlio
E’ indennizzato al 30% il
periodo fruito nel limite di 6
mesi entro il compimento di 3
anni del bambino
Spetta l’indennità pari al 30% per il periodo fruito dopo il
compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni se il reddito dell’anno
di riferimento è inferiore a 2 volte e mezza la pensione minima
Il periodo è coperto da
contribuzione figurativa piena
Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore
convenzionale e può essere integrata da riscatto o volontaria
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CONGEDO PARENTALE
Parto gemellare
IL PARTO GEMELLARE o PLURIGEMELLARE:
per ciascun figlio i genitori hanno diritto al Congedo Parentale entro gli 8 anni di vita
per ciascun figlio va presentata la domanda di Congedo Parentale
il trattamento economico spetta nella misura del 30% nel limite di 6 mesi per ogni bambino
se fruiti entro i 3 anni di vita
Per il Congedo fruito dopo il compimento dei 3 anni di vita ma entro gli otto
anni ogni genitore ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione se il
reddito di riferimento è inferiore a due volte e mezza la pensione minima
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RIPOSI GIORNALIERI
Da utilizzare entro il 1° anno di vita del bambino
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Lavoratrice madre può utilizzare i riposi:
durante il congedo parentale del padre
Lavoratore padre ha diritto ai riposi nei
seguenti casi:
Se la madre è deceduta o gravemente
malata
Se il figlio è affidato in esclusiva al padre
Se la madre è lavoratrice dipendente, ma
non se ne avvalga
Se la madre non è lavoratrice dipendente
(autonoma o anche casalinga)
1/2
PERIODI DI RIPOSO
•
•
2 riposi di 1 ora (anche cumulabili) con
orario di lavoro pari o maggiore di 6 ore
giornaliere
1 riposo di 1 ora – con orario di lavoro
contrattuale inferiore a 6 ore giornaliere
La collocazione dei riposi nell’ambito
dell’orario di lavoro deve essere
concordata tra datore e lavoratrice
Lavoratore padre non può utilizzare i riposi:
durante il congedo di maternità e parentale
della madre
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RIPOSI GIORNALIERI
Da utilizzare entro il 1° anno di vita del bambino
PARTO PLURIMO
2/2
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
RIPOSI
I riposi si raddoppiano.
•100% a carico INPS
In tal caso il lavoratore padre può utilizzare
le ore aggiuntive rispetto a quelle
normalmente spettanti alla madre.
Il lavoratore padre (in deroga alla regola
generale) può utilizzare le ore aggiuntive:
•Anticipato dal datore di lavoro e portato a
conguaglio nel Flusso Unimens
•Contributi figurativi (come per il congedo
parentale)
 durante il congedo di maternità (3 mesi
dopo il parto)
 durante il congedo parentale della madre
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CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO
Assenza dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore per malattia del bambino
SOGGETTI AVENTI
DIRITTO:
•
ENTRAMBI I GENITORI IN
ALTERNATIVA TRA LORO
• CHI NE FRUISCE DEVE
ESSERE
LAVORATORE
DIPENDENTE
DURATA:
•
SENZA LIMITI TEMPORALI
fino a 3 anni del figlio
•
5 GG LAVORATIVI/ANNO
dai 3 agli 8 anni del figlio
TRATTAMENTO ECONOMICO:
•
•
•
NON
RETRIBUITI
DAL
DATORE NE’ INDENNIZZATI
DALL’INPS
UTILI PER L’ANZIANITA’ DI
SERVIZIO,
ESCUSI
GLI
EFFETTI RELATIVI A FERIE
13.MA
CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA: piena fino al 3°
anno di vita del bambino, dal
3° all’8° anno di vita come
congedo parentale
FERIE E RICOVERO DEL BAMBINO
Il ricovero del figlio sospende – a richiesta del genitore – il periodo di ferie:
• per tutta la durata del ricovero
se figlio < 3 anni
• per massimo 5 giorni lavorativi/anno
se figlio > 3 anni e sino a 8 anni
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ADOZIONI ED AFFIDAMENTI PREADOTTIVI
•
CONGEDO
per ADOZIONE
- 5 mesi a prescindere dall’età del
minore all’atto dell’adozione
- dall’effettivo ingresso del minore
in famiglia
•
CONGEDO
per AFFIDAMENTO
- 3 mesi a prescindere dall’età del
minore
- da fruire entro i primi 5 mesi
dall’ingresso del minore in
famiglia
•
INDENNITA’
ECONOMICA
A carico INPS – pari all’ 80% della
retribuzione.
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ADOZIONI ED AFFIDAMENTI PREADOTTIVI
INTERNAZIONALI
•
CONGEDO
ADOZIONE
- 5 mesi a prescindere dall’età del
minore all’atto dell’adozione
- anche prima dall’effettivo ingresso del
minore in Italia (può essere fruito all’estero)
•
CONGEDO
AFFIDAMENTO
- 3 mesi a prescindere dall’età del
minore
- da fruire entro i primi 5 mesi
dall’ingresso del minore in famiglia
•
INDENNITA’ ECONOMICA
A carico INPS – pari all’ 80%
della retribuzione.
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ADOZIONI ED AFFIDAMENTI
CONGEDI PARENTALI
•
DURATA:
6 mesi per ciascun genitore (10/11 mesi
totali tra i due genitori)
•
FRUIBILITA’:
entro gli 8 anni dal momento
dell’ingresso in famiglia e non oltre il
compimento della maggiore età del figlio
adottivo
•
INDENNITA’ ECONOMICA:
A carico INPS – pari al 30% della
retribuzione per i 6 mesi di congedo fruiti
entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia; gli
ulteriori periodi sono indennizzabili in base
ai limiti reddituali (V. congedi parentali)
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congedo di maternita - Confindustria Vicenza